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Bonus bebè
Affidamento temporaneo
(circ.50/2018) (circ.85/2019)
Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi (art. 5, comma 6, del D.P.C.M. 27 febbraio 2015) la domanda di assegno può essere presentata dall’affidatario (domanda presentata dopo quella del genitore naturale o adottivo ovvero in luogo del genitore naturale o adottivo). Si precisa che l’assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola.
In tale ipotesi, data la natura provvisoria di questo istituto giuridico, sarà necessario fare riferimento all’evento principale che dà diritto alla prestazione. Pertanto, nel caso in esame, resta fermo che occorre risalire alla data di nascita, adozione o affido preadottivo del minore che deve cadere nell’anno 2018 (cfr. messaggio n. 261/2017).
Come anticipato al paragrafo 3, punto 3, la maggiorazione del 20% non viene riconosciuta per i minorenni in affidamento (né temporaneo né preadottivo).