Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Pensione anticipata "Quota 103" Pensione anticipata flessibile
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
(circ.39/2024)
Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 139, lettera a), numero 4, della legge n. 213 del 2023 nei confronti di coloro che maturano il requisito anagrafico di almeno 62 anni e il requisito contributivo di 41 anni nell’anno 2024, anche in regime di cumulo, il trattamento pensionistico in esame viene determinato secondo le regole del sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997.
In particolare, nel caso di esercizio della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi di cui al comma 2 dell’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4 del 2019, si rappresenta che il rinvio all’articolo 1, comma 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, concernente i criteri di determinazione del sistema di calcolo della pensione, non trova applicazione nel caso di maturazione dei requisiti richiesti nell’anno 2024, stante il rinvio al citato decreto legislativo n. 180 del 1997.
Alla predetta prestazione è possibile accedere anche mediante l’esercizio della facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, e l’esercizio della facoltà di computo di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 2 maggio 1996, n. 282, al ricorrere dei prescritti requisiti.
In caso di accesso alla pensione mediante l’esercizio della facoltà di opzione, ai fini dell’accertamento del previsto requisito contributivo trova applicazione l’articolo 1, comma 7, della legge n. 335 del 1995; pertanto, non rileva la contribuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5. In caso di liquidazione della pensione a carico dell’AGO è computata tutta la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per periodi di malattia e disoccupazione o equiparati, non trovando applicazione l’articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (cfr. il paragrafo 1.15 del messaggio n. 1551 del 2019).
La pensione anticipata flessibile è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente.
La riduzione degli importi in pagamento di cui sopra opera per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011.
Per effetto di quanto sopra, quindi, l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l'importo massimo mensile corrispondente a quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno che per l’anno 2024 è pari a 2.394,44 euro (cfr. la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, paragrafo 3).
Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a quattro volte il trattamento minimo e successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi quattro volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, a legislazione vigente, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al tetto massimo erogabile.
Al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, è posto in pagamento l’intero importo della pensione tempo per tempo perequato. Ciò anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all’articolo 24, comma 6, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
Il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011, per i bienni 2023/2024 e 2025/2026 è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2027 alla speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 (cfr., da ultimo, il decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, del 18 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2023).
"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
Incentivo al posticipo del pensionamento
(circ.82/2023) (msg.4558/2023)
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), ha previsto all’articolo 1, comma 286, che: “I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”.
Chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura di esonero. Istruzioni operative (msg.4558/2023)
Quadro normativo
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), ha previsto all’articolo 1, comma 286, che: “I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”.
Ai sensi del successivo comma 287 della medesima disposizione: “Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
In attuazione della predetta norma, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha emanato il decreto 21 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023, successivamente modificato all’articolo 1, comma 5, con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.
Tanto premesso, l’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023, ha introdotto un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo.
Conseguentemente, i lavoratori dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
L’Istituto ha illustrato tale incentivo con la circolare n. 82 del 22 settembre 2023, alla quale si fa rinvio per ogni ulteriore chiarimento.
In particolare, tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
- il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
A integrazione di quanto già previsto nella citata circolare, si precisa che l’incentivo in trattazione riguarda -come espressamente disposto dall’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 - le quota dei contributi relativi all'Assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Pertanto, la misura in trattazione comporta un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, ivi compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS.
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento, un’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.
Ai fini della fruizione dell’incentivo in trattazione, anche con riferimento al contributo aggiuntivo di un punto percentuale, con il presente messaggio si forniscono ulteriori istruzioni operative.
2. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
La quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso UniEmens, a livello individuale, nell’elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. Si precisa che in caso di fruizione dell’incentivo in oggetto non sarà necessario compilare i campi sopra riportati.
Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia applicato l’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, potrà recuperare detto importo utilizzando l’elemento <RecuperoAggRegolarizz> nella denuncia di dicembre 2023 o gennaio 2024.
3. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione “ListaPosPA”, il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento>. Si precisa che nel mese in cui viene dichiarato tale contributo, il corrispondente valore deve essere ricompreso anche nell’elemento <Importo> di <Recupero Sgravi> corrispondente ai Codici Recupero 52 e 53.
