Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Messaggi ME 2007 Messaggio 811 del 09 gennaio 2007
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 18845
Messaggio 811 del 09 gennaio 2007
Oggetto: Disposizioni relative ai ricorsi giudiziari in materia di Integrazione salariale ordinaria nel settore agricolo.
Testo
Ai Dirigenti centrali e periferici
OGGETTO: disposizioni relative ai ricorsi giudiziari in materia di Integrazione salariale ordinaria nel settore agricolo.
Con circolare n. 178 del 26.07.93 è stata diramata una sintesi sulle disposizioni in materia di integrazione salariale agricola.
Al paragrafo n. 10 attinente l’argomento dei ricorsi è previsto che ”contro le decisioni del Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai Lavoratori Dipendenti e, in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo senza che il Comitato adito si sia pronunciato, spetta all’interessato l’azione avanti l’autorità giudiziaria (Tribunale Amministrativo Regionale)”.
Al riguardo si fa presente che la Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite civili ha dichiarato competere all’Autorità giudiziaria ordinaria la cognizione delle controversie in materia di integrazione salariale ordinaria nel settore agricolo (Cass. Civ. Sez. Unite, 04/01/1993, n. 6).
A modifica, quindi, delle istruzioni a suo tempo impartite con la circolare sopra citata, si precisa che avverso le decisioni reiettive dei ricorsi amministrativi presentati al Comitato Amministratore della Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratoti dipendenti in materia di integrazioni salariali agricole e, in ogni caso, decorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso senza che il Comitato suddetto si sia pronunciato, ai sensi dell’art. 18 della Legge 8 Agosto 1972 n. 457 è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria, intendendo con tale dicitura - a seguito della menzionata sentenza della Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite civili – il riferimento all’autorità “giudiziaria ordinaria”.
Le Sedi, pertanto, daranno opportuna comunicazione dell’orientamento sopra descritto ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo, alle organizzazioni sindacali e di categoria.
Il Direttore centrale
Golino