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Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
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Condizioni per l'erogazione
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Decorrenza e durata dell'indennizzo
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Destinatari della norma e requisiti per la concessione
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Incompatibilità
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Indennizzo e trattamenti di famiglia
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Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
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Interessi legali e trattenuta sindacale
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Misura dell'indennizzo
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Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
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Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
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Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
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Termine per la presentazione della domanda
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Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
Quota 100
Cumulabilità dei trattamenti pensionistici c.d. quota 100 i con redditi da lavoro autonomo; misure straordinarie per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario
(circ.41/2020)
Il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, prevede misure straordinarie per l’assunzione di medici specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario.
Il decreto-legge è entrato in vigore il 10 marzo 2020.
L’articolo 1, comma 6, del citato decreto stabilisce che “fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, verificata l’impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possono conferire incarichi di lavoro autonomo, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza a personale medico e a personale infermieristico, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo. I predetti incarichi, qualora necessario, possono essere conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con il decreto di cui all'articolo 17. Agli incarichi di cui al presente comma non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni operative, nonché le indicazioni sulla corretta gestione dell’iter istruttorionei confronti del personale medico ed infermieristico, titolare di un trattamento pensionistico c.d. quota 100, di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.
Poiché le misure descritte potranno essere suscettibili di ulteriori modifiche e integrazioni, si fa riserva di fornire con successivi messaggi ulteriori istruzioni di natura amministrativa e procedurale.
Ambito di applicazione
Ai sensi dell’articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, la pensione c.d. quota 100 non è cumulabile, dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui (cfr. la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, paragrafo 1.2).
Per effetto di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge in commento, nei confronti del personale medico e di quello infermieristico, già titolare di trattamento pensionistico c.d. quota 100, al quale sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo previsti dall’articolo 1 del medesimo decreto-legge per fare fronte all'emergenza COVID-19, non trovano applicazione le disposizioni in materia di incumulabilità tra la pensione e il relativo reddito da lavoro autonomo.
Ai fini della cumulabilità, si fa presente che il reddito da lavoro autonomo per il quale non opera il divieto di cumulo deve riferirsi esclusivamente all’attività lavorativa di cui all’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020, la cui durata non deve essere superiore ai sei mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza.
La disposizione in materia di cumulabilità tra pensione e reddito da lavoro autonomo trova applicazione esclusivamente nei confronti dei titolari di pensione c.d. quota 100, stante lo specifico richiamo effettuato dal citato articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020.
Comunicazione all’INPS
Al fine di erogare senza soluzione di continuità il trattamento pensionistico c.d. quota 100 in presenza di redditi da lavoro autonomo connessi agli incarichi conferiti in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 14 del 2020, gli interessati sono tenuti a comunicare alle Strutture Inps, competenti territorialmente, attraverso gli indirizzi di posta elettronica istituzionale o di posta elettronica certificata delle medesime, di avere ripreso l’attività lavorativa in forma autonoma per emergenza COVID-19, indicando la durata del relativo incarico.
Al termine dello stato di emergenza sanitaria, gli interessati dovranno integrare tale comunicazione trasmettendo il Modulo “AP139”[1]– compilando, in particolare, la sezione 4, dedicata alle fattispecie reddituali cumulabili in virtù di espressa deroga normativa, con l’indicazione “Emergenza COVID-19” nel campo relativo all’attività lavorativa - unitamente alla documentazione attestante il conferimento dell’incarico ai sensi della richiamata normativa, secondo le indicazioni contenute nella circolare n. 117 del 9 agosto 2019 e le modalità di dichiarazione di cui al messaggio n. 54 del 9 gennaio 2020.
[1] Il modulo è disponibile sul sito istituzionale al seguente indirizzo: “Prestazione e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato Pensionato”
Quota 100
Istruzioni per la dichiarazione reddituale Quota 100
(msg.54/2020)
Pubblicazione dei moduli AP139 e AP140
L’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita pensione Quota 100, al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, trascorso il tempo previsto per l’apertura della c.d. finestra, di cui ai commi da 4 a 7 dello stesso articolo 14.
