Eureka Previdenza

Messaggio 1806 del 28 aprile 2017

Implementazioni della procedura dell’assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge n. 190/2014. Nuove istruzioni.

Premessa

Con il presente messaggio si forniscono istruzioni sulle implementazioni della procedura di gestione dell’assegno di natalità dovute alla presenza di omissioni o difformità nell’attestazione ISEE e relative all’introduzione del modello SR163. Si specificano altresì le istruzioni relative ai pagamenti indebiti della prestazione ed al ripristino di domande decadute. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle indicazioni contenute nelle Circolari n. 93/2015 e n. 214/2016 e nei Messaggi 4845/2015, 5145/2015, 6015/2015, 4255/2016 e 261/2017.

1.Istruzioni procedurali per omissioni difformità su patrimonio e reddito autodichiarato

Come chiarito con Messaggio n.261/2017, al quale si fa rinvio, la procedura di gestione delle domande intercetta le omissioni o difformità del patrimonio mobiliare rilevate dall’Agenzia delle Entrate nella DSU (dichiarazione sostitutiva unica) ed in tali casi sospende l’istruttoria dandone avviso agli utenti.

Dal 1° gennaio 2017 le omissioni/difformità possono riguardare anche i redditi autodichiarati dal cittadino nel Quadro FC8, sezione II della DSU, nei casi in cui per il componente sia stata barrata la casella per indicare l’esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero la situazione di sospensione degli adempimenti tributari.

Anche in tali casi il cittadino può presentare una nuova DSU oppure la documentazione per giustificarsi (CU, UNICO, 730) con le stesse modalità previste dal messaggio n.261/2017.

Nella procedura di gestione dell’assegno di natalità è possibile rinvenire l’informazione sulla presenza di omissioni/difformità, nel riquadro dell’ISEE, all’interno del quale, accanto al campo “ISEE difforme”, viene riportata l’indicazione “SI/ NO”.

Si chiarisce quindi che in caso di omissioni o difformità nell’attestazione ISEE la domanda viene automaticamente sospesa dalla procedura fino a che non viene presentata una nuova DSU o una documentazione giustificativa idonea. In entrambe le ipotesi, l’operatore dovrà gestire la domanda sospesa secondo le indicazioni contenute nel successivo paragrafo 4.

2.Modello Sr163 : nuovi adempimenti e verifiche

Si premette che le domande di assegno di natalità che sono state inviate prive del Modello SR163 si trovano nello stato “Sospesa” con la causale ‘Mancanza allegato SR163’ .

Come anticipato con Messaggio n. 261/2017, infatti, tale modello è divenuto obbligatorio in conformità ai Messaggi n.1652/2016 e 4395/2016 relativi alle nuove modalità di comunicazione del codice IBAN per il pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito, ai quali si fa integralmente rinvio per quanto non espressamente dettagliato nel presente messaggio.

Al riguardo, si forniscono alcune disposizioni operative sulla gestione di tale modello SR163:

1.se l’utente dichiara nella domanda di assegno di aver già presentato il modello SR163 (ad esempio per l’erogazione di un’altra prestazione dell’INPS), la procedura attiva le verifiche e, in caso di esito positivo, definisce l’istruttoria della domanda, mentre in caso di esito negativo sospende la domanda di assegno ed invia, in automatico, la richiesta del suddetto modello all’indirizzo di PEC indicato in domanda, oppure con raccomandata;

2.se l’utente dichiara di inviare il modello SR163 contestualmente alla domanda, deve scannerizzare ed allegare, il modello SR163 alla domanda stessa avvalendosi della funzione “allega documento” ;

3.se l’utente, a causa di impedimenti tecnici, dichiara che produrrà il modello SR163 successivamente all’invio della domanda, lo stesso dovrà provvedere ad inviare il modulo scannerizzato avvalendosi dell’apposita funzione “allega documento” oppure con le modalità indicate nel messaggio n. 1652/2016.

Ove l’utente dichiari di inviarlo contestualmente alla domanda (ipotesi indicata al punto 2) o lo abbia allegato in un momento successivo (ipotesi indicata al punto 3) l’operatore dovrà verificare che:

– il documento allegato corrisponda effettivamente ad un modello SR163. Al riguardo si rammenta che il modello SR163 è stato modificato, inserendo il codice fiscale del richiedente la prestazione anche nella seconda pagina, in cui la Banca/Posta appone timbro e firma per la validazione del codice IBAN; occorre verificare l’effettivo utilizzo della nuova versione del modello SR163 ;

