Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Circolari Inps CI 1990 Circolare 249 del 28 novembre 1990
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Circolare 249 del 28 novembre 1990
OGGETTO: Istruttoria delle richieste di integrazione salariale ordinaria da parte di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere.
Allo scopo di agevolare l'acquisizione di elementi e dati concernenti la situazione aziendale sui quali deve
fondarsi la valutazione di richieste di integrazioni
salariali da parte di aziende soggette a contrazioni
ricorrenti della produzione, in particolare calzaturiere, in
applicazione dei criteri vigenti in materia (v. circolare n.
3834 G.S. del 20 aprile 1984) si impartiscono le seguenti
istruzioni ad integrazione di detti criteri.
1) Temporaneita' dell'evento
L'esame delle situazioni dichiarate deve essere
volto ad accertare se il requisito di cui all'art. 1, n. 1,
della legge n. 164/75 risulti o meno soddisfatto.
In proposito deve essere valutato, pi che la
collocazione temporale delle contrazioni dell'attivita' in
determinati periodi dell'anno, la entita' del ricorso in
ciascun anno alle integrazioni salariali. Ed infatti non
puo' essere considerato transitorio un evento che si
ripresenta nel tempo con dimensioni di consistente entita'.
2) Anni da prendere in esame
La istruttoria delle richieste di cui trattasi deve
far riferimento ad un numero di anni che deve essere congruo
rispetto alle finalita' delle indagini da esperire.
Tale numero, di norma, non puo' essere inferiore a
cinque.
Nei casi di imprese che abbiano iniziato
l'attivita' da un numero di anni inferiore, non puo'
escludersi "a priori" la insussistenza delle cause ostative
alla concessione delle integrazioni salariali; tuttavia la
valutazione delle stesse va condotta con rigore
proporzionato alla minore durata dell'attivita' produttiva
per cui la ricorrenza della sosta deve risultare con
maggiore evidenza.
2) Causale
Le richieste da prendere in considerazione sono
quelle originate da eventi attinenti il processo produttivo;
devono quindi escludersi dall'esame quelle che non hanno
rilevanza ai fini che interessano (ad es. guasti dei
macchinari, incendio, etc.).
3) Numero delle ore integrate
In considerazione che le domande di integrazione
salariale possono riguardare periodi non ancora scaduti alla
data di presentazione, puo' verificarsi che nella redazione
delle richieste il numero delle ore di integrazione
salariale venga stimato in misura che puo' risultare
maggiorata rispetto al numero delle ore effettivamente
utilizzate.
In tale ipotesi, il numero delle ore da prendere in
considerazione e' quello effettivamente usufruito dalla
azienda.
4) Rapporto fra le ore di integrazione salariale e quelle
lavorative
Il numero delle ore usufruite in ciascuna fase
lavorativa (primavera-estate ed inverno-autunno) e' gia' di
per se' piu' significativo rispetto al semplice numero delle
settimane di contrazione, stante che queste ultime possono
essere di sospensione ovvero di riduzione dell'orario.
Tuttavia maggiore valore puo' assumere il dato in questione,
se e' rapportato al monte-ore potenziale di lavoro del
periodo.
Si ritiene in altri termini utile rapportare il
numero complessivo delle ore di integrazione salariale
usufruite con quello relativo alle ore lavorative
complessive che potrebbero effettuare tutti gli operai
dell'azienda (compresi quelli in integrazione salariale).
In pratica, in ciascun semestre, sara' determinato
il monte-ore lavorative e su tale dato sara' calcolata
l'incidenza percentuale costituita dalle ore di integrazione
salariale godute. Potra' conferirsi valore significativo
all'elemento in questione solo se l'incidenza predetta
assume apprezzabile rilevanza anche in relazione alla
estensione del periodo.
5) Ulteriori elementi
Altri elementi indicativi della situazione
aziendale possono essere dedotti dal numero di ore di lavoro
straordinario effettuato nel corso del semestre in esame
nonche' dall'avvenuto o meno utilizzo di istituti
contrattuali costituenti soluzioni alternative al ricorso
alle integrazioni salariali (riposi compensativi, orario
flessibile, etc.).
Per la raccolta degli elementi sopra illustrati,
che ai fini di interesse vanno naturalmente valutati nel
loro complesso, viene istituita una scheda che la ditta
richiedente alleghera' alla domanda (Mod.IGi 15) e sulla
quale la Sede competente effettuera' gli opportuni
controlli.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to GIANNI BILLIA