Il comma 3 del medesimo articolo 14 prevede che la pensione Quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Come già precisato con la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia previsti nella gestione a carico della quale è stata liquidata la pensione Quota 100 comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di percezione dei predetti redditi e il recupero delle rate eventualmente già corrisposte, ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.
Con la circolare n. 117 del 9 agosto 2019 sono state fornite indicazioni dettagliate in merito alla disciplina dell’incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro. In particolare, è stata esclusa l’incumulabilità per i redditi percepiti nel periodo di godimento della pensione Quota 100 derivanti da attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione e sono state indicate tipologie di redditi considerati cumulabili, in virtù di specifiche disposizioni normative. Con riferimento all’attività di lavoro autonomo occasionale, è stato precisato che i redditi che ne derivano sono cumulabili solo se di importo complessivo pari o inferiore a 5.000 euro lordi annui.
Ferma restando la validità delle dichiarazioni reddituali già rese dai richiedenti in sede di domanda di pensione o dai pensionati, successivamente alla decorrenza della stessa, per facilitare l’adempimento dichiarativo derivante dal dettato normativo, sono stati resi disponibili, accedendo alla sezione “Prestazione e Servizi” > “Tutti i moduli” > “Assicurato Pensionato” del sito istituzionale, i moduli per effettuare la dichiarazione dei redditi in argomento; conseguentemente, con il presente messaggio, si forniscono indicazioni in merito alle modalità di utilizzo dei moduli medesimi.
Dichiarazione della situazione reddituale
Dichiarazione reddituale in fase di domanda di pensione Quota 100. Modello AP140
Coloro i quali richiedono l’accesso alla pensione Quota 100 devono dichiarare nella domanda, in via preventiva, l’assenza o meno di redditi incumulabili, secondo quanto precisato nella circolare n. 117/2019, percepiti successivamente alla decorrenza della pensione, in relazione all’anno di decorrenza della stessa.
Analogamente, è necessario dichiarare in via preventiva anche:
- l’importo di eventuali redditi derivanti dalle fattispecie descritte nell’elenco riportato nella circolare n. 117/2019 al paragrafo 1.3 “Redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione”;
- l’importo di eventuali redditi da percepire successivamente alla decorrenza della pensione derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza stessa (paragrafo 1.4 “Sospensione del pagamento della pensione”); in tali casi è necessario indicare anche il periodo temporale in cui l’attività è stata realizzata.
L’Istituto, in ogni caso, verifica l’eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo cumulabili e incumulabili con la pensione Quota 100 attraverso il confronto con i dati presenti negli archivi dell’Agenzia delle Entrate e nelle altre banche dati disponibili.
Il modulo AP140 per la dichiarazione reddituale in fase di domanda di pensione Quota 100 deve essere presentato a corredo della domanda di pensione.
Il modulo si compone di una copertina che riassume i principi essenziali della normativa in vigore e indica le fattispecie rilevanti e le modalità di dichiarazione. Nella successiva parte editabile vengono riportate le seguenti sezioni.
- 1. Dichiarazione di assenza di redditi da lavoro. Tale opzione deve essere compilata qualora il soggetto non percepisca redditi da lavoro rilevanti in base al divieto di cumulo disposto dalla normativa vigente. A tal proposito giova ricordare che, come illustrato anche nella circolare n. 117/2019, i redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale. Pertanto, tale opzione deve essere utilizzata anche nel caso in cui gli eventuali redditi da lavoro autonomo e d’impresa percepiti dal dichiarante ammontino ad un importo pari o inferiore ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale.
- 2. Dichiarazione dei redditi da lavoro incumulabili, secondo quanto previsto dalla circolare n. 117/2019, in quanto percepiti dopo la decorrenza della pensione nell’anno di decorrenza della stessa e riferiti ad attività lavorativa svolta nel suddetto periodo. Con riferimento al lavoro autonomo occasionale, ai fini della verifica del superamento del limite dei 5.000 euro lordi annui, rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di tale attività, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione Quota 100.
