-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 3872
Congedo per le donne vittime di violenza di genere
Pagamento diretto dell'indennità
(circ.65/2016)
Le categorie di lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità di maternità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione), che presentino i requisiti di legge e le condizioni di legge per accedere al congedo per le vittime di violenza di genere, ricevono il pagamento della relativa indennità previa domanda all’Istituto e secondo le possibili modalità indicate nella domanda stessa.
Si rammenta che il diritto al congedo non è previsto per le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari.