Eureka Previdenza

Congedo parentale

Lavoratori dipendenti pubblici

Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e enti con obbligo di iscrizione del personale con rapporto di lavoro dipendente alla Gestione Pubblica

(circ.40/2016)

La norma fondamentale nell’ordinamento, ai fini dell’individuazione del datore di lavoro pubblico, è quella contenuta nell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come già precisato nella circolare n.81/2015. Oltre alle amministrazioni pubbliche individuate dal citato articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le indicazioni contenute nel presente punto 1 sono applicabili, in linea generale, anche agli enti pubblici o agli organismi obbligati ad iscrivere i lavoratori dipendenti alle casse o ai fondi della gestione dipendenti pubblici.

Le disposizioni contenute nel comma 1-ter del d. lgs. 151/2001 non si applicano, per espressa previsione legislativa al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Sono, pertanto, esclusi dalla disciplina del congedo parentale di cui al  comma 1-ter del d. lgs. 151/2001il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si rammenta infine, che a seguito dell’elevazione dei limiti temporali, a decorrere dalla data di entrata in vigore (25/06/2015) del d. lgs. n.80/2015 per i periodi di congedo parentale di cui all’art.32, fatte salve le disposizioni normative di maggior favore, le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente, salvo disposizioni di maggior favore, il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o di ingresso del minore in affidamento o adozione.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite dei sei mesi ovvero per i periodi fruiti tra i 6 anni e gli otto anni di vita del bambino (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere la retribuzione di cui sopra a condizione che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

I periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna retribuzione.

Per effetto del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del d. lgs. n.151/2001 e dei nuovi limiti temporali introdotti dalla riforma, la fruizione del congedo parentale fra il 25/06/2015 e il 31/12/2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in famiglia, fatto salvo in questo ultimo caso, il limite del raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

Di seguito si riportano le indicazioni per la valorizzazione delle denunce contributive dei periodi di congedo parentale ad ore.

Congedo parentale

Lavoratori dipendenti pubblici

Amministrazioni Pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del d.lgs. 165/2001 e enti con obbligo di iscrizione del personale con rapporto di lavoro dipendente alla Gestione Pubblica

(circ.40/2016)

La norma fondamentale nell’ordinamento, ai fini dell’individuazione del datore di lavoro pubblico, è quella contenuta nell’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, come già precisato nella circolare n.81/2015. Oltre alle amministrazioni pubbliche individuate dal citato articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le indicazioni contenute nel presente punto 1 sono applicabili, in linea generale, anche agli enti pubblici o agli organismi obbligati ad iscrivere i lavoratori dipendenti alle casse o ai fondi della gestione dipendenti pubblici.

Le disposizioni contenute nel comma 1-ter del d. lgs. 151/2001 non si applicano, per espressa previsione legislativa al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Sono, pertanto, esclusi dalla disciplina del congedo parentale di cui al  comma 1-ter del d. lgs. 151/2001il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si rammenta infine, che a seguito dell’elevazione dei limiti temporali, a decorrere dalla data di entrata in vigore (25/06/2015) del d. lgs. n.80/2015 per i periodi di congedo parentale di cui all’art.32, fatte salve le disposizioni normative di maggior favore, le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere al dipendente, salvo disposizioni di maggior favore, il 30% della retribuzione persa per un periodo di congedo parentale massimo, complessivo tra i genitori, di sei mesi, fruito fino al sesto anno di vita del bambino o di ingresso del minore in affidamento o adozione.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori rispetto al limite dei sei mesi ovvero per i periodi fruiti tra i 6 anni e gli otto anni di vita del bambino (o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato), le amministrazioni pubbliche sono tenute a corrispondere la retribuzione di cui sopra a condizione che il reddito individuale dei genitori richiedenti sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.

I periodi di congedo fruiti tra gli otto e i dodici anni non danno diritto ad alcuna retribuzione.

Per effetto del combinato disposto degli articoli 35, 34 e 32 del d. lgs. n.151/2001 e dei nuovi limiti temporali introdotti dalla riforma, la fruizione del congedo parentale fra il 25/06/2015 e il 31/12/2015 è coperta da contribuzione figurativa fino al 12° anno di vita del bambino ovvero fino al 12° anno di ingresso del minore in famiglia, fatto salvo in questo ultimo caso, il limite del raggiungimento della maggiore età da parte del minore.

Di seguito si riportano le indicazioni per la valorizzazione delle denunce contributive dei periodi di congedo parentale ad ore.

Modalità di comunicazione dei dati di congedo parentale fruito ad ore tramite il flusso UNIEMENS – ListaPosPA: quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”

Modalità di comunicazione dei dati di congedo parentale fruito ad ore tramite il flusso UNIEMENS – ListaPosPA: quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”

Il quadro E0 con tipo servizio 4 “servizio ordinario" dovrà indicare il periodo del mese solare, senza soluzione di continuità, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, comprensivo anche del congedo parentale fruito ad ore, in analogia a quanto già indicato per gli eventi con contribuzione figurativa indicati nella circolare n.81/2015.

