Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Messaggi ME 2013 Messaggio 16961 del 22 ottobre 2013
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 7269
Messaggio 16961 del 22 ottobre 2013
Oggetto
Chiarimenti e implementazione della procedura per la liquidazione dell’indennità ex articolo 2, commi 51-56 della legge 28 giugno 2012, n. 92 ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto.
1) Premessa.
Con la circolare 14 marzo 2013, n. 38 sono state impartite istruzioni relative alla nuova disciplina dell’indennità ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto c.d. “co.co.pro.” (articolo 2, commi 51-56 della legge 28 giugno 2012, n. 92), riconosciuta a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Con messaggio 22 maggio 2013, n. 8355, nelle more dell’implementazione della procedura informatizzata per l’istruttoria e la liquidazione delle domande, sono stati forniti i primi chiarimenti per procedere alla liquidazione della prestazione, il cui anno di riferimento è il 2013, mediante la procedura pagamenti vari.
Con il presente messaggio si forniscono ulteriori precisazioni di natura amministrativa e procedurale.
2) Chiarimenti a seguito di quesiti.
2.1) Reddito lordo complessivo soggetto a imposizione fiscale non superiore al limite di 20.000 euro annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Il requisito reddituale di cui all’articolo 2, comma 51, lettera b) della legge n. 92/2012, come già precisato nel punto 1.2 della circolare n. 38/2013, deve intendersi come reddito lordo conseguito in qualità di collaboratore coordinato e continuativo di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Tale reddito è visualizzabile accedendo dall’Area “Assicurato Pensionato” della home page Intranet nella funzione di “Rendicontazione della Gestione separata” sotto la voce “imponibile”. Ovviamente sarà utile visualizzare i dettagli per accertare che tale reddito derivi da una collaborazione coordinata e continuativa, di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2.2) Periodi di tutela della maternità.
Nell’ipotesi in cui il collaboratore coordinato e continuativo a progetto abbia beneficiato, per i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale) della relativa prestazione, quest’ultima concorrerà al computo del requisito reddituale in esame. Più precisamente la prestazione deve essere computata - sulla base dell’applicazione nella Gestione separata del criterio di cassa - nell’anno solare nel quale è corrisposta al collaboratore a progetto.
Si precisa, inoltre, che i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.
L’importo della suddetta prestazione, oltre alla consultazione del CUD, è rinvenibile:
- accedendo da Servizi- Accesso alle applicazioni EAP (ex – AS/400) -Prestazioni Di Malattia, Maternita',L.104/92 - opzione 5 prestazioni lavoratori parasubordinati.
2.3) Contratti di collaborazione stipulati con la pubblica amministrazione.
Continuano a pervenire quesiti da parte delle Sedi in merito alla possibilità di concedere l’indennità in esame ai collaboratori della pubblica amministrazione.
Come è noto, l’articolo 2, comma 51, della legge n. 92/2012, riconosce la prestazione ai soli collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003.
In particolare, il suddetto articolo 61, comma 1, del decreto legislativo prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici (c.d. collaboratori a progetto), e l’articolo 1, comma 2, del decreto medesimo dispone espressamente che lo stesso non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che non è possibile concedere l’indennità in esame in ragione di un’attività di collaborazione svolta presso una pubblica amministrazione.
Conseguentemente, ai fini del soddisfacimento del requisito dei mesi accreditati presso la Gestione separata, non devono essere considerati i contributi versati per contratti di collaborazione stipulati con la pubblica amministrazione.
2.4) Periodo ininterrotto di disoccupazione di almeno due mesi.
L’articolo 2, comma 51, della legge n. 92/2012 prevede tra i requisiti richiesti in via congiunta per il riconoscimento della prestazione un periodo ininterrotto di almeno due mesi di disoccupazione nell’anno precedente.
E’ stato richiesto se tale periodo di disoccupazione debba essere non indennizzato e se la percezione dell’indennità di disoccupazione sia ostativa al soddisfacimento del requisito in esame.
Al riguardo, si precisa che il requisito relativo al periodo di disoccupazione ininterrotto di almeno due mesi deve essere inteso come periodo di disoccupazione non indennizzato.
In particolare, quanto sopra esposto trova applicazione anche per le domande relative all’anno di riferimento 2013, per le quali è richiesto il requisito dell’assenza di contratto di lavoro per un periodo ininterrotto di almeno due mesi (v. punto 1.2 della circolare n. 38/2013). Tale periodo, infatti, non deve essere stato indennizzato ai fini del soddisfacimento del requisito in esame.
2.5) Iscrizione esclusiva alla Gestione separata
Ai fini del soddisfacimento del requisito dell’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata il soggetto deve essere iscritto alla Gestione separata, ma non essere titolare di pensione o assicurato presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
Per l’accertamento di tale requisito è utile verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata che per l’anno 2013 (v. circolare n. 27/2013) è pari al:
- 27,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- 20% per i soggetti iscritti alla Gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.
