Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro Nuovo Reddito di Attivazione Ricorsi amministrativi e giudiziari
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 3612
Nuovo Reddito di Attivazione
Ricorsi amministrativi e giudiziari
(circ.192/2016)
Eventuali ricorsi amministrativi che dovessero insorgere saranno di competenza esclusiva della PAT, la quale si impegna, altresì, a rifondere all'INPS eventuali spese legali riconducibili alla presente convenzione, anche se intervenute successivamente alla sua scadenza.
Per eventuali controversie giudiziarie sul trattamento di sostegno economico in argomento, la PAT è l'unico titolare della legittimazione passiva.
L'INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della PAT nell'accreditamento all'INPS della somma occorrente per il pagamento del NuovoRA.