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Circolare 150 del 15 Settembre 2003
OGGETTO:
chiarimenti alla circolare n. 175/2000 - versamenti relativi al semestre anteriore alla domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria.Nuova edizione del modello di domanda (mod. O10/M/02)
SOMMARIO:
il versamento di contributi volontari per i periodi non coperti da assicurazione compresi nel semestre anteriore alla domanda di autorizzazione alla prosecuzione volontaria non comporta retrodatazione della decorrenza; la pensione liquidata utilizzando tali contributi non può avere decorrenza anteriore a quella di autorizzazione ai versamenti volontari.La facoltà di effettuare versamenti volontari per i periodi privi di copertura assicurativa compresi nei sei mesi antecedeni alla domanda è esercitabile anche da coloro che chiedono la rideterminazione del contributo ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 8, del D.Lgs. n. 184/1997 e dagli autorizzati che presentano istanza di variazione della gestione assicurativa.
Come noto, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ha introdotto una serie di disposizioni innovative in materia di versamenti volontari, la cui applicazione ha determinato difficoltà interpretative ed incertezze operative.
Al fine di superare le problematiche scaturite in sede di attuazione della norma sopra richiamata e di uniformare l’operato delle Sedi, si forniscono le seguenti precisazioni.
1 - Decorrenza dell’autorizzazione alla prosecuzione volontaria in presenza di contribuzione versata ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997
Secondo la previsione dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997 (in vigore dal 12 luglio 1997), i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria possano effettuare versamenti anche per i sei mesi precedenti la domanda, cioè per i periodi privi di copertura assicurativa collocati in tale arco temporale.
L’esercizio della facoltà concessa dal richiamato articolo 6, comma 1, non determina alcuna retrodatazione dell’autorizzazione, la cui decorrenza (decorrenza “giuridica”), definita sulla base dei criteri già indicati dall’articolo 7 del DPR n. 1432/1971, resta pertanto fissata al primo sabato successivo alla data di presentazione della relativa domanda.
Considerato che, in merito all'incompatibilità della contribuzione volontaria con l'iscrizione o con il pensionamento in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, il comma 2 del predetto articolo 6 ribadisce quanto già disposto dall'articolo 5 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1432 e dall'articolo 3 della legge 18 febbraio 1983, n. 47, detto versamento “anticipato” è consentito solo in corrispondenza dei periodi compresi nei sei mesi antecedenti la domanda, in relazione ai quali non si riscontrino cause ostative.
Da quanto sopra si deduce che, una volta individuato il semestre antecedente alla richiesta di autorizzazione, l’esercizio della facoltà in esame potrà riguardare il solo numero di settimane che, in tale periodo, risulteranno prive di contribuzione.
Appare altresì evidente che la possibilità di versare contributi “pregressi”, riconosciuta a coloro che presentano le condizioni richieste dalla vigente normativa, costituisce un’estensione delle possibilità conseguenti all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, salva la facoltà degli interessati di effettuare il versamento anche per detti periodi o limitatamente ad essi.
Può peraltro accadere che alcuni soggetti acquisiscano il diritto a pensione sulla base della sola contribuzione volontaria “pregressa”. Considerato tuttavia che il presupposto per il versamento in esame è costituito dall’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, la prestazione pensionistica dovrà essere liquidata con decorrenza successiva a quella “giuridica” dell’autorizzazione; la liquidazione della pensione da data precedente determinerebbe infatti una condizione ostativa al rilascio dell’autorizzazione, la cui revoca darebbe luogo, come ovvio, all’annullamento ed al rimborso dei versamenti volontari pregressi, con conseguente perdita del requisito contributivo che aveva fatto sorgere il diritto alla prestazione stessa.
2 – Criteri di ammissione ai versamenti volontari pregressi (art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 184/1997)
Al punto 1 della circolare n. 175 del 16 ottobre 2000, con la quale sono state impartite istruzioni in merito all’applicazione dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 184/1997, si afferma che - non essendo prevista dalla predetta norma una esplicita manifestazione di volontà degli interessati - la possibilità di effettuare versamenti pregressi potesse essere riconosciuta d’ufficio a tutti gli autorizzati alla prosecuzione volontaria in vigenza del citato decreto, ovviamente in assenza di cause ostative.
