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Bonus bebè
Requisiti del soggetto richiedente
(circ.93/2015) (circ.214/2016) (circ.50/2018) (circ.85/2019)
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei requisiti indicati al paragrafo 3 della paragrafo 3 della circ.93/2015 elencati qui sotto: valore ISEE, residenza in Italia, convivenza con il minore, cittadinanza italiana o comunitaria (per i titoli di soggiorno utili in caso di cittadini extracomunitari si rinvia anche alla circolare n. 214/2016).
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Come chiarito con la circ.93/2015, se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. I predetti requisiti (valore ISEE, cittadinanza, ecc.) devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana,
- oppure di uno Stato dell’Unione Europea oppure,
- in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati
- i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251);
- ai possessori della carta di soggiorno per familiare e della carta di soggiorno permanente per familiare di cui agli artt. 10 e artt. 17 del decreto legislativo n. 30/2007 (circ.214/2016)
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune (art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223);
- ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all’anno.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace (art. 4, comma 5, del D.P.C.M.). I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. in esame). Si precisa che l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.