L’iscrizione in via esclusiva alla Gestione separata deve sussistere per tutto lo svolgimento del rapporto di collaborazione a progetto, ovvero dei rapporti di collaborazione a progetto, nel caso in cui il lavoratore abbia avuto diversi contratti di collaborazione a progetto.
Pertanto, non potrà ritenersi soddisfatto il requisito dell’esclusività dell’iscrizione alla Gestione separata se, ad esempio, il lavoratore, durante il contratto a progetto, svolga contemporaneamente un lavoro dipendente, risultando così iscritto ad altra forma pensionistica obbligatoria.
3)Regime fiscale della prestazione.
La prestazione è soggetta a tassazione separata ai sensi dell’art. 17 del TUIR; in attesa della procedura definitiva si applica l’aliquota del 23% sull’importo o sugli importi da erogare.
La prestazione deve essere erogata:
· in un'unica soluzione se l’importo lordo della prestazione è pari o inferiore a 1000 euro;
· in rate mensili lorde pari o inferiori a 1000 euro se l’importo lordo complessivo è superiore a 1000 euro.
4) Interessi legali.
Al fine di evitare la decorrenza di interessi legali sull’indennità dei co.co.pro., è necessario liquidare la prestazione entro 120 giorni dalla data della domanda, laddove completa, ovvero dalla data del suo perfezionamento, ove fosse stata presentata incompleta (vedi messaggio n. 1418/2008).
In particolare, costituisce atto interruttivo del termine di decorrenza degli interessi legali la liquidazione:
· dell’importo della prestazione, in un’unica soluzione, se l’importo è inferiore o pari a 1000 euro;
· del primo importo mensile, se l’importo della prestazione è superiore a 1000 euro.
A titolo esemplificativo si riporta di seguito il calcolo della prestazione totale suddivisa in rate e con gli interessi legali applicati.
La singola rata si calcola come somma di:
1. Rata lorda di 1.000 euro alla quale viene applicata l’aliquota del 23% a titolo di acconto per tassazione separata; l’ultima rata ha un importo lordo pari o inferiore a 1.000 euro perché a concorrenza dell’importo totale dovuto;
2. Quota Interessi legali eventualmente dovuti per il pagamento oltre 120 gg. dalla presentazione della domanda di prestazione diviso per il numero delle rate previste.
Se, ad esempio, devono essere riconosciuti 100 euro di interessi legali su una prestazione lorda complessiva pari a 4.299,96 (= 15.357 * 4* 0.07 – caso di prestazione per il 2013 per 4 mesi non accreditati), si dovranno disporre i seguenti pagamenti:
IMPORTO INDENNITA' NETTA | IMPORTO INTERESSI | IMPORTO TOTALE DA EROGARE | |
PRIMA | 1.000 * (1 – 23%)= 770,00 | (100 / 5) * (1 – 23%)=15,40 | 785,40 € |
SECONDA | 1.000 * (1 – 23%)= 770,00 | (100 / 5) * (1 – 23%)=15,40 | 785,40 € |
TERZA | 1.000 * (1 – 23%)= 770,00 | (100 / 5) * (1 – 23%)=15,40 | 785,40 € |
QUARTA | 1.000 * (1 – 23%)= 770,00 | (100 / 5) * (1 – 23%)=15,40 | 785,40 € |
QUINTA | 299,96*(1 – 23%)= 230,97 | (100 / 5) * (1 – 23%)=15,40 | 246,37 € |
Si ribadisce che, come stabilito dall’art. 2, comma 53, della L. 92/2012, l’importo mensile dell’indennità non deve superare i 1.000 euro lordi e, in ogni caso, anche applicando gli interessi legali frazionati per rata all’importo netto mensile dell’indennità (come da esempio in tabella), l’importo totale di ogni singola rata non deve comunque superare i 1.000 euro netti.
5) Istruzioni procedurali.
Per supportare l’attività degli operatori di sede è stata realizzata un’applicazione in ambito Intranet raggiungibile attraverso il seguente percorso: Processi / Prestazioni a Sostegno del Reddito / Servizi / Indennità Co.Co.Pro.
L’applicazione, nella sua prima versione, consente agli operatori di visualizzare la lista delle domande pervenute in via telematica e li aiuta nella fase di calcolo degli importi, delle rate e di pianificazione dei successivi pagamenti.
Al fine di garantire il graduale passaggio alla modalità telematica in via esclusiva, è prevista attualmente una fase di transizione in cui l’applicazione consente di inserire anche manualmente le istanze cartacee pervenute direttamente nelle Sedi.
