Eureka Previdenza

Assegno unico e universale per i figli a carico

Ambito di applicazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico

(circ.23/2022)

L’assegno è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo in commento, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.

Assegno unico e universale per i figli a carico

Ambito di applicazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico

(circ.23/2022)

L’assegno è erogato dall’INPS a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

Il beneficio spetta per ogni figlio minorenne a carico e per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età. Si ricorda che per figli a carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo in commento, si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE nel quale è presente il beneficiario della prestazione.

Estensione ai nonni

Tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 230/2021 si chiarisce che il diritto alla prestazione è esteso ai nonni per i nipoti unicamente in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare (equiparata all’affidamento ai sensi della legge 5 maggio 1983, n. 184).

Figli maggiorenni

Per i figli maggiorenni fino a 21 anni, il diritto all’assegno è riconosciuto in presenza di una delle condizioni previste all’articolo 2, comma 1 lettera b), punti da 1 a 4 del decreto legislativo in commento, che devono essere sussistenti al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. Con riferimento alle condizioni di cui al punto 1 lettera b), le medesime sono verificate qualora si accerti la frequenza o l’iscrizione:

  • alla scuola (sia pubblica che privata) di durata quinquennale (licei, istituti tecnici, istituti professionali), finalizzata al conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore;
  • a un percorso di Formazione Professionale Regionale (Centri di Formazione Professionale), a cui si accede dopo la scuola media e che normalmente ha una durata di 3 o 4 anni finalizzata a ottenere una Qualifica professionale ovvero, dopo il quarto anno, il Diploma professionale di tecnico (di cui al Capo III del D.lgs 17 ottobre 2005, n. 226);
  • a percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), sia pubblici che privati, a cui normalmente si accede se in possesso di diploma di scuola superiore, aventi durata annuale e con cui si consegue una specializzazione professionale di 4° livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
  • a Istituti Tecnici Superiori (ITS), di durata biennale o triennale, cui normalmente si accede con il diploma di scuola secondaria, conseguendo al termine del percorso una qualifica di "Tecnico superiore" di 5º livello EQF (cfr. il D.P.C.M. 25 gennaio 2008);
  • a un corso di laurea riconosciuto dall’ordinamento (decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270).

Figli con contratto di apprendistato o tirocinio

Il beneficio spetta altresì in caso di titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o di tirocinio che rispetti le "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" del 25 maggio 2017, adottate nell’ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano.

Figli inabili

In caso di disabilità del figlio a carico, si chiarisce che non sono previsti limiti d’età e che la misura è concessa a prescindere dalle ulteriori condizioni previste dal citato articolo 2.

Twitter Facebook