Precisazioni e istruzioni operative sull’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Con la circolare n.93 dell’8/05/2015 sono state impartite le prime indicazioni sull’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2015 contenente le relative disposizioni attuative del beneficio in oggetto.
L’11 maggio 2015 è stata rilasciata la procedura di acquisizione delle domande che, come precisato con circolare n.93/2015 devono essere presentate all’INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:
- WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto (www.inps.it - Servizi on line);
- Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
- Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi
Come previsto dalle disposizioni normative la gestione e la liquidazione delle domande sono di competenza dell’Istituto che provvede al pagamento mensile dell’assegno, il cui importo è pari a 80 euro se l’ISEE del nucleo familiare non è superiore a 25.000 euro annui, oppure 160 euro se l’ISEE non supera i 7.000 euro annui.
Nel richiamare integralmente i contenuti della circolare n.93/2015 si precisa che l’assegno può essere concesso a vantaggio di uno stesso nucleo familiare e per lo stesso figlio per un massimo di 36 mensilità, secondo le indicazioni che seguono.
Con riferimento all’evento adozione, premesso che è prevista la possibilità di presentare la domanda anche in occasione dell’affidamento preadottivo, occorre avere presente che:
- i genitori affidatari che hanno richiesto l’assegno in occasione dell’affidamento preadottivo del minore, non possono presentare una nuova domanda a seguito dell’adozione del minore medesimo. Rimane fermo che le mensilità concesse per l’affidamento preadottivo proseguono anche se nel frattempo il minore viene adottato;
- i genitori affidatari che non hanno richiesto l’assegno in occasione dell’affidamento preadottivo, possono presentare domanda in occasione dell’adozione. Si precisa che, una volta intervenuta l’adozione del minore, è preclusa la possibilità di presentare la domanda a titolo di affidamento preadottivo (che dura di regola almeno un anno), poiché tale domanda risulterebbe, a questo punto, tardiva con conseguente perdita delle mensilità antecedenti alla presentazione della domanda. Il diritto all’assegno, in questo caso, spetta a decorrere dal mese di ingresso in famiglia a seguito dell’adozione, se la domanda e’ presentata tempestivamente cosi’ come disposto al paragrafo 5 della citata circolare n.93/2015.
Si precisa che in presenza di eventi differenti che riguardano lo stesso minore ma nuclei familiari diversi, il limite complessivo dei 36 mesi è calcolato in ragione del singolo evento. Quindi se per il figlio nato nel triennio 2015-2017 il nucleo familiare ha beneficiato di un certo numero di mensilità di assegno e poi, per il figlio stesso, si avviino le procedure per l’adozione, i genitori affidatari o adottivi possono beneficiare dell’assegno fino a 36 mesi. In questo caso, infatti, le mensilità concesse al nucleo familiare di origine non vengono considerate ai fini del calcolo dei 36 mesi eventualmente spettanti ai genitori affidatari o adottivi.
Con riferimento all’eventualità che il minore nato o adottato nel triennio 2015-2017 venga affidato temporaneamente, si precisa che per il limite dei 36 mesi vanno considerate sia le mensilità corrisposte a beneficio del nucleo dei genitori sia di quelle corrisposte a vantaggio dell’affidatario.
Si ribadisce al riguardo che l’assegno è richiesto e concesso ora ai genitori ora all’affidatario, a seconda che il figlio sia presso la famiglia di origine oppure presso l’affidatario. Quindi è possibile che:
- i genitori abbiano richiesto il beneficio a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l’affidatario: in tale caso, l’affidatario può richiedere l’assegno dalla data di affidamento e per la durata dello stesso. Se il figlio, entro i 3 anni di vita, ritorna presso il nucleo dei genitori, costoro possono presentare domanda di assegno (entro 90 giorni dalla fine del dell’affidamento temporaneo) per le mensilità residue. Tali regole si applicano anche nel caso in cui intervengano più affidamenti temporanei nei 3 anni di vita del bambino;
- i genitori non abbiano richiesto l’assegno a seguito della nascita del figlio poi collocato temporaneamente presso l’affidatario: in tale caso non si esclude che i genitori possano presentare la domanda di assegno, per la prima volta, al termine dell’affidamento temporaneo e quindi in occasione del ritorno del figlio nella famiglia d’origine. La domanda in questo caso deve essere presentata entro 90 giorni dalla fine dell’affidamento temporaneo e l’assegno decorre dal mese successivo dal termine dell’affidamento temporaneo. Non è invece possibile recuperare le mensilità pregresse ossia quelle comprese tra il mese di nascita del figlio ed il mese dell’affidamento temporaneo.
Nel caso di affidamento temporaneo l’affidatario può far richiesta dell’assegno anche nel caso in cui non l’abbiano precedentemente fatto i genitori.