Analoga modalità deve essere utilizzata nei casi in cui a seguito di operazioni di conguaglio, si dovesse procedere nel mese alla restituzione del contributo al lavoratore in quanto non dovuto; in quest’ultimo caso il contributo nella misura di un punto percentuale esposto con segno negativo nello specifico elemento dovrà essere, invece, sottratto dal valore dichiarato nell’elemento <Importo> di Recupero Sgravi relativamente ai codici suddetti.
4. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
In caso di fruizione dell’incentivo in oggetto, i datori di manodopera agricola non dovranno valorizzare il codice “6” nell’elemento <TipoRetribParticolare> della sezione “PosAgri” del flusso UniEmens e il relativo campo <Retribuzione> per dichiarare la quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Qualora il datore di lavoro per periodi antecedenti abbia dichiarato la detta quota di retribuzione, potrà recuperare l’importo relativo all’aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale, sommando tale contribuzione all’importo dichiarato nell’elemento <Retribuzione> relativo al codice agevolazione “PA” “Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022” (cfr. la circolare n. 82/2023).
Incentivo al posticipo del pensionamento per coloro che perfezionano i requisiti nel 2024
Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 140, della legge n. 213 del 2023, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:
- 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
- 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
- 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
- 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la circcolare 82 del 22 settembre 2023.
Ai sensi del successivo comma 287 della medesima disposizione: “Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
In attuazione della predetta norma, il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, ha emanato il decreto 21 marzo 2023 (di seguito, decreto attuativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2023, successivamente modificato all’articolo 1, comma 5, con comunicazione di errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023.
Tanto premesso, l’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023 introduce un incentivo al posticipo del pensionamento, in favore dei lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile previsti dal comma 283 del medesimo articolo. Tale ultima disposizione, in particolare, ha modificato il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, inserendo l’articolo 14.1, il quale dispone che: “In via sperimentale per il 2023, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita «pensione anticipata flessibile» […]”.
Pertanto, i lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria, o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
Se la facoltà di rinuncia è esercitata precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile. Qualora, invece, la facoltà di rinuncia sia esercitata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile per il predetto pensionamento, l'obbligo di versamento contributivo viene meno dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà medesima (cfr. l’art. 1, comma 3, del decreto attuativo).
Con riferimento alle domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data, tenendo conto della data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo della norma in esame, è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia esplichi effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.
Tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
- il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore - che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame - sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
2. Facoltà di rinuncia all’accredito contributivo
La facoltà di rinuncia all’accredito contributivo della quota IVS a carico del lavoratore dipendente costituisce il presupposto applicativo dell’incentivo al posticipo del pensionamento.
Fermo restando quanto chiarito in premessa, la rinuncia produce effetto esclusivamente in relazione ai contributi pensionistici dovuti per i periodi di lavoro effettuati dalla data della prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di domanda presentata precedentemente a tale data, o dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di rinuncia se la stessa viene inoltrata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.
In particolare, la facoltà di rinuncia può essere esercitata dal lavoratore dipendente una sola volta nel corso della vita lavorativa, e non può essere esercitata dopo il conseguimento di una pensione diretta (fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222), o dopo il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o per la pensione di vecchiaia prevista dalla gestione pensionistica di appartenenza, se inferiore. In altri termini, non hanno facoltà di rinuncia all’accredito della contribuzione coloro che hanno maturato il requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011, nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o l’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.
Infatti, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto attuativo, al verificarsi degli eventi sopra indicati cessa la corresponsione al lavoratore dipendente dell’importo corrispondente alla quota di contribuzione IVS a suo carico, non versata alle gestioni previdenziali di appartenenza per effetto dell’esercizio della facoltà di rinuncia.
La facoltà di rinuncia, inoltre, ha effetto relativamente a tutti i rapporti di lavoro dipendente di cui sia titolare il lavoratore – sia quelli in essere alla data di esercizio della facoltà sia quelli instaurati successivamente a tale data (art. 1, comma 6, del decreto attuativo).