In allegato 1 si riporta il documento contenente la descrizione delle principali funzionalità dell’applicazione e le modalità di utilizzo della stessa.
La procedura sarà integrata nel tempo con le diverse funzionalità per una completa gestione delle pratiche. Nella fase attuale, la Sede che riceve la domanda per competenza deve effettuare l’istruttoria verificando la sussistenza dei requisiti utilizzando le altre applicazioni a propria disposizione.
Una volta completata l’istruttoria e accertata la presenza dei requisiti, la liquidazione della prestazione deve essere effettuata mediante la procedura “Pagamenti vari”.
Si riportano di seguito le istruzioni che gli operatori devono eseguire ai fini di un corretto uso della procedura “Pagamenti vari”.
ATTENZIONE: le seguenti istruzioni procedurali sostituiscono integralmente quelle riportate nel precedente messaggio n. 8355/2013.
All’interno della procedura “Pagamenti vari”, l’operatore con il profilo “Master” dovrà creare una collezione di pagamenti denominata “CO.CO.PRO.xx“ (N.B. se la collezione è creata da un Sede, al posto di xx l’operatore inserisce il codice 00, se è creata da un’Agenzia di produzione inserisce il proprio codice di riferimento: 01, 02, …).
La collezione sarà automaticamente inizializzata con il campo causale: “IND. COCOPRO 2013”.
Per ogni pagamento l’operatore dovrà comunque sempre integrare il campo della causale inserendo dopo la dicitura “IND. COCOPRO 2013” il numero di rata che si intende pagare ed il numero di rate totale previsto (per esempio: “IND. COCOPRO 2013 rata 2 di 3”).
L’operatore dovrà accedere ai pannelli di acquisizione del pagamento (Opz 5/1) per acquisire o prelevare i dati anagrafici del beneficiario della prestazione (cognome, nome e data di nascita).
I dati anagrafici, così inseriti o prelevati, precompilano il pannello del pagamento anche con l’indirizzo del beneficiario, che può comunque essere modificato dall’operatore se necessario.
Successivamente, l’operatore dovrà acquisire l’importo netto da erogare, che non può essere maggiore di 1.000,00 euro, nel campo “Importo” e indicare nel campo “Pagamento” la modalità di pagamento scelta.
La collezione è stata inoltre configurata per presentare i seguenti campi (nomi/conti) denominati con le sigle: GAU30168, GPA27009, TR.SIND, INDENAP, IRPEFAP, GAU34020.
Nella sezione nomi/conti l’operatore dovrà inserire:
nel campo GAU30168 l’importo dell’indennità lorda
(importo massimo 1000,00 euro);
nel campo INDENAP la somma dei campi GAU30168 e GAU34020;
nei campi GPA27009 e IRPEFAP l’importo della trattenuta fiscale
(aliquota da applicare 23 per cento);
nel campo TR.SIND l’importo dell’eventuale trattenuta sindacale;
nel campo GAU34020 l’importo degli eventuali interessi legali.
Dopo aver inserito i dati l’operatore dovrà eseguire la quadratura della collezione (Opz. 5/2) e la successiva elaborazione per produrre il file telematico e l’IP6bis da trasmettere all’ufficio ragioneria di sede.
6) Monitoraggio.Come già precisato nel paragrafo 2 della circolare n. 38/2013 l’Istituto provvede al costante monitoraggio della spesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 fornendo report periodici ai Ministeri vigilanti.
Poiché non è possibile – dato l’utilizzo della procedura pagamenti vari – l’estrazione di un report unico da parte delle Direzioni scriventi, si richiede l’invio alla Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, entro il 30 ottobre 2013, per il tramite delle Direzioni Regionali, dei seguenti dati - con anno di riferimento 2013 - inseriti nello schema che si allega (allegato 2): domande pervenute, respinte, liquidate, importo totale dell’indennità liquidato.
Tali dati dovranno essere rilevati al 30 settembre 2013 e, a partire da tale data, dovranno essere inviati, con le modalità suddette, ogni trimestre.
Nel campo “domande pervenute” dovrà essere inserito il numero delle domande presentate in formato cartaceo e non inserite nella procedura in esame, poiché con l’inserimento di tali domande, i dati necessari per lo svolgimento del monitoraggio sono ricavabili in automatico dalla procedura stessa.
Nel campo “domande respinte” dovrà essere riportato il numero delle domande la cui istruttoria si sia conclusa, prima del rilascio della procedura in oggetto, con una lettera di reiezione manuale.
Nel campo “domande liquidate” e “importo totale indennità” dovrà essere indicato rispettivamente il numero delle domande liquidate mediante la procedura pagamenti vari e l’importo totale dell’indennità liquidato con la stessa.
Il Direttore generale
Nori