Eureka Previdenza

Reddito di Inclusione (ReI)

Valutazione multidimensionale del bisogno

(circ.172/2017)

In base a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo, ai servizi alla persona previsti dal ReI si accede previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, valutazione che tiene conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti.

L’analisi è volta ad approfondire le sotto elencate tematiche:

  1. le condizioni e funzionamenti personali e sociali;
  2. la situazione economica;
  3. la situazione lavorativa e profilo di occupabilità;
  4. l’educazione, istruzione e formazione;
  5. la condizione abitativa;
  6. le reti familiari, di prossimità e sociali.

A tale fine, in caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, il comune programma un’analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni dalla presentazione della domanda di ReI.

Reddito di Inclusione (ReI)

Valutazione multidimensionale del bisogno

(circ.172/2017)

In base a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo, ai servizi alla persona previsti dal ReI si accede previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, valutazione che tiene conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti.

L’analisi è volta ad approfondire le sotto elencate tematiche:

  1. le condizioni e funzionamenti personali e sociali;
  2. la situazione economica;
  3. la situazione lavorativa e profilo di occupabilità;
  4. l’educazione, istruzione e formazione;
  5. la condizione abitativa;
  6. le reti familiari, di prossimità e sociali.

A tale fine, in caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, il comune programma un’analisi preliminare, entro il termine di 25 giorni dalla presentazione della domanda di ReI.

Obiettivo dell'analisi preliminare

Tale analisi preliminare ha l’obiettivo di orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le scelte successive che porteranno alla definizione del progetto personalizzato ed è effettuata da operatori sociali appositamente identificati dai servizi competenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Laddove, in esito all’analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come connessa in via esclusiva alla sola dimensione della situazione lavorativa, l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo prevede che il progetto personalizzato sia sostituito dal patto di servizio, di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all’articolo 23 del medesimo decreto legislativo.

In tali casi, a norma del successivo comma 6 del succitato articolo, il comune, responsabile dell’analisi preliminare, verifica l’esistenza del patto o del programma e, in mancanza, contatta tempestivamente il competente centro per l’impiego, affinché gli interessati siano convocati e il patto di servizio venga redatto entro il termine di venti giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare. Entro il medesimo termine, il patto è comunicato ai competenti servizi dell’ambito territoriale per le successive comunicazioni all’INPS ai fini della erogazione del beneficio economico del ReI.

Laddove, in esito all’analisi preliminare, emerga invece la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, viene costituita una équipe multidisciplinare, composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori, sempre afferenti alla rete dei servizi territoriali, a loro volta identificati dal servizio sociale a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti, emersi a seguito dell’analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l’impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l’istruzione.

L’équipe multidisciplinare acquisisce anche eventuali valutazioni e progetti preesistenti relativi ai membri del nucleo.

Si precisa che l’équipe multidisciplinare non viene formata, oltre che nei casi di cui al citato comma 5, anche laddove, in esito all’analisi preliminare e all’assenza di bisogni complessi, non ne emerga la necessità.

In tal caso, il servizio sociale competente provvede a redigere il progetto personalizzato, eventualmente in versione semplificata.

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