Nelle ipotesi di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata dall’Istituto anche sul nuovo rapporto di lavoro (art. 2, comma 5, del decreto attuativo). In tali casi l’Istituto ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”.
La facoltà di rinuncia è altresì revocabile, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto attuativo. Poiché la facoltà di rinuncia può essere esercitata una sola volta nel corso della vita lavorativa, ne consegue che anche il diritto di revoca a tale facoltà è esercitabile una sola volta nel corso della vita lavorativa.
In caso di revoca, gli effetti decorrono dal primo giorno del mese di paga successivo alla data in cui la stessa è esercitata.
3. Soggetti che possono accedere all’incentivo e decorrenza dell’esonero per chi ha perfezionato i requisiti nel 2023
Possono accedere all’incentivo di cui all’articolo 1, comma 286, della legge di Bilancio 2023, tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che i datori di lavoro titolari del rapporto assumano o meno la natura di imprenditore.
In particolare, da un punto di vista soggettivo, l’incentivo in oggetto si applica ai lavoratori dipendenti che si trovino in tutte le seguenti condizioni:
- siano iscritti, alla data di esercizio della facoltà di rinuncia, all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
- maturino i requisiti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
- non siano titolari di pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019;
- manchi il perfezionamento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione.
Per effetto di quanto dispone l’articolo 1, comma 3, del decreto attuativo l’obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore viene meno a partire dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile in caso di presentazione della domanda in data antecedente alla prima decorrenza utile.
Nel caso in cui, invece, alla data del 31 dicembre 2022 risultino soddisfatti i requisiti prescritti per la pensione anticipata flessibile, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 1° aprile 2023 con riferimento ai lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato e al 1° agosto 2023 per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto della disciplina diversificata in materia di decorrenza del relativo trattamento pensionistico a seconda che il datore di lavoro sia privato o pubblico.
Con riferimento alle domande di rinuncia all’accredito contributivo presentate entro il 31 luglio 2023 da parte dei lavoratori dipendenti che hanno maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile con prima decorrenza utile anteriore alla predetta data, come anticipato, è riconosciuta la facoltà di chiedere che la rinuncia esplichi effetti a decorrere dalla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile.
Nel caso in cui la domanda venga presentata contestualmente o successivamente alla prima decorrenza utile della pensione anticipata flessibile, l’esonero dal versamento contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esercizio della facoltà in esame.
L’incentivo in oggetto consiste nell’abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore e l’importo dei contributi non versati viene interamente corrisposto al lavoratore, dal datore di lavoro, con la retribuzione.
Le somme così erogate, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto attuativo, sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
Sotto il profilo temporale, l’incentivo in oggetto cessa di produrre effetti al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:
- esercizio della revoca della facoltà di rinuncia con decorrenza dal primo giorno del mese successivo;
- al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011 nel caso di contribuzione accreditata in due o più gestioni previdenziali, o dell’età anagrafica inferiore richiesta per la pensione di vecchiaia ai sensi di disposizioni di legge più favorevoli, nelle ipotesi in cui sia presente contribuzione in un’unica gestione;
- al conseguimento di una pensione diretta, a eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984, a carico, anche pro quota, delle gestioni previste dall’articolo 14.1 del decreto-legge n. 4/2019.
5. Condizioni di spettanza dell’esonero
L’incentivo in argomento, sostanziandosi nell’abbattimento totale della contribuzione dovuta dal lavoratore, non assume la natura di incentivo all’assunzione; di conseguenza, non è soggetto all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Inoltre, operando l’incentivo sulla sola quota IVS a carico del lavoratore, esso non comporta benefici in capo al datore di lavoro e, pertanto, non è subordinato al possesso del documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Effetti sui trattamenti pensionistici
Ai fini pensionistici, i periodi durante i quali il lavoratore usufruisce del beneficio in esame comportano una riduzione dell’aliquota di finanziamento e di computo di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non incidono sulla retribuzione pensionabile.
