Eureka Previdenza

Bonus asilo nido

Presentazione della domanda per l’anno 2017 e documentazione a corredo

(circ.88/2017) (msg.952/2018)

A partire dal 17 luglio 2017 sarà messa in esercizio la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse all’Istituto esclusivamente in via telematica secondo le modalità di seguito indicate.

Le istruzioni operative per l’anno 2017 consentono di gestire la fase transitoria dal 1° gennaio 2017 (prevista dalla L. 232/2017) alla data di rilascio dell’applicativo senza pregiudizio per gli aventi diritto dal 1° gennaio 2017, sulla base delle disposizioni contenute nel DPCM attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2017.

La domanda potrà pertanto essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
  • Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile una scheda informativa.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici (vedi paragrafo 4) intende accedere.
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Il Bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2017 è pari a euro 144 milioni di euro) secondo l’ordine di presentazione telematica della domanda.Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto - anche in via prospettica - il suddetto limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art.5 D.P.C.M.). Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative e procedurali relative all’erogazione del Bonus a decorrere dall’anno 2018.

Bonus asilo nido

Presentazione della domanda per l’anno 2017 e documentazione a corredo

(circ.88/2017) (msg.952/2018)

A partire dal 17 luglio 2017 sarà messa in esercizio la procedura di acquisizione delle domande che dovranno essere trasmesse all’Istituto esclusivamente in via telematica secondo le modalità di seguito indicate.

Le istruzioni operative per l’anno 2017 consentono di gestire la fase transitoria dal 1° gennaio 2017 (prevista dalla L. 232/2017) alla data di rilascio dell’applicativo senza pregiudizio per gli aventi diritto dal 1° gennaio 2017, sulla base delle disposizioni contenute nel DPCM attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2017.

La domanda potrà pertanto essere presentata dal 17 luglio 2017 al 31 dicembre 2017 esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:

  • WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Parimenti, il cittadino potrà utilizzare, per l’autenticazione, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
  • Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell’utenza chiamante);
  • Enti di Patronato attraverso i servizi offerti dagli stessi.

Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile una scheda informativa.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare a quale dei due benefici (vedi paragrafo 4) intende accedere.
Qualora il richiedente intenda fruire del beneficio per più figli sarà necessario presentare una domanda per ciascuno di essi.
Il Bonus richiesto potrà essere erogato nel limite di spesa indicato all’art. 7 del DPCM 17 febbraio 2017 (che per il 2017 è pari a euro 144 milioni di euro) secondo l’ordine di presentazione telematica della domanda.Nel caso in cui, a seguito del numero delle domande presentate venga raggiunto - anche in via prospettica - il suddetto limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art.5 D.P.C.M.). Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative e procedurali relative all’erogazione del Bonus a decorrere dall’anno 2018.

Rilascio nuova funzionalità per l’integrazione delle domande di Bonus asilo nido per l’anno 2017

Rilascio nuova funzionalità per l’integrazione delle domande di Bonus asilo nido (art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017) per l’anno 2017 (msg.952/2018)

Nell’ambito degli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, l’articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, ha disposto che ”con riferimento ai nati a decorrere dal 1 gennaio  2016 per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria  abitazione  in favore dei bambini  al  di  sotto  dei  tre  anni,  affetti  da  gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità”.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, sono state emanate le disposizioni attuative.

Con la circolare n. 88 del 22 maggio 2017 sono state fornite, in relazione alla presentazione della domanda per l’anno 2017, le istruzioni operative e la disciplina di dettaglio concernenti l’accesso ai benefici di cui all’articolo 3 del D.P.C.M. (Buono per pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati) e all’articolo 4 del D.P.C.M. (Buono per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche).

Nello specifico, con la citata circolare sono state date disposizioni per la gestione della fase transitoria dal 1 gennaio 2017 al 17 luglio 2017, data di rilascio della procedura di acquisizione della domanda, prevedendo due diverse modalità di presentazione e gestione riferite alle due fattispecie di minore con frequenza scolastica compresa tra gennaio e luglio 2017 (mesi per i quali il richiedente era già in possesso di documentazione di spesa) e di minore frequentante per il periodo settembre-dicembre 2017.

Ciò premesso, all’esito della chiusura della procedura di acquisizione delle istanze relative all’anno 2017, avvenuta il 31 dicembre 2017, sono pervenute numerose richieste di riesame da parte di utenti, che hanno omesso di indicare nella domanda di Bonus asilo nido (art. 3 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017) tutti o parte dei mesi di frequenza compresi tra settembre e dicembre 2017, per i quali non sono entrati immediatamente in possesso della documentazione di spesa.

Per tali mensilità, dunque, gli utenti non hanno potuto procedere in tempo utile all’allegazione dei documenti necessari ad ottenere il contributo relativo a tali mensilità.

Tenuto conto dell’elevato numero di richieste pervenute è stata predisposta una nuova funzionalità che, a far data dal 2 marzo 2018, consentirà di integrare la domanda originaria e permetterà di allegare la documentazione di spesa relativa ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2017, anche ai richiedenti che   abbiano omesso di indicare le relative mensilità in domanda.

Il cittadino potrà inserire le mensilità “aggiuntive” attraverso l’area riservata, accedendo al menù “Allegati Domande”.

