Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Sostegno del reddito Bonus asilo nido Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 4398
Bonus asilo nido
Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
(circ.88/2017)
Ai sensi dell’articolo 1, comma 355 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i benefici di cui al comma stesso sono riconosciuti nel limite complessivo di:
- 144 milioni di euro per l’anno 2017;
- 250 milioni di euro per l’anno 2018;
- 300 milioni di euro per l’anno 2019;
- 330 milioni di euro a decorrere dal 2020.
L’onere derivante dall’erogazione di queste nuove misure è posto a carico del Bilancio dello Stato.
L’articolo 7 del D.P.C.M. stabilisce che l’INPS provvede al monitoraggio dell’andamento della spesa, anche in relazione alla ripartizione tra i benefici di cui agli articoli 3 e 4, inviando relazioni trimestrali alla Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze.
In ogni caso, qualora a seguito delle domande presentate sia stato raggiunto, anche in via prospettica, il suddetto limite di spesa, l’Inps non prenderà in considerazione le ulteriori domande (art.5 DPCM 17 febbraio 2017).