Eureka Previdenza

Circolare 58 del 19 Aprile 2006

OGGETTO:
Prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi relative agli operai agricoli a tempo determinato. Retribuzione.

SOMMARIO:
A decorrere dal 1° gennaio 2006 la retribuzione da prendere a base per la liquidazione delle indennità di malattia, maternità e tubercolosi dovute agli operai agricoli a tempo determinato è quella contrattuale.


L’art. 1, comma 5 della legge 11 marzo 2006, n. 81, di conversione del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, pubblicata nella G.U. n. 59 dell’11 marzo 2006 -Supplemento Ordinario n. 58-, ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione da prendere a base “ai fini del calcolo delle prestazioni temporanee in favore degli operai agricoli a tempo determinato e assimilati” è quella indicata all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e cioè la retribuzione stabilita “dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”, con conseguente eliminazione della possibilità, prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, di far riferimento, ai fini erogativi di interesse, alle retribuzioni convenzionali.

Per effetto di quanto precede, a rettifica delle istruzioni fornite con circolare n. 51, paragrafo 2, del 4 aprile 2006, si precisa che per i lavoratori di cui trattasi, a decorrere dagli eventi indennizzabili sulla scorta di periodi di paga inclusi nell’anno 2006, le prestazioni economiche di malattia, maternità e tubercolosi devono essere liquidate sulla base della retribuzione “contrattuale”indicata dal citato articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989.

Per quanto concerne gli ulteriori aspetti erogativi, resta ferma ovviamente l’applicazione della specifica normativa in essere per la categoria di lavoratori in argomento (requisito occupazionale minimo, massimo assistibile, ecc.).

Si fa presente da ultimo che, in relazione ad alcune perplessità insorte al riguardo, sono stati chiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarimenti in merito alla retribuzione da utilizzare ai fini di interesse nei confronti dei piccoli coloni e dei compartecipanti familiari, per i quali si fa riserva quindi di istruzioni, non appena possibile.

Il Direttore Generale
Crecco

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