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Congedo parentale
Lavoratori dipendenti pubblici
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e enti con obbligo di iscrizione del personale con rapporto di lavoro dipendente alla Gestione Pubblica
(circ.40/2016)
La norma fondamentale nell’ordinamento, ai fini dell’individuazione del datore di lavoro pubblico, è quella contenuta nell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come già precisato nella circolare n.81/2015. Oltre alle amministrazioni pubbliche individuate dal citato articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le indicazioni contenute nel presente punto 1 sono applicabili, in linea generale, anche agli enti pubblici o agli organismi obbligati ad iscrivere i lavoratori dipendenti alle casse o ai fondi della gestione dipendenti pubblici.
Le disposizioni contenute nel comma 1-ter del d. lgs. 151/2001 non si applicano, per espressa previsione legislativa al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.
Sono, pertanto, esclusi dalla disciplina del congedo parentale di cui al comma 1-ter del d. lgs. 151/2001il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Si rammenta infine, che a seguito dell’elevazione dei limiti temporali, a decorrere dalla data di entrata in vigore (25/06/2015) del d. lgs. n.80/2015 per i periodi di congedo parentale di cui all’art.32, fatte salve le disposizioni normative di maggior favore, le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente, salvo disposizioni di maggior favore, il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o di ingresso del minore in affidamento o adozione.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite dei sei mesi ovvero per i periodi fruiti tra i 6 anni e gli otto anni di vita del bambino (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere la retribuzione di cui sopra a condizione che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna retribuzione.
Per effetto del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del d. lgs. n.151/2001 e dei nuovi limiti temporali introdotti dalla riforma, la fruizione del congedo parentale fra il 25/06/2015 e il 31/12/2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in famiglia, fatto salvo in questo ultimo caso, il limite del raggiungimento della maggiore età da parte del minore.
Di seguito si riportano le indicazioni per la valorizzazione delle denunce contributive dei periodi di congedo parentale ad ore.