Eureka Previdenza

Circolare 15 del 22 gennaio 1982

OGGETTO: Rinuncia alla domanda di pensione. Termine di ammissibilita'.
     Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 4 dicembre 1981, ha
esaminato  il  problema  relativo al termine entro il quale deve ritenersi
ammissibile la rinuncia alla domanda di pensione presentata all'Istituto.
     Come e' noto, la questione, gia' posta da molte Sedi periferiche,  si
collega  con  la  individuazione  del  momento  a  partire  dal quale puo'
ritenersi che il richiedente la  pensione  sia  a  tutti  gli  effetti  da
considerare  titolare  del  diritto soggettivo alla pensione, dato che, da
quel momento,  l'interessato  stesso  non  potrebbe  ritirare  la  domanda
giacche' cio' comporterebbe la rinuncia alla pensione, in contrasto con il
precetto di cui all'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (1).
     In  proposito  il  Consiglio  di  ammimistrazione, considerato che il
provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto a  pensione  e'
atto  di accertamento in ordine alla esistenza dei presupposti e requisiti
di legge per farsi luogo al pensionamento e che la titolarita' del diritto
soggettivo   a   pensione   insorge  con  la  comunicazione  dell'avvenuto
accoglimento della domanda, ha ritenuto che contrasti con l'art. 69  della
citata  legge  n.  153 la rinuncia alla domanda stessa da parte di chi sia
gia' titolare della pensione.
     Il  Consiglio  ha peraltro affermato che atto giuridicamente valido a
dimostrare la titolarita' della pensione e' la consegna  a  mezzo  lettera
raccomandata  della  comunicazione  di  liquidazione  contenente i dati di
calcolo della pensione e la relativa decorrenza.
     Tale  comunicazione,  come e' noto, e' attualmente rappresentata, per
la generalita' delle pensioni liquidate con la procedura automatizzata sia
a  carico  del  Fondo  pensioni  lavoratori  dipendenti che a carico delle
Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, dal modello  T.E.  08;  per  le
pensioni  liquidate a carico dei Fondi speciali di Previdenza, dal modello
F.S. 13; per le pensioni liquidate in regime internazionale,  dai  modelli
C.  Comp.  8  o  C.    Comp.  31;  per le pensioni non meccanizzate, dalle
apposite equivalenti comunicazioni predisposte dalle Sedi.
     Ne   consegue  che,  dalla  data  di  ricezione  della  comunicazione
dell'avvenuta  liquidazione  della  pensione,  non   e'   ammissibile   la
ritrattazione della domanda da parte dei pensionati.
     Le  sedi,  pertanto,  dalla  data  di  ricevimento   della   presente
circolare, provvederanno ad inviare i modelli T.E. 08 e gli altri citati a
mezzo lettera raccomandata, cosi' come avviene attualmente per  i  modelli
C. Comp. 8.
     Per quanto riguarda eventuali questioni insorte  sulla  validita'  di
rinunce  gia' effettuate anteriormente alla data della presente circolare,
le Sedi, in caso di affermata mancata  ricezione  delle  comunicazioni  di
accoglimento  delle  domande  di  pensione,  inviate con lettera semplice,
accetteranno le rinunce stesse (2) provvedendo ad  istruire  le  eventuali
nuove domande di pensione successivamente presentate, secondo la normativa
di cui all'art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (3).
     Cio',  ovviamente,  non  potra'  avvenire,  qualora  gli  interessati
abbiano ricevuto il libretto della pensione con il relativo certificato, e
abbiano altresi' riscosso anche una sola rata di pensione.
                                             IL DIRETTORE GENERALE
                                                    FASSARI
     (1) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 548
     (2)  In  tal  senso  deve intendersi modificata la circolare n. 60067
A.G.O./118 del 4 giugno 1981, (in "Atti ufficiali" 1981, pag.  1326),  con
la  quale,  peraltro,  era  stata fatta riserva di ulteriori precisazioni.
Eventuali acconti dovranno essere restituiti o  conguagliati  in  caso  di
presentazione di nuova domanda di pensione.
     (3) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 794.
                                                       ALLEGATO 1
DELIBERAZIONE N. 269 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 DICEMBRE 1981
OGGETTO: Rinuncia alla domanda di pensione. Termine di ammissibilita'.
(omissis)

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