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Messaggio 28978 del 3 dicembre 2007
Oggetto: Certificazione di malattia prodotta da cittadini comunitari in lingua originale. Istruzioni operative. Necessità di traduzione ai fini di corretta valutazione di merito .
Del tutto di recente, sono stati posti dalle strutture territoriali diversi quesiti su come valutare i certificati fatti pervenire da lavoratori comunitari in malattia e redatti in lingua originale.
I quesiti proposti sono,innanzitutto, meritevoli di un preambolo normativo.
Dal primo gennaio 1992 i cittadini di tutti i paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo possono lavorare in qualsiasi Stato membro.
Per quanto concerne i lavoratori dipendenti, questi sono soggetti alle stesse normative e godono degli stessi benefici dei lavoratori dipendenti nazionali.
La parità di trattamento si applica a tutte le condizioni di lavoro e di impiego: sicché, i cittadini degli altri Stati membri sono considerati come lavoratori nazionali.
Gli Stati membri dell'Unione Europea sono attualmente 27 e si definiscono cittadini comunitari coloro che hanno la cittadinanza di uno di questi: Italia, Germania, Francia, Lussemburgo, Olanda, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Austria, Spagna, Portogallo, Grecia, Danimarca, Svezia, Finlandia, Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, Estonia. Lettonia, Lituania, Malta e Cipro, Romania e Bulgaria.
Il diritto comunitario sancisce la nullità di tutte le clausole discriminatorie a danno dei lavoratori che sono cittadini di altri Stati membri, eventualmente previste da contratto collettivo, accordo particolare o da qualsiasi altro strumento di regolamentazione collettiva circa le condizioni di lavoro (accesso al lavoro, impiego, retribuzione, modalità di licenziamento, altro).
Ne deriva che, anche per ciò che attiene la certificazione medica da esibire all'INPS in caso di incapacità temporanea al lavoro, i cittadini comunitari non hanno l'onere di farla pervenire in lingua italiana, ma possono presentarla, sempre nei termini dovuti, in lingua originaria, non essedo esigibile dagli stessi la traduzione della certificazione legittimamente ottenuta nei rispettivi Paesi.
Conseguentemente, l’onere di traduzione grava in capo alle Sedi dell'Istituto stesso, che, considerata la necessarietàdi comprendere il significato del certificato, onde procedere alle valutazioni di merito in ordine all'indennizzabilità del periodo sotteso, provvederanno a che i certificati, qualora pervengano ai Centri Medico Legali in lingua originale, vengano inviati per la traduzione ai competenti Uffici individuati presso ogni Regione, seguendo l’iter procedurale previsto dal Msg. 003988 del 12/02/2007 a cura della Struttura Studio e Ricerca per lo sviluppo attività Convenzioni Internazionali e con relative spese di traduzione gravanti sul Capitolo di Bilancio n. 8U110403001.
Si ricorda, altresì, che l’assicurato avente diritto all’indennità di malattia che si ammali in uno Stato comunitario deve presentare all'Istituzione estera, entro tre giorni dall'inizio dell'inabilità al lavoro, idonea certificazione di malattia (artt. 18 e 24 Reg. CEE n. 574/1972) e deve essere munito della Tessera Europea Assicurazione Malattia (che ha sostituito il formulario E111, come chiarito nel Messaggio n. 27699 1.8.2005). L'istituzione estera stessa provvederà a trasmettere all'INPS la documentazione medica acquisita, compresi gli esiti dei controlli eventualmente effettuati.
IL COORDINATORE GENERALE IL DIRETTORE CENTRALE PRESTAZIONI
MEDICO LEGALE A SOSTEGNO DEL REDDITO
PICCIONI GOLINO