Per quanto concerne gli aspetti contributivi, il datore di lavoro è tenuto al versamento dell’aliquota contributiva ordinaria ASpI dell’1,61% (1,31% + 0,30%), a favore dei lavoratori per i quali è prevista l’assicurazione contro la disoccupazione.
In materia di mobilità, invece, sono tenute al versamento del contributo dello 0,30 le aziende inquadrate, ai fini contributivi, nei settori economico–produttivi rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale.
Quanto agli aspetti legati ai requisiti di accesso, la prestazione di disoccupazione NASpI è rivolta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione a seguito di licenziamento individuale, licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015, dimissioni per giusta causa (individuate dalla giurisprudenza), nonché risoluzione consensuale (esclusivamente se avvenuta secondo la procedura di cui all’art.7 della legge n.604 del 1966 come modificato dal comma 40 dell’art.1 della legge n.92 del 2012).
L’indennità di mobilità è, invece, rivolta ai lavoratori licenziati a seguito di una procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della legge n.223 del 1991 da aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina dell’intervento straordinario di integrazione salariale e appartenenti a particolari settori economico-produttivi.
Quanto ai requisiti di accesso, per la prestazione di disoccupazione NASpI si richiede, oltre allo stato di disoccupazione involontario, la presenza di almeno tredici settimane di contribuzione nel quadriennio precedente la data di cessazione dal lavoro, nonché la presenza di almeno trenta giornate di effettivo lavoro nei dodici mesi precedenti la cessazione dal lavoro. Per l’accesso alla indennità di mobilità, oltre all’iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori licenziati devono avere la qualifica di operai, impiegati e quadri e un’anzianità aziendale di dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come disciplinato dall’art. 16, comma 1 della legge n.223 del 1991.
Quanto alla durata delle prestazioni in argomento, l’indennità NASpI è pari alla metà delle settimane di contribuzione nel quadriennio precedente la data di cessazione dal lavoro, risultando pertanto strettamente legata all’anzianità contributiva del lavoratore. La durata dell’indennità di mobilità, invece, è commisurata all’età anagrafica del lavoratore al momento del licenziamento nonché all’area geografica di ubicazione dell’azienda interessata dalla procedura di licenziamento collettivo. A tal proposito, si precisa che l’art. 2, comma 46 della legge n.92 del 2012 ha introdotto un regime transitorio della durata dell’indennità di mobilità per cui si dovrà applicare una graduale riduzione della durata dell’indennità di mobilità secondo quanto meglio specificato nella circolare n.2 del 2013 e nel messaggio Hermes 009916 del 24.12.2014. Infine, ai sensi dell’art. 7, comma 4 l’indennità di mobilità non può essere corrisposta per un periodo superiore all'anzianità maturata dal lavoratore alle dipendenze dell'impresa che abbia attivato la procedura di cui all'art. 4 della legge n.223 del 1991.
Quanto alla misura, l’indennità mensile NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile nei casi in cui tale retribuzione sia pari o inferiore ad un importo stabilito che per l’anno 2015 è di € 1.195; nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore all’importo stabilito, l’indennità NASpI è pari al 75% di detto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione media mensile e il predetto importo stabilito.
All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.
L’indennità NASpI non può superare un importo massimo mensile stabilito dalla legge, che per il 2015 è pari a € 1.300 lorde.
L’importo dell'indennità di mobilità è, invece, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro, nei limiti dei “massimali”, previsti per le due fasce di retribuzione percepita prima del licenziamento e adeguati annualmente. Pertanto, detto importo, verrà corrisposto nella misura del cento per cento per i primi 12 mesi e dell’ottanta per cento a decorrere dal tredicesimo fino al termine della prestazione.
Sotto il profilo delle agevolazioni alle assunzioni, per i percettori delle prestazioni di disoccupazione ASpI, mini-ASpI e NASpI, l’art. 2, comma 10 bis della legge n.92 del 2012 prevede che, al datore di lavoro che assume a tempo pieno e indeterminato lavoratori beneficiari della prestazione di disoccupazione, è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo pari al 50% dell’indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.
Per i destinatari dell’indennità di mobilità, al datore di lavoro è concesso uno sgravio sulla quota di contribuzione, pari a quella dovuta per gli apprendisti, per una durata massima di:
- 18 mesi nel caso di assunzione a tempo indeterminato (art. 25, comma 9, della legge n.223 del 1991);
- 12 mesi nel caso di assunzione a tempo determinato, anche attraverso più contratti di lavoro. Se nel corso del rapporto, lo stesso è trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi. Il contratto può avere anche una durata più lunga ma gli incentivi sono limitati a dodici mesi (articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991).
L’assunzione di un lavoratore in mobilità comporta anche un incentivo di natura economica solo qualora il lavoratore assunto sia anche beneficiario della prestazione.
Infatti, il datore di lavoro che senza esservi tenuto assume un lavoratore percettore di indennità di mobilità a tempo pieno e indeterminato percepisce (articolo 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991):
- il 50% dell’indennità di mobilità residua dovuta al lavoratore, per un massimo di dodici mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni;
- il 50% dell’indennità di mobilità residua dovuta al lavoratore, per un massimo di 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni, elevato a 36 nelle aree del Mezzogiorno.