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Assegno unico e universale per i figli a carico
Adempimenti in qualità di sostituto di imposta
(circ.23/2022)
L’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021 ha apportato modifiche all’articolo 12 del TUIR in materia di detrazioni fiscali, per effetto delle quali dal 1° marzo 2022:
- le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
- sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l’ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose prevista dal comma 1-bis) dell’articolo 12.
Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Istituto in qualità di sostituto di imposta:
- provvederà a revocare d’ufficio, nei confronti dei propri sostituiti, ivi compreso il personale dipendente, le detrazioni e le eventuali maggiorazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni, nonché l’ulteriore detrazione in considerazione delle informazioni presenti nella sezione familiari a carico dell’archivio unico delle detrazioni e delle detrazioni per residenti all’estero;
- continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’assegno unico e universale eventualmente percepito.
In considerazione delle condizioni previste dal novellato articolo 12 del TUIR, si ritiene utile precisare che i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni.
Si rammenta, infine, quanto segue:
- le predette detrazioni fiscali sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste;
- si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni.