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Legge 134 del 7 agosto 2012
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.
(12G0152)
Vigente al: 29-12-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti
per la crescita del Paese, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Stromboli, addi' 7 agosto 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22
GIUGNO 2012, N. 83
All'articolo 1:
al comma 5, dopo le parole: «dell'articolo 157» sono inserite le
seguenti: «del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), alinea, le parole: «sostituita dalla»
sono sostituite dalle seguenti: «sostituito dal».
All'articolo 3:
al comma 2, capoverso 2-bis, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Gli oneri connessi all'affidamento di attivita' a soggetti
esterni possono essere ricompresi nel quadro economico del progetto».
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Percentuale minima di affidamento di lavori a terzi
nelle concessioni). - 1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "cinquanta per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "60 per cento";
b) al comma 2, le parole: "1º gennaio 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "1º gennaio 2014"».
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis.- (Contratto di disponibilita'). - 1. All'articolo
160-ter del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il
contratto determina le modalita' di ripartizione dei rischi tra le
parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per
gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla
gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o
provvedimenti cogenti di pubbliche autorita'. Salvo diversa
determinazione contrattuale e fermo restando quanto previsto dal
comma 5, i rischi sulla costruzione e gestione tecnica dell'opera
derivanti da mancato o ritardato rilascio di autorizzazioni, pareri,
nulla osta e ogni altro atto di natura amministrativa sono a carico
del soggetto aggiudicatore";
b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"L'amministrazione aggiudicatrice puo' attribuire all'affidatario il
ruolo di autorita' espropriante ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano ai
contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto».
All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «dalla legge 24 marzo
2012, n. 27,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 1 del
presente articolo,».
All'articolo 7:
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo
quanto previsto dall'articolo 53 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. All'articolo 11, comma 4, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, le parole:
"un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni"»;
al comma 3, capoverso 2, la lettera b) e' soppressa.
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: «4.092.408 euro per il 2012, di 4.680.489
euro per il 2013, di 3.661.620 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«9.092.408 euro per il 2012, di 9.680.489 euro per il 2013, di
8.661.620 euro»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Una quota delle somme di cui al comma 1, pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e' destinata alla
Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi
conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in
vista dello svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015»;
al comma 2, le parole: «primo capoverso» sono sostituite dalle
seguenti: «primo periodo» e le parole: «, il quale» sono sostituite
dalle seguenti: «. Il Commissario straordinario»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere
necessarie al grande evento EXPO Milano 2015, il termine di cui al
comma 5 dell'articolo 127 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, per l'espressione del parere sui progetti
relativi alle predette opere da rendere ai sensi del medesimo comma
5, e' stabilito in trenta giorni non prorogabili. A tale fine il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche convocando sedute
straordinarie, procede all'esame dei progetti relativi al grande
evento EXPO Milano 2015 con assoluta priorita'. Nel caso in cui il
parere debba essere espresso dai comitati tecnici amministrativi di
cui al comma 3 del citato articolo 127, il termine e' fissato entro
trenta giorni non prorogabili, con la medesima priorita' di cui al
periodo precedente.
2-ter. All'articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, le parole: "con provvedimento del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'A.N.A.S"
sono sostituite dalle seguenti: "su richiesta degli interessati, e
sentita la societa' ANAS Spa, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nel quale, in esito ad apposita
valutazione tecnica, sono individuati specificamente i tratti
stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze
minime da osservare"».
All'articolo 9:
al comma 1, lettera a), capoverso 8-bis), sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «, e le cessioni di fabbricati di civile
abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto
del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, per le quali nel
relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione
per l'imposizione»;
al comma 1, lettera c), capoverso 127-duodevicies), le parole:
«decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro della solidarieta' sociale, il Ministro delle politiche per
la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attivita'
sportive, del 22 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».
All'articolo 10:
al comma 3, le parole: «da essa previste. I Commissari delegati»
sono sostituite dalle seguenti: «da essa previste, i Commissari
delegati»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «anche in caso di affidamento
ai sensi dell'articolo 176 del medesimo decreto legislativo,» sono
soppresse;
al comma 12, le parole: «nel limiti» sono sostituite dalle
seguenti: «nei limiti»;
al comma 14, primo periodo, le parole: «alla regione
Emilia-Romagna» sono sostituite dalle seguenti: «alle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto» e dopo le parole: «il supporto
necessario» e' inserita la seguente: «unicamente»;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:
«15-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
"b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un
piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso
pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale
fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti
delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli
interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso
pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attivita' di
ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando
interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi".
15-ter. Al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori
amministrazioni interessate, i Presidenti delle regioni possono,
inoltre, avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui
affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche
direttive e indicazioni appositamente impartite».
All'articolo 11:
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
e successive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre 2012"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2013".
2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 1,7
milioni di euro per l'anno 2013, a 18 milioni di euro per l'anno 2014
e a 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino
all'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448».
All'articolo 12:
al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai
rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia
non e' corrisposto alcun emolumento, indennita' o rimborso di spese»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti riferiscono alle Commissioni
parlamentari competenti in merito all'attivita' della Cabina di regia
con apposita relazione allegata al Documento di economia e finanza»;
al comma 3, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«e contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato».
Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Istituzione del Comitato interministeriale per le
politiche urbane).- 1. Al fine di coordinare le politiche urbane
attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle
con le regioni e con le autonomie locali, nella prospettiva della
crescita, dell'inclusione sociale e della coesione territoriale,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito il
Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU). Il CIPU e'
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato ed e' composto dal Ministro per la coesione territoriale,
dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, dal
Ministro dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze,
dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro dello
sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare. Alle riunioni del CIPU partecipano, inoltre, i Ministri
aventi competenza sulle materie oggetto dei provvedimenti e delle
tematiche inseriti all'ordine del giorno.
2. Partecipano, altresi', alle riunioni del CIPU un rappresentante
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, un
rappresentante delle province e un rappresentante dei comuni,
nominati dalla componente rappresentativa delle autonomie
territoriali nell'ambito della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni.
3. Il CIPU svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze
attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al
Consiglio dei Ministri, alla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIPU si avvale di
una segreteria tecnica istituita presso il Segretariato generale
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come struttura generale
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, e successive modificazioni.
5. Il funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono
disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non e' corrisposto
alcun compenso, indennita' o rimborso di spese. Gli oneri correlati
al funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica sono a carico
degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
All'articolo 13:
e' premesso il seguente comma:
«01. All'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n.
241, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per ciascun
procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione e'
pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile
nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui e' attribuito il
potere sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai sensi e
per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo,
comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della
valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le
disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima
responsabilita' oltre a quella propria"»;
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto
di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende
amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento
edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva
in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.
Acquisisce altresi' presso le amministrazioni competenti, anche
mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati,
delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'. Resta comunque
ferma la competenza dello sportello unico per le attivita' produttive
definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse
esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici
comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono
interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente
atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a
contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere
immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le
domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse
eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire, lo sportello
unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di
servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai
fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali
assensi rientrano, in particolare:
a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui
non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi
dell'articolo 20, comma 1;
b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al
rispetto della normativa antincendio;
c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio
tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui
agli articoli 61, 62 e 94;
d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni
nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o
a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66;
e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale
in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone
di salvaguardia in prossimita' della linea doganale e nel mare
territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto
legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
f) l'autorizzazione dell'autorita' competente per le costruzioni
su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli
interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi del medesimo codice;
h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di
Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16
aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui
vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto
dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attivita' edilizia nella
laguna veneta nonche' nel territorio dei centri storici di Chioggia e
di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
i) il parere dell'autorita' competente in materia di assetti e
vincoli idrogeologici;
l) gli assensi in materia di servitu' viarie, ferroviarie,
portuali e aeroportuali;
m) il nulla osta dell'autorita' competente ai sensi dell'articolo
13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali
protette";
3) il comma 4 e' abrogato;
b) al capo I del titolo II, dopo l'articolo 9 e' aggiunto il
seguente:
"Art. 9-bis.- (Documentazione amministrativa). - 1. Ai fini della
presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi
previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad
acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi
quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche
amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque
denominate, o perizie sulla veridicita' e sull'autenticita' di tali
documenti, informazioni e dati";
c) all'articolo 13, comma 1, le parole: "del competente ufficio
comunale" sono sostituite dalle seguenti: "dello sportello unico";
d) all'articolo 20:
1) al comma 1, le parole: "dal regolamento edilizio" sono
soppresse;
2) al comma 3, le parole: "commi 3 e 4" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 3" e le parole: ", sempre che gli stessi non siano
gia' stati allegati alla domanda dal richiedente" sono soppresse;
3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Se entro il termine di cui al comma 3 non sono intervenute
le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi, comunque
denominati, delle altre amministrazioni pubbliche, o e' intervenuto
il dissenso di una o piu' amministrazioni interpellate, qualora tale
dissenso non risulti fondato sull'assoluta incompatibilita'
dell'intervento, il responsabile dello sportello unico indice la
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Le
amministrazioni che esprimono parere positivo possono non intervenire
alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso,
dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni
prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di
conclusione del procedimento, di cui all'articolo 14-ter, comma
6-bis, della citata legge n. 241 del 1990, e successive
modificazioni";
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a
notificare all'interessato, e' adottato dal dirigente o dal
responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla
proposta di cui al comma 3. Qualora sia indetta la conferenza di
servizi di cui al comma 5-bis, la determinazione motivata di
conclusione del procedimento, assunta nei termini di cui agli
articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni, e', ad ogni effetto, titolo per la
realizzazione dell'intervento. Il termine di cui al primo periodo e'
fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il
dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato
all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai
sensi dell'articolo 10-bis della citata legge n. 241 del 1990, e
successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire e' data notizia al pubblico mediante affissione all'albo
pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel
cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalita' stabilite
dal regolamento edilizio";
5) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, il
competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso
nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 5-bis. In
caso di esito non favorevole, sulla domanda di permesso di costruire
si intende formato il silenzio-rifiuto";
e) all'articolo 23:
1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione
di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di
verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui
sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti
rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza,
all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle
finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione
del gettito, anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli
imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti
dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o
certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei
requisiti e dei presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti
urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da
produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
1-ter. La denuncia, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e
asseverazioni nonche' dei relativi elaborati tecnici, puo' essere
presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad
eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo
della modalita' telematica; in tal caso la denuncia si considera
presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, si procede all'individuazione dei criteri e delle
modalita' per l'utilizzo esclusivo degli strumenti telematici ai fini
della presentazione della denuncia";
2) al comma 3, alle parole: "Qualora l'immobile" sono premesse le
seguenti: "Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,";
3) al comma 4, alle parole: "Qualora l'immobile" sono premesse le
seguenti: "Nel caso dei vincoli e delle materie oggetto
dell'esclusione di cui al comma 1-bis,".
2-bis. Le amministrazioni comunali sono tenute ad applicare le
disposizioni di cui al comma 2 entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Nel titolo I, capo III, dopo l'articolo 13 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 13-bis. - (Modifiche all'articolo 6 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). - 1.
All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
"e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla
superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa,
ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad
esercizio d'impresa";
b) il comma 3 e' abrogato;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed
e-bis), l'interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei
lavori, trasmette all'amministrazione comunale i dati identificativi
dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori
e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli
opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il
quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza
con l'impresa ne' con il committente e che assevera, sotto la propria
responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti
urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi
la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo
abilitativo. Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera
e-bis), sono trasmesse le dichiarazioni di conformita' da parte
dell'Agenzia per le imprese di cui all'articolo 38, comma 3, lettera
c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al presente
comma".
Art. 13-ter. - (Disposizioni in materia di responsabilita' solidale
dell'appaltatore).- 1. Il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' sostituito dai seguenti:
"28. In caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore
risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare
del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute
fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento
dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario
in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di
subappalto. La responsabilita' solidale viene meno se l'appaltatore
verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del
corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente,
scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti
dal subappaltatore. L'attestazione dell'avvenuto adempimento degli
obblighi di cui al primo periodo puo' essere rilasciata anche
attraverso un'asseverazione dei soggetti di cui all'articolo 35,
comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
all'articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
L'appaltatore puo' sospendere il pagamento del corrispettivo fino
all'esibizione della predetta documentazione da parte del
subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un
termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo
stesso termine anche al responsabile in solido.
28-bis. Il committente provvede al pagamento del corrispettivo
dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo
della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma
28, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, sono stati
correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali
subappaltatori. Il committente puo' sospendere il pagamento del
corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da
parte dell'appaltatore. L'inosservanza delle modalita' di pagamento
previste a carico del committente e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 200.000 se gli
adempimenti di cui al comma 28 non sono stati correttamente eseguiti
dall'appaltatore e dal subappaltatore. Ai fini della predetta
sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione
commessa dall'appaltatore.
28-ter. Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in
relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e
servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti
nell'ambito di attivita' rilevanti ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni. Sono escluse dall'applicazione delle predette
disposizioni le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,
del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
All'articolo 14:
al comma 1, capoverso «Art. 18-bis»:
al comma 1, le parole: «e delle accise riscosse nei porti e negli
interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle
autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «dovuta
sull'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per
il tramite di ciascun porto»;
al comma 2, le parole: «delle riscossioni dell'imposta sul valore
aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni
territoriali delle autorita' portuali e» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di
ciascun porto, nonche'»;
al comma 4, le parole: «delle riscossioni dell'imposta sul valore
aggiunto e delle accise ad esso relative» sono sostituite dalle
seguenti: «dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sull'importazione
delle merci introdotte nel territorio nazionale per suo tramite».
All'articolo 15:
al comma 1:
al secondo periodo, dopo le parole: «alla lettera a)» sono inserite
le seguenti: «nonche' per gli investimenti finalizzati allo sviluppo
dei traffici con uso di container, anche sulla base degli accordi di
programma gia' sottoscritti, e comunque per il perfezionamento degli
interventi gia' avviati per i quali non siano state ancora completate
le procedure autorizzative»;
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali risorse
disponibili una volta soddisfatte le priorita' di cui alla citata
lettera a) del comma 2-novies dell'articolo 2 del decreto-legge n.
225 del 2010 dovranno essere destinate agli investimenti finalizzati
allo sviluppo dei traffici con uso di container, anche sulla base
degli accordi di programma gia' sottoscritti, e comunque al
perfezionamento degli interventi gia' avviati per i quali non siano
state ancora completate le procedure di autorizzazione».
All'articolo 16:
al comma 4, la parola: «sessanta» e' sostituita dalla seguente:
«novanta», le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «della legge di conversione del presente decreto» e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A seguito del trasferimento
della proprieta' sociale, le predette regioni, a copertura degli
oneri necessari per la regolazione delle partite debitorie delle
societa' di cui al primo periodo, possono utilizzare, entro il limite
complessivo di euro 100 milioni, per ciascuna regione, le risorse del
Fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate. Per la regione
Calabria, le risorse di cui al secondo periodo sono rese disponibili
previa rimodulazione del piano di interventi di cui alla delibera del
CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011. Gli accordi di trasferimento
devono essere corredati di una dettagliata ricognizione della
situazione debitoria e creditoria delle societa' trasferite»;
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27
dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "tranviarie e filoviarie" sono
aggiunte le seguenti: ", nonche' per l'acquisto di unita' navali
destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima,
lagunare, lacuale e fluviale»;
al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «delle societa'
esercenti il trasporto regionale ferroviario» sono aggiunte le
seguenti: «e delle societa' capogruppo»;
dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Non trovano applicazione le disposizioni contenute negli
articoli 2502-bis e 2503 del codice civile.
6-ter. Sono revocati senza indugio tutti gli atti, adottati dalle
societa' di cui al comma 5 successivamente all'approvazione del piano
di stabilizzazione finanziaria della regione Campania di cui al
medesimo comma 5, da cui derivano incrementi di spesa rispetto
all'anno 2010, ove in contrasto con le prescrizioni del predetto
piano o, in ogni caso, non strettamente necessari al proseguimento
dello stesso.
