Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Domande dei soggetti irreperibili e senza fissa dimora Prestazioni previdenziali non soggette alla condizionalità
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 3948
Gestione delle domande dei soggetti irreperibili e senza fissa dimora
Prestazioni previdenziali non soggette alla condizionalità
(msg.689/2019)
Per tutte le altre prestazioni previdenziali, rientranti nell’ambito degli ammortizzatori sociali, la condizione di irreperibilità/senza fissa dimora non costituisce elemento ostativo al riconoscimento del diritto e dei relativi pagamenti.
Rientrano in tale categoria le seguenti prestazioni:
- le integrazioni salariali,
- le prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà,
- le prestazioni di maternità/paternità,
- i congedi parentali e i riposi giornalieri,
- i permessi riconosciuti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
- il congedo straordinario ai sensi dell’articolo 42, comma 5, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
- gli assegni familiari e
- gli assegni per il nucleo familiare,
- le prestazioni di TBC,
- l’indennità di malattia e
- le prestazioni per gli assicurati ex IPSEMA.
In questi casi, infatti, qualora il soggetto risulti “irreperibile” o “senza fissa dimora”, si farà riferimento all’indirizzo di domicilio obbligatoriamente indicato nella domanda dal soggetto richiedente.
Nel caso dell’indennità di malattia, invece, dal momento che non è prevista alcuna domanda di prestazione, l’indirizzo è quello indicato nel certificato medico telematico o, nei casi residuali, nella certificazione cartacea.
Ciò vale anche con riferimento alle specifiche prestazioni ex Ipsema e alla relativa documentazione medica prescritta, ancora prevalentemente cartacea (cfr. da ultimo il messaggio n. 2184 del 31 maggio del 2018)
Nei casi di indennità di malattia e indennità di degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione separata (per cui l’Istituto procede al pagamento diretto), per i quali è prevista la presentazione di un’apposita domanda, ai fini dell’individuazione del domicilio e ove ritenuto opportuno, potranno essere utilizzati i dati presenti nel certificato, in alternativa all’indirizzo indicato nella domanda.
L’unica eccezione è costituita dall’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui (c.d. assegno di maternità dello Stato) per il quale, nonostante rientri tra le prestazioni a carattere previdenziale, la residenza nel territorio dello Stato italiano costituisce un requisito di accesso alla prestazione che deve sussistere al momento dell’evento nascita o dell’adozione/affidamento e in assenza del quale non si ha diritto alla prestazione stessa. Pertanto, se alla data dell’evento il soggetto, a seguito di preventiva verifica in ARCA, risultasse irreperibile o senza fissa dimora, la domanda, analogamente a quanto già avviene in presenza di residenza in uno Stato diverso da quello italiano, sarà respinta.