Eureka Previdenza

Messaggio 22912 del 20 settembre 2007

OGGETTO: compatibiltà del congedo straordinario ex art 42, comma 5, D.Lgs 151/2001 fruito da un genitore con il congedo di maternità e con il congedo parentale goduto dall’altro genitore per il medesimo figlio.

A integrazione e chiarimento di quanto indicato al punto 7 della circolare n.64/2001, relativamente alla possibilità da parte di un genitore di fruire dell’astensione facoltativa durante il godimento del congedo straordinario da parte dell’altro genitore per il medesimo figlio, si precisa quanto segue.

Si ritiene che il congedo straordinario possa essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l’altro genitore fruisca del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio.

I benefici in oggetto, infatti, sono previsti in favore di due situazioni completamente diverse e non contemporaneamente tutelabili tramite l’utilizzazione di un solo istituto.

Tale interpretazione, del resto, non comporta alcun onere economico aggiuntivo, ma esclusivamente una anticipazione dell’esercizio del diritto al congedo straordinario, fruibile, comunque, per un massimo complessivo, tra tutti gli aventi diritto, di due anni per ogni soggetto in condizione di handicap grave.

Ovviamente permane l’impossibilità, da parte di entrambi i genitori, di fruire dei benefici di cui all’art. 33 della legge 104/92 durante il periodo di congedo straordinario, trattandosi in tal caso, di benefici diretti al medesimo fine.


IL DIRETTORE CENTRALE
GOLINO

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