Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Prestazioni a sostegno del reddito Cessazione del rapporto di lavoro ALAS - Disoccupazione Lavoratori Autonomi dello Spettacolo
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Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
ALAS - Disoccupazione Lavoratori Autonomi dello Spettacolo
Regime fiscale e istruzioni contabili
(circ.8/2022)
Ai sensi dell’articolo 66, comma 16, del decreto-legge n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106/2021, l’indennità ALAS non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.
L’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo, prevista dal comma 7 della norma citata, verrà posta in pagamento direttamente a favore dei beneficiari, per il tramite della procedura dei pagamenti accentrati.
Pertanto, si istituiscono, nell’ambito della gestione contabile PTN – Gestione dei trattamenti di disoccupazione, i seguenti conti:
PTN30113 – per rilevare l’onere relativo all’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria – art. 66, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106;
PTN10113 – per rilevare il debito verso i beneficiari per l’indennità per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria – art. 66, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
La procedura gestionale che consente la liquidazione delle indennità ai beneficiari, tramite la struttura in uso dei pagamenti accentrati, effettuerà le scritture contabili, secondo i consueti schemi.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine saranno rilevati sulla contabilità di Direzione generale al conto d’interferenza GPA55180 e poi sulla Sede interessata, in contropartita del conto GPA10031, con l’indicazione del nuovo codice bilancio “3269 - Somme non riscosse dai beneficiari - Indennità ALAS - art. 66 c. 7 DL 73/2021 - PTN”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, si istituisce il seguente conto:
PTN24113 - per il recupero e il rentroito delle indennità corrisposte ai lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, per la disoccupazione involontaria – art. 66, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106.
Ai citati conti è abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione “1205 - Recupero indebiti relativi all'indennità ALAS - art. 66 c. 7 DL 73/2021 - PTN”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto di nuova istituzione PTN00130, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
La contribuzione figurativa, prevista dal comma 14 dello stesso articolo 66, sarà rilevata in sezione Dare del conto di nuova istituzione PTN32113 e in sezione Avere del conto di nuova istituzione ENS22113.
Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti.
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Istruzioni procedurali
(circ.8/2022)
La gestione dell’istruttoria delle domande ALAS sarà completamente automatizzata.
Le domande accolte saranno ri-processate automaticamente, una volta consolidato presso l’Agenzia delle Entrate il reddito relativo all’anno di osservazione, per verificare la conformità dell’esito della prima istruttoria nella determinazione del diritto. Nei casi in cui venissero rilevate non conformità si procederà con il recupero delle somme erogate.
In presenza di richieste di riesame verrà attivata un’istruttoria mista, automatica e manuale a cura degli operatori di Sede, ossia saranno ripetute le verifiche automatiche, già eseguite in fase di prima istruttoria, i cui esiti saranno sottoposti alla verifica dell’operatore che potrà intervenire ove opportuno.
Per consentire il monitoraggio delle domande, la gestione del riesame e per fornire tutte le informazioni necessarie nel supporto all’utenza, verrà resa disponibile per le Strutture territoriali un’apposita procedura intranet, che consentirà di consultare le domande ricevute, monitorare i pagamenti e gestire gli eventuali riesami.
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Finanziamento e monitoraggio
(circ.8/2022)
L’articolo 66, comma 21, del decreto Sostegni bis dispone che all’onere derivante dal medesimo articolo 66 si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni di euro per l'anno 2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028, 11,9 milioni di euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 12,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai sensi dell'articolo 77 del medesimo decreto.
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Ricorsi
(circ.8/2022)
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità ALAS è il Comitato Provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
- direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile sul sito www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Ricorsi Online”, cui si accede tramite le seguenti credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
- tramite gli Istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
Relativamente all’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, si ricorda che il medesimo decorre in alternativa:
- dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
- dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
- dalla data di comunicazione della decisione del ricorso intervenuta entro il termine di 90 giorni;
- dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
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Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
(circ.8/2022)
L’indennità ALAS – in ragione della previsione di cui all’articolo 66, comma 8, lett. b) e lett. c), del decreto Sostegni bis - è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994, e al decreto legislativo n. 103/1996, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni (c.d. APE sociale) e con il Reddito di cittadinanza.
L’indennità ALAS, ai sensi del richiamato articolo 66, comma 15, è altresì incompatibile con le prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria, quali la NASpI, la DIS-COLL e l’indennità di disoccupazione agricola.
L’indennità ALAS è incumulabile con le indennità di malattia e maternità. Come già precisato al paragrafo 6 della presente circolare, l’ALAS non sostituisce l'indennità di malattia e/o di maternità; in caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione della prestazione ALAS, quest’ultima viene sospesa per tutta la durata dell’indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinata per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.
Si precisa che l’indennità ALAS – analogamente a quanto previsto, per espressi pareri ministeriali, in sede di attuazione delle disposizioni in materia di indennità COVID-19 di cui ai decreti-legge n. 18/2020, n. 34/2020, n. 104/2020, n. 137/2020 e n. 41/2021 - è compatibile con la titolarità di cariche elettive e/o politiche esclusivamente se per le stesse è previsto come compenso il solo gettone di presenza; al contrario, la titolarità di cariche parlamentari e di tutte le cariche che prevedano, come compensi, indennità di funzione e/o altri emolumenti diversi dal solo gettone di presenza non consentirà l’accesso all’indennità in argomento. L’incompatibilità rileva al momento della domanda.