Al riguardo, si precisa che la fruizione del beneficio in esame non modifica la determinazione dell’importo delle quote di pensione calcolate con il sistema retributivo, le quali sono determinate sulla base della retribuzione pensionabile, in applicazione delle disposizioni normative vigenti per la gestione pensionistica a carico della quale è liquidato il relativo trattamento pensionistico.
Con riferimento, invece, alla quota di pensione contributiva, l’esonero produrrà effetti sul montante contributivo individuale che verrà determinato applicando alla base imponibile, per i periodi interessati dall’incentivo, l’aliquota di computo nella percentuale prevista a carico del datore di lavoro.
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Sotto il profilo soggettivo, l’incentivo in trattazione è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia del settore pubblico che privato, e trova applicazione sulla sola quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori che, pur avendo maturato i requisiti di accesso alla pensione anticipata flessibile, scelgano di posticipare il pensionamento e proseguire nello svolgimento dell’attività lavorativa dipendente.
Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l’incentivo in trattazione si caratterizza come intervento generalizzato, ossia potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale.
Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.
Inoltre, poiché l’incentivo in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un’agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
Per le ragioni di cui sopra, la disciplina dell’incentivo in commento non è sussumibile tra quelle disciplinate dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relativamente agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea e alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
8. Coordinamento con altri incentivi
Ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto attuativo, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero. Tale componente continua a essere riconosciuta, qualora prevista dalla normativa vigente, ai fini del computo delle prestazioni pensionistiche.
Pertanto, qualora per il rapporto di lavoro stia trovando applicazione l’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, l’incentivo al posticipo del pensionamento è erogato al netto dell’esonero applicato, così determinando un abbattimento dell’accredito contributivo pari alla sola quota residua rispetto alla quota parte di contribuzione del lavoratore esonerata ad altro titolo.
L’incentivo al posticipo del pensionamento, inoltre, risulta applicabile contestualmente alle misure agevolative che operano sulla contribuzione dovuta dal datore di lavoro, previste dalla legislazione vigente.
Infine, considerato il carattere speciale della previsione di cui all’articolo 1, comma 8, del decreto attuativo, secondo la quale, in caso di riconoscimento di fiscalizzazione dei contributi, l’incentivo è erogato al netto della parte di contributi a carico del lavoratore oggetto di esonero, ne deriva che, nelle diverse ipotesi in cui, per il rapporto di lavoro sia già previsto un abbattimento totale della quota di contribuzione a carico del lavoratore[1] l’incentivo al posticipo del pensionamento non può trovare applicazione.
9. Procedura di riconoscimento
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto attuativo il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo del pensionamento deve darne comunicazione all’INPS, che provvede alla verifica dei requisiti di spettanza dell’incentivo.
Dopo avere ricevuto la domanda di riconoscimento dell’incentivo al posticipo del pensionamento, l’Istituto verifica, pertanto, il raggiungimento da parte del lavoratore dei requisiti minimi pensionistici per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile e, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta o dalla data di acquisizione della eventuale documentazione integrativa necessaria, comunica al lavoratore l’esito della domanda e al datore di lavoro, mediante il servizio “Comunicazione bidirezionale”, l’accoglimento della stessa.
Solo all’esito dell’avvenuta comunicazione da parte dell’Istituto al datore di lavoro, lo stesso procederà con gli adempimenti a proprio carico, ossia a non effettuare il versamento della quota di contribuzione a carico del lavoratore.
Qualora la decorrenza dell’incentivo riguardi periodi in cui le contribuzioni siano state già versate, il datore di lavoro procede - tramite conguaglio - al recupero di quanto precedentemente versato, secondo le indicazioni di cui ai successivi paragrafi.
10. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori fruitori dell’incentivo relativo al posticipo del pensionamento valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre la riduzione spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi.
- 1) Nel caso in cui il lavoratore non benefici dell’esonero parziale dei contributi IVS disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo codice causale “L577”, avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023)”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento del conguaglio. Si ricorda che l’elemento non può essere valorizzato con periodi antecedenti al mese di aprile 2023;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativa al mese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore, relativo alla specifica competenza.
