Eureka Previdenza

Circolare 51 del 7 marzo 1984

OGGETTO: Legge 11 novembre 1983, n. 638, art. 7;
         importo dei contributi volontari dal
         1 gennaio 1984.
     La Gazzetta Ufficiale n.  310  dell'11  novembre
1983  ha pubblicato la legge 11 novembre 1983, n. 638
(1) di conversione del D.L. n. 463/1983  che  prevede
all'art.  7, commi 7 e 8 una modifica nel calcolo dei
contributii volontari.
     Si  impartiscono, pertanto, le istruzioni per la
pratica applicazione di detta norma.
                       PARTE PRIMA
           Importo dei contributi volontari
1) Lavoratori dipendenti comuni non agricoli
     L'art.  7,  comma 7 della legge in esame prevede
che a "decorrere dal 1 gennaio 1984 l'importo  minimo
della   retribuzione  settimanale  sulla  quale  sono
commisurati i contributi volontari  non  puo'  essere
inferiore  a  quello  della  retribuzione media della
classe di retribuzione di cui alla tabella F allegata
al  decreto  29  luglio 1981, n. 402 (2), convertito,
con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981,  n.
537   (3)   pari   o  immediatamente  inferiore  alla
retribuzione settimanale determinata ai sensi  del  1
comma del presente articolo".
     Ne   consegue   che   l'importo   minimo   delle
retribuzioni,  sulle  quali  calcolare  i  contributi
volontari,  non  puo'   essere   inferiore   al   30%
dell'importo   del   trattamento  minimo  mensile  di
pensione  a  carico  del  Fondo  Pensioni  Lavoratori
Dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno.
     Sulla   base   di    tale    disposto    nonche'
dell'adeguamento  annuale  delle  retribuzioni  medie
settimanali previste  dall'art.  2,  5  comma,  della
legge  26  settembre 1981, n. 537, si e' provveduto a
predisporre una nuova tabella di  retribuzioni  medie
(vedi allegato 1) che sostituisce, a far tempo dall'1
gennaio 1984, quello  di  cui  all'allegato  2  della
circolare n. 623 R.C.V. del 25 maggio 1983 (4).
     Risultano,  pertanto,   modificati   anche   gli
importi  dei  contributi volontari dovuti a far tempo
dal 1 gennaio 1984.
     Per  i lavoratori dipendenti comuni non agricoli
le nuove tabelle di contribuzione sono quelle di  cui
all'allegato 2.
2) Lavoratori occupati nei cantieri di lavoro e
    rimboschimento. Pescatori soggetti alla legge n.
    250/1958. Lavoratori domestici.
     L'8   comma  dell'art.  7  della  legge  n.  638
stabilisce che l'importo  del  contributo  volontario
minimo  dovuto  da  tutte le categorie di prosecutori
volontari  dell'assicurazione  generale  obbligatoria
per  L'I.V.S.  e'  determinato  applicando l'aliquota
percentuale in vigore  per  ciascuna  categoria  alla
retribuzione  media  minima prevista per i lavoratori
dipendenti.
     Tenuto  conto  che  per tale ultima categoria di
prosecutori  volontari  la  retribuzione  minima   e'
quella  della 15 classe di contribuzione, gli importi
dovuti dai lavoratori occupati nei cantieri di lavoro
e  rimboschimento e dai pescatori soggetti alla legge
13 marzo 1958, n.  250  sono  quelli  indicati  nelle
allegate tabelle n. 3 e 4.
     Per  quanto  concerne,  invece,  i   prosecutori
volontari  con  la  qualifica  di  addetti ai servizi
domestici e  familiari,  la  retribuzione  minima  di
riferimento  porta, per l'anno 1984, ad un importo di
contribuzione minima settimanale L. 10.047.
3) Lavoratori agricoli dipendenti, coloni e mezzadri
    reinseriti
     Per  l'anno  1984,  gli  importi  dei contributi
volontari settimanali per l'assicurazione I.V.S.  dei
lavoratori  agricoli dipendenti e dei mezzadri-coloni
reinseriti  sono  quelli  riportati   rispettivamente
nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6.
     Il calcolo dei  nuovi  contributi  volontari  e'
stato   effettuato   tenendo  conto  dell'adeguamento
annuale delle retribuzioni settimanali, di  cui  alla
tabella  F  della  citata legge n, 537/1981, previsto
dall'art. 2 della legge stessa.
