Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Circolari Inps CI 1986 Circolare 71 del 27 marzo 1986
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Circolare 71 del 27 marzo 1986
OGGETTO: LEGGE 19 DICEMBRE 1984, N.863 - LAVORATORI ASSUNTI CON
CONTRATTO C.D. DI SOLIDARIETA' O CONTRATTO DI FORMAZIONE E
LAVORO. TRATTAMENTO DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON DELIBERA N.35 DEL
07.03.86, CONFORMEMENTE AL PARERE ESPRESSO DAL COMITATO SPECIALE
DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA E DALLA
COMMISSIONE CENTRALE DELL'EDILIZIA HA, TRA L'ALTRO, STABILITO CHE I
TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI SONO EROGABILI, QUALORA NE
RICORRANO I PRESUPPOSTI, CON L'OSSERVANZA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE
E DI DECADENZA E SECONDO LA NORMATIVA PROPRIA DEL SETTORE E DELLA
CATEGORIA DI APPARTENENZA, ANCHE A FAVORE DEI LAVORATORI DI ETA'
COMPRESA TRA I 15 E 29 ANNI CHE ABBIANO STIPULATO, CON APPLICAZIONE
DEL PREVISTO REGIME CONTRIBUTIVO RELATIVO ALL'APPRENDISTATO,
CONTRATTI DI SOLIDARIETA' O DI FORMAZIONE E LAVORO AI SENSI DELLA
LEGGE 19.12.84, N.863 (1).
IN PROPOSITO IL CONSIGLIO HA PRESO ATTO DELL'AVVISO
ESPRESSO DAI MINISTERI DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE E DEL
TESORO SECONDO CUI IL RICHIAMO ALLA NORMATIVA DELL'APPRENDISTATO, PER
QUANTO RIGUARDA L'ALIQUOTA CONTRIBUTIVA A CARICO DEL DATORE DI
LAVORO, SI CONFIGURA COME UN INCENTIVO DIRETTO A FAVORIRE
L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI.
PERTANTO, I LAVORATORI ANZIDETTI POSSONO ESSERE AMMESSI A
FRUIRE DELL'INTERVENTO DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI SEMPRECHE',
IN RELAZIONE AL PECULIARE CONTRATTO DI LAVORO DI CUI AGLI ARTT. 2 E 3
SOPRACITATI, RICORRANO I PRESUPPOSTI DELL'INTERVENTO STESSO AVUTO
RIGUARDO, IN PARTICOLARE, ALLA CAUSALE DENUNCIATA.
A TAL FINE PER I LAVORATORI IN QUESTIONE DEVE ESSERE
PRESENTATA UNA SPECIFICA RICHIESTA, DI AUTORIZZAZIONE O DI PROROGA
DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE, DI MOD. I.G.I. 15 SUL
QUALE, NEL RIQUADRO RISERVATO ALLE ANNOTAZIONI DELLA DITTA, DOVRANNO
ESSERE FORNITE LE NOTIZIE UTILI ALLA DEFINIZIONE DELLA RICHIESTA,
SPECIFICANDO, SE TRATTASI DI LAVORATORI ASSUNTI CON CONTRATTO DI
SOLIDARIETA', LA DATA DI DEPOSITO DEL RELATIVO CONTRATTO PRESSO
L'ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO (ART. 2, CO. 7) OVVERO, NEL CASO
DI LAVORATORI ASSUNTI CON QUELLO DI FORMAZIONE E LAVORO, LA DATA DI
NOTIFICA DEL CONTRATTO ALL'ISPETTORATO PREDETTO (ART. 3, CO. 3).
INOLTRE, PER QUANTO RIGUARDA IL CONTRATTO DI FORMAZIONE E
LAVORO, DOVRANNO ESSERE EVIDENZIATI LA DURATA DEL CONTRATTO, IL
NUMERO DELLE ORE DESTINATE AL SOLO ADDESTRAMENTO TEORICO PREVISTO PER
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL PROGETTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
REGIONALE PER L'IMPIEGO O DAL MINISTERO DEL LAVORO OVVERO CONCORDATO
DALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI ADERENTI ALLE CONFEDERAZIONI
MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE.
L'ORGANO DELIBERANTE POTRA', QUINDI, ADOTTARE UNA MOTIVATA
DELIBERAZIONE SULLA BASE DI OPPORTUNE VALUTAZIONI IN MERITO ALLA
COMPATIBILITA' DELLA CAUSALE DENUNCIATA CON LA SITUAZIONE DEI
LAVORATORI INTERESSATI, OVE BENINTESO I DATORI DI LAVORO APPARTENGANO
ALLE CATEGORIE CUI SI APPLICA LA NORMATIVA SULLA CASSA INTEGRAZIONE
ED I LAVORATORI SIANO ASSUNTI PER QUALIFICHE CHE POSSANO FRUIRE DEI
RELATIVI INTERVENTI.
I PROVVEDIMENTI CHE VERRANNO ADOTTATI SARANNO COMUNICATI
PER OPPORTUNA CONOSCENZA ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO CUI LA LEGGE
DEMANDA LA VIGILANZA ED I CONTROLLI IN MATERIA.
IL DIRETTORE GENERALE
FASSARI
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(1) V. "ATTI UFFICIALI" 1984, PAG. 3603.