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Circolare 139 del 12 ottobre 2017
OGGETTO:
articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017- prestazioni previdenziali di malattia e di degenza ospedaliera ai lavoratori della Gestione separata.
SOMMARIO:
La circolare fornisce le linee guida e le istruzioni operative necessarie per l’attuazione della disposizione normativa in oggetto.
1. Premessa.
2. Individuazione delle patologie oggetto della norma.
3. Adempimenti del lavoratore.
Ai lavoratori iscritti alla Gestione separata (di cui all’art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995) ed in possesso di specifici requisiti, è stata riconosciuta, come è noto, dal legislatore un’apposita tutela previdenziale che contempla due diversi tipi di prestazioni in caso di eventi di malattia:
indennità di degenza ospedaliera (circolare Inps n. 147/2001);
indennità di malattia (circolare Inps n. 76/2007).
La suddetta tutela è stata, nel tempo, oggetto di evoluzioni interpretative e normative che hanno portato ad estendere la platea dei soggetti interessati, fino a comprendere tutti i lavoratori iscritti nella Gestione separata e tenuti a versare un'aliquota contributiva piena (non iscritti, pertanto, presso altre forme pensionistiche obbligatorie e non titolari di pensioni – circ. n. 77/2013).
Recentemente, è intervenuta un’ulteriore modifica legislativa, a seguito dell’entrata in vigore (in data 14 giugno 2017) dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, che ha disposto, per i lavoratori in argomento, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, vengano equiparati alla degenza ospedaliera.
L’equiparazione dell’evento di malattia ad un evento di degenza ospedaliera (nei casi previsti dalla norma in argomento) comporta l’applicazione di una disciplina diversa con riferimento ai termini per la presentazione della certificazione sanitaria e della domanda di prestazione, della durata della tutela riconosciuta (da un massimo di 61 giorni annui ad un massimo di 180 giorni annui) e dell’ammontare del trattamento economico spettante (determinato annualmente e commisurato al numero di mensilità di versamenti contributivi effettuati).
Alla luce di quanto sopra espresso, è necessario fornire a tutti i soggetti interessati alcune indicazioni operative e linee di indirizzo, per consentire l’attuazione della norma, nel rispetto dei principi generali previsti dall’ordinamento italiano nell’ambito della tutela previdenziale della malattia e sulla base dell’espressione letterale della disposizione legislativa sopra citata.
Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni amministrative e procedurali di dettaglio per gli operatori delle Strutture territoriali, ai fini dell’erogazione della prestazione in argomento.
2. Individuazione delle patologie oggetto della norma
Ai fini dell’individuazione delle patologie da considerare per il riconoscimento della specifica tutela introdotta dalla recente disposizione, è opportuno considerare che la tutela previdenziale della malattia ha lo scopo di compensare la perdita di guadagno nei casi di temporanea incapacità lavorativa del soggetto con riferimento alla sua mansione specifica.
Da un punto di vista medico legale, la malattia in generale si sostanzia come un’alterazione peggiorativa quali-quantitativa del precedente stato di salute ed è caratterizzata da apprezzabile anormalità, evoluzione, disfunzionalità e bisogno di cure.
Appare opportuno precisare che le malattie croniche, come principale causa di morte quasi in tutto il mondo, costituiscono un gruppo eterogeneo di condizioni morbose. Si caratterizzano per i sintomi che perdurano nel tempo - in maniera costante ovvero con alterne fasi di remissione/riacutizzazione - e richiedono sicuramente un modello assistenziale che se ne occupi a tutto campo, dalla prevenzione al sostegno palliativo. In ambito medico legale, si tratta di malattie che, inducendo effetti menomativi permanenti, sono suscettibili di valutazione più pertinenti all’ambito delle prestazioni di invalidità.
Diversamente, per configurarsi come indennizzabile, la malattia deve essere riferita ad una condizione patologica in fase acuta o riacutizzata la cui evoluzione, più o meno prolungata nel tempo, si concretizza in una guarigione - o, comunque, in una stabilizzazione – tale da consentire la ripresa dell’attività lavorativa nel breve periodo.
Quindi, alla luce dell’interpretazione fornita, può intendersi che il legislatore abbia voluto riconoscere una particolare tutela ai lavoratori iscritti alla Gestione separata in tutti i casi in cui l’indispensabile percorso clinico-assistenziale della malattia possa venire assimilato, per la gravità delle cure somministrate e della patologia in corso, ad una sorta di “degenza domiciliata”.
A tale scopo, si fornisce, in allegato, un elenco di patologie che, in linea con l’impostazione sopra delineata, rientrano nella specifica tutela stabilita dalla recente normativa.
Per il riconoscimento della tutela in argomento, al fine di poter garantire il reale soddisfacimento di tutti i requisiti sanitari sopra descritti, è necessario che gli Uffici medico legali dell’Istituto possano visionare informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel certificato di malattia.
Infatti, tenuto conto di quanto sopra specificato, per l’individuazione delle fattispecie rientranti nel campo di applicazione della norma, è necessario determinare:
la natura clinica del processo morboso;
l’entità della disfunzione che si è determinata ai fini della valutazione della gravità della patologia indicata nella norma;
il manifestarsi in modo acuto, anche se più ampiamente iscritto in un decorso cronico;
la sua evoluzione così come modificata dalla terapia;
il suo essere ingravescente;
la compromissione totale della capacità lavorativa alla mansione specifica.
Pertanto, per il riconoscimento del diritto alla prestazione, l’Istituto dovrà necessariamente ricevere, oltre al certificato di malattia regolarmente prodotto, anche ulteriore documentazione medica (cartelle cliniche, relazioni mediche, accertamenti diagnostici) comprovante l’effettuazione della terapia antineoplastica ovvero la sussistenza della grave patologia cronica con le caratteristiche sopra descritte.
Il lavoratore, quindi, dovrà produrre il certificato di malattia nei tempi e nelle modalità vigenti e dovrà, altresì, consegnare agli uffici Inps:
il modello cartaceo di domanda di prestazione e di trasmissione della documentazione medica (Mod. SR06, opportunamente aggiornato, disponibile sul sito web dell’Inps), senza procedere alla richiesta di prestazione mediante i servizi on line dell’Istituto;
un plico chiuso contenente la documentazione medica di cui sopra e riportante la dicitura “contiene dati sensibili di natura sanitaria”.
Qualora non sia possibile accogliere la domanda di malattia avanzata ai sensi dell’articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017, come sopra descritto, si procederà, comunque, ove sussistano i requisiti normativamente previsti, d’ufficio – senza obbligo di ulteriore istanza – all’erogazione del trattamento economico previsto in caso di malattia (circolari n. 76/2007 e n. 77/2013).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele
Allegato N.1