Quanto sopra, nella convinzione che detta facoltà costituisce un’estensione degli effetti prodotti dall’autorizzazione alla prosecuzione volontaria e nel presupposto che il legislatore – fissando nella data di presentazione della domanda il momento a cui riferirsi per la determinazione dell’ulteriore periodo da coprire con contribuzione volontaria (sei mesi precedenti) – non intendesse prevedere un’ulteriore richiesta, ma si ricollegasse alla medesima istanza in base alla quale concedere l’autorizzazione a proseguire volontariamente il rapporto assicurativo.
Alla luce di quanto sopra esposto ed al fine di dirimere eventuali dubbi ed incertezze sorti in fase di applicazione delle istruzioni precedentemente impartite al riguardo, si ribadisce quanto segue:
Ö tutte le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria rilasciate in applicazione del D.Lgs. n. 184/1997 consentono, in assenza di cause ostative, il versamento di contribuzione volontaria anche relativamente al semestre precedente la domanda;
Ö le autorizzazioni alla prosecuzione volontaria, rilasciate su domanda di pensione presentata in vigenza del D.Lgs. n. 184/1997 e respinta per mancanza dei necessari requisiti contributivi, consentono agli interessati il versamento dei contributi pregressi, in tutti i casi in cui esistano le condizioni di applicazione dell’articolo 6, comma 1, del predetto decreto.
Peraltro, al fine di emendare situazioni che, nel passato, hanno trovato soluzioni diverse da quelle sopra prospettate, si dispone che dovranno essere ammessi ad esercitare la facoltà in argomento tutti gli autorizzati alla prosecuzione volontaria sulla base del D.Lgs. n. 184/1997, che – nella prima fase di attuazione della nuova norma - non hanno chiesto l’applicazione dell’articolo 6, comma 1, ovvero che - sulla base delle disposizioni a suo tempo emanate in proposito - non hanno potuto avvalersi della citata possibilità.
La suddetta facoltà dovrà essere esercitata, a domanda, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, pena la decadenza.
Sarà pertanto cura delle Strutture periferiche adottare tutte le iniziative ritenute idonee per portare a conoscenza dei diretti interessati l’opportunità di cui sopra, anche al fine di evitare ogni possibile motivo di contenzioso.
3 – Rideterminazione del contributo volontario e facoltà di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997
Come noto, l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 184/1997 consente ai prosecutori volontari che riprendono i versamenti dopo un periodo di rioccupazione successivo all’autorizzazione, di chiedere la rideterminazione del contributo volontario, presentando apposita istanza entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, a pena di decadenza.
La norma citata, confermando la previsione dell’articolo 2 della legge n. 47/1983 in merito ai tempi ed alle modalità di esercizio di tale facoltà, ha esteso a tale operazione gli stessi criteri applicati dal 12 luglio 1997 in fase di prima autorizzazione per il calcolo del contributo volontario (valore medio della base imponibile retributiva degli ultimi 12 mesi di contribuzione).
Il medesimo articolo 7, al comma 8, ha altresì previsto che – entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 184/1997 - i soggetti già autorizzati a versare l’ultima classe di contribuzione secondo la vecchia norma potessero chiedere la rideterminazione del contributo volontario secondo i nuovi criteri del suddetto decreto.
Secondo le istruzioni fornite in proposito con circolare n. 175/2000 (v. punto 2), la facoltà di versare contribuzione per i periodi compresi nel semestre anteriore alla domanda doveva essere riconosciuta anche ai prosecutori volontari individuati dai commi 6 e 8 del citato articolo 7, posto che le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 184/1997 costituiscono, a partire dal 12 luglio 1997, l’unica disciplina normativa in materia di prosecuzione volontaria e che tutte le domande esercitate dai prosecutori volontari a partire dalla suddetta data rientrano, conseguentemente, nell’ambito di applicazione della nuova norma.
In seguito a talune perplessità manifestate in proposito da alcune Sedi, i criteri sopra esposti sono stati attentamente riconsiderati, allo scopo di valutarne la loro aderenza allo spirito della norma.
Nell’evidenziare che, secondo la previsione dell’articolo 9 del più volte citato decreto 184/1997, “continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni relativamente alle domande esercitate dagli interessati in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto medesimo” - si ritiene di poter stabilire che il regime giuridico applicabile alle fattispecie di cui all’articolo 7, commi 6 e 8, debba essere individuato, non in relazione alla data di presentazione della originaria domanda di autorizzazione, ma a quella dell’istanza diretta ad ottenere quanto previsto dai citati commi dell’articolo 7, istanza che, esercitata nella vigenza della norma in esame, è perciò soggetta alla nuova disciplina.