6-quater. Per le attivita' di cui ai commi da 5 a 6-ter, il
Commissario puo' costituire una struttura di supporto, definendone i
compiti e le modalita' operative, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica»;
al comma 8, le parole: «senza oneri» sono sostituite dalle
seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri»;
dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente:
«10-bis. Al fine di garantire l'approvazione in tempi certi del
progetto definitivo del prolungamento a nord dell'autostrada A31,
gia' compresa nelle Reti transeuropee dei trasporti (TEN-T), secondo
le procedure di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e alla
relativa normativa di attuazione, l'intesa generale quadro prevista
dall'articolo 161, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, deve essere raggiunta entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto».
Al titolo I, dopo il capo IV e' aggiunto il seguente:
«Capo IV-bis
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA MOBILITA'
MEDIANTE VEICOLI A BASSE EMISSIONI COMPLESSIVE
Art. 17-bis. - (Finalita' e definizioni). - 1. Il presente capo e'
finalizzato allo sviluppo della mobilita' sostenibile, attraverso
misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per
la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la
sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e private di
veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al
contesto urbano, nonche' l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o
ibrida.
2. Ai fini del presente capo si intende:
a) per reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, i prodotti, le reti e gli impianti
che consentono ai veicoli alimentati ad energia elettrica di
riapprovvigionarsi di energia mediante qualsiasi tecnologia, comprese
la sostituzione delle batterie o tecnologie equivalenti;
b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli a
trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a
biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride
carbonica (CO2 ) allo scarico non superiori a 120 g/km e ridotte
emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;
c) per veicoli, i veicoli di cui all'articolo 47, comma 1,
lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
appartenenti alle categorie L1, L2, L3, L4, L5, M1 e N1 di cui al
comma 2 del medesimo articolo 47, nonche' quelli di cui all'articolo
54, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), del medesimo codice di cui
al decreto legislativo n. 285 del 1992, e i veicoli appartenenti alle
categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della
direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
marzo 2002;
d) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di
motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con
energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e
completamente immagazzinata a bordo;
e) per veicoli a trazione ibrida:
1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un
motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia
elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a
bordo (funzionamento ibrido);
2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con
possibilita' di garantire il normale esercizio del veicolo anche
mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni
esistenti (funzionamento ibrido bimodale);
3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica
finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una
motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla
produzione di energia elettrica, con possibilita' di garantire il
normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento
contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il
funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido
multimodale).
3. Al fine di perseguire i livelli prestazionali in materia di
emissioni delle autovetture fissati dal regolamento (CE) n. 443/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e di
contribuire alla strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti
sul piano energetico, di cui alla comunicazione COM(2010)186 della
Commissione, del 28 aprile 2010, la realizzazione delle reti
infrastrutturali di cui al comma 1 nel territorio nazionale
costituisce obiettivo prioritario e urgente dei seguenti interventi:
a) interventi statali e regionali a tutela della salute e
dell'ambiente;
b) interventi per la riduzione delle emissioni nocive
nell'atmosfera, per la diversificazione delle fonti di
approvvigionamento energetico e per il contrasto del riscaldamento
globale prodotto dall'uso di combustibili fossili;
c) interventi per l'ammodernamento del sistema stradale urbano ed
extraurbano;
d) interventi per la promozione della ricerca e dello sviluppo
nel settore delle tecnologie avanzate;
e) interventi per l'incentivazione dell'economia reale e per
l'adeguamento tecnologico e prestazionale degli edifici pubblici e
privati.
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali perseguono l'obiettivo di
cui al comma 3, secondo le rispettive competenze costituzionali,
anche mediante interventi di incentivazione, di semplificazione delle
procedure, di tariffazione agevolata e di definizione delle
specifiche tecniche dei prodotti e dell'attivita' edilizia.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
Art. 17-ter. - (Legislazione regionale). - 1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, le regioni emanano le disposizioni legislative di loro
competenza, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel
presente capo e dell'intesa di cui al comma 4.
2. Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il
Trentino-Alto Adige/Sudtirol, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a quanto disposto
dal comma 1 in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative
norme di attuazione.
3. Le disposizioni regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2
salvaguardano comunque l'unita' economica nazionale e i livelli
minimi essenziali delle prestazioni nel territorio dello Stato,
stabiliti in attuazione del comma 4.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, il Governo promuove la stipulazione
di un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie e
l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel
territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica
a servizio dei veicoli alimentati ad energia elettrica.
5. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2, le disposizioni del presente capo si applicano
nell'intero territorio nazionale.
Art. 17-quater. - (Normalizzazione). - 1. Fatte salve le competenze
dell'Unione europea stabilite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, sono consentite la
realizzazione e l'installazione di reti infrastrutturali di ricarica
dei veicoli elettrici rispondenti agli standard fissati dagli
organismi di normalizzazione europei e internazionali International
electrotechnical Commission (IEC) e Comite' europeen de normalisation
electrotechnique (CENELEC).
2. Gli organismi nazionali di normalizzazione di cui all'articolo
1, comma 1, lettera l), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e
successive modificazioni, provvedono, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad
assumere i provvedimenti di loro competenza ai fini di quanto
previsto al comma 1 del presente articolo, eventualmente integrando e
modificando le determinazioni precedentemente assunte.
3. Si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 9, 9-bis e
9-ter della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.
Art. 17-quinquies. - (Semplificazione dell'attivita' edilizia e
diritto ai punti di ricarica). - 1. Al comma 2 dell'articolo 4 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, sono premessi i seguenti:
"1-ter. Entro il 1º giugno 2014, i comuni adeguano il regolamento
di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che
ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia
obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad
uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a
500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione
edilizia, l'installazione di infrastrutture elettriche per la
ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una
vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da
ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformita'
alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento
stesso.
1-quater. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1-ter del
presente articolo, le regioni applicano, in relazione ai titoli
abilitativi edilizi difformi da quanto ivi previsto, i poteri
inibitori e di annullamento stabiliti nelle rispettive leggi
regionali o, in difetto di queste ultime, provvedono ai sensi
dell'articolo 39.
1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater non
si applicano agli immobili di proprieta' delle amministrazioni
pubbliche".
2. Fatto salvo il regime di cui all'articolo 1102 del codice
civile, le opere edilizie per l'installazione delle infrastrutture di
ricarica elettrica dei veicoli in edifici in condominio sono
approvate dall'assemblea di condominio, in prima o in seconda
convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo
comma, del codice civile.
3. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 2, il condomino interessato puo' installare, a
proprie spese, i dispositivi di cui al citato comma 2, secondo le
modalita' ivi previste. Resta fermo quanto disposto dagli articoli
1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 17-sexies. - (Disposizioni in materia urbanistica). - 1. Le
infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica costituiscono opere di urbanizzazione
primaria realizzabili in tutto il territorio comunale.
2. Le leggi regionali stabiliscono contenuti, modalita' e termini
temporali tassativi affinche' gli strumenti urbanistici generali e di
programmazione territoriale comunali e sovracomunali siano adeguati
con la previsione di uno standard minimo di dotazione di impianti
pubblici di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e in
coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies.
3. Le leggi regionali prevedono, altresi', che gli strumenti
urbanistici e di programmazione siano adeguati con la previsione di
uno standard minimo di dotazione di impianti di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica ad uso collettivo a corredo delle
attivita' commerciali, terziarie e produttive di nuovo insediamento.
Art. 17-septies. - (Piano nazionale infrastrutturale per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica). - 1. Al fine
di garantire in tutto il territorio nazionale i livelli minimi
uniformi di accessibilita' del servizio di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, e' approvato il Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, di seguito denominato "Piano nazionale".
2. Il Piano nazionale e' aggiornato entro il 30 giugno di ogni
anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 1.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la realizzazione di reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica nonche' interventi di recupero del patrimonio edilizio
finalizzati allo sviluppo delle medesime reti.
4. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo
sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri
oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle
diverse realta' territoriali, valutato sulla base dei concorrenti
profili della congestione di traffico veicolare privato, della
criticita' dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete
stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale. In
particolare, il Piano nazionale prevede:
a) l'istituzione di un servizio di ricarica dei veicoli, a
partire dalle aree urbane, applicabile nell'ambito del trasporto
privato e pubblico e conforme agli omologhi servizi dei Paesi
dell'Unione europea, al fine di garantirne l'interoperabilita' in
ambito internazionale;
b) l'introduzione di procedure di gestione del servizio di
ricarica di cui alla lettera a) basate sulle peculiarita' e sulle
potenzialita' delle infrastrutture relative ai contatori elettronici,
con particolare attenzione:
1) all'assegnazione dei costi di ricarica al cliente che la
effettua, identificandolo univocamente;
2) alla predisposizione di un sistema di tariffe differenziate;
3) alla regolamentazione dei tempi e dei modi di ricarica,
coniugando le esigenze dei clienti con l'ottimizzazione delle
disponibilita' della rete elettrica, assicurando la realizzazione di
una soluzione compatibile con le regole del libero mercato che
caratterizzano il settore elettrico;
c) l'introduzione di agevolazioni, anche amministrative, in
favore dei titolari e dei gestori degli impianti di distribuzione del
carburante per l'ammodernamento degli impianti attraverso la
realizzazione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica;
d) la realizzazione di programmi integrati di promozione
dell'adeguamento tecnologico degli edifici esistenti;
e) la promozione della ricerca tecnologica volta alla
realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la
stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del
CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal
comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive
esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati, ivi comprese le societa' di distribuzione
dell'energia elettrica. Decorsi novanta giorni senza che sia stata
raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere
comunque approvati.
6. Per la migliore realizzazione dei programmi integrati di cui al
comma 4, lettera d), i comuni e le province possono associarsi ai
sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. I programmi
integrati sono dichiarati di interesse strategico nazionale e alla
loro attuazione si provvede secondo la normativa vigente.
7. I comuni possono accordare l'esonero e le agevolazioni in
materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
stabiliti dall'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, in favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi
diretti all'installazione e all'attivazione di infrastrutture di
ricarica elettrica veicolare dei veicoli alimentati ad energia
elettrica.
8. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, e' istituito
nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2013 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014 e 2015.
9. A valere sulle risorse di cui al comma 8, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a
un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e
per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle
regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo delle reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli
accordi di programma di cui al comma 5.
10. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e
immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano
nazionale, parte del fondo di cui al comma 8, per un ammontare pari a
5 milioni di euro per l'anno 2013, e' destinata alla risoluzione
delle piu' rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione
di traffico. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni
interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
Art. 17-octies. - (Azioni di sostegno alla ricerca). - 1. Ai fini
della promozione della ricerca tecnologica di cui all'articolo
17-septies, comma 4, lettera e), del presente decreto, a valere sulle
risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e'
attivata un'apposita linea di finanziamento dei programmi di ricerca
finalizzati:
a) alla progettazione dei dati e dei sistemi interconnessi
necessari per supportare le reti locali delle stazioni di ricarica
dei veicoli alimentati ad energia elettrica collegati alle reti di
distribuzione dell'energia elettrica;
b) alla pianificazione delle modifiche di progettazione
necessarie per garantire un'efficace gestione e funzionamento delle
reti di distribuzione dell'energia elettrica;
c) alla valutazione delle problematiche esistenti e dei probabili
sviluppi futuri relativi agli aspetti normativi e commerciali delle
reti infrastrutturali;
d) alla realizzazione di un'unita' di bordo che comunica con la
stazione di ricarica, volta a ricaricare la batteria automaticamente
a un prezzo conveniente quando la rete di distribuzione dell'energia
elettrica non e' sovraccarica;
e) allo sviluppo di soluzioni per l'integrazione e
l'interoperabilita' tra dati e sistemi a supporto delle stazioni di
ricarica e relative unita' di bordo, di cui alle lettere da a) a d),
con analoghe piattaforme di informazione sulla mobilita', per la
gestione del traffico in ambito urbano;
f) alla ricerca sulle batterie ricaricabili.
Art. 17-novies. - (Indicazioni all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas). - 1. Entro un mese dalla data di approvazione
del Piano nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, formula indicazioni
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas concernenti le reti
infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia
elettrica, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
a) determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas di tariffe per il consumo dell'energia elettrica di ricarica
dei veicoli che, nel rispetto dell'articolo 2, comma 12, lettera e),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, incentivano l'uso di veicoli
alimentati ad energia elettrica ricaricabili nella fase di avvio del
mercato e almeno per il primo quinquennio;
b) fissazione di criteri specifici e differenziati rispetto a
quelli relativi agli altri tipi di consumo;
c) riconoscimento e recupero dei costi sostenuti nell'interesse
generale diretti ad assicurare la qualita', l'efficienza del servizio
di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e l'adeguata
diffusione del medesimo nel territorio nazionale, proporzionalmente
all'effetto positivo che ne deriva sugli obiettivi generali di
carattere sociale di ammodernamento del Paese, di tutela ambientale e
di uso efficiente delle risorse;
d) opportunita' di differenziare il regime tariffario del
servizio domestico o privato di ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica da quello del servizio pubblico o collettivo svolto
in forma di distribuzione commerciale nonche' di contabilizzare
separatamente i consumi elettrici per tale ricarica;
e) opportunita' di correlare i meccanismi tariffari per la
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica all'agevolazione
del maggior consumo nei casi in cui l'approvvigionamento elettrico e'
effettuato e contabilizzato separatamente dagli altri usi;
f) opportunita' di correlare i provvedimenti di determinazione
tariffaria alle ulteriori specificita' della filiera della produzione
e della distribuzione dell'energia elettrica per la ricarica dei
veicoli.
2. Entro due mesi dall'avvenuta formulazione delle indicazioni di
cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas assume i provvedimenti di sua competenza, con
particolare riferimento a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12,
lettere da d) a h), della legge 14 novembre 1995, n. 481.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas provvede
annualmente a quanto indicato dall'articolo 2, comma 12, lettera n),
della legge 14 novembre 1995, n. 481, in relazione alla filiera della
produzione e della distribuzione dell'energia elettrica per la
ricarica dei veicoli, formulando le osservazioni e le proposte di cui
alla lettera a) del medesimo comma 12.
Art. 17-decies. - (Incentivi per l'acquisto di veicoli). - 1. A
coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un
veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che
consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o
utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici
mesi, e' riconosciuto un contributo pari al:
a) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad
un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
b) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
c) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad
un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
d) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
e) 20 per cento del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad
un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km;
f) 15 per cento del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un
massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive
che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati
((a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 17 -undecies, comma 4, e fino al 31
dicembre 2015)) a condizione che:
a) il contributo di cui al comma 1 risulti ripartito in parti
uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui
all'articolo 17-undecies, comma 1, e uno sconto praticato dal
venditore;
b) il veicolo acquistato non sia stato gia' immatricolato in
precedenza;
c) il veicolo consegnato per la rottamazione appartenga alla
medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato
almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di
cui alla lettera b);
d) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da
almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo di cui
alla lettera b), allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o
ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo
veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo,
che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore
del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
e) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il
veicolo consegnato e' destinato alla rottamazione e siano indicate le
misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al
comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo,
il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo,
di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere
direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo
sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono essere rimessi in
circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai
centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse,
al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
5. Il contributo e' corrisposto dal venditore mediante
compensazione con il prezzo di acquisto.
6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo
rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto
importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle
societa' e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in
acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro
automobilistico l'originale del certificato di proprieta' e per i
successivi.
7. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o
importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato o, in
caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) originale del certificato di proprieta' relativo alla
cancellazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico
dell'automobilista di cui al comma 3;
d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal
comma 2, lettera d).
Art. 17-undecies. - (Fondo per l'erogazione degli incentivi). - 1.
