Beneficiari che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi dalla ricerca di un lavoro
Innovando rispetto all’orientamento seguito fino ad ora dall’Istituto in materia di indennizzabilità dei disoccupati che espatriano o soggiornano all’estero per la ricerca di un lavoro o per motivi diversi, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha inteso superare il sistema delle diverse conseguenze legate alle specifiche motivazioni che inducono il soggetto percettore di NASpI a recarsi al di fuori del territorio Italiano e ha ritenuto, altresì, di prescindere da conseguenze legate alla durata, breve ovvero prolungata, della relativa assenza.
Va, peraltro, ricordato che, con riferimento alla nuova disciplina della NASpI, in mancanza di una specifica previsione normativa sull’argomento, il rafforzamento dei meccanismi sulla “condizionalità” della prestazione collega il sistema di progressive sanzioni espressamente e tassativamente previste al concreto inadempimento (“mancata presentazione” e “mancata partecipazione”, comunque “in assenza di giustificato motivo”) degli obblighi assunti dal percettore con la sottoscrizione del patto di servizio[1].
In particolare, il Ministero ha formulato il principio secondo cui la previsione legislativa di cui agli articoli 20 e 21 del D.Lgs n. 150/2015 – con i contenuti di stringente condizionalità comportanti la decadenza o la riduzione della prestazione - è idonea di per sé ad impedire un allontanamento per periodi di lunga durata.
Ne consegue che, una volta acquisito il diritto alla prestazione NASpI, il soggetto beneficiario, cittadino italiano o dell’Unione Europea o extracomunitario, potrà recarsi all’estero in Paese comunitario o extracomunitario senza giustificarne le ragioni e continuando a percepire la prestazione; permangono, tuttavia, in capo all’interessato, i vincoli connessi ai meccanismi di condizionalità propri della legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione o nella decadenza dalla prestazione e dallo stato di disoccupazione.
Si osserva che il suddetto nuovo orientamento, frutto dell’evoluzione normativa in tema di rafforzamento della normativa sulla condizionalità, è stato adottato anche dalle recenti sentenze della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n. 16997 del 10 luglio 2017 e n. 21564 del 18 settembre 2017.
Posto questo criterio di carattere generale, si precisa quanto segue.
Nei confronti dei beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione, trova applicazione lo speciale regime di sicurezza sociale - definito dagli articoli 7, 63, 64 e 65 del Regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004[2]-che permette, una volta espletati specifici adempimenti, l’esportabilità dell’indennità di disoccupazione con il conseguente diritto a continuare a percepire all’estero e a carico dell’Italia, per un massimo di tre mesi, la prestazione ottenuta in Italia.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha meglio definito anche la portata del suddetto principio di esportabilità coordinato con il nuovo sistema di regole di condizionalità.
Il Dicastero ha precisato che nella disciplina comunitaria sulle ipotesi di espatrio alla ricerca di un’occupazione “rileva l’intentio legis diretta, in prevalenza, a consentire il permanere del beneficio in capo al percettore e ad esonerarlo dagli obblighi di condizionalità piuttosto che a stabilire un termine massimo di fruizione della prestazione”.
Di conseguenza, i beneficiari di prestazione NASpI che si rechino in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione - purché abbiano ottemperato agli specifici obblighi previsti dalla normativa comunitaria - possono continuare a percepire la prestazione di disoccupazione per tre mesi non dovendosi attenere alle regole di condizionalità previste per la generalità dei lavoratori. Dal primo giorno del quarto mese, anche i beneficiari di prestazione NASpI, che si sono recati in altro paese dell’Unione Europea alla ricerca di un’occupazione e che vi si trattengano, conservano solo il diritto a percepire la prestazione ma tornano ad essere obbligati al rispetto dei meccanismi di condizionalità previsti dalla legislazione italiana la cui violazione comporta l’applicazione delle conseguenti misure sanzionatorie consistenti - a seconda dei casi - nella decurtazione della prestazione o nella decadenza dalla medesima e dallo stato di disoccupazione.
In attuazione dell’orientamento fin qui esposto, non rilevando le motivazioni e la durata dell’espatrio del disoccupato percettore di NASpI, le Strutture territoriali che ricevano dai servizi per l’impiego segnalazioni di violazione delle regole di condizionalità di cui ai citati articoli 20 e 21 del D.Lgs n. 150/2015, dovranno procedere all’applicazione delle relative sanzioni attenendosi alle indicazioni di cui alla circolare n. 224 del 2016.