Eureka Previdenza

Circolare 108 del 10 ottobre 2006

OGGETTO:
Indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali e con requisiti ridotti. Cessazione del rapporto di lavoro conseguente a risoluzione consensuale

SOMMARIO:
Pagamento dell’indennità ordinaria in caso di risoluzione consensuale

Sono pervenute, da parte di diverse strutture territoriali, richieste di istruzioni e di chiarimenti riguardo all’applicazione di quanto disposto con circolare n. 163 del 20 ottobre 2003, lettera e), in merito alle dimissioni conseguenti a “notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda”, nel caso, sporadicamente ricorrente, in cui la cessazione dell’attività lavorativa consegua a risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. In particolare sono stati richiesti chiarimenti in merito al caso in cui il lavoratore venga trasferito ad una diversa sede dell’azienda, quando quest’ultima si trovi ad una notevole distanza dalla residenza e/o dall’ultima sede presso la quale il dipendente prestava la propria attività.

Anche in quest’ultimo caso possono ricorrere i presupposti per riconoscere l’indennità di disoccupazione ordinaria, poiché la volontà del lavoratore può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda. In particolare va posta in considerazione la circostanza che la sede di destinazione disti più di 50 km dalla residenza del lavoratore e\o trovarsi in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici come disposto dal decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 91.

Si ritiene inoltre che, anche quando la risoluzione consensuale sia da ricondurre a notevoli variazioni di lavoro conseguenti a cessione dell’azienda, così come disposto alla citata lettera e), si possa riconoscere l’indennità di disoccupazione in parola.

Il Direttore Generale
Crecco

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