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 50 milioni di
euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014 e 2015, per provvedere all'erogazione dei contributi statali di
cui all'articolo 17-decies.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono cosi' ripartite per
l'anno 2013:
a) 15 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei
contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettere a)
e c), erogati a beneficio di tutte le categorie di acquirenti,
assicurando comunque che le risorse medesime siano assegnate per una
quota pari al 70 per cento alla sostituzione di veicoli pubblici o
privati destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del
codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, o alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati
esclusivamente come beni strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa;
b) 35 milioni di euro, per provvedere all'erogazione dei
contributi statali di cui all'articolo 17-decies, comma 1, lettera
e), esclusivamente per la sostituzione di veicoli pubblici o privati
destinati all'uso di terzi come definito dall'articolo 82 del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o
alla sostituzione dei veicoli utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17-decies, i
contributi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo,
non facenti parte della quota del 70 per cento prevista dalla
medesima lettera a), sono erogati anche in mancanza della consegna di
un veicolo per la rottamazione.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabilite le modalita' per la preventiva autorizzazione
all'erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi
previsti dall'articolo 17-decies, a valere sulle risorse di cui al
comma 2 del presente articolo, in modo da assicurare che una quota
non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2013 sia destinata
all'erogazione dei contributi statali di cui all'articolo 17-decies,
comma 1, lettera a).
5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al presente
articolo, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa,
attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilita' del fondo
di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi,
sulla base di apposita convenzione, di societa' in house ovvero di
societa' o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici,
organizzativi e di terzieta', scelti, sulla base di un'apposita gara,
secondo le modalita' e le procedure previste dal codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i relativi costi
graveranno sulle risorse di cui al comma 1 nella misura massima
dell'1 per cento.
6. Per gli anni 2014 e 2015, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
entro il 15 gennaio di ciascun anno, vengono rideterminate le
ripartizioni delle risorse di cui al comma 2, sulla base della
dotazione del fondo di cui al comma 1 e del monitoraggio degli
incentivi relativo all'anno precedente.
Art. 17-duodecies. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dagli articoli 17-septies, comma 8, e 17-undecies, comma 1,
pari complessivamente a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 60
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013
e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da
ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 17-terdecies. - (Norme per il sostegno e lo sviluppo della
riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti). - 1. Per le
modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli
in circolazione delle categorie internazionali L, M1 e N1,
consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui
motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75,
comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285».
All'articolo 18:
al comma 4, le parole: «i concessionari di servizi pubblici e le
societa' a prevalente partecipazione o controllo pubblico» sono
sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le societa' in
house delle pubbliche amministrazioni»;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 19:
al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «economicita'» sono
aggiunte le seguenti: «e persegue gli obiettivi di efficacia,
efficienza, imparzialita', semplificazione e partecipazione dei
cittadini e delle imprese».
All'articolo 20:
al comma 2, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«L'Agenzia svolge, altresi', le funzioni dell'Istituto superiore
delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia
di sicurezza delle reti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, sono individuati i criteri per
il trasferimento del personale in servizio presso l'Istituto
superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,
necessario allo svolgimento delle funzioni di cui al precedente
periodo. Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla
riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura
corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito
all'Agenzia.»;
i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. In particolare l'Agenzia esercita le sue funzioni nei confronti
delle pubbliche amministrazioni allo scopo di promuovere la
diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e di razionalizzare la
spesa pubblica. A tal fine l'Agenzia:
a) contribuisce alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, allo scopo di favorire
l'innovazione e la crescita economica, anche mediante lo sviluppo e
l'accelerazione della diffusione delle reti di nuova generazione
(NGN);
b) detta indirizzi, regole tecniche e linee guida in materia di
sicurezza informatica e di omogeneita' dei linguaggi, delle procedure
e degli standard, anche di tipo aperto, in modo da assicurare anche
la piena interoperabilita' e cooperazione applicativa tra i sistemi
informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi
dell'Unione europea;
c) assicura l'omogeneita', mediante il necessario coordinamento
tecnico, dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare
servizi ai cittadini ed alle imprese, garantendo livelli uniformi di
qualita' e fruibilita' sul territorio nazionale, nonche' la piena
integrazione a livello europeo;
d) supporta e diffonde le iniziative in materia di
digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni, ivi
compresa la fase della conservazione sostitutiva, accelerando i
processi di informatizzazione dei documenti amministrativi e
promuovendo la rimozione degli ostacoli tecnici, operativi e
organizzativi che si frappongono alla realizzazione
dell'amministrazione digitale e alla piena ed effettiva attuazione
del diritto all'uso delle tecnologie, previsto dall'articolo 3 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
e) vigila sulla qualita' dei servizi e sulla razionalizzazione
della spesa in materia informatica, anche in collaborazione con
CONSIP Spa e SOGEI Spa;
f) promuove e diffonde le iniziative di alfabetizzazione
informatica rivolte ai cittadini, nonche' di formazione e
addestramento professionale destinate ai pubblici dipendenti, anche
mediante intese con la Scuola superiore della pubblica
amministrazione e il Formez, e il ricorso a tecnologie didattiche
innovative, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
g) effettua il monitoraggio, anche a campione, dell'attuazione
dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle
pubbliche amministrazioni, redatti in osservanza delle prescrizioni
di cui alla lettera b), sotto il profilo dell'efficacia, economicita'
e qualita' delle realizzazioni, proponendo agli organi di governo
degli enti e, ove necessario, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, le conseguenti misure correttive, nonche' segnalando alla
Corte dei conti casi in cui si profilino ipotesi di danno erariale;
h) svolge attivita' di progettazione e coordinamento delle
iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, anche a
carattere intersettoriale, per la piu' efficace erogazione di servizi
in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;
i) costituisce autorita' di riferimento nazionale nell'ambito
dell'Unione europea e internazionale; partecipa all'attuazione di
programmi europei al fine di attrarre, reperire e monitorare le fonti
di finanziamento finalizzate allo sviluppo della societa'
dell'informazione;
l) adotta indirizzi e formula pareri facoltativi alle
amministrazioni sulla congruita' tecnica ed economica dei contratti
relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici,
anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;
m) promuove, anche a richiesta di una delle amministrazioni
interessate, protocolli di intesa e accordi istituzionali finalizzati
alla creazione di strutture tecniche condivise per aree omogenee o
per aree geografiche, alla risoluzione di contrasti operativi e al
piu' rapido ed effettivo raggiungimento della piena integrazione e
cooperazione applicativa tra i sistemi informativi pubblici,
vigilando sull'attuazione delle intese o degli accordi medesimi.
4. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono affidate alla societa' CONSIP Spa le attivita'
amministrative, contrattuali e strumentali gia' attribuite a DigitPA,
ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia, nel
rispetto delle disposizioni del comma 3.
5. L'Agenzia svolge le funzioni assegnate attenendosi al principio
dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia
informatica, al fine di ottenere significativi risparmi, comunque
garantendo, a decorrere dal 2013, un risparmio di spesa non inferiore
a 12 milioni di euro all'anno rispetto alla spesa complessiva
affrontata dalle amministrazioni pubbliche nel settore informatico
nell'anno 2012».
All'articolo 21:
al comma 2, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente:
«sessanta»;
al comma 4:
al secondo periodo, dopo le parole: «dalla Conferenza Unificata»
sono aggiunte le seguenti: «, tutti in possesso dei requisiti di
qualificazione professionale di cui al comma 2»;
il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Ai componenti del
Comitato di indirizzo non e' corrisposto alcun emolumento, indennita'
o rimborso di spese.»;
all'ultimo periodo, dopo le parole: «Collegio dei Revisori» sono
aggiunte le seguenti: «, composto da tre membri».
L'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22. - (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei
rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e
strumentali) - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, DigitPA e l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per
l'innovazione sono soppressi.
2. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' e dei
rapporti facenti capo alle strutture soppresse, gli organi in carica
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto continuano a svolgere le rispettive funzioni fino
alla nomina del direttore generale e deliberano altresi' i bilanci di
chiusura degli enti soppressi alla data di cessazione degli enti
stessi, che sono corredati della relazione redatta dall'organo
interno di controllo in carica alla medesima data e trasmessi per
l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Direttore generale
esercita in via transitoria le funzioni svolte dagli enti soppressi e
dal Dipartimento di cui all'articolo 20, comma 2, in qualita' di
commissario straordinario, fino alla nomina degli altri organi
dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il personale
di ruolo delle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, le
risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture di cui
al medesimo articolo 20, comma 2, compresi i connessi rapporti
giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura
di liquidazione, neppure giudiziale. E' fatto salvo il diritto di
opzione per il personale in servizio a tempo indeterminato presso il
Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e
l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Per i restanti rapporti di lavoro l'Agenzia subentra nella
titolarita' del rapporto fino alla naturale scadenza.
4. Il personale attualmente in servizio in posizione di comando
presso le amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, puo'
optare per il transito alle dipendenze dell'Agenzia. Il transito e'
effettuato, previo interpello, con valutazione comparativa della
qualificazione professionale posseduta nonche' dell'esperienza
maturata nel settore dell'innovazione tecnologica, dell'anzianita' di
servizio nelle amministrazioni di cui all'articolo 20, comma 2, e dei
titoli di studio. Il personale comandato non transitato all'Agenzia
ritorna all'amministrazione o all'ente di appartenenza.
5. Nelle more della definizione dei comparti di contrattazione, ai
sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, al personale dell'Agenzia
si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
del comparto Ministeri.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da
emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Direttore
generale dell'Agenzia, e' determinata l'effettiva dotazione delle
risorse umane, nel limite del personale effettivamente trasferito ai
sensi dei commi 3 e 4, con corrispondente riduzione delle dotazioni
organiche delle amministrazioni di provenienza, fissata entro il
limite massimo di 150 unita', nonche' la dotazione delle risorse
finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento dell'Agenzia
stessa, tenendo conto del rapporto tra personale dipendente e
funzioni dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse e
di riduzione delle spese per il funzionamento e per le collaborazioni
esterne. Con lo stesso decreto e' definita la tabella di
equiparazione del personale trasferito con quello appartenente al
comparto Ministeri. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza, nonche' il trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in
cui il trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello del
comparto Ministeri, il personale percepisce per la differenza un
assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, o del
Ministro delegato, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla
nomina del Direttore generale dell'Agenzia, e non oltre la data di
adozione del decreto di cui al comma 6, le strutture della Presidenza
del Consiglio dei Ministri sono adeguate in considerazione del
trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
8. All'attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
9. All'Agenzia si applicano le disposizioni sul patrocinio e
sull'assistenza in giudizio di cui all'articolo 1 del testo unico di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
10. Il comma 1 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e'
sostituito dal seguente:
"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici
o parti di essi a seguito di una valutazione comparativa di tipo
tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul
mercato: a) software sviluppato per conto della pubblica
amministrazione; b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati
per conto della pubblica amministrazione; c) software libero o a
codice sorgente aperto; d) software combinazione delle precedenti
soluzioni. Solo quando la valutazione comparativa di tipo tecnico ed
economico dimostri l'impossibilita' di accedere a soluzioni open
source o gia' sviluppate all'interno della pubblica amministrazione
ad un prezzo inferiore, e' consentita l'acquisizione di programmi
informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La
valutazione di cui al presente comma e' effettuata secondo le
modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale,
che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresi' parere
circa il loro rispetto"».
All'articolo 23:
al comma 2, lettera b), le parole: «in particolare del
Mezzogiorno,» sono soppresse;
al comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto,», le parole: «che
individuano, i termini» sono sostituite dalle seguenti: «che
individuano i termini» e dopo le parole: «le modalita' e le
procedure» sono inserite le seguenti: «, anche in forma
automatizzata,»;
dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Gli obiettivi e le priorita' del Fondo possono essere
periodicamente aggiornati con la medesima procedura di cui al comma 3
sulla base del monitoraggio dell'andamento degli incentivi relativi
agli anni precedenti»;
al comma 10, la parola: «rinvenienti» e' sostituita dalla seguente:
«rivenienti».
All'articolo 24:
al comma 1:
alla lettera a), la parola: «riconosciuta» e' sostituita dalla
seguente: «riconosciuto»;
le parole da: «Il credito d'imposta» fino a: «del presente comma»
sono soppresse;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il credito d'imposta e' riservato alle assunzioni di
personale in possesso dei titoli accademici previsti alle lettere a)
e b) del comma 1»;
al comma 4, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) se l'impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non
appartenente all'Unione europea riducendo le attivita' produttive in
Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha fruito
del contributo;»;
dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente:
«13-bis. Al fine di favorire la ripresa economica e garantire il
mantenimento dei livelli occupazionali nelle zone colpite dal sisma
del 20 e del 29 maggio 2012, una quota pari a 2 milioni di euro per
l'anno 2012 e a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,
nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13, e'
riservata ad assunzioni da parte di imprese che abbiano la sede o
unita' locali nei territori dei comuni identificati dall'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74».
Dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
«Art. 24-bis. - (Misure a sostegno della tutela dei dati personali,
della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle
attivita' svolte da call center). - 1. Le misure del presente
articolo si applicano alle attivita' svolte da call center con almeno
venti dipendenti.
2. Qualora un'azienda decida di spostare l'attivita' di call center
fuori dal territorio nazionale deve darne comunicazione, almeno
centoventi giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali indicando i lavoratori coinvolti. Inoltre
deve darne comunicazione all'Autorita' garante per la protezione dei
dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il
rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del registro delle opposizioni.
Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che gia' oggi
operano in Paesi esteri.
3. In attesa di procedere alla ridefinizione del sistema degli
incentivi all'occupazione nel settore dei call center, i benefici
previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, non possono essere
erogati ad aziende che delocalizzano attivita' in Paesi esteri.
4. Quando un cittadino effettua una chiamata ad un call center deve
essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore
con cui parla e' fisicamente collocato e deve, al fine di poter
essere garantito rispetto alla protezione dei suoi dati personali,
poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un
operatore collocato nel territorio nazionale.
5. Quando un cittadino e' destinatario di una chiamata da un call
center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui
l'operatore e' fisicamente collocato.
6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente
articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000
euro per ogni giornata di violazione.
7. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo le parole:
"rappresentanti di commercio" sono inserite le seguenti: ", nonche'
delle attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate
attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai
contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del
corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di
riferimento,"».
All'articolo 25:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. All'attuazione del comma 1 si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
al comma 3, dopo le parole: «del Fondo» sono inserite le seguenti:
«di cui all'articolo 23, comma 2,»;
al comma 4, le parole: «della sviluppo economico» sono sostituite
dalle seguenti: «dello sviluppo economico».
All'articolo 26:
al comma 1, quarto periodo, le parole: «Al tal fine» sono
sostituite dalle seguenti: «A tal fine»;
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 27:
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, elabora misure volte a
favorire il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati
da interventi di riconversione e riqualificazione industriale. Tali
misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di
imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla
ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento
di tale attivita' ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed
e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure di
cui al presente comma possono essere cofinanziate dalle regioni,
nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro,
nonche' dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica».
All'articolo 29:
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Fatti salvi i provvedimenti adottati alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, per le
iniziative agevolate a valere sugli strumenti di cui all'articolo 2,
comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
non si procede alla revoca delle agevolazioni sia nel caso di mancato
raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti per l'esercizio
a regime, sia nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti
dal calcolo di indicatori eventualmente previsti».
Dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis. - (Accelerazione degli interventi strategici per il
riequilibrio economico e sociale). - 1. All'articolo 55-bis del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 2 e' aggiunto il
seguente:
"2-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di
rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita
economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree
sottoutilizzate del Paese finanziati con risorse nazionali,
dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nonche'
per razionalizzare e rendere piu' efficienti le relative procedure di
spesa, per i progetti finanziati con fondi europei le amministrazioni
interessate possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per
la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, in
qualita' di centrale di committenza ai sensi degli articoli 3, comma
34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle sue competenze
istituzionali e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di
procedure di acquisto di beni e servizi"».
