Eureka Previdenza

Assegno unico e universale per i figli a carico

Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

(circ.23/2022)

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le annualità 2022, 2023 e 2024, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 230/2021 prevede una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno laddove siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
  2. effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda).

Assegno unico e universale per i figli a carico

Maggiorazione compensativa per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro

(circ.23/2022)

Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le annualità 2022, 2023 e 2024, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 230/2021 prevede una maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno laddove siano verificate contemporaneamente le seguenti condizioni:

  1. valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
  2. effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente (condizione autodichiarata dal richiedente nel modello di domanda).

Calcolo della maggiorazione da parte dell'INPS

La maggiorazione eventualmente spettante verrà calcolata dall’INPS, sommando l’ammontare mensile della “componente familiare” corrispondente, in linea teorica, all’assegno al nucleo familiare che sarebbe spettato sulla base dell’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e l’ammontare mensile della “componente fiscale”, teoricamente coincidente con le detrazioni fiscali medie operanti nel regime fiscale dell’articolo 12 del TUIR. A tale somma verrà sottratto l’ammontare mensile dell’assegno unico e universale determinato ai sensi dell’articolo 4 del decreto.

Il calcolo della “componente familiare” viene precisato all’articolo 5 comma 4 del decreto legislativo n. 230/2021, distinguendo i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, da quelli che comprendono un solo genitore (esempio genitore vedovo, altro genitore che non abbia riconosciuto il figlio, genitore allontanato dal nucleo familiare con formale provvedimento). A tale fine, la norma chiarisce che si considera nucleo con entrambi i genitori anche il nucleo in cui sia presente un solo genitore e l’altro genitore sia separato/divorziato/non convivente.

In presenza di entrambi i genitori, per calcolare il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare occorre riferirsi alla tabella A allegata al decreto, assumendo dall’ultima attestazione ISEE valida del genitore richiedente l’assegno il parametro dell’Indicatore della situazione reddituale (ISR). Nel caso di nuclei monoparentali, l’operazione da compiere è la stessa, ma occorre rifarsi ai valori della tabella B allegata al decreto.

Il comma 5 dell’articolo in commento descrive il calcolo della cosiddetta “componente fiscale”, che si applica nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui. Analogamente a quanto precisato per la componente familiare, ai fini della corretta quantificazione della componente fiscale riferita a ciascuno dei genitori, occorre applicare una delle due tabelle (C o D) allegate al decreto legislativo n. 230/2021, a seconda della circostanza che nel nucleo siano presenti (oltre ai figli) tutti e due i genitori ovvero uno soltanto di essi. Il reddito dei genitori è quello risultante dalla Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) e pertanto va desunto dall’ultimo ISEE valido presentato; in particolare, il riferimento è al reddito complessivo ai fini IRPEF, a cui viene sommato l’eventuale reddito soggetto a tassazione sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta rilevabile dall’ISEE.

Durata della maggiorazione

La maggiorazione mensile calcolata con le modalità di cui sopra spetta per intero nell’anno 2022, mentre nelle annualità successive compete in misura parziale fino ad azzerarsi a partire dal 1° marzo 2025; infatti, la maggiorazione spetta:

  1. per un importo pari a 2/3 nell’anno 2023;
  2. per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.

Esempi di calcolo della maggiorazione

Esempio: Nucleo con due genitori e due figli minorenni

Assegno (ai sensi dell’art. 4) = 350,00 euro

ISR Nucleo ISEE genitore richiedente = 14.775,06 euro

Componente familiare mensile (ai sensi dell’art. 5, comma 4 - tabella A) = 258,33 euro

Reddito complessivo ISEE 1° genitore (foglio componente ISEE) = 5.000 euro importo detrazione teorica spettante (tabella C) 527,00 euro

Reddito complessivo ISEE 2° genitore* (foglio componente ISEE) = 2.500 euro importo detrazione teorica spettante (tabella C) 179,00 euro

Componente fiscale mensile (ai sensi dell’art. 5, comma 5) = 527 + 179 = 706/12 = 58,8 euro

MAGGIORAZIONE TRANSITORIA (258,33 + 58,8) – 350 = - 32,87

La maggiorazione transitoria in questo caso non spetta

*In assenza di ISEE del secondo genitore, la componente fiscale di tale genitore sarà considerata pari a zero.

Esempio: Nucleo con due genitori e due figli minorenni

Assegno (ai sensi dell’art. 4) = 200,00 euro mensili

ISR Nucleo ISEE genitore richiedente = 25.000 euro

Componente familiare mensile (ai sensi dell’art. 5, comma 4 - tabella A) = 164,08 euro

Reddito complessivo ISEE 1° genitore (foglio componente ISEE) = 15.000 euro

Reddito complessivo ISEE 2° genitore (foglio componente ISEE) = 10.000 euro

Componente fiscale (ai sensi dell’art. 5, comma 5 – tabella C) = (803,07+458,8)/12 = 105,15 euro mensile

MAGGIORAZIONE TRANSITORIA (164,08 + 105,15) – 225,00 = 44,23

In questo caso spetta una maggiorazione transitoria mensile, in aggiunta all’assegno base, pari a 44,23 euro. L’importo mensile complessivamente spettante è pari a 244,23 euro.

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