Per i mesi in cui il lavoratore fruisce dei congedi parentali in modalità oraria si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”, valorizzando gli elementi <GiornoInizio> <GiornoFine> in riferimento al mese solare in cui si sono verificati gli eventi, e l’elemento <PercRetribuzione> con il numero complessivo di giorni in cui si è verificato l’evento nel mese solare, considerando che il congedo orario parentale deve essere espresso su base giornaliera in funzione dell’orario medio giornaliero. Un giorno è uguale al valore 1000 e corrisponde al numero delle ore dell’orario medio giornaliero dell’ultimo mese di riferimento. Ad esempio nel caso in cui l’orario medio giornaliero del mese di riferimento sia di 6 ore e il dipendente usufruisca nel mese di 15 ore complessive di congedo parentale su base oraria, nell’elemento <PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 2500 (numero ore congedo parentale usufruito nel mese/orario medio giornaliero x 1000).

Analogamente nel caso in cui il dipendente usufruisca di 17 ore mensili dovrà essere indicato il valore 2833. Si precisa che il valore da indicare deve essere un numero intero, l’arrotondamento dovrà avvenire per difetto per i decimali da 0 a 4 o per eccesso per i decimali da 5 a 9.

Si ricorda che il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8, “Eventi con accredito figurativo” elaborato per denunciare gli eventi in esame devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> dell’elemento E0 ovvero, nel caso di più elementi E0, senza soluzione di continuità con il <GiornoInizio> del primo elemento E0 e con  il <GiornoFine> dell’ultimo quadro E0.

Nel caso in cui lo stesso tipo di evento si sia verificato in più periodi non continuativi nell’ambito dello stesso mese solare, dovrà essere elaborato un unico quadro V1 indicando nell’elemento <PercRetribuzione> il numero complessivo di ore di congedo parentale utilizzato.

Si precisa che nel caso in cui nel mese solare ci sia un periodo non utile ai fini del diritto e della misura della pensione, il periodo indicato nel quadro V1, causale 7, CMU 8, non deve incidere su tale periodo. In questo caso dovranno essere elaborati uno più elementi V1, causale 7, CMU 8 in funzione dei rispettivi E0 con soluzione di continuità.

Nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo” si dovrà indicare il tipo servizio 72 “Congedo parentale su base oraria con retribuzione ridotta” ovvero 73 “Congedo parentale su base oraria senza retribuzione”, nel caso di congedo parentale fruito su base oraria, rispettivamente, con retribuzione parziale o assente. Nell’elemento <RetribVirtualeFiniPens> della gestione pensionistica deve essere indicata la retribuzione non erogata in tutto o in parte per il verificarsi dell’evento.

Considerato che la contribuzione per la gestione creditizia e la gestione Enpdep è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici, l’elemento <Imponibile> della gestione credito e della gestione Enpdep del quadro V1 in esame dovrà essere valorizzato indicando lo stesso valore dell’elemento <RetribVirtualeFiniPens>.

I dati indicati nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo” e il valore dell’elemento <RetribVirtualeFiniPens> saranno utilizzati per valorizzare i periodi e le retribuzioni valutabili per gli eventi coperti da contribuzione figurativa nella posizione assicurativa degli iscritti alla casse pensionistiche della Gestione Pubblica.

Modalità di comunicazione della contribuzione figurativa corrispondente alla tredicesima retribuzione persa in tutto o in parte per eventi di cui alla circolare n.81/2015 e ai congedi parentali fruiti su base oraria

Modalità di comunicazione della contribuzione figurativa corrispondente alla tredicesima retribuzione persa in tutto o in parte per eventi di cui alla circolare n.81/2015 e ai congedi parentali fruiti su base oraria.

In occasione della erogazione della tredicesima mensilità, nei casi in cui tale retribuzione sia ridotta, in tutto o in parte, per gli eventi di cui alla circolare n.81/2015 compresi i congedi parentali fruiti ad ore si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 “Eventi con accredito figurativo”, valorizzando gli elementi <GiornoInizio> <GiornoFine> in riferimento al mese di dicembre o all’ultimo mese di riferimento del rapporto di lavoro indicando il tipo servizio 74 “Retribuzione figurativa tredicesima” e l’elemento <PercRetribuzione> con il valore corrispondente al numero di mesi di riferimento della tredicesima mensilità espressa in millesimi (un mese = 1000). L’elemento <RetribVirtualeFiniPens> della gestione pensionistica deve essere valorizzato con il valore della tredicesima mensilità non erogata in tutto o in parte per gli eventi di congedo sopra indicati.

Si rammenta che l’imponibile delle gestione credito e della gestione Enpdep deve tenere conto anche della retribuzione figurativa accreditata nel conto individuale dell’assicurato e corrisponde pertanto al valore indicato nell’elemento <RetribVirtualeFiniPens>.

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