     Si  fa presente inoltre che - ai sensi di quanto
disposto dall'art. 7, 8 comma, del  provvedimento  di
legge  in  esame  - gli importi dei contributi minimi
volontari  dovuti,  per  l'anno   1984,   dalle   due
categorie  di  prosecutori  volontari  in parola sono
quelli che si ottengono applicando all'importo minimo
della  retribuzione  media  settimanale  (15  classe)
determinata  in  base  al  precedente  comma  7,   le
aliquote  contributive  in  vigore  per  le  predette
categorie di lavoratori.
     Pertanto  l'importo  del  contributo  volontario
minimo dovuto per l'anno 1984 e' di L. 12.571  per  i
lavoratori  agricoli  dipendenti  e di L. 6.780 per i
coloni e mezzadri reinseriti.
4) Coltivatori diretti, mezzadri e coloni
     L'importo del contributo volontario  settimanale
I.V.S.  dovuto  dai  coltivatori  diretti, mezzadri e
coloni - ai  sensi  delle  disposizioni  dettate  dal
citato art. 7, 8 comma, della legge n. 638/1983 - non
puo'  essere  inferiore  a  quello  che  deve  essere
versato,  quale  contribuzione minima, dai lavoratori
dipendenti comuni al Fondo Pensioni.
     Pertanto,  a  far  tempo  dal  1  gennaio  1984,
l'importo del contributo  volontario  settimanale  in
questione e' di L. 23.433 (v. all. 7)
     Per quanto riguarda, infine, il contributo base,
si  fa  presente  che,  ai  sensi  delle disposizioni
dettate dall'art. 4, 2 comma,  della  egge  suddetta,
tale   contributo   resta   confermato  nella  misura
stabilita per l'anno 1983 (L. 54 a settimana).
     Al  riguardo si richiama l'attenzione delle Sedi
sulla circostanza  che,  per  errore,  nella  tabella
allegata  alla  circolare n. 623 R.C.V. del 25 maggio
1983  (allegato  8)  e'  stato  riportato  alla  voce
contributo base l'importo di L. 90 anziche' quello di
L. 54.
     Per  ogni  buon fine si allega alla presente (v.
allegato  8)  la  tabella  dei  contributi  volontari
dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per
l'anno 1983, la  quale  sostituisce  quella  allegata
alla predetta circolare n. 623.
5) Artigiani ed esercenti attivita' commerciale
     Ai  sensi  dell'art.  4, comma 2, della legge n.
638, l'importo del contributo volontario  dovuto  dai
lavoratori  autonomi  indicati  in oggetto per l'anno
1984 e' pari  a  quello  previsto  per  i  lavoratori
dipendenti  assegnati  alla 15 classe di retribuzione
di cui alla tabella F allegata al D. 29 luglio  1981,
n.  402,  convertito con modificazioni nella legge 26
settembre 1981, n. 537, rapportato a mese.
     Pertanto,  il  contributo  stesso  ammonta  a L.
101.535 pari a L. 304.605 trimestrali.
     Il contributo base, ai sensi del citato articolo
4,  comma  2, resta confermato nella misura stabilita
per l'anno 1983 (L. 390 mensili)
                     PARTE SECONDA
                  Criteri di massima
     Si ritiene  ullustrare  qui  di  seguito  alcuni
criteri   di   massima,   determinati   talora  anche
dall'indirizzo del Comitato Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti  nell'esame  dei  ricorsi  in  materia  di
versamenti volontari,  ai  quali  le  Sedi  dovranno,
d'ora   in   poi,   uniformare   i  provvedimenti  di
competenza.
1) Autorizzazione ai versamenti volontari in
    occasione della reiezione di una domanda di
    pensione.
     In base alla normativa vigente,  la  domanda  di
pensione,  in caso di reiezione vale, in alternativa,
come domanda di prosecuzione volontaria.
     A  tal  fine  nei  moduli  di  domanda era stata
prevista  la  dicitura  "la  presente,  in  caso   di
reiezione   della  domanda  di  pensione,  vale  come
domanda di prosecuzione volontaria".
     Senonche'  in  alcune  ristampe  dei  modelli di
domanda di pensione tale dicitura e' stata sostituita
con  altra  che  prevede  che  l'assicurato manifesti
espressamente la sua volonta' che la domanda  stessa,
in   caso   di   reiezione  sotto  il  profilo  della
prestazione, venga considerata come  formale  domanda
di autorizzazione ai versamenti volontari.
     E' stato, pertanto, chiesto da parte  di  alcune
Sedi  il  comportamento  da  seguire  nel caso in cui
l'interessato non  abbia  esplicitamente  manifestato
tale volonta'.
     In  tale  ipotesi  questa   Direzione   generale
ritiene  che una modifica formale dei moduli non puo'
far  venire  meno  il  diritto   dell'assicurato   ad
ottenere  l'esame  della  domanda  sotto  il  profilo
alternativo della prosecuzione volontaria.
2) Versamenti volontari nelle more della definizione
    della domanda di pensione
     Come  e  '  noto,  il prosecutore volontario, in
occasione  della  presentazione  della   domanda   di
pensione,  puo'  sospendere  i  versamenti  volontari
nelle more della definizione della domanda stessa.
     E'   stato,   peraltro,   chiesto  se  anche  la
presentazione  di  un  ricorso   contro   la   negata
prestazione    possa    essere    considerata   causa
giustificatrice  del  mancato  rispetto  dei  termini
previsti per il versamento dei contributi volontari.
     Al riguardo, si precisa che il comitato Speciale
preposto  al  Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti ha
ribadito  che  la  sospensione  del  versamento   dei
contributi  volontari  sia legittima limitatamente al
tempo   necessario   allo    svolgimento    dell'iter
istruttorio della domanda di pensione.
     Nel caso di ricorsi o  di  domande  di  riesame,
l'assicurato,  e'  pertanto,  tenuto  al rispetto dei
termini stabiliti dalla legge  per  la  contribuzione
volontaria.
                      PARTE TERZA
Coefficienti di ripartizione dei contributi volontari
     Per i contributi volontari dovuti dai lavoratori
autonomi per l'anno 1984  sono  stati  determinati  i
nuovi   coefficienti  di  ripartizione  ai  conti  di
competenza che sono riportati  nell'allegata  tabella
(v. all. 9).
     Con l'occasione sono  stati  calcolati  anche  i
coefficienti  di  ripartizione  ai conti di comptenza
dei  contributi  volontari  dei  lavoratori  autonomi
relativi all'anno 1983 (v. atabella all. 10).
     Nessuna variazione, invece, e' intervenuta nella
ripartizione  ai  conti  di competenza dei contributi
volontari alle altre categorie di lavoratori per  gli
anni sopraindicati.
                       IL DIRETTORE GENERALE
                          FASSARI
----------
  (1) V. "Atti ufficiali " 1983, pag. 2961.
  (2) V. "Atti ufficiali"  1981, pag. 1572.
  (3) V. "Atti ufficiali"  1981, pag. 2133.
  (4) V. "Atti ufficiali"  1983, pag. 1340.
                               ALLEGATO 1
Classi   di   retribuzione   e   retribuzione   media
settimanale   imponibile,   valide   ai   fini  della
contribuzione volontaria
               Decorrenza 1.1.1984
VEDERE MATERIALE CARTACEO
                               ALLEGATO 2
    Importo dei contributi volontari da 1.1.1984
          Lavoratori dipendenti non agricoli
               (esclusi i domestici)
VEDERE MATERIALE CARTACEO
                                     ALLEGATO 3
    IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DAL 1.1.1984
Lavoratori  occupati  nei  cantieri  di  lavoro  e di
rimboschimento e di sistemazione montana (L. 6 agosto
1975, n. 418)
VEDERE MATERIALE CARTACEO
                                     ALLEGATO 4
   IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DAL 1.1.1984
 Pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958 n. 250
VEDERE MATERIALE CARTACEO
                                     ALLEGATO 5
   IMPORTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI DALL'1.1.1984
             LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI
VEDERE MATERIALE CARTACEO
                                     ALLEGATO 6
CONTRIBUTI SETTIMANALI PER LA PROSECUZIONE VOLONTARIA
DOVUTI DAI MEZZADRI E COLONI REINSERITI DALL'1.1.1984
VEDERE MATERIALE CARTACEO
                                     ALLEGATO 7
IMPORTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO SETTIMANALE  DOVUTO
DAI  COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI IN VIGORE
DAL 1 GENNAIO 1984.
VEDERE MATERIALE CARTACE
                                     ALLEGATO 8
IMPORTO DEL CONTRIBUTO VOLONTARIO SETTIMANALE  DOVUTO
DAI  COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI IN VIGORE
DAL 1 GENNAIO 1983
VEDRE MATERIALE CARTACEO
                                     ALLEGATO 9
      VERSAMENTI VOLONTARI DAL 1 GENNAIO 1984
       Coefficienti di ripartizione ai conti
VEDERE MATERIALE CARTACEO
                                     Allegato 10
     VERSAMENTI VOLONTARI DAL 1 GENNAIO 1983
      Coefficienti di ripartizioe ai conti
VEDERE MATERIALE CARTACEO

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