All'articolo 30:
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «le risorse» sono
inserite le seguenti: «di cui al comma 354 del medesimo articolo 1» e
le parole: «delle risorse non ancora utilizzate di cui al comma 354»
sono soppresse;
al comma 6, le parole: «nuovi oneri» sono sostituite dalle
seguenti: «nuovi o maggiori oneri».
All'articolo 31, comma 2, la parola: «prevenute» e' sostituita
dalla seguente: «pervenute» e le parole: «al titolo II» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 17, comma 1,».
All'articolo 32:
i commi da 1 a 4 sono soppressi;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. All'articolo 1, comma 1, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le
parole: "ed aventi una scadenza non inferiore a tre mesi e non
superiore a dodici mesi dalla data di emissione" sono sostituite
dalle seguenti: "ed aventi una scadenza non inferiore a un mese e non
superiore a trentasei mesi dalla data di emissione"»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio
1994, n. 43, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. Le cambiali finanziarie possono essere emesse da societa'
di capitali nonche' da societa' cooperative e mutue assicuratrici
diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla
raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Le
societa' e gli enti non aventi titoli rappresentativi del capitale
negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati possono
emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei
seguenti requisiti:
a) l'emissione deve essere assistita, in qualita' di sponsor, da
una banca o da un'impresa di investimento, da una societa' di
gestione del risparmio (SGR), da una societa' di gestione
armonizzata, da una societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV), purche' con succursale costituita nel territorio della
Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei
titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
b) lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla
naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore:
1) al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le
emissioni fino a 5 milioni di euro;
2) al 3 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente
5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota
risultante dall'applicazione della percentuale di cui al numero 1);
3) al 2 per cento del valore di emissione dei titoli eccedente
10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante
dall'applicazione delle percentuali di cui ai numeri 1) e 2);
c) l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore
contabile o da una societa' di revisione iscritta nel registro dei
revisori contabili;
d) le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate
esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano,
direttamente o indirettamente, soci della societa' emittente; il
collocamento presso investitori professionali in rapporto di
controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor e'
disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di
interesse.
2-ter. Lo sponsor deve segnalare, per ciascun emittente, se
l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione e' superiore al
totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio
approvato. Per attivo corrente si intende l'importo delle attivita'
in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del
bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla
redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una societa'
o da un ente a cio' tenuto, puo' essere considerato l'ammontare
rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato. Lo sponsor
classifica l'emittente al momento dell'emissione, distinguendo almeno
cinque categorie di qualita' creditizia dell'emittente, ottima,
buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per
le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o
bassa. Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della
classificazione adottata.
2-quater. In deroga a quanto previsto dal comma 2-bis, lettere a) e
b), del presente articolo, le societa' diverse dalle medie e dalle
piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE
della Commissione, del 6 maggio 2003, possono rinunciare alla nomina
dello sponsor.
2-quinquies. Si puo' derogare al requisito di cui al comma 2-bis,
lettera b), qualora l'emissione sia assistita, in misura non
inferiore al 25 per cento del valore di emissione, da garanzie
prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un
consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da
societa' aderenti al consorzio.
2-sexies. Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore della disposizione di cui al comma 2-bis, lettera c), si puo'
derogare all'obbligo, ivi previsto, di certificazione del bilancio,
qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per
cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da
una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di
garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da societa'
aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non puo' avere durata
superiore al predetto periodo di diciotto mesi»;
il comma 6 e' soppresso;
il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Dopo l'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, come
modificato dal presente articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis.- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, le cambiali
finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata; a
tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una societa'
autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di
strumenti finanziari.
2. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma
dematerializzata, l'emittente invia una richiesta alla societa' di
gestione accentrata di strumenti finanziari, contenente la promessa
incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari
delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili
degli intermediari depositari.
3. Nella richiesta di cui al comma 2 sono altresi' specificati:
a) l'ammontare totale dell'emissione;
b) l'importo di ciascuna cambiale;
c) il numero delle cambiali;
d) l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola
cambiale;
e) la data di emissione;
f) gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma,
numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669;
g) le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con
l'indicazione dell'identita' del garante e l'ammontare della
garanzia;
h) l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla
data dell'emissione;
i) la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;
l) l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente e'
iscritto.
4. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nel
capo II del titolo II della parte III del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni.
5. Le cambiali emesse ai sensi del presente articolo sono esenti
dall'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque
l'esecutivita' del titolo"»;
al comma 8, le parole: «i titoli similari, emessi dai soggetti di
cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le cambiali
finanziarie, emesse da societa' non emittenti strumenti finanziari
rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in
sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003,»;
al comma 9:
all'alinea, le parole: «il primo comma e' sostituto» sono
sostituite dalle seguenti: «il comma 1 e' sostituito»;
al capoverso 1, dopo le parole: «delle obbligazioni» sono inserite
le seguenti: «, delle cambiali finanziarie»;
i commi 11, 12, 14, 15, 17 e 18 sono soppressi;
al comma 19, le parole: «da societa' di cui al comma 1» sono
sostituite dalle seguenti: «da societa' non emittenti strumenti
finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi
multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle
micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003,» e le parole: «60 mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi».
Nel titolo III, capo II, dopo l'articolo 32 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 32-bis. - (Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di
cassa). - 1. In esecuzione della facolta' accordata dalla direttiva
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni
e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con
volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di
cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa,
arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile
al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per i medesimi
soggetti l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta
relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge al momento del
pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il diritto alla
detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge
al momento di effettuazione dell'operazione, ancorche' il
corrispettivo non sia stato ancora pagato. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle operazioni effettuate dai
soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione
dell'imposta, ne' a quelle poste in essere nei confronti di
cessionari o di committenti che assolvono l'imposta mediante
l'applicazione dell'inversione contabile. L'imposta diviene,
comunque, esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal
momento di effettuazione dell'operazione. Il limite annuale non si
applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del
decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa opzione
da parte del contribuente, da esercitare secondo le modalita'
individuate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
entrate.
3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
disposizioni di attuazione del presente articolo.
5. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al
presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma 4 del
presente articolo, e' abrogato l'articolo 7 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari a
11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a 500.000 euro a decorrere
dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 33:
al comma 1:
alla lettera a), al numero 1) e' premesso il seguente:
«01) alla lettera c), dopo le parole: "entro il terzo grado" sono
aggiunte le seguenti: ", ovvero immobili ad uso non abitativo
destinati a costituire la sede principale dell'attivita' d'impresa
dell'acquirente, purche' alla data di dichiarazione di fallimento
tale attivita' sia effettivamente esercitata ovvero siano stati
compiuti investimenti per darvi inizio"»;
dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) all'articolo 69-bis sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Decadenza
dall'azione e computo dei termini";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la
dichiarazione di fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65,
67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione
della domanda di concordato nel registro delle imprese";
a-ter) all'articolo 72, ottavo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a
costituire la sede principale dell'attivita' di impresa
dell'acquirente"»;
alla lettera b), il numero 4) e' sostituito dal seguente:
«4) dopo il quinto comma sono aggiunti i seguenti:
"L'imprenditore puo' depositare il ricorso contenente la domanda di
concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi,
riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione
di cui ai commi secondo e terzo entro un termine fissato dal giudice,
compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza
di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Nello stesso
termine, in alternativa e con conservazione sino all'omologazione
degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore puo' depositare
domanda ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma. In mancanza, si
applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo
163 il debitore puo' compiere gli atti urgenti di straordinaria
amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale puo'
assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere
dallo stesso termine il debitore puo' altresi' compiere gli atti di
ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per
effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono
prededucibili ai sensi dell'articolo 111.
Con il decreto di cui al sesto comma, primo periodo, il tribunale
dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla
gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere
sino alla scadenza del termine fissato. In caso di violazione di tali
obblighi, si applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.
La domanda di cui al sesto comma e' inammissibile quando il
debitore, nei due anni precedenti, ha presentato altra domanda ai
sensi del medesimo comma alla quale non abbia fatto seguito
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione
dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 22, primo comma,
quando pende il procedimento per la dichiarazione di fallimento il
termine di cui al sesto comma del presente articolo e' di sessanta
giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre
sessanta giorni"»;
alla lettera c), numero 1), lettera c), le parole: «la parola
"decreto" e' soppressa» sono sostituite dalle seguenti: «le parole:
"al decreto" sono soppresse»;
alla lettera d):
all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo III, capo
II,»;
al capoverso «Articolo 169-bis», al quarto comma, dopo le parole:
«72, ottavo comma,» sono inserite le seguenti: «72-ter»;
dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
«d-bis) all'articolo 178 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E'
altresi' inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non
hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti";
2) al terzo comma, le parole: "senza bisogno di avviso" sono
sostituite dalle seguenti: "dandone comunicazione";
3) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
"I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire
il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per
posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del
verbale. In mancanza, si ritengono consenzienti e come tali sono
considerati ai fini del computo della maggioranza dei crediti. Le
manifestazioni di dissenso e gli assensi, anche presunti a norma del
presente comma, sono annotati dal cancelliere in calce al verbale";
d-ter) all'articolo 179 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del
concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilita' del piano,
ne da' avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio
di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per
modificare il voto";
d-quater) all'articolo 180, quarto comma, la parola: "contesta"
e' sostituita dalle seguenti: "ovvero, nell'ipotesi di mancata
formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano
il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano"»;
alla lettera e), numero 1), capoverso:
all'alinea, le parole: «nei rispetto» sono sostituite dalle
seguenti: «nel rispetto»;
alle lettere a) e b), le parole: «cento venti» sono sostituite
dalla seguente: «centoventi»;
dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) all'articolo 182-quater sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al primo comma, le parole: "da banche e intermediari
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385," sono soppresse;
2) il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti
derivanti da finanziamenti erogati in funzione della presentazione
della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei
debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui
all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione e purche' la
prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il
tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo
ovvero l'accordo sia omologato";
3) il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile,
il primo e il secondo comma del presente articolo si applicano anche
ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'80
per cento del loro ammontare. Si applicano i commi primo e secondo
quando il finanziatore ha acquisito la qualita' di socio in
esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del
concordato preventivo";
4) il quarto comma e' abrogato;
5) al quinto comma, le parole: "ai commi secondo, terzo e quarto,
i creditori" sono sostituite dalle seguenti: "al secondo comma, i
creditori, anche se soci,"»;
alla lettera h):
all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo III,
capo VI,»;
al capoverso «Articolo 186-bis»:
al primo comma, le parole: «, nonche' gli articoli 160 e seguenti,
in quanto compatibili» sono soppresse;
al secondo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) il piano puo' prevedere, fermo quanto disposto dall'articolo
160, secondo comma, una moratoria fino a un anno dall'omologazione
per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca,
salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali
sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di
cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al
voto»;
al quarto comma, lettera a), le parole: «lettera d)» sono
sostituite dalle seguenti: «terzo comma, lettera d),»;
al quinto comma, le parole: «al precedente comma» sono sostituite
dalle seguenti: «al quarto comma»;
al sesto comma, primo periodo, la parola: «dannosa» e' sostituita
dalla seguente: «dannoso»;
dopo la lettera l) e' aggiunta la seguente:
«l-bis) all'articolo 217-bis, comma 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' ai pagamenti e alle operazioni di
finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo
182-quinquies"»;
al comma 4, capoverso 4, al secondo periodo, le parole:
«dell'articolo 182-bis regio decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 182-bis del regio decreto», le parole: «dell'articolo
67, lettera d) regio decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto» e le
parole: «non costituisce non sopravvenienza attiva» sono sostituite
dalle seguenti: «non costituisce sopravvenienza attiva»;
al comma 5, capoverso 5, al primo periodo, le parole:
«dell'articolo 182-bis regio decreto» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 182-bis del regio decreto» e il secondo periodo e'
sostituito dai seguenti: «Ai fini del presente comma, il debitore si
considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della
sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina
la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione
alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione
dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la
procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
crisi. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il
credito sia di modesta entita' e sia decorso un periodo di sei mesi
dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si
considera di modesta entita' quando ammonta ad un importo non
superiore a 5.000 euro per le imprese di piu' rilevante dimensione di
cui all'articolo 27, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi
certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione
del credito e' prescritto. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE)
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di
cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di
eventi estintivi».
All'articolo 34:
al comma 3:
al capoverso 5-quater, le parole: «puo' essere modificato» sono
sostituite dalle seguenti: «possono essere modificati»;
al capoverso 5-quinquies, le parole: «dell'articolo 33, comma 5,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono sostituite dalle
seguenti: «del comma 5 del presente articolo»;
al capoverso 5-sexies, al primo periodo, le parole: «dall'1
gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1º gennaio», al secondo
periodo, le parole: «di concerto con il Ministero» sono sostituite
dalle seguenti: «di concerto con il Ministro» e, all'ultimo periodo,
le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono
derivare»;
al capoverso 5-septies e' aggiunto, in fine, il seguente segno:
«"»;
al comma 6:
al primo periodo, dopo le parole: «redatte in lingua italiana» sono
aggiunte le seguenti: «o inglese»;
al secondo periodo, le parole: «I documenti redatti in altra
lingua» sono sostituite dalle seguenti: «I documenti redatti in altre
lingue»;
il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «All'attuazione dei
commi 4 e 5 si provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle
infrastrutture energetiche nazionali e di contenere gli oneri
indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non
programmabili, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, definisce le modalita' per la
selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico
effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la
remunerazione dei servizi di flessibilita' assicurati dagli impianti
di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli
impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe
dell'energia elettrica».
All'articolo 35, comma 1, capoverso 17, al primo periodo, dopo le
parole: «in attuazione di atti e convenzioni» sono inserite le
seguenti: «dell'Unione europea e» e, al terzo periodo, dopo le
parole: «aree marine e costiere interessate dalle attivita' di cui al
primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, fatte salve le attivita'
di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004,
n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso
stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio
nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che
trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello
sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare».
All'articolo 36:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Il comma 9 dell'articolo 57 del decreto-legge 9 febbraio 2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.
35, e' sostituito dal seguente:
"9. Nel caso di attivita' di reindustrializzazione dei siti
contaminati, anche di interesse nazionale, nonche' nel caso di
chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in
depositi, i sistemi di sicurezza operativa gia' in atto possono
continuare a essere eserciti senza necessita' di procedere
contestualmente alla bonifica, previa autorizzazione del progetto di
riutilizzo delle aree interessate, attestante la non compromissione
di eventuali successivi interventi di bonifica, ai sensi
dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni"»;
al comma 2, le parole: «, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328» sono soppresse;
al comma 3, le parole: «della legge 4 aprile 2012, n. 35,
"Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5 recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione
e di sviluppo"» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35,»;
al comma 5:
all'alinea, dopo le parole: «Dopo l'articolo 57» sono inserite le
seguenti: «del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,»;
al capoverso «Art. 57-bis», la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Semplificazione amministrativa in materia di
infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo e
impianti per la fornitura di servizi essenziali»;
al capoverso «Art. 57-bis», comma 2, ultimo periodo, le parole:
«del presente decreto 1º dicembre, n. 329» sono sostituite dalle
seguenti: «del citato decreto ministeriale 1º dicembre 2004, n. 329»;
al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis. - (Razionalizzazione dei criteri di individuazione di
siti di interesse nazionale). - 1. All'articolo 252 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
"f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attivita' di
raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse
nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attivita'
produttive ed estrattive di amianto".
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sentite le regioni interessate, e' effettuata la ricognizione dei
siti attualmente classificati di interesse nazionale che non
soddisfano i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del
presente articolo.
3. Su richiesta della regione interessata, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti gli
enti locali interessati, puo' essere ridefinito il perimetro dei siti
di interesse nazionale, fermo restando che rimangono di competenza
regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica
della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esuli
dal sito di interesse nazionale.
4. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si
provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica».
All'articolo 37:
i commi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
«4. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello
scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso
idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, fermo
restando quanto previsto dal comma 4, ove non ritengano sussistere un
prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque,
incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico,
indicono una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa
vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza,
liberta' di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza
di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della
concessione per un periodo di durata da venti anni fino ad un massimo
di trenta anni, rapportato all'entita' degli investimenti ritenuti
necessari, avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento
ambientale del bacino idrografico di pertinenza, alle misure di
compensazione territoriale, alla consistenza e qualita' del piano di
interventi per assicurare la conservazione della capacita' utile di
invaso e, prevalentemente, all'offerta economica per l'acquisizione
dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o
della potenza installata. Per le concessioni gia' scadute alla data
di entrata in vigore della presente disposizione e per quelle in
scadenza successivamente a tale data ed entro il 31 dicembre 2017,
per le quali non e' tecnicamente applicabile il periodo di cinque
anni di cui al primo periodo del presente comma, le regioni e le
province autonome indicono la gara entro due anni dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 e la nuova
concessione decorre dal termine del quinto anno successivo alla
scadenza originaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2017. Nel
bando di gara sono specificate altresi' le eventuali condizioni di
esercizio della derivazione al fine di assicurare il necessario
coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge, in
coerenza con quanto previsto dalla pianificazione idrica. La gara e'
indetta anche per l'attribuzione di una nuova concessione di grande
derivazione d'acqua per uso idroelettrico, con le medesime modalita'
e durata";
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo
stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la
durata della concessione in rapporto all'entita' degli investimenti,
nonche', con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo
e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed e' determinata
la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, presentata
dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare alla riduzione
dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalita' dei
clienti finali, secondo modalita' definite nel medesimo decreto".
5. Fermo restando quanto previsto per i casi di decadenza, rinuncia
o termine dell'utenza idroelettrica dall'articolo 25, primo comma,
del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il
bando di gara per l'attribuzione di una concessione di grande
derivazione ad uso idroelettrico prevede, per garantire la
continuita' gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente
al nuovo concessionario della titolarita' del ramo d'azienda relativo
all'esercizio della concessione, comprensivo di tutti i rapporti
giuridici afferenti alla concessione.
6. Al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il
trasferimento del ramo d'azienda, predeterminato e concordato tra
questo e l'amministrazione concedente prima della fase di offerta e
reso noto nel bando di gara. Con riferimento ai beni materiali
compresi nel ramo d'azienda relativo all'esercizio della concessione
diversi da quelli di cui all'articolo 25, primo comma, del testo
unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il
corrispettivo e' determinato sulla base del valore di mercato, inteso
come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura
dell'ordinario degrado. Con riferimento ai beni di cui al citato
articolo 25, primo comma, e' inoltre dovuto un importo determinato
sulla base del metodo del costo storico rivalutato, calcolato al
netto dei contributi pubblici in conto capitale, anch'essi
rivalutati, ricevuti dal concessionario per la realizzazione di tali
opere, diminuito nella misura dell'ordinario degrado. In caso di
mancato accordo, si provvede attraverso tre qualificati e
indipendenti soggetti terzi, di cui due indicati rispettivamente da
ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, e il terzo
dal presidente del Tribunale delle acque pubbliche territorialmente
competente, i quali operano secondo sperimentate metodologie e
rendono la pronuncia entro novanta giorni dalla nomina.
7. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio
nazionale delle attivita' di generazione idroelettrica e parita' di
trattamento tra gli operatori economici, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri generali
per la determinazione, secondo principi di economicita' e
ragionevolezza, da parte delle regioni, di valori massimi dei canoni
delle concessioni ad uso idroelettrico. Con lo stesso decreto sono
fissate le modalita' tramite le quali le regioni e le province
autonome possono destinare una percentuale di valore non inferiore al
20 per cento del canone di concessione pattuito alla riduzione dei
costi dell'energia elettrica a beneficio dei clienti finali, con
riferimento ai punti di fornitura localizzati nel territorio della
provincia o dell'unione dei comuni o dei bacini imbriferi montani
insistenti nel medesimo territorio interessato dalle opere afferenti
alle concessioni di cui al presente comma».
All'articolo 38:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il
comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di
impatto ambientale, nel caso di mancata espressione da parte delle
amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, comunque
denominati, inerenti alle funzioni di cui ai commi 7 e 8 del presente
articolo, entro il termine di centocinquanta giorni dalla richiesta
nonche' nel caso di mancata definizione dell'intesa di cui al comma 5
dell'articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e nei casi di cui
all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 1º giugno 2011, n.
93, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a
provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di
ulteriore inerzia da parte delle amministrazioni regionali
interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la quale, entro sessanta giorni dalla
rimessione, provvede in merito con la partecipazione della regione
interessata. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai
procedimenti amministrativi in corso e sostituiscono il comma 6 del
citato articolo 52-quinquies del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del 2001"»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Il conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione e
gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto
in area demaniale, portuale o limitrofa ai sensi dell'articolo 8
della legge 24 novembre 2000, n. 340, oltre a comportare la
conformita' agli strumenti urbanistici vigenti, costituisce titolo
per il rilascio della concessione demaniale. Nell'ambito del
procedimento per il rilascio della concessione demaniale di cui
all'articolo 52 del codice della navigazione, l'eventuale parere
definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici viene reso
entro centoventi giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti invita il Consiglio
superiore dei lavori pubblici a provvedere entro un termine non
superiore ad ulteriori trenta giorni, decorsi i quali il parere si
intende reso in senso favorevole, salve le prescrizioni tecniche che
possono essere disposte anche successivamente fino al rilascio della
concessione, e si procede alla conclusione del procedimento di
concessione demaniale entro i successivi sessanta giorni. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche ai procedimenti
amministrativi in corso»;
al comma 2:
alla lettera a), capoverso 3, al primo periodo, dopo le parole:
«con procedure di asta competitiva» sono aggiunte le seguenti: «, e
la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da
assegnare con le procedure di allocazione vigenti» e, al secondo
periodo, dopo le parole: «Le stesse procedure» sono inserite le
seguenti: «di asta competitiva»;
alla lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: «a
tutti gli utenti del sistema del gas naturale» sono sostituite dalle
seguenti: «ai soggetti individuati allo stesso punto 2)»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, provvede ad adeguare il sistema delle tariffe di
trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano piu'
flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei
soggetti con maggiore consumo di gas naturale».
Dopo l'articolo 38 sono inseriti i seguenti:
«Art. 38-bis. - (Individuazione degli impianti di produzione di
energia elettrica necessari per situazioni di emergenza e delle
relative condizioni di esercizio e funzionamento). - 1. Al fine di
ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico nelle
situazioni di emergenza gas e garantire la sicurezza delle forniture
di energia elettrica a famiglie e imprese, anche tenendo conto di
quanto previsto all'articolo 38, il Ministro dello sviluppo
economico, sulla base degli elementi evidenziati dal Comitato per
l'emergenza gas e dalla societa' Terna Spa, entro il 31 luglio di
ogni anno individua con proprio decreto le esigenze di potenza
produttiva, alimentabile con olio combustibile e con altri
combustibili diversi dal gas, di cui garantire la disponibilita',
nonche' le procedure atte ad individuare, nei successivi trenta
giorni e secondo criteri di trasparenza e di contenimento degli
oneri, gli specifici impianti di produzione di energia elettrica con
potenza termica nominale superiore a 300 MW, anche tra quelli non in
esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle
relative autorizzazioni, destinati a far fronte ad emergenze nel
successivo anno termico. Il termine per l'individuazione delle
esigenze di potenza produttiva da parte del Ministro dello sviluppo
economico e' fissato, in sede di prima applicazione, al 30 settembre
2012.
2. I gestori degli impianti di cui al comma 1 garantiscono la
disponibilita' degli impianti stessi per il periodo dal 1º gennaio al
31 marzo di ciascun anno termico e possono essere chiamati in
esercizio in via di urgenza, nell'arco di tempo suddetto, per il solo
periodo di tempo necessario al superamento della situazione di
emergenza.
3. Tenuto conto del limitato periodo di possibile esercizio degli
impianti di cui al comma 1 e della loro finalita', a tali impianti si
applicano esclusivamente i valori limite di emissione nell'atmosfera
previsti dalla normativa vigente, in deroga a piu' restrittivi limiti
di emissioni nell'atmosfera o alla qualita' dei combustibili,
eventualmente prescritti dalle specifiche autorizzazioni di
esercizio, ivi incluse le autorizzazioni integrate ambientali
rilasciate ai sensi della parte seconda, titolo III-bis, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Sono
sospesi altresi' gli obblighi relativi alla presentazione di piani di
dismissione previsti nelle medesime autorizzazioni.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per il periodo di
cui al comma 2, i gestori degli impianti di cui al comma 1 sono
esentati dall'attuazione degli autocontrolli previsti nei piani di
monitoraggio e controllo, con deroga alle eventuali specifiche
prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni integrate
ambientali per il caso di utilizzo di combustibili liquidi, nonche'
dall'attuazione delle prove periodiche sui sistemi di misurazione in
continuo delle emissioni di cui alla parte quinta, allegato II, parte
II, sezione 8, punto 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, previste dalla citata parte quinta, allegato VI, del decreto
legislativo n. 152 del 2006. Le esenzioni si applicano anche nel caso
in cui gli impianti non vengano chiamati in esercizio al di fuori del
periodo di cui al comma 2. Ai medesimi gestori non si applica quanto
previsto all'articolo 1-quinquies, comma 1, del decreto-legge 29
agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 2003, n. 290.
5. Con provvedimento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per il dispacciamento degli impianti di cui al comma 1,
nonche' le modalita' per il riconoscimento dei costi sostenuti per i
medesimi impianti in ciascun anno termico, quali oneri generali per
la sicurezza del sistema del gas naturale, in analogia a quanto
previsto per la reintegrazione dei costi delle unita' essenziali per
la sicurezza del sistema elettrico.
Art. 38-ter. - (Inserimento dell'energia geotermica tra le fonti
energetiche strategiche). - 1. All'articolo 57, comma 1, del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, dopo la lettera f) e' aggiunta la
seguente:
"f-bis) gli impianti per l'estrazione di energia geotermica di
cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22"».
All'articolo 39, comma 2, le parole da: «da cui non derivino nuovi
o maggiori oneri» fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: «che assicuri l'invarianza del gettito tributario e non
determini, comunque, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 40:
al comma 1:
le parole: «alle relative pertinenze» sono sostituite dalle
seguenti: «alle relative pertinenze,»;
le parole: «nonche' i siti di stoccaggio di gas naturale e le
relative pertinenze e» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i
siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze, e»;
al comma 2, le parole: «e le miniere» sono sostituite dalle
seguenti: «, e le miniere»;
al comma 3, le parole: «prima frase» sono sostituite dalle
seguenti: «primo periodo»;
al comma 4, le parole: «seconda frase» sono sostituite dalle
seguenti: «secondo periodo» e le parole: «nonche' i siti di
stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze e» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' i siti di stoccaggio di gas
naturale e le relative pertinenze, e».
All'articolo 41:
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Al comma 20 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
sono indicate le modalita' applicative e la struttura amministrativa
responsabile per assicurare alle singole imprese italiane ed estere
l'assistenza e il raccordo con i soggetti pubblici e le possibilita'
di accesso alle agevolazioni disponibili per favorire l'operativita'
delle stesse imprese nei settori e nelle aree di interesse
all'estero"»;
il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo l'articolo 41 e' inserito il seguente:
«Art. 41-bis. - (Incentivazione dei flussi imprenditoriali e
turistici verso l'Italia e promozione delle relazioni economiche in
ambito internazionale). - 1. Nell'ambito dell'adeguamento dei servizi
offerti a cittadini e imprese dalla rete all'estero del Ministero
degli affari esteri, nell'ottica di favorire maggiori flussi
imprenditoriali e turistici verso l'Italia e di accelerare i tempi di
rilascio dei visti e incentivare la promozione delle relazioni
economiche in ambito internazionale, la tariffa dei diritti consolari
di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n.
71, e' incrementata del 10 per cento a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le
maggiori entrate derivanti dall'incremento della tariffa di cui al
periodo precedente sono destinate alle seguenti misure:
a) interventi strutturali e informatici a favore degli uffici
all'estero del Ministero degli affari esteri;
b) potenziamento stagionale delle dotazioni di impiegati
temporanei degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri,
di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
2. Le maggiori entrate di cui al comma 1, con esclusione dei
diritti introitati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 9 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
113 del 17 maggio 2006, per il rilascio dei passaporti elettronici,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate al Ministero degli affari esteri per le finalita' di cui
al medesimo comma 1.
3. Gli uffici destinatari delle misure di cui al comma 1 sono
individuati dal Ministero degli affari esteri, che determina,
altresi', l'importo dei relativi finanziamenti, tenendo conto anche
del volume delle rispettive attivita'.
4. Per le straordinarie esigenze di funzionamento delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari nella Repubblica
popolare cinese, in via eccezionale, il contingente di cui
all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di
40 unita'.
5. All'onere derivante dal comma 4, pari a 506.000 euro per l'anno
2012 e a 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
All'articolo 42, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo
2006, n. 161, e successive modificazioni, le parole: ", nei quattro
anni successivi alle date ivi previste," sono soppresse».
All'articolo 43, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di prevenire frodi nel settore degli oli di oliva e
di assicurare la corretta informazione dei consumatori, in fase di
controllo gli oli di oliva extravergini che sono etichettati con la
dicitura "Italia" o "italiano", o che comunque evocano un'origine
italiana, sono considerati conformi alla categoria dichiarata quando
presentano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi ed etil
esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/kg. Il superamento
dei valori, salve le disposizioni penali vigenti, comporta l'avvio
automatico di un piano straordinario di sorveglianza dell'impresa da
parte delle Autorita' nazionali competenti per i controlli operanti
ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004.
1-ter. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2568/91
della Commissione, dell'11 luglio 1991, e successive modificazioni,
la verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva
vergini e' compiuta da un comitato di assaggio riconosciuto e tali
caratteristiche si considerano conformi alla categoria dichiarata
qualora lo stesso comitato ne confermi la classificazione. La
verifica e' effettuata da un comitato di assaggiatori riconosciuti ai
sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2012, e iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 6 del medesimo decreto. Essa e' obbligatoriamente
disposta e valutata a fini probatori nei procedimenti giurisdizionali
nell'ambito dei quali debba essere verificata la corrispondenza delle
caratteristiche del prodotto alla categoria di oli di oliva
dichiarati. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalita'
di accertamento delle caratteristiche degli oli di oliva vergini ai
fini della validita' delle prove organolettiche.
1-quater. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Per i
prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di
coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata
nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui
e' avvenuta la trasformazione sostanziale".
1-quinquies. All'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, dopo le parole:
"la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero" sono
inserite le seguenti: "e la tutela del 'Made in Italy'"».
All'articolo 44:
al comma 4, dopo le parole: «del libro V, titolo V, capo VII» sono
inserite le seguenti: «, del codice civile,»;
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al
credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo
con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni
agevolate ai giovani di eta' inferiore a trentacinque anni, che
intraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la costituzione di
una societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto».