- 2) Nel caso in cui il lavoratore benefici contestualmente dell’esonero parziale dei contributi IVS disciplinato dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022 e dall’articolo 39 del decreto-legge n. 48/2023, per la differenza di esonero da recuperare il datore di lavoro deve esporre oltre ai codici in uso L094, L095, L025, L098, L099, L100:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo codice causale “L578”, avente il significato di “Incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023) ridotto dell’esonero parziale dei contributi IVS a carico del lavoratore, disciplinato dall’art.1, c. 281, della legge n. 197/2022 e dall’art. 39 del decreto-legge n. 48/2023”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno e il mese di riferimento del conguaglio. Si ricorda che l’elemento non può essere valorizzato con periodi antecedenti al mese di aprile 2023;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativa al mese di riferimento;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato della contribuzione a carico del lavoratore al netto dell’esonero di cui sopra, relativo alla specifica competenza
11. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica beneficiari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, l’elemento <Contributi> della Gestione pensionistica deve essere compilato con l’importo complessivo dei contributi commisurati all’imponibile dichiarato e all’aliquota vigente, comprensivo sia della quota a carico del datore di lavoro che di quella a carico del lavoratore.
Per esporre il beneficio relativo al mancato versamento della quota a carico del lavoratore vengono istituiti i seguenti Codici Recupero
52: “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 in presenza di esoneri per articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e articolo 39 comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48”;
53: “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”,
che devono essere valorizzati nell’apposito elemento <CodiceRecupero> di <RecuperoSgravi> a seconda che il lavoratore benefici o meno nel mese dell’esonero previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge n. 197/2022, e dall’articolo 39, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023.
Gli altri elementi di <RecuperoSgravi> da compilare sono:
- <AnnoRif>
- <MeseRif>;
- <AltroImponibile>, nel quale si deve esporre l’importo della retribuzione imponibile oggetto di esonero;
- <Importo>, nel quale deve essere indicato il contributo oggetto di esonero corrispondente all’intero valore dei contributi dovuti a carico del lavoratore o alla quota parte differenziale qualora lo stesso benefici per tali contributi, di altri esoneri previsti nel mese.
Per i periodi in cui il lavoratore doveva beneficiare dell’esonero in oggetto, per i quali nel frattempo siano stati versati i contributi a suo carico nella misura piena, si deve trasmettere l’elemento V1, Causale 5, con tutti i dati giuridici ed economici del periodo a correzione di quanto precedentemente dichiarato, inserendo anche uno dei citati Codici Recupero secondo le modalità illustrate.
L’elemento V1, Causale 5, deve altresì essere trasmesso in caso di revoca, per i periodi nei quali il beneficio dichiarato non doveva essere riconosciuto, omettendo in questo caso l’indicazione di uno dei citati Codici Recupero previsti per la disciplina in oggetto già esposti in <RecuperoSgravi>.
12. Modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
I datori di lavoro agricoli devono esporre i nominativi dei lavoratori autorizzati per i quali spetta l’incentivoal posticipo del pensionamento valorizzando, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:
in <Tipo Retribuzione>/<CodiceRetribuzione> il codice “Y”;
in <AgevolazioneAgr>/<CodAgio> il codice “PP”, avente il significato di “Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”.
Per dichiarare l’importo dell’esonero relativo a competenze pregresse, che spetta per i lavoratori indicati con il <CodAgio> “PP”, devono essere valorizzati i seguenti elementi:
<CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
<CodAgio> con il codice agevolazione “PA”, che assume il significato di “Recupero arretrati 2023 PP Esonero per incentivo al posticipo del pensionamento articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022”;
<Retribuzione> con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi a partire dalla competenza aprile 2023.
13. Modalità di applicazione per i rapporti di lavoro domestico
In caso di accoglimento della domanda, il datore di lavoro - ricevuta la comunicazione dell’esito da parte dell’Istituto - può generare dal “Portale dei pagamenti” gli avvisi di pagamento “PagoPA”, con l’importo ricalcolato della contribuzione dovuta senza la quota a carico del lavoratore.
