Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Circolari Inps CI 1982 Circolare 15 del 22 gennaio 1982
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 8916
Circolare 15 del 22 gennaio 1982
OGGETTO: Rinuncia alla domanda di pensione. Termine di ammissibilita'.
Il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 4 dicembre 1981, ha
esaminato il problema relativo al termine entro il quale deve ritenersi
ammissibile la rinuncia alla domanda di pensione presentata all'Istituto.
Come e' noto, la questione, gia' posta da molte Sedi periferiche, si
collega con la individuazione del momento a partire dal quale puo'
ritenersi che il richiedente la pensione sia a tutti gli effetti da
considerare titolare del diritto soggettivo alla pensione, dato che, da
quel momento, l'interessato stesso non potrebbe ritirare la domanda
giacche' cio' comporterebbe la rinuncia alla pensione, in contrasto con il
precetto di cui all'art. 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (1).
In proposito il Consiglio di ammimistrazione, considerato che il
provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto a pensione e'
atto di accertamento in ordine alla esistenza dei presupposti e requisiti
di legge per farsi luogo al pensionamento e che la titolarita' del diritto
soggettivo a pensione insorge con la comunicazione dell'avvenuto
accoglimento della domanda, ha ritenuto che contrasti con l'art. 69 della
citata legge n. 153 la rinuncia alla domanda stessa da parte di chi sia
gia' titolare della pensione.
Il Consiglio ha peraltro affermato che atto giuridicamente valido a
dimostrare la titolarita' della pensione e' la consegna a mezzo lettera
raccomandata della comunicazione di liquidazione contenente i dati di
calcolo della pensione e la relativa decorrenza.
Tale comunicazione, come e' noto, e' attualmente rappresentata, per
la generalita' delle pensioni liquidate con la procedura automatizzata sia
a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti che a carico delle
Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, dal modello T.E. 08; per le
pensioni liquidate a carico dei Fondi speciali di Previdenza, dal modello
F.S. 13; per le pensioni liquidate in regime internazionale, dai modelli
C. Comp. 8 o C. Comp. 31; per le pensioni non meccanizzate, dalle
apposite equivalenti comunicazioni predisposte dalle Sedi.
Ne consegue che, dalla data di ricezione della comunicazione
dell'avvenuta liquidazione della pensione, non e' ammissibile la
ritrattazione della domanda da parte dei pensionati.
Le sedi, pertanto, dalla data di ricevimento della presente
circolare, provvederanno ad inviare i modelli T.E. 08 e gli altri citati a
mezzo lettera raccomandata, cosi' come avviene attualmente per i modelli
C. Comp. 8.
Per quanto riguarda eventuali questioni insorte sulla validita' di
rinunce gia' effettuate anteriormente alla data della presente circolare,
le Sedi, in caso di affermata mancata ricezione delle comunicazioni di
accoglimento delle domande di pensione, inviate con lettera semplice,
accetteranno le rinunce stesse (2) provvedendo ad istruire le eventuali
nuove domande di pensione successivamente presentate, secondo la normativa
di cui all'art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (3).
Cio', ovviamente, non potra' avvenire, qualora gli interessati
abbiano ricevuto il libretto della pensione con il relativo certificato, e
abbiano altresi' riscosso anche una sola rata di pensione.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
(1) V. "Atti ufficiali" 1969, pag. 548
(2) In tal senso deve intendersi modificata la circolare n. 60067
A.G.O./118 del 4 giugno 1981, (in "Atti ufficiali" 1981, pag. 1326), con
la quale, peraltro, era stata fatta riserva di ulteriori precisazioni.
Eventuali acconti dovranno essere restituiti o conguagliati in caso di
presentazione di nuova domanda di pensione.
(3) V. "Atti ufficiali" 1981, pag. 794.
ALLEGATO 1
DELIBERAZIONE N. 269 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 4 DICEMBRE 1981
OGGETTO: Rinuncia alla domanda di pensione. Termine di ammissibilita'.
(omissis)