4.2 Contributo per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione (importo erogabile in base all’ISEE e attestazione richiesta)
L’articolo 4 del D.P.C.M. 17 febbraio 2017 prevede un contributo annuo al fine di favorire l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche.
Si ricorda che, ai fini della concessione del beneficio in argomento, il genitore richiedente deve risultare convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione (art. 4 del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017). A decorrere dal 2020, l’importo della prestazione erogata varia in base al valore dell’ISEE minorenni riferito al minore per cui è richiesta la prestazione, secondo le seguenti fasce:
- ISEE minorenni fino a 25.000 euro = importo erogabile 3.000 euro
- ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro = importo erogabile 2.500 euro
- ISEE minorenni da 40.001 = importo erogabile 1.500 euro.
Nel caso in cui non sia presente un ISEE minorenni in corso di validità, il budget assegnato sarà pari a 1.500 euro.
Viene preso a riferimento l’ISEE minorenni in corso di validità l’ultimo giorno del mese precedente a quello di presentazione della domanda.
Il premio è erogato dall’Istituto a seguito della presentazione da parte del genitore richiedente di un’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica.
Nell’ambito di tale fattispecie l’Istituto eroga il bonus in un'unica soluzione, direttamente al genitore richiedente fino all’importo massimo concedibile.
Alla domanda deve essere contestualmente allegata, all’atto della presentazione, l’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta sulla base di idonea documentazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. del 17 febbraio 2017.
Ai fini del predetto decreto si considera, dunque, cronica qualsiasi alterazione dello stato di salute di durata non prevedibile, ma certamente non breve e comunque tale da sussistere fino al termine dell’anno di riferimento. Il concetto di “patologia”, generico, a differenza di quello di malattia, più restrittivo, definisce qualsiasi alterazione dello stato di salute stabilizzata o in evoluzione. Il requisito della cronicità attiene alla prevedibile durata nel tempo dell’alterazione dello stato di salute.
La patologia cronica è la causa della impossibilità di frequentare l’asilo nido. Il suddetto nesso causale è ammissibile solo quando la patologia sia grave, atteso che una patologia non grave, ancorché cronica, può non controindicare la frequenza dell’asilo nido.
Il requisito della gravità, inserito nel decreto, ha pertanto un significato esplicativo e rafforzativo di un concetto già implicito nell’accertamento del nesso causale tra patologia cronica e impossibilità di frequentare l’asilo nido.
Si evidenzia, inoltre, che l’impossibilità di frequentare l’asilo nido deve dipendere solo dal fattore biologico come definito dal decreto, non essendo ammesse concause riconducibili ad aspetti organizzativi dell’asilo nido eventualmente prescelto dal genitore richiedente.
L’attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. citato deve:
- contenere i dati anagrafici del minore (data di nascita, città, indirizzo e numero civico di residenza dello stesso);
- attestare l’impossibilità di frequentare l’asilo nido per l’intero anno solare di riferimento, in ragione di una grave patologia cronica.
Trattandosi di mera attestazione, non contenente elementi eccedenti le finalità del trattamento dei dati sensibili, la stessa deve pervenire agli uffici amministrativi unitamente alla domanda di beneficio.
Ove fossero riscontrate difformità rispetto al dettato normativo, le attestazioni dovranno essere trasmesse ai Centri Medico legali per le valutazioni di merito.