Nel caso in cui la decorrenza dell’esonero cada all’interno di un trimestre solare, il datore di lavoro deve generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA”, uno per i mesi precedenti alla decorrenza dell’esonero (con importo comprensivo della quota a carico del lavoratore) e uno per il periodo successivo (senza quota a carico del lavoratore). È necessario generare due distinti avvisi di pagamento “PagoPA” anche in caso di revoca della facoltà di rinuncia da parte del lavoratore.
Si riportano di seguito le tabelle relative agli importi dei contributi.
A. Senza contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,86 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,18 (0,00) (2) € 1,33 (0,00) (2) € 1,62 (0,00) (2) |
€ 1,19 (0,00) (2) € 1,34 (0,00) (2) € 1,63 (0,00) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 0,86 (0,00) (2) |
€ 0,87 (0,00) (2) |
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.
B. Comprensivo del contributo addizionale di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI |
|||
RETRIBUZIONE ORARIA |
IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO |
||
Effettiva |
Convenzionale |
Comprensivo quota CUAF |
Senza quota CUAF (1) |
fino a € 8,92 oltre € 8,92 fino a € 10,86 oltre € 10,86 |
€ 7,90 € 8,92 € 10,86 |
€ 1,29 (0,00) (2) € 1,46 (0,00) (2) € 1,77 (0,00) (2) |
€ 1,30 (0,00) (2) € 1,47 (0,00) (2) € 1,78 (0,00) (2) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali |
€ 5,75 |
€ 0,94 (0,00) (2) |
€ 0,95 (0,00) (2) |
(1) Il contributo CUAF non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. n. 1403/1971).
(2) Quota a carico del lavoratore non dovuta ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 197/2022.
14. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti, previsto dall’articolo 1, comma 286, della legge n. 197/2022, si rappresenta che le procedure di ripartizione contabile accoglieranno per le gestioni interessate, nei conti dedicati alle rilevazioni dei contributi, quale rettifica contabile delle entrate, l’importo dell’incentivo al posticipo del pensionamento, corrispondente alla quota a carico del lavoratore, valorizzato nei codici indicati nei paragrafi precedenti per le rispettive procedure.
I rapporti finanziari con lo Stato, ai fini della rilevazione degli oneri sostenuti dall’Istituto e del relativo rimborso, sono curati della Direzione generale sulla base della rendicontazione amministrativa.
[1] Ad esempio, l’articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, secondo cui “le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate di cui al presente articolo, con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono ridotte a zero”, e lo sgravio disciplinato dall’articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del Codice della navigazione e imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 457/1997.
"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
L’articolo 1, comma 284, lettera a), della legge n. 197/2022, modifica il comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, rinviando alla disciplina della pensione anticipata flessibile in esame, al fine di armonizzarla con quella di accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Pertanto, per effetto di tale rinvio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto, è possibile riconoscere l’assegno straordinario anche al perfezionamento, nell’anno 2024, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva, come previsto dall’articolo 14.1, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019.
Poiché, in presenza del conseguimento del diritto nell’anno 2024, la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei sette mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario non può essere erogato oltre il 31 luglio 2025.
Con successivo messaggio verranno fornite istruzioni operative per la presentazione della domanda di assegno straordinario nonché dei relativi importi.
Per quanto non diversamente previsto, si fa rinvio alle istruzioni diramate con la circolare n. 27 del 10 marzo 2023.
L’articolo 1, comma 284, lettera a), della legge n. 197/2022, modifica il comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, rinviando alla disciplina della pensione anticipata flessibile in esame, al fine di armonizzarla con quella di accesso alla prestazione straordinaria di cui all’articolo 26, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto è possibile riconoscere l’assegno straordinario anche al perfezionamento, entro il 31 dicembre 2023, dei requisiti di accesso a pensione determinati in 62 anni di età anagrafica e 41 anni di anzianità contributiva, come previsto dall’articolo 14.1, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.
La concessione degli assegni straordinari riferiti alla pensione anticipata in esame è subordinata alla presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nei quali deve essere stabilito, ai fini del ricambio generazionale, il numero di lavoratori da assumere in sostituzione di coloro che accedono alla prestazione.
