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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Premio di 800 euro per la nascita o l'adozione di un minore
Presentazione della domanda
(circ.78/2017)
Il premio è corrisposto direttamente dall’INPS che, su domanda della donna gestante o della madre del minore, provvede al pagamento dell’importo di 800 euro per evento ed in relazione ad ogni figlio nato o adottato/affidato.
In sede di presentazione della domanda occorre specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:
- compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza);
- nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.
Con riferimento allo stesso minore, dovrà essere presentata un’unica domanda. Se è stata già presentata la domanda in relazione all’evento compimento del 7° mese di gravidanza, non si dovrà quindi presentare ulteriore domanda in relazione all’evento nascita. Analogamente, il beneficio richiesto per l’affidamento preadottivo non può essere richiesto in occasione della successiva adozione dello stesso minore.