All'articolo 45:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni, le parole da: "Ai fini degli
adempimenti" fino a: "la genuinita' della provenienza;" sono
sostituite dalle seguenti: "Se il contratto prevede l'istituzione di
un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a
svolgere un'attivita', anche commerciale, con i terzi: 1) la
pubblicita' di cui al comma 4-quater si intende adempiuta mediante
l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove
ha sede la rete; 2) al fondo patrimoniale comune si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615,
secondo comma, del codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni
contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i
terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo
comune; 3) entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale
l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in
quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio
della societa' per azioni, e la deposita presso l'ufficio del
registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto
compatibile, l'articolo 2615-bis, terzo comma, del codice civile. Ai
fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater, il
contratto deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma
degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, da ciascun
imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti,
trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso
il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:
a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di
ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per
adesione successiva, nonche' la denominazione e la sede della rete,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune ai
sensi della lettera c);
b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di
innalzamento della capacita' competitiva dei partecipanti e le
modalita' concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso
tali obiettivi;
c) la definizione di un programma di rete, che contenga
l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun
partecipante; le modalita' di realizzazione dello scopo comune e,
qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune,
la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e
degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si
obbliga a versare al fondo, nonche' le regole di gestione del fondo
medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento
puo' avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato,
costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a),
del codice civile;
d) la durata del contratto, le modalita' di adesione di altri
imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso
anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto,
ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di
legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti
plurilaterali con comunione di scopo;
e) se il contratto ne prevede l'istituzione, il nome, la ditta,
la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per
svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o
di una o piu' parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di
rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonche' le regole relative
alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto.
L'organo comune agisce in rappresentanza della rete e, salvo che sia
diversamente disposto nel contratto, degli imprenditori, anche
individuali, partecipanti al contratto, nelle procedure di
programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle
procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito
e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei
processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti
dall'ordinamento, nonche' all'utilizzazione di strumenti di
promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualita' o di cui sia
adeguatamente garantita la genuinita' della provenienza;"»;
al comma 2, all'alinea, le parole: «e' aggiunto infine il seguente
periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi:» e, al capoverso, dopo le parole: «annotazioni
d'ufficio della modifica» sono aggiunte le seguenti: «; se e'
prevista la costituzione del fondo comune, la rete puo' iscriversi
nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui
circoscrizione e' stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel
registro delle imprese la rete acquista soggettivita' giuridica».
All'articolo 46, al comma 1, alinea, le parole: «sono aggiunti i
seguenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «e' aggiunto il
seguente».
Dopo l'articolo 46 e' inserito il seguente:
«Art. 46-bis. - (Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e
misure in materia di accordi di lavoro). - 1. Alla legge 28 giugno
2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 9, lettera h), e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I termini ridotti di cui al primo periodo trovano
applicazione per le attivita' di cui al comma 4-ter e in ogni altro
caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello
dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale";
b) all'articolo 1, dopo il comma 17 e' inserito il seguente:
"17-bis. Al comma 3 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo la lettera
i-bis) e' aggiunta la seguente:
"i-ter) in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte
del somministratore di uno o piu' lavoratori assunti con contratto di
apprendistato" ";
c) all'articolo 1, comma 26, capoverso "Art. 69-bis", comma 1,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una
durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni
consecutivi";
2) alla lettera b), le parole: "corrispettivi complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare" sono
sostituite dalle seguenti: "corrispettivi annui complessivamente
percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari
consecutivi";
d) all'articolo 1, comma 32, lettera a), capoverso "Art. 70",
comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno
2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresi' rese,
in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo
restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000
euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a
sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti
contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio";
e) all'articolo 2, comma 46, alla lettera a), alinea, le parole:
"31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014"
e la lettera b) e' abrogata;
f) all'articolo 2, dopo il comma 46 e' inserito il seguente:
"46-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il
31 ottobre 2014, procede, insieme alle associazioni dei datori di
lavoro e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, ad una
ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali in essere
alla predetta data, al fine di verificare la corrispondenza della
disciplina transitoria di cui al comma 46 a tali prospettive e di
proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
eventuali conseguenti iniziative";
g) all'articolo 2, comma 57, le parole: ", al 28 per cento per
l'anno 2013, al 29 per cento per l'anno 2014" sono sostituite dalle
seguenti: "e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014" e le
parole: "al 19 per cento per l'anno 2013, al 20 per cento per l'anno
2014, al 21 per cento per l'anno 2015, al 22 per cento per l'anno
2016, al 23 per cento per l'anno 2017 e al 24 per cento a decorrere
dall'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "al 20 per cento per
l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per
l'anno 2015 e al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016";
h) all'articolo 2, il comma 70 e' sostituito dal seguente:
"70. All'articolo 3, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, le parole: 'qualora la continuazione
dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata' sono sostituite
dalle seguenti: 'quando sussistano prospettive di continuazione o di
ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli
di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali'.
L'articolo 3 della citata legge n. 223 del 1991, come da ultimo
modificato dal presente comma, e' abrogato a decorrere dal 1º gennaio
2016";
i) all'articolo 2, dopo il comma 70 e' inserito il seguente:
"70-bis. I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi
aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono
essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, secondo modalita' indicate con decreto direttoriale. Dalla
presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica";
l) all'articolo 4, comma 27, lettera a), secondo periodo, dopo le
parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "i
lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino
a sei mesi,".
2. All'articolo 47, comma 4-bis, della legge 29 dicembre 1990, n.
428, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura
della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti".
3. Alle minori entrate contributive derivanti dalla lettera g) del
comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e
2014, si provvede, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2013 e a 12
milioni di euro per l'anno 2014, mediante le maggiori entrate
derivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e, quanto a 46
milioni di euro per l'anno 2013 e a 38 milioni di euro per l'anno
2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214».
All'articolo 47, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica».
All'articolo 49, al comma 3, le parole: «nel limite di euro di
100.000» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di euro
100.000».
Dopo l'articolo 51 e' inserito il seguente:
«Art. 51-bis. - (Misure per lo sviluppo delle imprese culturali
dello spettacolo).- 1. Agli organismi dello spettacolo, nelle diverse
articolazioni di genere e di settori di attivita' cinematografiche,
teatrali, musicali, di danza, di circhi e di spettacoli viaggianti,
costituiti in forma di impresa, e' riconosciuta la qualifica di
micro, piccola e media impresa ai sensi della disciplina dell'Unione
europea vigente in materia.
2. Le imprese di cui al comma 1 usufruiscono delle agevolazioni
nazionali e dell'Unione europea previste dalla normativa vigente per
le piccole e medie imprese, in attuazione del decreto del Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005.
3. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"i-bis) la pubblicita' effettuata mediante proiezioni all'interno
delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile
esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso"».
All'articolo 52:
al comma 1, la parola: «21-quinques» e' sostituita dalla seguente:
«21-quinquies»;
al comma 2, le parole: «per l'entrata in di operativita'» sono
sostituite dalle seguenti: «per l'entrata in operativita'»;
dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e' considerato sottoprodotto il digestato
ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione
anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di
tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di
origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle
valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate
dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati
fra loro, e utilizzato ai fini agronomici. Con decreto del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sono definite le caratteristiche e le modalita' di impiego del
digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti
e all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonche' le
modalita' di classificazione delle operazioni di disidratazione,
sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.
2-ter. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 183, comma 1, lettera bb), alinea, dopo le
parole: "della cooperativa agricola" sono inserite le seguenti: ",
ivi compresi i consorzi agrari,";
b) all'articolo 193, comma 9-bis, secondo periodo, dopo le
parole: "della cooperativa agricola" sono inserite le seguenti: ",
ivi compresi i consorzi agrari,"».
All'articolo 53:
al comma 1:
alla lettera a), numero 3), sono premesse le seguenti parole: «al
quarto periodo,»;
alla lettera b), dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) al comma 5, dopo le parole: "alle aziende esercenti i
servizi stessi" sono inserite le seguenti: "determinate, con
particolare riferimento al trasporto pubblico regionale e locale,
tenendo in adeguata considerazione l'ammortamento degli investimenti
effettuati nel comparto del trasporto su gomma, e che dovra' essere
osservato dagli enti affidanti nella quantificazione dei
corrispettivi da porre a base d'asta previsti nel bando di gara o
nella lettera d'invito di cui al comma 11"».
All'articolo 54:
al comma 1, alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) all'articolo 342, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni
prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La
motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione
della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata";
0b) all'articolo 345, terzo comma, le parole: "che il collegio non
li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero"
sono soppresse»;
al comma 1, lettera a):
al capoverso «Art. 348-bis» la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Inammissibilita' dell'appello»;
al capoverso «Art. 348-ter»:
al primo comma, dopo le parole: «prima di procedere alla
trattazione» sono inserite le seguenti: «, sentite le parti»;
al terzo comma, primo periodo, le parole: «nei limiti dei motivi
specifici esposti con l'atto di appello» sono soppresse;
al quarto comma, dopo le parole: «di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4)»
sono inserite le seguenti: «del primo comma»;
al comma 1, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) all'articolo 434, il primo comma e' sostituito dal
seguente:
"Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte
dall'articolo 414. L'appello deve essere motivato. La motivazione
dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilita':
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende
appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione
del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione
della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione
impugnata"»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 702-quater, primo comma, del codice di
procedura civile, la parola: "rilevanti" e' sostituita dalla
seguente: "indispensabili"»;
al comma 2, le parole: «lettere a), c), d) ed e)» sono sostituite
dalle seguenti: «lettere 0a), a), c), c-bis), d) ed e),»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano al processo tributario di cui al decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546».
All'articolo 55:
al comma 1, lettera d), capoverso, sono premesse le seguenti
parole: «Art. 4. - (Termine di proponibilita'). - 1.»;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. L'articolo 1, comma 1225, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si interpreta nel senso che il Ministero dell'economia e delle
finanze procede comunque ai pagamenti degli indennizzi in caso di
pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza
del Consiglio dei Ministri».
All'articolo 57:
al comma 1:
dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di
prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali»;
alla lettera d), dopo le parole: «nei settori civile» e' inserita
la seguente: «, industriale»;
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti,
processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle
alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e
dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita»;
ai commi 2, 3, 4 e 7, le parole: «di cui al primo comma», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;
al comma 6, dopo le parole: «dalle societa' a responsabilita'
limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463-bis del
codice civile» sono inserite le seguenti: «e dalle imprese di cui
all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e
successive modificazioni».
All'articolo 59:
al comma 2, le parole: «al comma 3, 3-bis e al comma 4» sono
sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 4»;
i commi 8, 9 e 10 sono soppressi;
al comma 11 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime
disposizioni si applicano al rinnovo delle autorizzazioni per gli
impianti gia' in esercizio»;
al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Allo scopo
di assicurare la piena osservanza delle disposizioni di cui al
presente comma, anche ai fini di cui ai commi 18 e 19, si procede ai
sensi dell'articolo 18, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
A tal fine, la disposizione di cui all'articolo 4, comma 31-bis,
ultimo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, si interpreta
nel senso che le maggiori entrate ivi richiamate e destinate alla
finalita' ivi indicata sono determinate dalla differenza tra gli
importi delle tariffe indicati nella tabella D allegata al
decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e gli importi indicati nella
tabella D come sostituita dal citato articolo 4, comma 31-bis, del
decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 130 del 2011»;
al comma 15, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 14»;
al comma 16, le parole: «precedenti commi 15 e 16» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 14 e 15»;
al comma 17, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 14»;
al comma 18, le parole: «comma 15» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 14» e le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«al medesimo comma»;
al comma 19, le parole: «comma 16» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 15».
Nel capo VIII del titolo III, dopo l'articolo 59 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 59-bis. - (Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei
prodotti agricoli e alimentari). - 1. Al fine di contrastare le
pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari
a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica
protetta (IGP), di specialita' tradizionale garantita (STG) o
certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati
requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme
relative a organizzazioni comuni di mercato (OCM), consistenti, tra
l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre
operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni,
sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli
che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano
direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul
dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al
prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento
del prodotto agricolo o alimentare, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce le
modalita' per l'integrazione dell'etichettatura dei prodotti agricoli
e alimentari con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, basati prioritariamente su elementi
elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati, e
prevedendo, ove possibile, l'utilizzo, ai fini dei relativi
controlli, di dispositivi o mezzi tecnici di controllo e di
rilevamento a distanza. Il regolamento definisce altresi' le
caratteristiche e i requisiti di tali sistemi e fissa il termine, non
superiore ad un anno dalla data della sua entrata in vigore, per
l'applicazione del relativo processo di garanzia della sicurezza.
2. I costi di realizzazione e di gestione del sistema di sicurezza
di cui al comma 1 sono a carico dei soggetti che si avvalgono
dell'etichettatura di cui al presente articolo.
Art. 59-ter. - (Informatizzazione del registro dei pescatori
marittimi). - 1. Presso ogni capitaneria di porto e' istituito il
registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM), contenente le
informazioni previste dagli articoli 32 e seguenti del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modificazioni.
2. Coloro che intendono esercitare la pesca marittima professionale
devono conseguire l'iscrizione al registro di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali sono definite le modalita' operative per il passaggio dal
registro in forma cartacea a quello in forma elettronica.
Art. 59-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012,
n. 4). - 1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4, e' sostituito dai seguenti:
"2. Rientrano nelle attivita' di pesca professionale, se effettuate
dall'imprenditore ittico di cui all'articolo 4, le seguenti
attivita':
a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata 'pesca-turismo';
b) attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e
di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi
acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli
aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitate da
imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della
propria abitazione o di struttura nella disponibilita'
dell'imprenditore stesso, denominate 'ittiturismo'.
2-bis. Sono connesse all'attivita' di pesca professionale, purche'
non prevalenti rispetto a questa ed effettuate dall'imprenditore
ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza
dalla propria attivita' di pesca ovvero di attrezzature o di risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti
attivita':
a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione
dei prodotti della pesca, nonche' le azioni di promozione e
valorizzazione;
b) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi
acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero"».
All'articolo 60:
al comma 4, i capoversi sono contraddistinti con le lettere da a) a
f);
al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
«i voucher individuali di innovazione che le imprese possono
utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione
con gli organismi di ricerca presenti nel territorio nazionale».
All'articolo 62:
al comma 1, dopo le parole: «n. 123, adotta,» sono inserite le
seguenti: «entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio,»;
al comma 2, ultimo periodo, dopo la parola: «Fondo» sono inserite
le seguenti: «di cui al comma 1 del medesimo articolo 61»;
al comma 11, la parola: «titolo» e' sostituita dalla seguente:
«capo».
All'articolo 63:
al comma 2, le parole: «dell'articolo 87 del Trattato istitutivo
della Comunita' europea» sono sostituite dalle seguenti:
«dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea»;
al comma 4, le parole: «e' cosi' modificato: "» sono sostituite
dalle seguenti: «e' sostituito dal seguente: "Art. 20. - (Valutazione
dei progetti di ricerca). - 1.».
All'articolo 64:
al comma 1, le parole: «la ristrutturazione» sono sostituite dalle
seguenti: «alla ristrutturazione»;
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«3-bis. Nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo di cui
al comma 1, la somma di 5 milioni di euro e' destinata al Fondo di
cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come sostituiti dal comma 3-ter del presente articolo.
3-ter. I commi 12 e 13 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti:
"12. Presso l'Istituto per il credito sportivo e' istituito il
Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione,
all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di
impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree,
da parte di societa' o associazioni sportive nonche' di ogni altro
soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente,
finalita' sportive.
13. Il Fondo e' gestito in base a criteri approvati dal Ministro
per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta
dell'Istituto per il credito sportivo, sentito il Comitato olimpico
nazionale italiano. Al Fondo possono essere destinati ulteriori
apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici"».
All'articolo 66, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, e successive modificazioni, dopo le parole: "la delimitazione
dei Distretti e' effettuata" sono inserite le seguenti: ", entro il
31 dicembre 2012,"».
Dopo l'articolo 66 e' inserito il seguente:
«Art. 66-bis. - (Interventi in favore della sicurezza del turismo
montano). - 1. Per l'anno 2013 e' istituito il Fondo nazionale
integrativo per la sicurezza del turismo in montagna, con una
dotazione pari a un milione di euro. Al relativo onere si provvede,
per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, come
incrementato dall'articolo 69, comma 1, del presente decreto.
2. All'individuazione dei progetti di cui al comma 3 si provvede,
entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per
l'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, da esprimere entro trenta giorni dalla
trasmissione. Decorso il termine di cui al precedente periodo, il
decreto puo' essere comunque adottato.