- 3. Dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili in quanto derivanti da attività svolta precedentemente alla decorrenza della pensione Quota 100. In tali casi è necessario dichiararne la percezione indicando il periodo di svolgimento della suddetta attività per consentire all’Istituto la corretta gestione dei dati reddituali.
- 4. Dichiarazione riguardante la percezione di redditi da lavoro cumulabili, in quanto riferiti a fattispecie tassativamente elencate nel citato paragrafo 1.3 della circolare n. 117/2019, aventi natura di redditi da lavoro, ma non rilevanti ai fini di cui trattasi per espresse deroghe normative.
Per esemplificare, se un soggetto al momento della domanda di pensione prevede di percepire solo redditi rientranti nelle fattispecie derogatorie di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 della circolare n. 117/2019, dovrà compilare solo le apposite sezioni, di cui ai punti 3 e 4 sopra elencati, in base alle casistiche occorrenti.
Dichiarazione reddituale per i soggetti già titolari di pensione Quota 100. Modello AP139
Sulla base di quanto già illustrato con riferimento al modulo reso disponibile per la dichiarazione reddituale da utilizzare in fase di domanda di pensione, è stato realizzato il modulo AP139 per coloro i quali sono già titolari di pensione Quota 100.
Il modulo è composto dalla copertina con le istruzioni e dalle sezioni editabili, già richiamate in larga parte nel precedente paragrafo 2.1.
Il titolare di pensione Quota 100 deve dichiarare tempestivamente, a preventivo o, nel più breve tempo possibile, a consuntivo, la percezione di redditi, incumulabili ovvero cumulabili per le fattispecie descritte alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, in ciascuno degli anni compresi nel periodo di anticipo rispetto al requisito anagrafico previsto per l’accesso alla pensione di vecchiaia, presentando all’Istituto una domanda di ricostituzione della pensione, cui deve essere allegato il modello AP139 debitamente compilato.
Si precisa che coloro i quali sono già titolari di pensione Quota 100 devono dichiarare l’assenza di redditi solo nel caso in cui nell’anno precedente sono stati percepiti redditi incumulabili che hanno dato luogo alla sospensione della pensione; la dichiarazione di assenza di redditi consentirà di richiedere la riattivazione dei pagamenti. Negli altri casi, i pensionati che, durante il periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età prevista per accedere alla pensione di vecchiaia, non prevedono di percepire/non hanno percepito redditi da lavoro non devono presentare alcuna dichiarazione reddituale all’Istituto.
Pertanto, per esemplificare, i pensionati che, anche prima della pubblicazione della modulistica di cui trattasi, hanno già dichiarato all’Istituto la presenza di redditi incumulabili per l’anno 2019, con l’effetto di sospensione della pensione per il corrente anno, in caso di variazione della situazione reddituale per l’anno 2020 sono tenuti a comunicare all’INPS l’assenza di percezione di redditi incumulabili per richiedere la riattivazione dei pagamenti con riferimento a tale annualità, secondo le modalità sopra esposte, non operando, ai sensi della normativa vigente, per l’anno 2020 la sospensione.
Viceversa, il pensionato che ha già dichiarato nella domanda di pensione Quota 100 l’assenza di redditi per l’anno 2019, in caso di invariabilità della situazione reddituale per l’anno 2020 (assenza di percezione dei redditi incumulabili e/o cumulabili di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo 2.1), non dovrà effettuare nuovamente la dichiarazione per l’anno 2020.
Quota 100
Risposte a quesiti
(msg.1551/2019)
1.1 Personale militare delle Forze armate, personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e personale della Guardia di finanza
Quesito
Possibilità di accedere alla pensione quota 100 per i soggetti che abbiano svolto attività lavorativa con qualifica diversa da quella di militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza. Possibilità per tali soggetti di valorizzare la contribuzione versata o accreditata per lo svolgimento dell’attività lavorativa con la qualifica di militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza.