– in tale documento sia specificata la modalità di pagamento, già indicata nella domanda di assegno di natalità, i dati di riferimento dell’Agenzia o Filiale dell’Istituto di credito (Banca/Posta) che effettua il pagamento, nonché il codice IBAN riferito al rapporto finanziario del richiedente la prestazione, con data, timbro e firma del funzionario del competente Ufficio postale o della Banca. Si rinvia a quanto previsto nel messaggio n.1652/2016 per le ipotesi di banche on line;

– L’operatore deve altresì controllare la corrispondenza dei seguenti dati tra il modello SR163 e la domanda: modalità di pagamento, codice IBAN e codice fiscale dell’intestatario dell’iban. Si ricorda che in caso di domanda presentata da legale rappresentante di genitore minorenne/incapace il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore minorenne/incapace. Quindi in tale ipotesi, occorre verificare che il codice fiscale indicato nell’SR163 corrisponda al codice fiscale del genitore incapace indicato in domanda, consultando l’apposito pannello.

Ove non sia corretta la compilazione sopra descritta oppure non vi sia corrispondenza su almeno uno dei dati sopra indicati, l’operatore dovrà gestire la domanda sospesa secondo le istruzioni fornite al successivo paragrafo 4 .

3.Le causali di sospensione

Come anticipato in premessa, è divenuta necessaria l’allegazione del modello SR163 da parte degli utenti e la verifica dello stesso da parte dell’operatore. Pertanto, dal 1° gennaio 2017, si trovano in stato “SOSPESA”:

– le domande presentate prive del modello SR163;

– le domande corredate da tale modello fino a che l’operatore non effettua le verifiche descritte al precedente paragrafo 2 e dà conferma del buon esito dell’istruttoria al termine dei controlli svolti.

Ciò chiarito sul modello sr163, le domande di assegno di natalità possono essere sospese anche per altre causali. In particolare, le domande possono trovarsi nello stato “Sospesa” per i seguenti motivi:

1.Domanda duplicata

2. Isee con omissioni/difformità

3. Istruttoria sr163:

3.1. Verifica del Modello SR163

3.2. Mancanza del Modello SR163

4. Titolarità dell’IBAN non verificata

1. Domanda duplicata. Tale ipotesi di sospensione si verifica quando è presente in procedura più di una domanda per lo stesso minore: in tale ipotesi occorre stabilire quale domanda debba essere accolta, ed operare secondo le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.

2. Isee con omissioni/difformità. Tale causale, come anticipato al paragrafo 1, ricorre quando la procedura di gestione dell’assegno di natalità rinviene l’informazione sulla presenza di omissioni/difformità nell’attestazione ISEE.

3.Istruttoria sr163:

3.1. Verifica del Modello SR163

Questa situazione si verifica quando il richiedente invia il modello contestualmente alla domanda di assegno, oppure è stato allegato in un momento successivo tramite l’apposita funzione di allegazione documenti disponibile nella procedura di invio delle domande oppure con le modalità indicate nel messaggio n.1652/2016. La domanda rimane sospesa fino alle verifiche sopradescritte (paragrafo 2) ed alla definizione dell’istruttoria da parte dell’operatore secondo quanto descritto al successivo paragrafo 4.

3.2. Mancanza del Modello SR163

Questa situazione si verifica quando, al momento dell’istruttoria, il modello non risulta allegato.

La domanda rimane sospesa fino alla produzione di SR163 ed alla validazione dello stesso da parte dell’operatore secondo quanto descritto al successivo paragrafo 4.

4. Titolarità dell’IBAN non verificata.

Tale causale si verifica quando l’utente, in fase di invio della domanda di assegno, ha dichiarato di avere già in pagamento una prestazione con lo stesso Iban indicato in domanda (e pertanto non ha allegato il modello) e tuttavia dai controlli automatici tale circostanza non risulta verificata. La domanda rimane sospesa fino alla produzione del modello SR163 ed alla validazione dello stesso da parte dell’operatore secondo quanto descritto al successivo paragrafo. Si fa presente che la procedura invia una pec o una raccomandata informando l’utente che manca il modello SR163.

In ogni caso, può accadere che una stessa domanda sia sospesa per più causali contemporaneamente.

4.Istruzioni procedurali per la gestione delle sospensioni

In tutte le ipotesi di sospensione l’operatore avrà a disposizione una serie di funzioni all’interno della macro funzione GESTIONE SOSPENSIONI, visualizzabile in fondo alla schermata di ogni singola domanda sospesa.

Una volta premuto il tasto “gestione sospensioni”, l’operatore troverà una check box con accanto indicata la tipologia della sospensione o, ove ve ne sia più di una, un elenco di check box con accanto la tipologia di sospensione:

es.:

– ?SR163

– presenza isee con difformità

Per poter operare quindi dovrà preliminarmente selezionare la check box corrispondente alla sospensione che vuole gestire per prima.

