Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Messaggi ME 1996 Messaggio 18541 del 30 marzo 1996
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Messaggio 18541 del 30 marzo 1996
Oggetto: Trattamenti di integrazione salariale ordinaria.
Pagamento diretto.
.
Si e' avuto modo di rilevare che, non di rado, le richieste
di pagamento diretto del trattamento in oggetto, avanzate da
aziende o da lavoratori, vengono inoltrate a questi Uffici
senza una motivata proposta di definizione da parte delle Sedi
e senza le informazioni essenziali per una completa valutazione
dei motivi addotti come impeditivi dell'anticipazione delle
prestazioni stesse da parte delle aziende.
In merito a tali richieste, l'indicazione delle situazioni,
per le quali si e' ritenuto a suo tempo di consentire una
deroga all'obbligo dell'anticipazione di cui all'art.12 del
D.L.Lgt. n.788/1945, e' gia' contenuta nella circ. n.1408 G.S.
del 10.8.66, p.8. Altre situazioni critiche, di volta in volta
valutate, possono in concreto individuarsi nella sopravvenuta
cessazione dell'azienda o in serie e documentate difficolta'
finanziarie.
Frequentemente, per la definizione delle richieste - che e'
opportuno vengano inoltrate a questi Uffici anche nelle
situazioni di cui alla citata circ. n.1408 - e' stata
necessaria, come si e' detto, un'ulteriore istruttoria
finalizzata all'acquisizione dei principali elementi che, per
buona norma ed uniformita' di comportamento delle SAP, vengono
appresso indicati.
Premesso che, pur essendo l'Istituto debitore delle
prestazioni, il datore di lavoro resta sempre responsabile
delle eventuali conseguenze dannose derivanti dall'inosservanza
dell'obbligo dell'anticipazione, si precisa che il pagamento
diretto presuppone, tra l'altro, la verifica:
.
a) di elementi preesistenti, rilevanti ai fini della validita'
dell'autorizzazione soprattutto sotto il profilo della
temporaneita' e transitorieta' dell'evento, non valutati in
sede di decisione da parte della Commissione provinciale;
b) dell'effettivita' del diritto dei singoli lavoratori alla
percezione dei trattamenti autorizzati.
.
Sotto l'aspetto sub a), si ritiene utile ricordare che, in
tema di ripresa dell'attivita' produttiva, sono state fornite
esaurienti indicazioni con circ.n.6645 del 18.10.84 (A.U.
pag.261) sulla base di un orientamento giurisprudenziale oramai
consolidato.
Va, quindi, confermato che il trattamento puo' essere
concesso solo in vista del superamento del periodo critico per
l'azienda e del ritorno alla normalita' produttiva, non essendo
consentita la concessione di integrazioni salariali inutili
allo specifico scopo. E' necessario percio' far riconsiderare
dalla Commissione provinciale - e, ove occora far valutare
all'Organo Centrale - i provvedimenti di concessione fondati su
dichiarate previsioni di ripresa produttiva non attendibili in
quanto contraddetti da indicatori obiettivi di situazioni
critiche irreversibili (quali ad es. il fallimento o il
previsto licenziamento delle maestranze) che l'azienda non
poteva non conoscere e la cui mancata evidenziazione, sia
all'atto della domanda sia nel corso del procedimento
concessorio, rende viziata dall'origine la decisione assunta.
In relazione, poi, alle posizioni prese da alcune
Commissioni provinciali, si precisa che ad esse e'
specificamente attribuita la potesta' di rivedere, ricorrendone
le condizioni, i propri atti sotto il profilo della
legittimita' e del merito e che le decisioni da esse assunte
sulle richieste di riesame possono essere oggetto di
impugnativa all'Organo centrale.
Sotto l'aspetto sub b) la verifica deve riferirsi, in
particolare, alle situazioni di incumulabilita' o
d'incompatibilita' delle prestazioni che debbono essere desunte
sia dalla consultazione degli atti e dei dati disponibili sugli
Archivi delle SAP sia da apposite dichiarazioni di
responsabilita' dei lavoratori interessati.
Piu' precisamente, ciascun lavoratore dovra' attestare non
solo di non aver prestato attivita' lavorativa remunerata
durante il periodo d'integrazione salariale, ma anche di non
aver percepito altri emolumenti, o prestazioni, incompatibili o
incumulabili in dipendenza dello stesso o di altri rapporti di
lavoro nonche', in particolare, di non avere gia' ottenuto in
tutto o in parte il pagamento del trattamento di cui si chiede
la erogazione da parte dell'Istituto.
Per quanto superfluo, si precisa che il pagamento diretto va
effettuato al netto delle somme eventualmente gia' anticipate a
tale titolo dal datore di lavoro e che, nel caso in cui
quest'ultimo abbia posto a conguaglio somme non anticipate, si
dovra' procedere alla dovuta segnalazione all'A.G.
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IL DIRETTORE GENERALE
F.to TRIZZINO