Chiarimento
I soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa in qualità di personale militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza non possono accedere alla pensione quota 100. I soggetti che abbiano svolto l’ultima attività lavorativa non rivestendo lo status di “militare” o equiparato, possono accedere alla pensione quota 100 anche valorizzando i periodi di contribuzione per servizio svolto con le predette qualifiche, qualora la stessa non abbia dato luogo alla liquidazione di altro trattamento pensionistico.
1.2 Titolari di trattamento pensionistico tabellare o di pensione di guerra
Quesito
Possibilità per i titolari di un trattamento pensionistico tabellare o di una pensione di guerra di conseguire la pensione quota 100 anche con il cumulo dei periodi assicurativi.
Chiarimento
I titolari di un trattamento pensionistico tabellare, conseguito durante il servizio di leva, e i titolari di una pensione di guerra, a qualunque titolo conseguita, possono accedere alla pensione quota 100 anche cumulando i periodi assicurativi.
1.3 Verifica del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità
Quesito
Possibilità, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per il diritto alla pensione di anzianità, di valorizzare la contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell’indennità di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ovvero di valorizzare la contribuzione versata o accreditata presso tutte le forme previdenziali in caso di cumulo dei periodi assicurativi.
Chiarimento
La contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell’indennità di nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non anche per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità. Infatti, ai fini del perfezionamento di tale ultimo requisito non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
In caso di pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati deve essere verificato tenendo conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo dei periodi assicurativi (ad esempio, un soggetto con 35 anni di contribuzione presso il FPLD, di cui 3 anni relativi a periodi di malattia e NASpI, e successivi 3 anni di contribuzione presso la CTPS, ha perfezionato il requisito contributivo per la pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, avendo maturato 38 anni di contributi, di cui 35 anni - 32 anni presso il FPLD e 3 anni presso la CTPS - utili per la pensione di anzianità al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione).
1.4 Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione (articolo 1, comma 23, della legge n. 335/1995)
Quesito
Possibilità di cumulare i periodi assicurativi e contestualmente optare per il sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100 anche in una sola delle gestioni interessate al cumulo.
Chiarimento
Ai fini dell’esercizio della facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, occorre che l’interessato, in possesso dei prescritti requisiti (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996) presso ciascuna gestione interessata al cumulo, eserciti la facoltà di opzione in tutte le predette gestioni interessate al cumulo.
1.5 Titolari di indennità c.d. APE sociale
Quesito
Possibilità per i titolari di indennità c.d. APE sociale di accedere alla pensione quota 100.
Chiarimento
L’APE sociale è incompatibile con la titolarità di una pensione diretta conseguita in Italia o all’estero. Come chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 100/2017 “nelle ipotesi in cui il soggetto - beneficiario di APE sociale - divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione”. Ciò posto, il titolare di c.d. APE sociale può conseguire la pensione quota 100, ma dalla decorrenza effettiva della suddetta pensione non può più percepire l’indennità c.d. APE sociale.
1.6 Titolari di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE)
Quesito
Possibilità per i titolari di anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) di accedere alla pensione quota 100.
Chiarimento
L’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) è incompatibile con la percezione della pensione quota 100. Qualora nella fase di erogazione dell’APE il beneficiario presenti domanda di pensione quota 100, trovano applicazione le disposizioni di cui ai paragrafi 6 e 8 della circolare n. 28/2018.
1.7 Soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto ad altro trattamento pensionistico
Quesito
Possibilità di accedere alla pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, l’interessato ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica.
Chiarimento
L’interessato può conseguire la pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica.
1.8 Pensione quota 100 con il cumulo di periodi assicurativi solo presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
Quesito
Possibilità di accedere alla pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi solo presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi
Chiarimento
In presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e/o presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta, al fine del perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni richiesto per il conseguimento della pensione quota 100, può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613/1966.
1.9 Periodi di prolungamento dei marittimi di cui agli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984
Quesito
Possibilità di valorizzare i periodi di prolungamento calcolati ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984 ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni e di 35 anni al netto dei periodi di malattia e disoccupazione o equiparati per il conseguimento della pensione quota 100.
Chiarimento
I periodi di prolungamento calcolati ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984 sono utili per il perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni e di 35 anni al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione richiesto per il conseguimento della pensione quota 100.
1.10 Riliquidazione delle pensioni a carico della previdenza marinara ai sensi dell’articolo 36, commi da 4 a 6, della legge n. 413/1984
Quesito
Possibilità, su richiesta dell’interessato, di riliquidare le pensioni a carico della previdenza marinara ai sensi dell’articolo 36 della legge n. 413/1984 al perfezionamento dei requisiti previsti per la pensione quota 100.
Chiarimento
I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 36 della legge n. 413/1984 prevedono che le pensioni liquidate in base alle disposizioni di cui agli articoli 31, 33 e 34 della medesima legge, senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), sono riliquidate - a seguito di domanda - al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa e applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria. L'importo della pensione riliquidata non può essere inferiore a quello già in godimento. I periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa comunque prestata successivamente alla data di riliquidazione, di cui al comma 4 del citato articolo 36, saranno considerati utili secondo le norme dell’AGO in materia di valutazione dei periodi successivi al pensionamento.
Al riguardo si chiarisce che la citata norma fa riferimento alle prestazioni ordinarie dell’AGO e non a quelle per le quali le norme istitutive prevedono un circoscritto arco temporale entro e non oltre il quale poter perfezionare i prescritti requisiti, come nel caso della pensione quota 100.
1.11 Decorrenza della pensione quota 100 per i soggetti cessati dall’attività di lavoro precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda
Quesito
Decorrenza della pensione quota 100 per i soggetti che, precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda, abbiano cessato dall’attività di lavoro ovvero risolto il rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione.
Chiarimento
Al fine di individuare la decorrenza del trattamento pensionistico per i soggetti che, precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda, abbiano cessato dall’attività di lavoro, occorre fare riferimento alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo (cfr. la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, paragrafo 1.3.3.).
Il soggetto, che abbia risolto l’ultimo rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione precedentemente alla data di presentazione della domanda di pensione, mantiene lo status di “lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni” in quanto l’ultima attività lavorativa svolta è riconducibile ad una amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001; in tale fattispecie, pertanto, il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico si consegue, per i lavoratori che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019, dal 1° agosto 2019, per i lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, trascorsi sei mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019.
1.12 Decorrenza della pensione quota 100 per i lavoratori da ultimo dipendenti da datori di lavoro non ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001
Quesito
Decorrenza della pensione quota 100 per i lavoratori da ultimo dipendenti da datori di lavoro non ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, iscritti alla gestione esclusiva.
Chiarimento
Il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 14, commi 4, 5 e 6, del decreto-legge n. 4/2019 prevede una differenziazione delle stesse in relazione alla natura giuridica dell’ultimo datore di lavoro e alla gestione pensionistica a carico della quale è liquidata la pensione per l’individuazione della decorrenza mensile o inframensile della stessa. Pertanto, con riferimento ai soggetti da ultimo dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, la decorrenza della pensione è fissata al 1° aprile 2019, per coloro che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 ovvero decorsi tre mesi dalla data di maturazione dei prescritti requisiti, successiva al 31 dicembre 2018. La decorrenza della pensione è inframensile, qualora la stessa sia liquidata a carico di una gestione esclusiva, ovvero mensile, qualora la stessa sia liquidata a carico di una gestione diversa da quella esclusiva o con il cumulo dei periodi assicurativi.
1.13 Soggetti titolari di pensione
Quesito
Possibilità di conseguire la pensione quota 100 da parte dei titolari di pensione a carico di forme previdenziali diverse da quelle indicate all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 (ad esempio, Fondo Enasarco, Casse professionali, etc.).
