Eureka Previdenza

Circolare 182 del 30 luglio 1990

OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e maternita' in favore dei
          lavoratori italiani occupati in Paesi extracomunitari con i quali
          non vigono accordi di sicurezza sociale (legge n.398/1987).
     Si fa seguito alla circolare n. 156 del 12 luglio 1988, pari oggetto
 della presente, e si forniscono, a scioglimento delle riserve ivi
 contenute, le seguenti ulteriori istruzioni.
     Si premette che, raggiunte le necessarie intese operative con il
 Ministero degli Affari Esteri, lo stesso ha fatto pervenire il telespresso
 che si allega in copia ad ogni buon conto (all.1), con il quale ha portato
 a conoscenza delle rappresentanze diplomatiche italiane interessate il
 contenuto della normativa in epigrafe, con specifico riguardo alle
 prestazioni economiche di malattia e maternita' ed alle modalita'
 procedurali che il lavoratore deve osservare per il concreto esercizio del
 diritto.
     Come risulta dalla lettura del succitato telespresso, oggetto delle
 intese e' stata la "verifica" della certificazione sanitaria,
 l'effettuazione delle visite mediche di controllo e la comunicazione
 dell'esistenza di eventuali forme di assicurazione obbligatoria estera.
     Si illustrano, di seguito, i contenuti delle predette intese,
 relativamente ai punti sopra individuati.
 1 - Verifica e trasmissione all'Istituto della certificazione sanitaria.
     La certificazione acquisita, unitamente alla eventuale busta di
 spedizione, dalla rappresentanza diplomatica o consolare, e' da questa
 timbrata, all'arrivo, con timbro-datario, tradotta in italiano - a meno che
 sia stata stilata in maniera talmente schematica ed evidente, ed in una
 delle lingue piu' conosciute (inglese, francese o spagnolo), da farlo
 ritenere suplerfluo - ed opportunamente legalizzata e "verificata" prima di
 essere trasmessa in Italia.
     La legalizzazione e' limitata all'attestazione, anche mediante timbro,
 che il documento di cui trattasi e' valido ai fini certificatori secondo la
 legislazione locale, (conformemente alle modalita' in tema di procedure di
 certificazione estera - vds allegato alla circ. n.1092 C.I. del
 27.12.1984), ovvero viene comunemente usato a tale scopo, ovvero ancora
 che, non esistendo nel Paese una prassi certificativa, il documento stesso
 prova indirettamente quanto richiesto.
     Quanto alla "verifica" della certificazione ad opera del medico di
 fiducia dell'Ambasciata o del Consolato, essa si sostanzia in un esame di
 merito del certificato, inteso ad appurare circostanze diverse a seconda
 che trattasi di malattia o maternita'.
     Nel primo caso, la verifica e' diretta ad accertare:
 - la congruita' della prognosi - riferita all'incapacita' lavorativa -
   rispetto alla diagnosi evidenziata;
 - la connotazione "comune" della malattia denunciata, in contrapposizione
   con l'eventuale natura professionale della stessa, ovvero con
   l'infortunio sul lavoro, entrambi di competenza dell'INAIL;
 - l'eventuale origine traumatica dell'evento morboso, relativamente alla
   quale sia ipotizzabile una responsabilita' di terzi e, correlativamente,
   un diritto di surrogazione dell'Istituto nei confronti del creditore
   infortunato.
     Documentata mediante "sigla" sul certificato ad opera del medico di
 fiducia di cui sopra, la verifica culmina, nei casi di malattia, in una
 valutazione circa l'opportunita' di sottoporre il lavoratore infermo ad
 eventuale visita medica di controllo (domiciliare, ovvero ambulatoriale,
 presso la sede ritenuta piu' idonea).
     Quanto all'accertamento di cui al terzo alinea, ove non sia stato
 ritenuto necessario un controllo diretto, l'origine traumatica dell'evento
 morboso sara' opportunamente evidenziata, ai fini degli ulteriori
 adempimenti di pertinenza dell'Istituto.
     Nel caso invece della maternita', la verifica del certificato di
 gravidanza consiste in una valutazione medica in ordine all'opportunita', o
 meno, di sottoporre la gestante ad una visita di controllo sullo stato di
 gravidanza.
 II - Visite mediche di controllo.
     Come e' noto, le visite mediche di controllo possono essere effettuate,
 oltre che di iniziativa del sanitario di fiducia della rappresentanza
 diplomatica o consolare (c.d. controlli d'ufficio), anche su richiesta
 dell'Istituto o dell'azienda: in quest'ultima evenienza, il datore
 rimborsera' direttamente all'Ambasciata (o al Consolato) il costo della
 visita.
     I controlli d'ufficio riguarderanno esclusivamente i lavoratori aventi
 diritto all'indennita' giornaliera di malattia: l'esito di tali controlli,
 cosi' come di quelli richiesti dall'azienda, ove concernano similmente
 soggetti aventi diritto alle prestazioni economiche, sara' comunicato
 all'Istituto (1), essendo l'individuazione dei soggetti in questione resa
 possibile dalla previa acquisizione e disamina del modello di
 "Dichiarazione" di cui - rispettivamente - agli allegati 4 e 5 alla citata
 circolare n. 156 del 12 luglio 1988 (vds comunque il nuovo testo, all. 2 e
 3, quale risulta dopo talune marginali modifiche a seguito di richiesta
 ministeriale).
     Il referto medico di controllo sara' redatto su apposito modulo (all.
 4) in quattro copie (una per il lavoratore, una per l'INPS, una eventuale