E’ bene precisare sul punto che, considerata la possibilità che una domanda si trovi sospesa anche per più cause contemporaneamente, è possibile la gestione singola delle diverse ipotesi di sospensione. Ciò, al fine di evitare che il superamento di una causa di sospensione determini lo sblocco totale della domanda quando invece l’ulteriore o le ulteriori cause di sospensione non sono state superate.

1. CHECK BOX ?Domanda duplicata.

In questo caso l’operatore avrà a disposizione l’elenco delle domande duplicate, cioè di tutte le domande che si riferiscono allo stesso codice fiscale del minore. L’operatore deve condurre preliminarmente un’istruttoria volta a individuare quale è la domanda da accogliere. Una volta stabilita la domanda che deve essere accolta, dovrà selezionare la domanda o le domande che intende eliminare, in modo da lasciarne in essere solo una: quella da accogliere.

2. CHECK BOX? Isee con omissioni/difformità.

Attraverso questa check box sarà possibile gestire le domande sospese a causa di DSU la cui attestazione ISEE presenta omissioni o difformità.

All’esito della verifica di cui al paragrafo 1, occorre distinguere l’ipotesi in cui vi è una nuova DSU dall’ipotesi in cui l’utente fornisce idonea giustificazione.

Se l’utente presenta una nuova DSU, o ha rettificato la DSU che riportava omissioni/difformità, l’operazione da scegliere è nuova DSU e la procedura cercherà in automatico la nuova DSU e darà inizio all’istruttoria.

Se l’utente presenta una documentazione giustificativa:

– qualora vi sia corrispondenza tra quanto dichiarato dall’utente e la documentazione prodotta, l’operatore dovrà selezionare l’operazione ‘Documentazione giustificativa valida per ISEE prot.(…) e confermarla; in questo modo si porrà fine alla sospensione e, a seconda dei casi, si completerà l’istruttoria della nuova domanda o si riprenderà il pagamento dell’assegno (incluse eventuali mensilità non ancora pagate per via della sospensione);

– qualora invece, non essendovi corrispondenza tra i rapporti finanziari dichiarati e la documentazione prodotta, risultasse confermata l’omissione o la difformità, l’operatore dovrà selezionare l’operazione “Documentazione giustificativa NON valida” per ISEE prot.(…) e confermarla; in automatico la procedura produrrà apposita comunicazione (analoga a quella relativa alla sospensione) con cui l’utente verrà informato della possibilità di presentare nello stesso anno di presentazione della DSU, recante le omissioni difformità, una nuova DSU. La domanda rimarrà sospesa fino a che il richiedente non presenterà una nuova DSU senza omissioni o difformità, oppure produca altra documentazione idonea

3. CHECK BOX ? Sr163: questa funzione consente di gestire le tre causali indicate ai punti 3.1, 3.2 e 4 del paragrafo 3.

3.1 Verifica del Modello SR163

Tale causale di sospensione (causale 3.1. del paragrafo 3) si verifica quando il richiedente invia il modello SR163 contestualmente alla domanda di assegno, oppure lo trasmette in un momento successivo, allegandolo direttamente in procedura o inviandolo con pec/ raccomandata o consegna a mano.

Occorre distinguere: se il modello viene allegato in procedura dall’utente, mediante l’apposita funzione di allegazione documenti, l’operatore dovrà procedere con le verifiche sopra descritte (paragrafo 2. Modello Sr163: nuovi adempimenti e verifiche), ed al termine dovrà selezionare la funzione corrispondente alla situazione riscontrata:

a) ove le verifiche abbiano esito positivo potrà selezionare l’operazione “SR 163 conforme”, dovrà quindi premere il tasto “Conferma” e porrà così fine alla sospensione;

b) nel caso invece in cui la verifica non abbia esito positivo, l’operatore dovrà selezionare l’operazione “SR163 allegato non conforme” o, se il modello risulta incompleto di qualche informazione “SR163 allegato incompleto” e dovrà premere il tasto “Conferma”. In entrambe le ipotesi di esito negativo, la domanda rimarrà sospesa e la procedura invierà in automatico una Pec/raccomandata al richiedente per informarlo della mancata validazione del modello e invitarlo a presentarne uno conforme o completo.

Se invece il modello viene prodotto via pec, raccomandata o a mano e la verifiche hanno esito negativo l’operatore dovrà procedere come sopra specificato al punto b), se invece hanno esito positivo, il modello dovrà essere allegato dall’operatore tramite l’operazione ‘Upload nuovo SR163’ e si dovrà premere il tasto “Conferma”.