Gli accordi sindacali in argomento, per la loro efficacia, dovranno essere depositati entro 30 giorni dalla sottoscrizione, secondo le modalità di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.
Poiché la decorrenza del trattamento pensionistico si acquisisce trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata flessibile, l’assegno straordinario deve essere erogato anche nei tre mesi successivi alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, mentre il versamento della contribuzione correlata è dovuto fino al raggiungimento dei requisiti minimi richiesti. L’assegno straordinario, quindi, non può essere erogato oltre il 31 marzo 2024.
Gli assegni straordinari per il conseguimento della pensione anticipata flessibile possono essere riconosciuti solo da quei Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti, o in corso di costituzione, che prevedano nel proprio decreto istitutivo la concessione di assegni straordinari per il sostegno al reddito.
Fermo restando che l’istituto della cumulabilità dell’assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinato dai singoli decreti istituitivi dei Fondi di solidarietà, si rammenta che l’articolo 14.1, comma 3, del citato decreto-legge prevede l’incumulabilità della pensione anticipata in esame con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, per il periodo intercorrente tra la decorrenza del relativo trattamento pensionistico e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Con successivo messaggio verranno comunicate le istruzioni operative per la presentazione della relativa domanda di assegno straordinario, nonché dei relativi importi.
"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR per gli iscritti cui è liquidata la pensione anticipata flessibile e accesso all’anticipo finanziario
(circ.27/2023)
L’articolo 1, comma 284, lettera b), della legge n. 197/2022, modifica il comma 1 dell’articolo 23 del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, rinviando alla pensione anticipata flessibile.
A seguito di tale modifica, il citato comma 1 dell’articolo articolo 23 dispone la decorrenza dei termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate (TFS/TFR), spettanti ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, nonché al personale dipendente dagli Enti pubblici di ricerca, che accedono alla pensione anticipata flessibile.
Pertanto, per i lavoratori che accedono alla pensione anticipata in esame il termine di pagamento dei TFS/TFR, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non decorre dal collocamento a riposo, ma dalla data in cui l’interessato avrebbe maturato il diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo le disposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio o di fine rapporto di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
In virtù di quanto sopra indicato, il termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate relative a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, tenuto anche conto di quanto disposto dal comma 12 del medesimo articolo 24, con riferimento all’adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita.
Pertanto, a seconda dell’ipotesi che si realizza per prima, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.
Qualora nel corso dei ventiquattro mesi, l’iscritto dovesse raggiungere l’età prevista per la pensione di vecchiaia, il periodo di attesa ai fini del pagamento del TFS/TFR potrebbe contrarsi a dodici mesi a partire da tale ultimo evento, qualora questo intervallo di tempo sia più favorevole rispetto al tempo di attesa residuo.
Decorsi i dodici ovvero i ventiquattro mesi rimane fermo il successivo intervallo temporale di tre mesi, concesso dal legislatore all’INPS, per provvedere al pagamento della prestazione previdenziale.
Chi usufruisce del pensionamento introdotto dalla disposizione in oggetto, mantiene la possibilità di accedere all’anticipo finanziario TFS/TFR di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, secondo le modalità richiamate nella circolare n. 130 del 17 novembre 2020.
"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
(circ.27/2023)
L’articolo 14.1, comma 3, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, prevede l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Pertanto, per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello di cui al comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista dal Fondo di appartenenza per le pensioni di vecchiaia e non al raggiungimento del requisito anagrafico di cui al citato articolo 24, comma 6, del decreto-legge n. 201/2011.
Al riguardo, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 11 del 29 gennaio 2019, al paragrafo 1.4, e n. 117 del 9 agosto 2019, riservandosi di fornire successivi chiarimenti in ordine all’incumulabilità della pensione con i redditi dei giudici di pace e dei giudici onorari aggregati.
L’articolo 1, commi 344 e 349, della legge di Bilancio 2023 dispone che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. Su tale fattispecie saranno fornite apposite indicazioni.
Si rammenta, inoltre, che in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per fare fronte all’emergenza da COVID-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile. Detti incarichi sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023 ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, introdotto, in sede di conversione, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.