Dopo aver selezionato la domanda da integrare e la tipologia di documento da inserire (es: Fattura), saranno visibili, oltre a tutti i mesi già richiesti in domanda, i mesi (“settembre”, “ottobre”, “novembre” e “dicembre”) non inseriti all’atto della domanda (in rosso), dando così la possibilità di allegare la relativa documentazione di spesa.

La documentazione allegata, appositamente evidenziata, sarà resa disponibile alla Struttura territoriale per la fase istruttoria.

Si fa presente che, per inserire le mensilità aggiuntive con riferimento a domande che risultino già in stato “respinta”, sarà necessario inviare una motivata richiesta di variazione tramite la funzione “allega nuovo documento su respinta”, presente nel menù “invio richiesta di variazione”. Una volta ripristinato lo stato “da istruire”, il richiedente potrà procedere ad allegare la documentazione relativa ai mesi non indicati in domanda con le modalità sopra descritte.

Si sottolinea che il termine ultimo per allegare la documentazione relativa a domande di Bonus asilo nido per l’anno 2017 è fissato improrogabilmente al 31 marzo 2018.

Domanda per il bonus contributo asilo nido

Domanda per il bonus contributo asilo nido

Nel caso in cui il richiedente intenda accedere al bonus previsto per far fronte al pagamento delle rette di asili nido dovrà indicare le mensilità per le quali intende ottenere il beneficio relative ai periodi di frequenza scolastica compresi tra gennaio e dicembre 2017.

Potranno verificarsi, al riguardo, due fattispecie:

  1. Frequenza scolastica del minore nel periodo gennaio–luglio 2017 (anno scolastico 2016/2017).
    In tale ipotesi il genitore richiedente dovrà indicare gli estremi della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle rette per la fruizione dell’asilo nido pubblico o privato autorizzato prescelto, che dovrà essere allegata in un momento successivo a quello di presentazione della domanda.
    Al fine di ottenere l’importo massimo del premio, pari a 1000 euro, il richiedente dovrà altresì dichiarare che il minore è già iscritto per l’anno scolastico 2017/18, ovvero  compilare la dichiarazione che il minore sarà iscritto anche per l’anno 2017/18.
    Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi settembre–dicembre 2017 dovranno essere allegate entro la fine di ciascun mese di riferimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
    Nel caso in cui il richiedente non dichiari che il minore sarà iscritto al nido anche per l’anno scolastico 2017-2018 sarà liquidato l’importo massimo mensile spettante in base alle sole ricevute già presentate.
    Per l’anno 2017, trattandosi di norma di prima applicazione, il primo pagamento comprenderà l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate. A partire dal mese successivo a quello di rilascio della procedura il pagamento avrà cadenza mensile.
  2. Minore iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere dal mese di  settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018).

In tale ipotesi la presentazione della domanda sarà possibile solo nel caso in cui sia fornita prova dell’avvenuta iscrizione e del pagamento almeno di una retta di frequenza.        

Le ricevute corrispondenti ai pagamenti delle rette relative ai mesi successivi dovranno essere allegate entro la fine del mese di riferimento  e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

In entrambe le fattispecie evidenziate, la prova dell’avvenuto pagamento potrà essere fornita tramite ricevuta o quietanza di pagamento, fattura quietanzata, bollettino bancario o postale, e per i nidi aziendali tramite attestazione del datore di lavoro o dell’asilo nido dell’avvenuto pagamento della retta o trattenuta in busta paga.

È opportuno evidenziare infine che la documentazione dovrà indicare:

  • la denominazione e la Partita Iva dell’asilo nido;
  • il CF del minore;
  • il mese di riferimento,
  • gli estremi del pagamento;
  • il nominativo del genitore che sostiene l’onere della retta.

Domande per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione

Domande per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione

Per quanto concerne l’ introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini  al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche il richiedente, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPCM 17 febbraio 2017, dovrà allegare, all’atto della domanda, “l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione”.

Il concetto di “patologia”, generico, a differenza di quello di malattia, più restrittivo, definisce qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in evoluzione.

Il requisito della cronicità attiene alla prevedibile durata nel tempo dell’alterazione dello stato di salute.

Ai fini del presente decreto si considera, dunque,  cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell’anno di riferimento.

La patologia cronica è la causa della impossibilità di frequentare l’asilo nido.

Il suddetto nesso causale è ammissibile solo quando la patologia sia grave essendo evidente che una patologia non grave, ancorché cronica, può non controindicare la frequenza dell’asilo nido.

Il requisito della gravità, inserito nel decreto, ha pertanto un significato esplicativo e rafforzativo di un concetto già implicito nell’accertamento del nesso causale tra patologia cronica e impossibilità di frequentare l’asilo nido.

Si evidenzia, inoltre, che l’impossibilità di frequentare l’asilo nido deve dipendere solo dal fattore biologico come definito dal decreto, non essendo ammesse concause riconducibili ad aspetti organizzativi dell’asilo nido eventualmente prescelto dal genitore richiedente.

L’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’art. 4, comma 2, del DPCM 17 febbraio 2017 deve :

  • contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e n. civico di residenza dello stesso)
  • attestare la impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.

Trattandosi di mera attestazione, non contenente elementi eccedenti le finalità del trattamento dei dati sensibili, la stessa deve pervenire agli uffici amministrativi unitamente alla domanda di beneficio.

Ove riscontrate difformità rispetto al dettato normativo, le attestazioni dovranno essere trasmesse ai Centri Medico Legali per le valutazioni di merito.

Twitter Facebook