Premessa ed evoluzione del quadro normativo vedi anche Servizio Civile Nazionale
Il decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77 recante la disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell’articolo 2 della legge 6 marzo 2001 n.64, all’art.9 rubricato “Trattamento economico e giuridico” stabilisce al comma 1 che l'attività svolta nell'ambito dei progetti di servizio civile non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.
Ai sensi del successivo comma 2, agli ammessi a prestare attività in un progetto di servizio civile compete un assegno per il servizio civile, non superiore al trattamento economico previsto per il personale militare volontario in ferma annuale, nonché' le eventuali indennità da corrispondere in caso di servizio civile all'estero.La misura del compenso dovuto ai volontari del servizio civile nazionale è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile.
In relazione al compenso, l’Agenzia delle Entrate con circolare 10 giugno 2004 n.24/E ha chiarito che le somme percepite dai volontari ai sensi della normativa di settore, in mancanza dei presupposti che consentano di configurare il rapporto d’impiego dei volontari come un vero e proprio rapporto di lavoro dipendente, devono essere qualificate quali redditi di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art.50, lettera c-bis) del TUIR.
Relativamente al versamento della contribuzione, a norma dell’art. 9, co. 4, del D. Lgs. n.77/2002, il relativo onere era posto interamente a carico del Fondo nazionale per il servizio civile.
Il decreto legge 29 novembre 2008 n.185 convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n.2 ha introdotto all’art.9 del decreto legislativo in argomento il comma 4 ter il quale prevede che dal 1° gennaio 2009, cessa a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile qualsiasi obbligo contributivo ai fini di cui al comma 4 per il periodo di servizio civile prestato dai volontari avviati dal 1° gennaio 2009.
Il succitato comma 4 – come modificato dal richiamato decreto legge n.185 del 2008 - prevede che per i soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, co.26, della legge 8 agosto 1995, n.335, i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, e senza oneri a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile, con le modalità di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 e sempreché gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi.
Sulla base delle integrazioni e modifiche esposte il regime previdenziale dei soggetti interessati risulta significativamente trasformato rispetto al passato. Nel previgente regime infatti i beneficiari di prestazione di disoccupazione - i quali durante il periodo indennizzabile iniziavano il servizio civile volontario - decadevano dal diritto alla prestazione. Analogamente non competeva la prestazione di disoccupazione a coloro che presentavano la relativa domanda nel corso dello svolgimento del servizio civile a seguito di precedente cessazione di rapporto di lavoro subordinato.
L’attuale mutato quadro normativo impone un adeguamento delle ricadute in ambito previdenziale rispetto a quanto da ultimo richiamato.