3. Il decreto di cui al comma 2 provvede, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie del Fondo di cui al comma 1, al
finanziamento, in favore dei comuni montani e degli enti, come
individuati dal decreto medesimo, di progetti rientranti tra le
seguenti tipologie:
a) sviluppo in sicurezza del turismo montano e degli sport di
montagna;
b) tutela e valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi
di montagna con riferimento alla manutenzione per la messa in
sicurezza degli stessi;
c) potenziamento e valorizzazione del soccorso alpino e
speleologico;
d) prevenzione per la sicurezza in montagna in ambiente
attrezzato e libero.
4. Il Club alpino italiano, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale, puo' prevedere progetti per la tutela e la
valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi presenti sul
territorio nazionale, da realizzare anche avvalendosi di
finanziamenti assegnati a valere sulle risorse di cui al comma 1.
5. Il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio
nazionale dei maestri di sci, nell'ambito della propria attivita'
istituzionale e tenuto conto della tradizione storica e culturale in
campo turistico e montano, possono prevedere progetti per la
sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attivita'
propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida
alpina e di maestro di sci, iniziative a supporto della propria
attivita' istituzionale, incentivi per una frequentazione consapevole
della montagna e per la realizzazione di attivita' compatibili con
l'ambiente montano, nonche' iniziative rivolte alla valorizzazione
delle risorse montane».
All'articolo 67, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Una quota pari a 10 milioni di euro del Fondo per la tutela
dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui
all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, iscritta, come residui di stanziamento, nel conto residui del
capitolo 7536 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, e' destinata, per l'esercizio finanziario 2012, al
Comitato olimpico nazionale italiano, al fine della successiva
riassegnazione alle federazioni sportive interessate, per lo
svolgimento nel territorio nazionale di grandi eventi sportivi di
rilevanza mondiale.
5-ter. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di
iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni
Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita, e' assegnato, per
l'anno 2013, un contributo di 100.000 euro al comune di Certaldo. Al
relativo onere, pari a 100.000 euro per l'anno 2013, si provvede
mediante corrispondente riduzione della proiezione, per l'anno 2013,
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma
"Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5-quater. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 10-bis e' sostituito dal seguente:
"10-bis. E' istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di
aerotaxi. L'imposta e' applicata anche sui voli taxi effettuati
tramite elicottero. L'imposta e' a carico del passeggero ed e'
versata dal vettore. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e
all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a:
a) euro 10 in caso di tragitto non superiore a 100 chilometri;
b) euro 100 in caso di tragitto superiore a 100 chilometri e
non superiore a 1.500 chilometri;
c) euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri";
b) al comma 11, lettera a), il numero 7) e' sostituito dal
seguente:
"7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;"».
Al titolo III, dopo il capo X e' aggiunto il seguente:
«Capo X-bis
MISURE URGENTI PER LA CHIUSURA DELLA GESTIONE DELL'EMERGENZA
DETERMINATASI NELLA REGIONE ABRUZZO A SEGUITO DEL SISMA DEL 6
APRILE 2009, NONCHE' PER LA RICOSTRUZIONE, LO SVILUPPO E IL
RILANCIO DEI TERRITORI INTERESSATI
Art. 67-bis. - (Chiusura dello stato di emergenza). - 1. Lo stato
di emergenza dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del
7 aprile 2009, a causa degli eventi sismici che hanno interessato la
provincia dell'Aquila e gli altri comuni della regione Abruzzo il
giorno 6 aprile 2009, gia' prorogato con i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010 e 4 dicembre 2011, pubblicati
nelle Gazzette Ufficiali n. 1 del 3 gennaio 2011 e n. 290 del 14
dicembre 2011, cessa il 31 agosto 2012.
2. Continuano ad operare sino alla data del 15 settembre 2012, al
solo fine di consentire il passaggio delle consegne alle
amministrazioni competenti in via ordinaria, il Commissario delegato
ovvero la Struttura di missione per le attivita' espropriative per la
ricostruzione, tutti gli uffici, le strutture, le commissioni e
qualsiasi altro organismo costituito o comunque posto a supporto del
Commissario delegato.
3. In ragione della necessita' di procedere celermente nelle azioni
di sostegno alla ricostruzione dei territori, nonche' di assicurare
senza soluzione di continuita' l'assistenza alle popolazioni colpite
dal sisma, il personale con contratti di lavoro a tempo determinato o
comunque flessibile in servizio presso i comuni, le province e la
regione Abruzzo, assunto sulla base delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, continua ad operare, fino al 31 dicembre 2012,
presso le medesime amministrazioni. Con decreto del Capo del
Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il personale non apicale in
servizio presso l'Ufficio coordinamento ricostruzione, presso il
Commissario delegato e presso l'Ufficio del soggetto attuatore per le
macerie e la Struttura di missione per le attivita' espropriative per
la ricostruzione e' provvisoriamente assegnato dal 16 settembre 2012
al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alle
amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione. Agli oneri
relativi al personale di cui al presente comma si provvede con le
risorse e nei limiti gia' autorizzati dall'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013.
4. Il Commissario delegato per la ricostruzione fornisce al
Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 15 settembre 2012,
una relazione dettagliata sullo stato degli interventi realizzati e
in corso di realizzazione e sulla situazione contabile nonche' una
ricognizione del personale ancora impiegato, ad ogni titolo,
nell'emergenza e nella ricostruzione. Entro i successivi quindici
giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono
disciplinati i rapporti derivanti da contratti stipulati dal
Commissario delegato per la ricostruzione, dall'Ufficio coordinamento
ricostruzione e da ogni altro organismo di cui al comma 2 nonche' le
modalita' per consentire l'ultimazione di attivita' per il
superamento dell'emergenza per le quali il Commissario delegato per
la ricostruzione ha gia' presentato, alla data del 30 giugno 2012,
formale richiesta al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il completamento di
interventi urgenti di ricostruzione gia' oggetto di decreti
commissariali emanati.
5. Entro il 30 settembre 2012 le residue disponibilita' della
contabilita' speciale intestata al Commissario delegato per la
ricostruzione sono versate ai comuni, alle province e agli enti
attuatori interessati, in relazione alle attribuzioni di loro
competenza, per le quote stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la
coesione territoriale. Le spese sostenute a valere sulle risorse
eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di
stabilita' interno. Con il medesimo decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche nelle more dell'adozione dei
provvedimenti attuativi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229, disciplina le modalita' per il monitoraggio finanziario, fisico
e procedurale degli interventi di ricostruzione e per l'invio dei
relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi
dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni. Le disposizioni del decreto legislativo n. 229 del
2011 e dei relativi provvedimenti attuativi si applicano ove
compatibili con le disposizioni del presente articolo e degli
articoli da 67-ter a 67-sexies.
Art. 67-ter. - (Gestione ordinaria della ricostruzione). - 1. A
decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento
necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali
condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009
sono gestiti sulla base del riparto di competenze previsto dagli
articoli 114 e seguenti della Costituzione, in maniera da assicurare
prioritariamente il completo rientro a casa degli aventi diritto, il
ripristino delle funzioni e dei servizi pubblici, l'attrattivita' e
lo sviluppo economico-sociale dei territori interessati, con
particolare riguardo al centro storico monumentale della citta'
dell'Aquila.
2. Per i fini di cui al comma 1 e per contemperare gli interessi
delle popolazioni colpite dal sisma con l'interesse al corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, in considerazione della particolare
configurazione del territorio, sono istituiti due Uffici speciali per
la ricostruzione, uno competente sulla citta' dell'Aquila e uno
competente sui restanti comuni del cratere. Tali Uffici forniscono
l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne
promuovono la qualita', effettuano il monitoraggio finanziario e
attuativo degli interventi e curano la trasmissione dei relativi dati
al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
garantendo gli standard informativi definiti dal decreto ministeriale
di cui all'articolo 67-bis, comma 5, del presente decreto, assicurano
nei propri siti internet istituzionali un'informazione trasparente
sull'utilizzo dei fondi ed eseguono il controllo dei processi di
ricostruzione e di sviluppo dei territori, con particolare
riferimento ai profili della coerenza e della conformita' urbanistica
ed edilizia delle opere eseguite rispetto al progetto approvato
attraverso controlli puntuali in corso d'opera, nonche' della
congruita' tecnica ed economica. Gli Uffici curano, altresi',
l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per
la ricostruzione degli immobili privati, anche mediante l'istituzione
di una commissione per i pareri, alla quale partecipano i soggetti
pubblici coinvolti nel procedimento amministrativo.
3. L'Ufficio speciale per i comuni del cratere, costituito dai
comuni interessati con sede in uno di essi, ai sensi dell'articolo
30, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, previa intesa con il Ministro per la coesione
territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
presidente della regione Abruzzo, con i presidenti delle province
dell'Aquila, di Pescara e di Teramo e con un coordinatore individuato
dai 56 comuni del cratere, coordina gli otto uffici territoriali
delle aree omogenee di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 23 marzo 2012, n. 4013. L'Ufficio speciale per la citta'
dell'Aquila e' costituito dal comune dell'Aquila, previa intesa con
il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro
dell'economia e delle finanze, con il presidente della regione
Abruzzo e con il presidente della provincia dell'Aquila. Nell'ambito
delle citate intese, da concludere entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono determinati l'organizzazione, la struttura, la durata, i
rapporti con i livelli istituzionali centrali, regionali e locali,
gli specifici requisiti e le modalita' di selezione dei titolari, la
dotazione di risorse strumentali e umane degli Uffici speciali, nel
limite massimo di 50 unita', di cui, per un triennio, nel limite
massimo di 25 unita' a tempo determinato, per ciascun Ufficio. A
ciascuno dei titolari degli Uffici speciali con rapporto a tempo
pieno ed esclusivo e' attribuito un trattamento economico
onnicomprensivo non superiore a 200.000 euro annui, al lordo degli
oneri a carico dell'amministrazione.
4. Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri coordina le
amministrazioni centrali interessate nei processi di ricostruzione e
di sviluppo al fine di indirizzare e dare impulso, d'intesa con la
regione Abruzzo e gli enti locali, agli Uffici speciali di cui al
comma 2, in partenariato con le associazioni e con le organizzazioni
di categoria presenti nel territorio.
5. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009,
il comune dell'Aquila e i comuni del cratere sono autorizzati, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 76, commi 4 e 7, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad
assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013,
complessivamente 200 unita' di personale, previo esperimento di
procedure selettive pubbliche, di cui fino a 128 unita' assegnate al
comune dell'Aquila e fino a 72 unita' assegnate alle aree omogenee.
In considerazione delle suddette assegnazioni di personale e'
incrementata temporaneamente nella misura corrispondente la pianta
organica dei comuni interessati. Dal 2021 il personale eventualmente
risultante in soprannumero e' assorbito secondo le ordinarie
procedure vigenti.
6. Al fine di fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009,
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 102, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, ad assumere a
tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2013, fino a 100 unita' di
personale, previo esperimento di procedure selettive pubbliche. Tale
personale e' temporaneamente assegnato fino a 50 unita' agli Uffici
speciali di cui al comma 2, fino a 40 unita' alle province
interessate e fino a 10 unita' alla regione Abruzzo. Alla cessazione
delle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo del territorio
coinvolto nel sisma del 6 aprile 2009, tale personale e' assegnato al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per finalita' connesse
a calamita' e ricostruzione, secondo quanto disposto con apposito
regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. In considerazione delle suddette assunzioni di
personale e' corrispondentemente incrementata la dotazione organica
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. E' fatto comunque
salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95.
7. Le procedure concorsuali di cui ai commi 5 e 6 sono bandite e
gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di
riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto
interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni
interessate. La Commissione giudicatrice e' designata dal Presidente
del Consiglio dei Ministri.
8. Nell'ambito delle intese di cui al comma 3 sono definiti,
sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, le categorie e i profili professionali dei
contingenti di personale di cui ai commi 5 e 6, i requisiti per
l'ammissione alle procedure concorsuali, la possibilita' di una quota
di riserva, in misura non superiore al 50 per cento dei posti
banditi, a favore del personale che abbia maturato un'esperienza
professionale di almeno un anno, nell'ambito dei processi di
ricostruzione, presso la regione, le strutture commissariali, le
province interessate, il comune dell'Aquila e i comuni del cratere a
seguito di formale contratto di lavoro, nonche' le modalita' di
assegnazione del personale agli enti di cui al comma 5. Gli uffici
periferici delle amministrazioni centrali operanti nel territorio
della regione Abruzzo interessati ai processi di ricostruzione
possono essere potenziati attraverso il trasferimento, a domanda e
previo assenso dell'amministrazione di appartenenza, del personale in
servizio, nei medesimi ruoli, presso altre regioni qualunque sia il
tempo trascorso dall'assunzione in servizio nella sede dalla quale
provengono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. Nella prospettiva del contenimento dei costi per le attivita' di
selezione del personale di cui al comma 6, si puo' prevedere nei
bandi di concorso una quota di iscrizione non superiore al valore
dell'imposta di bollo pari ad euro 14,62.
Art. 67-quater. - (Criteri e modalita' della ricostruzione). - 1.
Nella ricostruzione il comune dell'Aquila e i comuni del cratere
perseguono i seguenti obiettivi:
a) il rientro della popolazione nelle abitazioni attraverso la
ricostruzione e il recupero, con miglioramento sismico e, ove
possibile, adeguamento sismico, di edifici pubblici o di uso
pubblico, con priorita' per gli edifici strategici, e degli edifici
privati residenziali, con priorita' per quelli destinati ad
abitazione principale, insieme con le opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, distrutti o danneggiati dal sisma;
b) l'attrattivita' della residenza attraverso la promozione e la
riqualificazione dell'abitato, in funzione anche della densita',
qualita' e complementarita' dei servizi di prossimita' e dei servizi
pubblici su scala urbana, nonche' della piu' generale qualita'
ambientale, attraverso interventi di ricostruzione che, anche
mediante premialita' edilizie e comunque mediante l'attribuzione del
carattere di priorita' e l'individuazione di particolari modalita' di
esame e di approvazione dei relativi progetti, assicurino:
1) un elevato livello di qualita', in termini di vivibilita',
salubrita' e sicurezza nonche' di sostenibilita' ambientale ed
energetica del tessuto urbano;
2) l'utilizzo di moderni materiali da costruzione e di avanzate
tecnologie edilizie, anche per garantire il miglioramento sismico e
il risparmio energetico;
3) l'utilizzo di moderne soluzioni architettoniche e
ingegneristiche in fase di modifica degli spazi interni degli
edifici;
4) l'ampliamento degli spazi pubblici nei centri storici, la
riorganizzazione delle reti infrastrutturali, anche in forma digitale
attraverso l'uso della banda larga, il controllo del sistema delle
acque finalizzato alla riduzione dei consumi idrici e la
razionalizzazione del sistema di smaltimento dei rifiuti;
c) la ripresa socio-economica del territorio di riferimento.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante:
a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati,
aventi ad oggetto uno o piu' aggregati edilizi, che devono essere
iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso
inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato
inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida,
mediante procedimento ad evidenza pubblica, la progettazione e
l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i
maggiori oneri;
b) programmi integrati, nei casi in cui siano necessari
interventi unitari. In tali casi il comune, previo consenso dei
proprietari degli edifici rientranti nell'ambito interessato, puo'
bandire un procedimento ad evidenza pubblica per l'individuazione di
un unico soggetto attuatore con compiti di progettazione e
realizzazione integrata degli interventi pubblici e privati. In caso
di mancato consenso e di particolare compromissione dell'aggregato
urbano, e' facolta' del comune procedere all'occupazione temporanea
degli immobili;
c) delega volontaria ai comuni, da parte dei proprietari, delle
fasi della progettazione, esecuzione e gestione dei lavori, previa
rinuncia ad ogni contributo o indennizzo loro spettante. La delega e'
rilasciata mediante scrittura privata autenticata nelle forme di
legge. In caso di condomini, la delega e' validamente conferita ed e'
vincolante per tutti i proprietari costituiti in condominio, anche se
dissenzienti, purche' riguardi i proprietari che rappresentino almeno
i due terzi delle superfici utili complessive di appartamenti
destinati a prima abitazione, ovvero i proprietari che rappresentino
almeno i tre quarti delle superfici utili complessive delle unita'
immobiliari a qualunque uso destinate. Al fine di incentivare il
ricorso a tale modalita' di attuazione, si possono prevedere
premialita' in favore dei proprietari privati interessati che ne
facciano domanda, consistenti nell'ampliamento e nella
diversificazione delle destinazioni d'uso, nonche', in misura non
superiore al 20 per cento, in incrementi di superficie utile
compatibili con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei
tessuti urbanistici storici, privilegiando le soluzioni che non
comportino ulteriore consumo di suolo e che comunque garantiscano la
riqualificazione urbana degli insediamenti esistenti.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 che non contengono principi
fondamentali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione
hanno efficacia fino all'entrata in vigore della competente normativa
regionale.
