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NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
Dichiarazione di immediata disponibilità (DID)
(circ.194/2015)
L’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 ha ridefinito lo stato di disoccupazione, sostituendo pertanto la definizione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 181 del 2000. Ai sensi del richiamato art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 si considerano disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Il successivo art. 21 del decreto legislativo in esame prevede che la domanda di indennità in ambito ASpI (ASpI, mini-ASpI), di indennità NASpI nonché di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche attive, realizzato dall’Agenzia in collaborazione con l’Istituto.
Le richiamate disposizioni normative individuano, pertanto, due diverse modalità di presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, di cui:
- una attraverso la registrazione al suddetto portale nazionale delle politiche del lavoro e
- l’altra attraverso la presentazione della domanda di indennità di disoccupazione in ambito ASpI, indennità di disoccupazione NASpI e indennità DIS-COLL.
Stante la previsione di cui al richiamato art. 21 del decreto legislativo in esame, l’Istituto provvederà a semplificare i moduli di domanda delle richiamate prestazioni di disoccupazione attraverso l’eliminazione del campo del rilascio della DID e la domanda stessa, per espressa previsione normativa, equivarrà a presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità.
Si rende, inoltre, necessario precisare che l’art. 34, comma 1, lett. g) del richiamato decreto legislativo n. 150 ha disposto, tra l’altro, l’abrogazione della disposizione di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 181 del 2000 - ai sensi del quale lo stato di disoccupazione poteva essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente in ogni ambito territoriale dello Stato - precludendo quindi al lavoratore rimasto privo di occupazione di potere scegliere su tutto il territorio nazionale il Centro per l’impiego presso cui rilasciare la propria immediata disponibilità al lavoro.
In ragione quindi della abrogazione del richiamato art. 2 del decreto legislativo n. 181 del 2000, e in relazione alle nuove disposizioni in materia di stato di disoccupazione, nonché alla presentazione della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro attraverso le domande di indennità di disoccupazione (ASpI, mini-ASpI, NASpI e DIS-COLL), l’Istituto – in attesa della realizzazione da parte dell’ANPAL in cooperazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, l’INPS e l’ISFOL del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro – provvede a mettere a disposizione dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti in base al domicilio le domande dei richiedenti le suddette indennità di disoccupazione, attraverso il Sistema informativo della Banca dati percettori di cui al all’art. 19, comma 4 del D.L. n. 185 del 2008, convertito con Legge n. 2 del 2009 e all’art. 4, comma 35 della Legge n. 92 del 2012.
Il richiamato art. 21 del decreto legislativo in esame prevede altresì che il beneficiario delle suddette prestazioni di disoccupazione, ancora privo di occupazione, è tenuto a contattare il centro per l’impiego entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione ai fini della stipula del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del citato d.lgs. n. 150 del 2015. In mancanza, l’assicurato è convocato dal centro per l'impiego entro il termine stabilito con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1.