Chiarimento
La titolarità di pensione a carico delle forme previdenziali diverse da quelle indicate all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 (ad esempio, Fondo Enasarco, Casse professionali, etc.) non osta al conseguimento della pensione quota 100. La titolarità di pensione a carico di una delle forme previdenziali indicate all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 osta al conseguimento della pensione quota 100, anche con il cumulo di periodi assicurativi presenti nelle altre forme previdenziali indicate al citato articolo 14.
1.14 Maggiorazioni delle anzianità contributive e rivalutazioni dei periodi di lavoro
Quesito
Possibilità di applicare le disposizioni in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva e di rivalutazione dei periodi di lavoro ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione quota 100.
Chiarimento
Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 si applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell’anzianità contributiva (ad esempio, non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazione dei periodi di lavoro (ad esempio, lavoro svolto con esposizione all’amianto, etc.) per il conseguimento della pensione anticipata.
1.15 Valutazione dell’anzianità contributiva per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo
Quesito
Valutazione dell’anzianità contributiva ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni richiesto per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo.
Chiarimento
Ai fini del computo dell’anzianità contributiva di 38 anni, richiesta per il conseguimento della pensione quota 100 calcolata con il sistema contributivo, trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335/1995. Pertanto, ai fini del computo della predetta anzianità contributiva:
- non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
- la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5;
- è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell’indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
Quota 100
Valutazione dei periodi di lavoro svolto all’estero
(circ.117/2019)
Con riferimento alla valorizzazione dei periodi di lavoro svolto all’estero ai fini del conseguimento della “pensione quota 100”, anche con il cumulo dei periodi assicurativi presso due o più gestioni previdenziali, trovano applicazione i chiarimenti nel tempo forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l’accesso alla pensione di anzianità/anticipata (cfr. i messaggi n. 30610/2006, n. 5188/2007, n. 4670/2010 e n. 1094/2016),che di seguito si riepilogano.
Il requisito contributivo previsto per la “pensione quota 100” può essere perfezionato anche con la contribuzione estera non coincidente maturata in Paesi a cui si applicano i regolamenti dell’Unione Europea di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, la totalizzazione è possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione previsto dalla normativa dell’Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni.
Tale indicazione trova applicazione anche nel caso in cui l’interessato chieda di conseguire la “pensione quota 100” con il cumulo dei periodi assicurativi ai sensi del comma 2 dell’articolo 14 del D.L. n. 4/2019, a condizione che almeno una delle gestioni previdenziali interessate al cumulo rientri nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare. Nel caso di cumulo dei periodi assicurativi presso più gestioni rientranti nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare, i periodi esteri sono valorizzati nella gestione previdenziale che assicura il calcolo della pensione più favorevole.
Anche in tali casi, la durata totale dei periodi assicurativi maturati in Italia, calcolata anche sommando più gestioni tra quelle interessate al cumulo, non dovrà essere inferiore al requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa dell’Unione Europea (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.
A titolo esemplificativo, un soggetto che richieda la “pensione quota 100” in cumulo, facendo valere in Italia periodi assicurativi nella Gestione privata (25 anni) e nella Gestione pubblica (10 anni), in aggiunta a periodi assicurativi maturati in USA (3 anni), può conseguire la pensione quota 100 (38 anni) valorizzando tali ultimi periodi assicurativi, poiché la Gestione privata, diversamente dalla Gestione pubblica, rientra nel campo di applicazione del regime convenzionale da applicare.
La contribuzione estera deve essere considerata anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera, ma non anche nel caso in cui abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale. Pertanto, la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi della “pensione quota 100”, mentre la titolarità di una pensione italiana in regime di convenzione internazionale preclude il conseguimento della “pensione quota 100”.
Poiché per il conseguimento del trattamento pensionistico in esame è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (cfr. la circolare n. 11/2019, paragrafo 1.1), si ribadisce che la cessazione dell’attività lavorativa all’estero è equiparata alla cessazione dell’attività lavorativa svolta in Italia.