4. Per l'esecuzione degli interventi unitari in forma associata
sugli aggregati di proprieta' privata ovvero mista pubblica e
privata, anche non abitativi, i proprietari si costituiscono in
consorzi obbligatori entro trenta giorni dall'invito ad essi rivolto
dal comune. La costituzione del consorzio e' valida con la
partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51 per
cento delle superfici utili complessive dell'immobile, ivi comprese
le superfici ad uso non abitativo. La mancata costituzione del
consorzio comporta la perdita dei contributi e l'occupazione
temporanea da parte del comune, che si sostituisce ai privati
nell'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori.
L'affidamento dei lavori da parte dei consorzi obbligatori avviene
nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, parita' di
trattamento e trasparenza ed e' preceduto da un invito rivolto ad
almeno cinque imprese idonee, a tutela della concorrenza.
5. In considerazione del particolare valore del centro storico del
capoluogo del comune dell'Aquila, alle unita' immobiliari private
diverse da quelle adibite ad abitazione principale ivi ubicate,
distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, e' riconosciuto
un contributo per la riparazione e per il miglioramento sismico, pari
al costo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, degli
interventi sulle strutture e sugli elementi architettonici esterni,
comprese le rifiniture esterne, e sulle parti comuni dell'intero
edificio, definite ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile,
nonche' per gli eventuali oneri per la progettazione e per
l'assistenza tecnica di professionisti abilitati. Tali benefici sono
applicati anche agli edifici con un unico proprietario. Sono escluse
dal contributo le unita' immobiliari costruite, anche solo in parte,
in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie o di
tutela paesaggistico-ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria
ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47. La fruizione dei
benefici previsti dal presente comma e' subordinata al conferimento
della delega volontaria di cui alla lettera c) del comma 2 del
presente articolo. In caso di mancato consenso e' facolta' del comune
procedere all'occupazione temporanea degli immobili.
6. Nell'ambito delle misure finanziate con le risorse di cui al
comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si
intendono ricompresi gli interventi preordinati al sostegno delle
attivita' produttive e della ricerca. A decorrere dall'anno 2012, una
quota pari al 5 per cento di tali risorse e' destinata alle finalita'
indicate nel presente articolo.
7. Hanno diritto alla concessione dei contributi per la riparazione
e ricostruzione delle abitazioni principali e degli altri indennizzi
previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche coloro che
succedono mortis causa, a titolo di erede o di legatario, nella
proprieta' dei relativi immobili, a condizione che alla data di
apertura della successione i contributi non siano stati gia' erogati
in favore dei loro danti causa e che questi fossero in possesso delle
condizioni e ancora nei termini per richiederli.
8. I contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei
lavori di ricostruzione devono essere redatti per iscritto a pena di
nullita' e devono contenere, in maniera chiara e comprensibile,
osservando in particolare i principi di buona fede e di lealta' in
materia di transazioni commerciali, valutati in base alle esigenze di
protezione delle categorie di consumatori socialmente deboli, le
seguenti informazioni:
a) identita' del professionista e dell'impresa;
b) requisiti di ordine generale e di qualificazione del
professionista e dell'impresa, indicando espressamente le esperienze
pregresse e il fatturato degli ultimi cinque anni, nonche' la
certificazione antimafia e di regolarita' del documento unico di
regolarita' contributiva;
c) oggetto e caratteristiche essenziali del progetto e dei lavori
commissionati;
d) determinazione e modalita' di pagamento del corrispettivo
pattuito;
e) modalita' e tempi di consegna;
f) dichiarazione di voler procedere al subappalto dell'esecuzione
dell'opera, ove autorizzato dal committente, indicandone la misura e
l'identita' del subappaltatore.
9. Al fine di garantire la massima trasparenza e tracciabilita'
nell'attivita' di riparazione e di ricostruzione degli edifici
danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, e' istituito un elenco degli
operatori economici interessati all'esecuzione degli interventi di
ricostruzione. Gli Uffici speciali di cui al comma 2 dell'articolo
67-ter fissano i criteri generali e i requisiti di affidabilita'
tecnica per l'iscrizione volontaria nell'elenco. L'iscrizione
nell'elenco e', comunque, subordinata al possesso dei requisiti di
cui all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modificazioni, e alle verifiche antimafia
effettuate dalle prefetture-uffici territoriali del Governo
competenti. Gli aggiornamenti periodici delle verifiche sono
comunicati dalle prefetture-uffici territoriali del Governo agli
Uffici speciali ai fini della cancellazione degli operatori economici
dall'elenco. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti procedure anche semplificate per il riconoscimento dei
contributi alla ricostruzione privata, ulteriori requisiti minimi di
capacita' e di qualificazione dei professionisti e delle imprese che
progettano ed eseguono i lavori di ricostruzione, sanzioni per il
mancato rispetto dei tempi di esecuzione, nonche' prescrizioni a
tutela delle condizioni alloggiative e di lavoro del personale
impiegato nei cantieri della ricostruzione.
10. Il terremoto del 6 aprile 2009 costituisce evento
straordinario, non imputabile e imprevedibile ai sensi degli articoli
1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto
dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti
reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni
interessati dall'evento sismico, individuati dal decreto del
Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca
antecedente da residenti nei medesimi comuni.
11. Le cariche elettive e politiche dei comuni, delle province e
della regione nei cui territori sono ubicate le opere pubbliche e
private finanziate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
sono incompatibili con quella di progettista, di direttore dei lavori
o di collaudatore di tali opere nonche' con l'esercizio di attivita'
professionali connesse con lo svolgimento di dette opere, ivi
comprese l'amministrazione di condomini e la presidenza di consorzi
di aggregati edilizi. I soggetti che alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono in condizioni di
incompatibilita' possono esercitare la relativa opzione entro novanta
giorni. Il regime di incompatibilita' previsto dal presente comma si
applica anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici
pubblici, che a qualsiasi titolo intervengano sui procedimenti
inerenti alla ricostruzione.
12. Resta ferma l'autorizzazione di spesa dell'articolo 14, comma
1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
13. Ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli
orfani delle vittime degli eventi sismici verificatisi nella regione
Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 si applicano, senza limiti di
eta', le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie nelle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68. Le assunzioni devono in ogni caso avvenire nel
rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa
vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della citata
legge n. 68 del 1999, e successive modificazioni, in materia di
assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo
beneficio dei lavoratori disabili.
Art. 67-quinquies. - (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, i comuni di cui al comma 3 del
presente articolo predispongono, ove non vi abbiano gia' provveduto,
i piani di ricostruzione del centro storico, di cui all'articolo 14,
comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che definiscono gli
indirizzi da seguire in fase di ricostruzione e la stima dei costi
riguardanti l'intero perimetro del centro storico. Decorso
inutilmente il suddetto termine, le finalita' di cui all'articolo
67-quater sono comunque perseguite con gli strumenti previsti dalla
legislazione ordinaria nazionale e regionale. I piani di
ricostruzione hanno natura strategica e, ove asseverati dalla
provincia competente secondo la disciplina vigente, anche
urbanistica. Le varianti urbanistiche per la ricostruzione normativa
e cartografica sono approvate mediante accordo di programma ai sensi
dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, tra il comune proponente e la provincia
competente. Le disposizioni urbanistiche comunali si intendono
aggiornate se in contrasto con altre sopraggiunte disposizioni
statali o regionali in materia urbanistica. Nell'attuazione dei piani
di ricostruzione, ai fini del citato articolo 14, comma 5-bis, del
decreto-legge n. 39 del 2009, il particolare interesse paesaggistico
degli edifici civili privati e' attestato dal direttore regionale per
i beni culturali e paesaggistici.
2. Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni
concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile
2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente
del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, che presentano ancora ulteriori profili di
applicabilita'.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente capo e
di tutte le misure gia' adottate in relazione al sisma del 6 aprile
2009, si intendono per territori comunali colpiti dal sisma quelli di
cui all'articolo 1 del decreto del Commissario delegato 16 aprile
2009, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
2009, e di cui al decreto del Commissario delegato 17 luglio 2009, n.
11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 2009.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
Art. 67-sexies. - (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
derivanti dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 67-ter, pari a euro
14.164.000 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 e a euro
11.844.000 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante utilizzo
delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio, come
determinato dall'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e, a decorrere dalla data della sua attivazione, del fondo
perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo
decreto legislativo n. 23 del 2011.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro per la coesione
territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabilite le modalita' di trasferimento delle risorse
agli Uffici speciali di cui all'articolo 67-ter, comma 2, nonche' le
modalita' di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.
3. All'onere connesso col finanziamento degli interventi necessari
per la riparazione e il miglioramento sismico degli edifici
gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009 che ha
colpito l'Umbria e per il quale e' stato dichiarato lo stato di
emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7
gennaio 2010, si provvede con 20 milioni di euro per l'anno 2012 e 15
milioni di euro per l'anno 2013, a valere su corrispondente quota,
per i medesimi anni, delle risorse rivenienti dall'articolo 16, comma
1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da assegnare alla regione Umbria
con le modalita' previste dalla medesima disposizione, ad
integrazione del gettito derivante alla stessa dall'istituzione
dell'imposta sulla benzina per autotrazione, prevista dall'articolo
6, comma 1, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e
dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990,
n. 398, gia' disposta con legge regionale della regione Umbria 9
dicembre 2011, n. 17. La regione Umbria e' autorizzata a utilizzare
il finanziamento assegnato, con priorita' per gli edifici
comprendenti abitazioni dei residenti e attivita' produttive oggetto
di ordinanza di sgombero, nonche' per il Piano integrato di recupero
della frazione di Spina del comune di Marsciano.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 67-septies. - (Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012). - 1. Il
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno
interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012, e
l'articolo 10 del presente decreto si applicano anche ai territori
dei comuni di Ferrara, Mantova, nonche', ove risulti l'esistenza del
nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici, dei comuni
di Castel d'Ario, Commessaggio, Dosolo, Motteggiana, Pomponesco,
Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano,
Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de' Frati, Piadena, San Daniele
Po, Robecco d'Oglio, Argenta.
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si
provvede nell'ambito delle risorse del Fondo per la ricostruzione
delle aree colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
Art. 67-octies. - (Credito d'imposta in favore di soggetti
danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012). - 1. I soggetti
che alla data del 20 maggio 2012 avevano sede legale od operativa e
svolgevano attivita' di impresa o di lavoro autonomo in uno dei
comuni interessati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, e che per
effetto del sisma hanno subito la distruzione ovvero l'inagibilita'
dell'azienda, dello studio professionale, ovvero la distruzione di
attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attivita',
denunciandole all'autorita' comunale e ricevendone verificazione,
possono usufruire di un contributo sotto forma di credito di imposta
pari al costo sostenuto, entro il 30 giugno 2014, per la
ricostruzione, il ripristino ovvero la sostituzione dei suddetti
beni.
2. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei
quali lo stesso e' utilizzato. Esso non concorre alla formazione del
reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
3. Il credito di imposta di cui al comma 1 e' attribuito nel limite
massimo di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013,
2014 e 2015. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2013, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 33, comma 1, terzo periodo, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e, per gli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente
riduzione della proiezione, per l'anno 2014, dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalita' applicative delle disposizioni
del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e
alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
Per fruire del contributo, le imprese presentano un'istanza, secondo
le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al primo
periodo, all'Agenzia delle entrate, che concede il contributo nel
rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. A tal fine, per
ciascuna istanza accolta, l'Agenzia delle entrate indica la quota del
credito di imposta fruibile in ciascuno degli anni 2013, 2014 e
2015».
L'articolo 68 e' sostituito dal seguente:
«Art. 68. - (Assicurazioni estere). - 1. All'articolo 26-ter, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nel caso in
cui l'imposta sostitutiva non sia applicata direttamente dalle
imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato
in regime di liberta' di prestazione di servizi ovvero da un
rappresentante fiscale, l'imposta sostitutiva e' applicata dai
soggetti di cui all'articolo 23 attraverso i quali sono riscossi i
redditi derivanti da tali contratti".
2. All'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies e' inserito il
seguente:
"2-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-ter si applicano
anche ai soggetti di cui all'articolo 26-ter, comma 3, terzo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e successive modificazioni. L'imposta di cui al comma 2 e'
commisurata al solo ammontare del valore dei contratti di
assicurazione indicati nel citato terzo periodo. A tal fine i
contraenti sono tenuti a fornire la provvista. I sostituti d'imposta
segnalano i contraenti nei confronti dei quali non e' stata applicata
l'imposta. Nei confronti dei predetti soggetti l'imposta e' riscossa
mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni".
3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2011. Per tale
periodo d'imposta il versamento dell'imposta deve essere effettuato
entro il 16 novembre 2012 sulla base del valore dei contratti in
essere al 31 dicembre 2011».
All'articolo 69:
al comma 2:
all'alinea, dopo la parola: «32,» sono inserite le seguenti: «33,
comma 5,» e le parole: «euro 123.692.408 euro per l'anno 2012,
99.980.489 euro per l'anno 2013, 220.661.620 euro per l'anno 2014,
405.887.450 euro per l'anno 2015, 307.900.000 euro per l'anno 2016 e
309.500.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a
178.858.408 euro per l'anno 2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013,
a 260.661.620 euro per l'anno 2014, a 455.887.450 euro per l'anno
2015, a 357.900.000 euro per l'anno 2016, 359.500.000 euro per l'anno
2017» sono sostituite dalle seguenti: «135.292.408 euro per l'anno
2012, 113.780.489 euro per l'anno 2013, 234.261.620 euro per l'anno
2014, 414.587.450 euro per l'anno 2015, 316.600.000 euro per l'anno
2016 e 318.200.000 euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a
190.458.408 euro per l'anno 2012, a 137.780.489 euro per l'anno 2013,
a 274.261.620 euro per l'anno 2014, a 464.587.450 euro per l'anno
2015, a 366.600.000 euro per l'anno 2016 e a 368.200.000 euro per
l'anno 2017»;
alla lettera a), le parole: «quanto a 178.858.408 euro per l'anno
2012, a 123.980.489 euro per l'anno 2013, a 120 milioni di euro per
l'anno 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «quanto a 185.458.408 euro per l'anno
2012, a 132.780.489 euro per l'anno 2013, a 128,6 milioni di euro per
l'anno 2014 e a 108,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015»;
alla lettera b), ultimo periodo, le parole: «potranno proporre»
sono sostituite dalle seguenti: «, in sede di predisposizione del
disegno di legge di bilancio, possono proporre»;
dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,
2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Al fine di semplificare l'organizzazione degli enti
territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa
pubblica, nonche' in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma
22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le province
autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito della propria
autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento
previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che gli
incarichi conferiti all'interno delle comunita' di valle siano svolti
a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna
forma di remunerazione, indennita' o gettone di presenza.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano
compatibilmente con le competenze attribuite alle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle
relative norme di attuazione».