 per il datore di lavoro, una per gli atti degli uffici diplomatici o
 consolari). Quest'ultimi rimetteranno all'azienda la copia di pertinenza
 nell'ipotesi che sia stata la stessa a richiedere il controllo, ovvero
 allorquando, in assenza della predetta richiesta, la visita di controllo si
 sia conclusa con giudizio di idoneita' al lavoro per una data anteriore a
 quella indicata sul certificato medico rilasciato dal curante.
     Nelle more della stampa del modulario di cui trattasi a cura
 dell'Istituto (per la quale si fa riserva di comunicazioni), le
 rappresentanze diplomatiche utilizzeranno semplici fotocopie del cennato
 allegato 2, previa eventuale sottotraduzione in lingua locale.
 III - Forme assicurative obbligatorie estere
     Il Ministero degli Esteri ha condiviso l'esigenza manifestata
 dall'Istituto di essere ragguagliato circa l'eventuale esistenza, nel Paese
 straniero, di una qualche forma di legislazione sociale che contempli forme
 obbligatorie di assicurazione per le malattie o per la maternita', e
 l'erogazione di prestazioni economiche al verificarsi del rischio.
     Conseguentemente, le singole rappresentanze diplomatiche o consolari
 provvederanno, in uno con l'invio della documentazione sanitaria ed
 amministrativa acquisita alla Sede INPS competente (2), ad informare se
 esistono "in loco" forme di assicurazione obbligatoria. In caso positivo,
 saranno fatti conoscere i criteri previsti per la corresponsione delle
 indennita' spettanti, nonche' l'entita' delle stesse.(3)
 IV - Questioni varie
     Per quanto concerne l'elenco delle malattie professionali di competenza
 INAIL, relativamente al quale era stato preannunciato - in conformita' a
 quanto disposto dalla legge n. 398/1987 - un prossimo aggiornamento sulla
 base delle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori
 svolgono la propria attivita', si fa presente che il relativo decreto non
 risulta ancora emanato. Cio' stante, vale ancora quanto osservato al
 riguardo nella richiamata circolare n.156/1988, a proposito della
 necessita' di tenere in debita evidenza gli episodi morbosi caratterizzati
 da diagnosi non sufficientemente chiare o comunque inusuali.
     Con riferimento infine alla previsione contenuta nell'art.11 del D.L.
 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla legge 29
 febbraio 1988, n. 48, si osserva quanto segue.
     La fattispecie in questione inerisce al caso di lavoratori utilizzati -
 al momento, ovvero in precedenza - in conseguenza di contratti o di
 obbligazioni assunte anteriormente alla data del 9 gennaio 1986, e prive di
 clausole revisionali o di aggiornamento del prezzo, che consentano di
 traslare al committente i maggiori oneri contributivi sopravvenuti per
 effetto della legge n. 398/1987: in tale ipotesi, le aziende interessate
 sono esonerate dall'obbligo del versamento dei contributi per la parte di
 essi che eccede la misura dei contributi stessi su base convenzionale,
 autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
 anteriormente alla data di entrata in vigore del summenzionato D.L. n.
 536/1987.
     Cio' significa che i lavoratori in parola, a decorrere dal periodo
 previsto dalla legge n. 398/1987, sono obbligatoriamente iscritti a tutte
 le forme assicurative previste dalla legge medesima, e quindi - purche'
 ovviamente appartenenti a categoria assicurabile, anche a quella per le
 prestazioni economiche di malattia e maternita', ancorche' per gli stessi
 possano, ai sensi dell'art. 11 predetto, non essere versati i relativi
 contributi.
     In altri termini - e fatti salvi, ovviamente, i limiti prescrizionali -
 i lavoratori considerati dall'art. 11 della legge n. 48/1988 hanno gli
 stessi diritti di quelli assunti ex lege n.398/1987, consistendo il
 beneficio soltanto in un esonero contributivo (parziale) previsto a favore
 delle aziende.
     Con l'occasione si rende noto che sono state fissate le retribuzioni
 convenzionali imponibili ex art. 4 della legge 3.10.1987 n. 388 da valere
 dall'1 gennaio 1990 per i lavoratori di cui trattasi  occupati in paesi
 extracomunitari con i quali non vigono accordi di sicurezza sociale. Al
 riguardo si rinvia a quanto contenuto nella circ. n.72 del 21.3.1990.
                                        IL DIRETTORE GENERALE
                                             Prof.Billia
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 (1)Nell'ipotesi che il controllo richiesto dal datore di lavoro inerisca a
    soggetti non aventi diritto all'indennita', il relativo referto non
    verra' trasmesso all'Istituto.
 (2)Si ricorda che la SAP competente e' quella presso la quale l'azienda
    versa i contributi: tale Sede "girera'" quindi la predetta
    documentazione, dopo i dovuti controlli amministrativi, alla SAP di
    residenza del lavoratore.
 (3)Al riguardo si allega (all.5) copia della nota del 7.3.1989 con la quale
    l'Ambasciata italiana a Rabat, nel comunicare che esiste in Marocco un
    regime di affiliazione obbligatoria presso la Caisse Nazionale de
    Securite' Sociale (C.M.S.S.) per malattia, maternita' e pensionamento,
    ha reso noto i criteri previsti per l'erogazione delle indennita' di cui
    trattasi, nonche' l'entita' delle stesse.

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