In merito a quanto sopra restano pertanto confermate le istruzioni di cui al punto 2 della circolare n. 175/2000 nel senso che la facoltà di effettuare i versamenti volontari per i sei mesi anteriori all’esercizio della nuova domanda deve essere riconosciuta anche ai casi disciplinati dall’articolo 7,
commi 6 e 8.
Peraltro, tenuto conto che le istruzioni impartite al riguardo possono aver determinato difficoltà interpretative ed aver dato luogo a provvedimenti diversi da quelli sopra previsti, si dispone che gli autorizzati alla prosecuzione volontaria secondo la disciplina del D.Lgs. n. 184/1997, ai quali non sia stata concessa la possibilità di effettuare versamenti pregressi pur in presenza delle condizioni assicurative che consentivano l’applicazione dell’articolo 6, comma 1, del predetto decreto, vengano ammessi, a domanda, da presentare entro e non oltre tre mesi dalla data della presente, ad esercitare la facoltà in argomento.
Sarà pertanto cura delle Sedi dare la massima diffusione alla circostanza di cui sopra, per consentire ai diretti interessati di avvalersi in tempo utile della predetta opportunità.
Si ritiene comunque utile precisare che – nei casi in cui gli interessati si avvalgano della facoltà di cui all’articolo 6, comma 1 - il contributo volontario dovrà essere versato nella misura stabilita in applicazione del comma 6 dell’articolo 7 in esame anche per i periodi “pregressi”, essendo gli stessi successivi ai periodi di rioccupazione presi a riferimento per il calcolo del nuovo importo contributivo.
Per quanto riguarda la rideterminazione del contributo, chiesta da soggetti già autorizzati alla classe massima, si ricorda che l’abolizione delle classi di contribuzione e del limite massimo entro il quale veniva determinato il contributo volontario è stata operata dal D.Lgs. n. 184/1997.
Conseguentemente, in presenza di una istanza presentata ai sensi del comma 8 dell’articolo 7, il contributo volontario “pregresso” dovrà essere versato secondo l’importo rideterminato esclusivamente per i periodi successivi al 12 luglio 1997; per le settimane del semestre eventualmente comprese entro tale data, gli interessati dovranno un contributo corrispondente all’importo della classe massima, come calcolato in applicazione della normativa previgente.
4 – Estensione della facoltà di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997 alle domande di variazione della gestione assicurativa
Da parte di alcune Sedi sono stati sollecitati chiarimenti in merito all’eventualità di estendere la facoltà dei versamenti “pregressi” anche ai prosecutori volontari che richiedano la variazione della gestione assicurativa (ad esempio, da una gestione autonoma al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ecc.).
In merito a quanto sopra, per le motivazioni esposte al precedente punto 3, si ritiene che la medesima disposizione dell’articolo 6, comma 1, debba trovare integrale applicazione anche in presenza di domande (successive al 12 luglio 1997) intese ad ottenere la variazione della gestione assicurativa nella quale era stata in precedenza concessa l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Pertanto, le domande di variazione della gestione assicurativa presentate a partire dalla data di emanazione della presente circolare, nonché quelle ancora giacenti alla medesima data, dovranno dare luogo anche alla possibilità di effettuare versamenti volontari per il semestre precedente, in tutti i casi in cui esistano le condizioni di applicazione dell’articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 184/1997.
Analogamente a quanto previsto per le istanze di rideterminazione del contributo, anche le domande di variazione della gestione assicurativa presentate a partire dal 12 luglio 1997 e definite con criteri diversi da quelli ora illustrati, dovranno essere riesaminate a domanda degli interessati, da presentare entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare, pena la decadenza.
Anche in tali casi le Strutture periferiche vorranno adottare tutte le iniziative ritenute idonee a portare a conoscenza dei diretti interessati l’opportunità di cui sopra.
5 – Aggiornamento del modello O10/M
Il modello O10/M/02, che viene allegato alla presente circolare, è stato opportunamente aggiornato con l’indicazione di tutte le gestione nelle quali può essere rilasciata l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria.
Detto modello dovrà essere riprodotto a cura delle Sedi e messo a disposizione degli interessati per la presentazione delle nuove domande, in sostituzione della vecchia modulistica.
Con successiva comunicazione verrà data notizia della disponibilità in INTERNET/INTRANET della versione editabile del modello in esame.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO