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Assegno unico e universale per i figli a carico
ISEE quale criterio per la determinazione della condizione economica del nucleo
(circ.23/2022)
L’assegno viene attribuito sulla base dell’ISEE del nucleo familiare di cui fa parte il figlio beneficiario. Trattandosi di una prestazione universalistica, la stessa è riconosciuta altresì ai nuclei familiari in assenza di ISEE. In tal caso, la prestazione verrà erogata sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda con attribuzione degli importi minimi previsti dall’articolo 4, commi da 1 a 8, del decreto legislativo n. 230/2021.
In presenza di figli minorenni si terrà conto dell’indicatore, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE minorenni) e ai sensi dell’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE minorenni corrente), del nucleo familiare del figlio beneficiario della prestazione. Tale indicatore, in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra di loro, ove il genitore non convivente sia “componente attratta” o “componente aggiuntiva” differisce dall’ISEE ordinario. Per approfondimenti si rinvia al paragrafo 7 della circolare n. 171/2014.
Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE di cui agli articoli da 2 a 5 del D.P.C.M. n. 159/2013 (ISEE ordinario) e all’articolo 9 del medesimo decreto (ISEE ordinario corrente).