Meccanismo di neutralizzazione
Con riferimento alla individuazione del quadriennio per la ricerca del requisito contributivo richiesto, unitamente agli altri requisiti legislativamente previsti, si precisa quanto segue.
In presenza di una pluralità di periodi neutri - cioè periodi non utili ai fini della ricerca del requisito contributivo e lavorativo - che si susseguono si richiede che almeno il primo evento neutro cominci o sia in corso nel quadriennio di osservazione ai fini della ricerca del requisito contributivo. Il predetto quadriennio viene così ampliato in misura pari alla durata dell’evento neutro.
Se nel quadriennio così ampliato “si rinviene” un ulteriore evento neutro, il quadriennio dovrà essere ulteriormente ampliato in misura pari alla durata dell’evento rinvenuto.
Il procedimento di ampliamento si protrae fino alla ricostruzione del periodo di osservazione di 48 mesi (quadriennio) al netto degli eventi neutri.
Si chiarisce ad ogni buon conto che i periodi di inoccupazione o disoccupazione non danno luogo a neutralizzazioni ed a conseguenti ulteriori ampliamenti del quadriennio; tuttavia non determinano, di per sé, interruzione della ricostruzione del quadriennio di osservazione.
A tal fine giovi il seguente esempio:
Quadriennio dal 15.5.2015 al 15.5.2011, CIG a zero ore per 30 mesi dal 31.5.2011 al 1.12.2008, malattia non integrata dal 20 ottobre al 25 novembre 2008: il requisito contributivo, per effetto dei predetti eventi che determinano l’ampliamento del quadriennio, deve essere ricercato entro l’8.10.2008. Il quadriennio di osservazione sarà pertanto 15.5.2015 - 08.10.2008.
Qualora all’interno di detto quadriennio (15.05.2015 – 08.10.2008) si rinvenga un evento interruttivo del rapporto assicurativo (es. inoccupazione) che non si esaurisca entro detto quadriennio ma risalga, a ritroso, a data precedente estendendosi ad esempio dal 31.12.2008 al 20.09.2008, il suddetto evento non comporta ulteriore ampliamento del quadriennio: la retrodatazione del quadriennio si estenderà sempre fino all’8.10.2008. Il periodo dell’evento interruttivo del rapporto assicurativo non è, infatti, da considerare neutro e non comporta quindi ampliamento del periodo di osservazione (quadriennio) ma è utile alla ricostruzione del quadriennio. In concreto ovviamente, nell’esempio riportato, l’ultima contribuzione utilizzabile ai fini della verifica della sussistenza del requisito contributivo sarà quella presente fino al 1 gennaio 2009.
Chiarimenti del msg.2875/2017
Pervengono dalle Strutture territoriali richieste di chiarimento in merito agli eventi di malattia e infortunio da neutralizzare ai fini della ricerca dei requisiti di accesso alla NASpI delle tredici settimane di contribuzione e delle trenta giornate di effettivo lavoro. In proposito si forniscono le seguenti precisazioni.
Nella circolare n. 94 del 2015 in materia di NASpI, al punto 2.2 lett. b) e c) in relazione rispettivamente al requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni e al requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi è stato, tra l’altro, precisato che:
- ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso in cui non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) non sono considerati utili ma devono essere neutralizzati in quanto ininfluenti e determinano un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento;
- ai fini della ricerca del requisito delle "trenta giornate di lavoro effettivo" nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro i periodi di malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo) sono da considerare "neutri" e determinano un conseguente ampliamento del periodo di osservazione.
Con la successiva circolare n.142 del 2015 sempre in materia di NASpI al punto 5.2. b., è stato ulteriormente precisato che anche i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano - se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro - un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.
Dalla lettura sistematica delle disposizioni fin qui richiamate ne discende che i periodi di malattia e di infortunio sono da considerare eventi "neutri" che determinano un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro, che ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro negli ultimi dodici mesi che precedono la cessazione del rapporto di lavoro.
Si precisa infine che i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro da considerare eventi "neutri" includono anche le ipotesi in cui la retribuzione inerente al periodo di malattia del lavoratore sia interamente a carico del datore di lavoro ossia "totalmente integrata" da quest’ultimo. Pertanto anche tali eventi producono un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione sia ai fini della ricerca del requisito delle tredici settimane di contribuzione, sia ai fini della ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro.