Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Circolari Inps CI 1990 Circolare 182 del 30 luglio 1990
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 10840
Circolare 182 del 30 luglio 1990
OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e maternita' in favore dei
lavoratori italiani occupati in Paesi extracomunitari con i quali
non vigono accordi di sicurezza sociale (legge n.398/1987).
Si fa seguito alla circolare n. 156 del 12 luglio 1988, pari oggetto
della presente, e si forniscono, a scioglimento delle riserve ivi
contenute, le seguenti ulteriori istruzioni.
Si premette che, raggiunte le necessarie intese operative con il
Ministero degli Affari Esteri, lo stesso ha fatto pervenire il telespresso
che si allega in copia ad ogni buon conto (all.1), con il quale ha portato
a conoscenza delle rappresentanze diplomatiche italiane interessate il
contenuto della normativa in epigrafe, con specifico riguardo alle
prestazioni economiche di malattia e maternita' ed alle modalita'
procedurali che il lavoratore deve osservare per il concreto esercizio del
diritto.
Come risulta dalla lettura del succitato telespresso, oggetto delle
intese e' stata la "verifica" della certificazione sanitaria,
l'effettuazione delle visite mediche di controllo e la comunicazione
dell'esistenza di eventuali forme di assicurazione obbligatoria estera.
Si illustrano, di seguito, i contenuti delle predette intese,
relativamente ai punti sopra individuati.
1 - Verifica e trasmissione all'Istituto della certificazione sanitaria.
La certificazione acquisita, unitamente alla eventuale busta di
spedizione, dalla rappresentanza diplomatica o consolare, e' da questa
timbrata, all'arrivo, con timbro-datario, tradotta in italiano - a meno che
sia stata stilata in maniera talmente schematica ed evidente, ed in una
delle lingue piu' conosciute (inglese, francese o spagnolo), da farlo
ritenere suplerfluo - ed opportunamente legalizzata e "verificata" prima di
essere trasmessa in Italia.
La legalizzazione e' limitata all'attestazione, anche mediante timbro,
che il documento di cui trattasi e' valido ai fini certificatori secondo la
legislazione locale, (conformemente alle modalita' in tema di procedure di
certificazione estera - vds allegato alla circ. n.1092 C.I. del
27.12.1984), ovvero viene comunemente usato a tale scopo, ovvero ancora
che, non esistendo nel Paese una prassi certificativa, il documento stesso
prova indirettamente quanto richiesto.
Quanto alla "verifica" della certificazione ad opera del medico di
fiducia dell'Ambasciata o del Consolato, essa si sostanzia in un esame di
merito del certificato, inteso ad appurare circostanze diverse a seconda
che trattasi di malattia o maternita'.
Nel primo caso, la verifica e' diretta ad accertare:
- la congruita' della prognosi - riferita all'incapacita' lavorativa -
rispetto alla diagnosi evidenziata;
- la connotazione "comune" della malattia denunciata, in contrapposizione
con l'eventuale natura professionale della stessa, ovvero con
l'infortunio sul lavoro, entrambi di competenza dell'INAIL;
- l'eventuale origine traumatica dell'evento morboso, relativamente alla
quale sia ipotizzabile una responsabilita' di terzi e, correlativamente,
un diritto di surrogazione dell'Istituto nei confronti del creditore
infortunato.
Documentata mediante "sigla" sul certificato ad opera del medico di
fiducia di cui sopra, la verifica culmina, nei casi di malattia, in una
valutazione circa l'opportunita' di sottoporre il lavoratore infermo ad
eventuale visita medica di controllo (domiciliare, ovvero ambulatoriale,
presso la sede ritenuta piu' idonea).
Quanto all'accertamento di cui al terzo alinea, ove non sia stato
ritenuto necessario un controllo diretto, l'origine traumatica dell'evento
morboso sara' opportunamente evidenziata, ai fini degli ulteriori
adempimenti di pertinenza dell'Istituto.
Nel caso invece della maternita', la verifica del certificato di
gravidanza consiste in una valutazione medica in ordine all'opportunita', o
meno, di sottoporre la gestante ad una visita di controllo sullo stato di
gravidanza.
II - Visite mediche di controllo.
Come e' noto, le visite mediche di controllo possono essere effettuate,
oltre che di iniziativa del sanitario di fiducia della rappresentanza
diplomatica o consolare (c.d. controlli d'ufficio), anche su richiesta
dell'Istituto o dell'azienda: in quest'ultima evenienza, il datore
rimborsera' direttamente all'Ambasciata (o al Consolato) il costo della
visita.
I controlli d'ufficio riguarderanno esclusivamente i lavoratori aventi
diritto all'indennita' giornaliera di malattia: l'esito di tali controlli,
cosi' come di quelli richiesti dall'azienda, ove concernano similmente
soggetti aventi diritto alle prestazioni economiche, sara' comunicato
all'Istituto (1), essendo l'individuazione dei soggetti in questione resa
possibile dalla previa acquisizione e disamina del modello di
"Dichiarazione" di cui - rispettivamente - agli allegati 4 e 5 alla citata
circolare n. 156 del 12 luglio 1988 (vds comunque il nuovo testo, all. 2 e
3, quale risulta dopo talune marginali modifiche a seguito di richiesta
ministeriale).
Il referto medico di controllo sara' redatto su apposito modulo (all.
4) in quattro copie (una per il lavoratore, una per l'INPS, una eventuale
per il datore di lavoro, una per gli atti degli uffici diplomatici o
consolari). Quest'ultimi rimetteranno all'azienda la copia di pertinenza
nell'ipotesi che sia stata la stessa a richiedere il controllo, ovvero
allorquando, in assenza della predetta richiesta, la visita di controllo si
sia conclusa con giudizio di idoneita' al lavoro per una data anteriore a
quella indicata sul certificato medico rilasciato dal curante.
Nelle more della stampa del modulario di cui trattasi a cura
dell'Istituto (per la quale si fa riserva di comunicazioni), le
rappresentanze diplomatiche utilizzeranno semplici fotocopie del cennato
allegato 2, previa eventuale sottotraduzione in lingua locale.
III - Forme assicurative obbligatorie estere
Il Ministero degli Esteri ha condiviso l'esigenza manifestata
dall'Istituto di essere ragguagliato circa l'eventuale esistenza, nel Paese
straniero, di una qualche forma di legislazione sociale che contempli forme
obbligatorie di assicurazione per le malattie o per la maternita', e
l'erogazione di prestazioni economiche al verificarsi del rischio.
Conseguentemente, le singole rappresentanze diplomatiche o consolari
provvederanno, in uno con l'invio della documentazione sanitaria ed
amministrativa acquisita alla Sede INPS competente (2), ad informare se
esistono "in loco" forme di assicurazione obbligatoria. In caso positivo,
saranno fatti conoscere i criteri previsti per la corresponsione delle
indennita' spettanti, nonche' l'entita' delle stesse.(3)
IV - Questioni varie
Per quanto concerne l'elenco delle malattie professionali di competenza
INAIL, relativamente al quale era stato preannunciato - in conformita' a
quanto disposto dalla legge n. 398/1987 - un prossimo aggiornamento sulla
base delle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori
svolgono la propria attivita', si fa presente che il relativo decreto non
risulta ancora emanato. Cio' stante, vale ancora quanto osservato al
riguardo nella richiamata circolare n.156/1988, a proposito della
necessita' di tenere in debita evidenza gli episodi morbosi caratterizzati
da diagnosi non sufficientemente chiare o comunque inusuali.
Con riferimento infine alla previsione contenuta nell'art.11 del D.L.
30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29
febbraio 1988, n. 48, si osserva quanto segue.
La fattispecie in questione inerisce al caso di lavoratori utilizzati -
al momento, ovvero in precedenza - in conseguenza di contratti o di
obbligazioni assunte anteriormente alla data del 9 gennaio 1986, e prive di
clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo, che consentano di
traslare al committente i maggiori oneri contributivi sopravvenuti per
effetto della legge n. 398/1987: in tale ipotesi, le aziende interessate
sono esonerate dall'obbligo del versamento dei contributi per la parte di
essi che eccede la misura dei contributi stessi su base convenzionale,
autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
anteriormente alla data di entrata in vigore del summenzionato D.L. n.
536/1987.
Cio' significa che i lavoratori in parola, a decorrere dal periodo
previsto dalla legge n. 398/1987, sono obbligatoriamente iscritti a tutte
le forme assicurative previste dalla legge medesima, e quindi - purche'
ovviamente appartenenti a categoria assicurabile, anche a quella per le
prestazioni economiche di malattia e maternita', ancorche' per gli stessi
possano, ai sensi dell'art. 11 predetto, non essere versati i relativi
contributi.
In altri termini - e fatti salvi, ovviamente, i limiti prescrizionali -
i lavoratori considerati dall'art. 11 della legge n. 48/1988 hanno gli
stessi diritti di quelli assunti ex lege n.398/1987, consistendo il
beneficio soltanto in un esonero contributivo (parziale) previsto a favore
delle aziende.
Con l'occasione si rende noto che sono state fissate le retribuzioni
convenzionali imponibili ex art. 4 della legge 3.10.1987 n. 388 da valere
dall'1 gennaio 1990 per i lavoratori di cui trattasi occupati in paesi
extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Al
riguardo si rinvia a quanto contenuto nella circ. n.72 del 21.3.1990.
IL DIRETTORE GENERALE
Prof.Billia
---------------------------
(1)Nell'ipotesi che il controllo richiesto dal datore di lavoro inerisca a
soggetti non aventi diritto all'indennita', il relativo referto non
verra' trasmesso all'Istituto.
(2)Si ricorda che la SAP competente e' quella presso la quale l'azienda
versa i contributi: tale Sede "girera'" quindi la predetta
documentazione, dopo i dovuti controlli amministrativi, alla SAP di
residenza del lavoratore.
(3)Al riguardo si allega (all.5) copia della nota del 7.3.1989 con la quale
l'Ambasciata italiana a Rabat, nel comunicare che esiste in Marocco un
regime di affiliazione obbligatoria presso la Caisse Nazionale de
Securite' Sociale (C.M.S.S.) per malattia, maternita' e pensionamento,
ha reso noto i criteri previsti per l'erogazione delle indennita' di cui
trattasi, nonche' l'entita' delle stesse.