3.2 Mancanza del modello SR163

Questa situazione (causale 3.2. del paragrafo 3) si verifica quando il modello SR163 non risulta allegato. La domanda così sospesa rimane in questo stato finché il richiedente non lo alleghi dalla procedura Internet o non lo produca alla struttura territoriale mediante pec o raccomandata o consegna manuale e l’operatore, all’esito delle verifiche di cui al paragrafo 2, non lo abbia validato eseguendo le operazioni sopra descritte al punto 3.1.

4. Titolarità dell’IBAN non verificata

Come sopra anticipato quando l’utente, in fase di invio della domanda di assegno, ha dichiarato di avere già in pagamento una prestazione con lo stesso Iban indicato in domanda. La procedura andrà a verificare se la coppia codice fiscale-iban sia presente e sia validata nel sistema Scup. Se l’esito di tale verifica è positivo la domanda viene avviata al pagamento, viceversa, se l’accoppiamento non è verificato, ed è questa l’ipotesi di sospensione in esame, la domanda rimane in stato Sospesa. Anche in tal caso la procedura invia una comunicazione Pec o raccomandata con l’invito a presentare un modello SR163 con le modalità previste dal messaggio n.1652/2016.

L’operatore, avrà a disposizione le funzioni contenute nella check box SR163 sopra descritte e, una volta verificato il modello SR163 come sopra indicato, dovrà gestire il prosieguo dell’istruttoria come descritto al precedente punto 3.1.

In tutti i casi di esito positivo della verifica sul precitato modulo SR163, al termine delle operazioni, dovranno essere inserite le informazioni relative alle coordinate IBAN nella “White list” presente nell’applicativo “SCUP” (msg. 2365/2016), per la relativa validazione in ossequio alle disposizioni già impartite con messaggio n. 4395/2016.

Come precisato in tale ultimo messaggio é indispensabile provvedere al popolamento della “White List” con il censimento degli IBAN verificati per ottimizzare e accelerare l’istruttoria e definizione delle domande di servizio.

5.Istruzioni per i pagamenti indebiti

Nei casi in cui l’operatore venga a conoscenza d’ufficio o a seguito di segnalazione che sono state erogate mensilità per l’importo doppio rispetto a quello spettante (160 € anziché 80 €) o non dovute per qualche altro motivo, è possibile cancellare il pagamento delle mensilità future fino all’esaurimento del debito. Occorre a tal fine entrare nel tab DATI PAGAMENTO ed utilizzare la funzione SOSPENDI RATE.

Nelle note vanno specificati i motivi di tale cancellazione. Esaurito il debito, in presenza di tutti i requisiti, il pagamento riprenderà regolarmente con la prima mensilità utile.

Esempio : nel mese di febbraio risulta che sono stati pagati per la mensilità di gennaio 160 euro in luogo degli 80 spettanti, occorre pertanto cancellare la rata di febbraio ed il pagamento dell’assegno riprenderà automaticamente dalla mensilità di marzo.

Nei casi in cui risulti che l’assegno corrisposto non era spettante, ad esempio titolo di soggiorno non idoneo, la domanda deve essere annullata e occorre creare l’indebito con l’apposita funzione.

Nei casi in cui, a seguito di decadenza o annullamento della domanda, l’operatore riscontri che sono state erogate mensilità non dovute, non essendo più possibile intervenire sulle mensilità future è necessario creare un indebito che verrà inviato automaticamente alla procedura Gestione Indebiti.

6. Istruzioni per la modifica del codice fiscale.

E’ possibile ripristinare la domanda decaduta a causa della modifica del codice fiscale del richiedente o del minore avvenuta per disposizione dell’Agenzia delle entrate, es. matrimonio, acquisto cittadinanza, utilizzando la funzione RIELABORA. La rielaborazione della domanda comporta infatti la ricerca automatica su ARCA di tutti i codici fiscali che l’Agenzia Entrate ha attribuito nel corso del tempo ad ogni soggetto, c.d. codici fiscali collegati.

7. Istruzioni per il ripristino delle domande decadute per superamento della soglia ISEE.

In caso di istanza di riesame alla Struttura territoriale per la rielaborazione della domanda decaduta a causa del superamento della soglia dell’ISEE (25.000 euro) gli operatori possono ripristinare la domanda decaduta con la funzione “RIELABORA” se riscontrano che il richiedente, a seguito di una nuova DSU o di rettifica della precedente DSU, è tornato in possesso di un ISEE minorenni al di sotto della soglia di legge.

Prima di procedere alla rielaborazione è necessario però che l’operatore, con apposita istruttoria, stabilisca se l’ISEE sotto soglia derivi da una nuova DSU o da una DSU rettificata. In tali ipotesi, all’interno della funzione rielabora, “sezione DSU”, occorre selezionare la tipologia di DSU: “DSU rettificata” o “nuova DSU”, specificando in quest’ultimo caso la data di presentazione della stessa.

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