Eureka Previdenza

Circolare 63 del 7 marzo 1991

OGGETTO: Prestazioni economiche di malattia e di maternita'. Questioni
varie.
In relazione a quesiti pervenuti in ordine a taluni aspetti inerenti
alla materia in oggetto si forniscono le seguenti precisazioni.
1) CERTIFICAZIONE DI MALATTIA. DECORRENZA DELLA PROGNOSI.
Qualora la certificazione in uso riporti, alla voce "prognosi clinica",
l'indicazione della durata in giorni (anziche' "fino al ........", come
risulta dal testo del modulo di cui recentemente si e' proposta, tramite le
Sedi Regionali, l'adozione su tutto il territorio nazionale), si conferma
che, agli effetti della erogazione dell'indennita' di malattia, la prognosi
decorre in via generale (salvo, ovviamente, diversa inequivocabile
indicazione del curante) dalla data di compilazione del certificato medico.
Si ricorda, ad ogni buon conto, che, se la circostanza e' appositamente
attestata dal medico sulla certificazione, sotto la voce "Dichiara di
essere ammalato dal....",viene riconosciuta, ai medesimi fini di interesse
(carenza, computo del 20 giorno agli effetti della misura dell'indennita',
periodo massimo assistibile, ecc.), la sussistenza dello stato morboso
anche per il giorno che precede immediatamente quello in cui e' stata
effettuata la visita e rilasciata, quindi, la certificazione; cio', in
considerazione della previsione, da ultimo confermata nel DPR 28.9.1990,
n.314 (art.20) (1), secondo la quale la visita medica richiesta dopo le ore
10 puo' essere effettuata il giorno immediatamente successivo (entro le ore
12).
Il criterio, pertanto, non e' da ritenersi applicabile quando dalla
documentazione in possesso risulti essersi trattato di visita ambulatoriale
(2).
2) PRESCRIZIONE.
Come e' noto, l'erogazione dell'indennita' di malattia e di maternita'
presuppone, secondo norma, il mancato decorso del termine annuale di
prescrizione vigente nella materia. (3).
E' noto, altresi', avendo formato oggetto piu' volte di precisazioni
generali, che la prescrizione e' interrotta - con cio' iniziando a
decorrere un nuovo periodo di prescrizione annuale - per effetto, o di atti
scritti (richieste, istanze, sollecitazioni,intimazioni ecc.) (4), avanzati
dall'interessato, anche per il tramite di un proprio rappresentante, nei
confronti dell'Istituto, ovvero dal riconoscimento del debito da parte
dell'Istituto stesso. (artt. 2943 e 2944 c.c.)(5).
Cio' posto, considerata la brevita' del termine di prescrizione in
esame in rapporto ai tempi, talvolta lunghi, occorrenti per lo svolgimento
di accertamenti sull'esistenza del rapporto di lavoro, accertamenti che,
specie nel settore agricolo, possono comportare, come noto, un ulteriore
iter amministrativo esterno all'Ente, si rappresenta l'opportunita' che,
nell'ambito delle comunicazioni da effettuare agli assicurati circa la
pendenza della pratica in attesa degli esiti dei particolari accertamenti
istruttori in corso, venga richiamata l'attenzione degli stessi sullo
specifico aspetto. Fermo restando quanto rammentato nella nota n. 4 in
ordine agli adempimenti in caso di accesso allo sportello,sara', pertanto,
da evidenziare nell'occasione che il suddetto termine di prescrizione
vigente nella materia non viene sospeso dall'iter istruttorio di
accertamento del diritto, (6) per cui i lavoratori che ne abbiano
interesse, ad evitare l'estinzione del diritto ai sensi di legge, dovranno
produrre in tempo utile, all'approssimarsi, senza esiti, della scadenza
della prescrizione di cui trattasi, formale atto interruttivo della
medesima.
3) INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA.
Rientrano nella sfera dell'indennizzabilita', secondo le norme comuni,
i periodi di incapacita' lavorativa correlati alla effettuazione degli
interventi in epigrafe, resisi necessari al fine di rimuovere vizi
funzionali connessi ad un difetto estetico.
Il riconoscimento dell'indennita' di malattia deve invece escludersi
(sia per il periodo di ricovero, che di convalescenza), non essendo in
linea generale, ravvisabili, nella fattispecie, specifiche dirette esigenze
terapeutiche, qualora l'intervento risulti eseguito allo scopo di eliminare
un difetto meramente estetico. Nell'ambito di tale ultima casistica,
potranno, comunque, essere considerate favorevolmente, agli effetti
erogativi di cui trattasi, le situazioni in cui l'intervento chirurgico
conseguente al suddetto difetto estetico sia stato determinato da motivi
sanitariamente apprezzabili; quanto sopra, sempreche' la circostanza venga
debitamente comprovata dagli atti che l'interessato vorra', di propria
iniziativa, produrre, ad evitare che la Sede notifichi al datore di lavoro
la non indennizzabilita' del caso sulla scorta della certificazione
esibita, da cui risulti - a giudizio del medico della Sede - la esistenza
di un vizio puramente estetico.
4) FESTIVITA' SOPPRESSE. (LEGGE 5 MARZO 1977, N. 54 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI).
E' sorto il problema di come conteggiare gli emolumenti aggiuntivi alla
normale retribuzione corrisposta per la prestazione lavorativa svolta,
generalmente previsti dai contratti di lavoro relativamente alle giornate
ex festive in epigrafe.
Al riguardo si precisa preliminarmente che, in conformita' ai
chiarimenti di cui alla circolare n. 93 del 9 maggio 1988, qualora
l'emolumento venga comunque pagato per intero dal datore di lavoro senza
subire, cioe', decurtazioni in dipendenza di eventi di malattia o di
maternita' intervenuti nel corso dell'anno, il relativo importo non dovra',
in alcun caso, essere considerato agli effetti di cui trattasi.
Nell'ipotesi contraria, gli emolumenti stessi dovranno, invece, essere
compresi nella retribuzione utile per il calcolo delle indennita' in
argomento.
In tal caso, ai fini del computo delle somme di cui trattasi, saranno
seguiti gli stessi criteri previsti per gli altri emolumenti a carattere
ricorrente (tredicesima,quattordicesima, ecc.,) non riferiti unicamente al
periodo di paga quadrisettimanale o mensile preso in esame: quanto sopra,
sia quando la corresponsione venga di fatto operata singolarmente, e cioe'
in corrispondenza del mese durante il quale cade la relativa (ex)
festivita', sia quando venga operata in unica soluzione per tutte le
festivita' in questione, dovendosi ritenere che per effetto della legge
sopra citata gli emolumenti in argomento abbiano perso ogni riferimento
temporale alle giornate ex festive.
5) RIDUZIONE DI ORARIO IN PRESENZA DI CONTRATTI DI SOLIDARIETA':
RETRIBUZIONE DA PRENDERE A RIFERIMENTO IN CASO DI MALATTIA E
MATERNITA'.
Con circolare n. 152 del 7 luglio 1990 sono state impartite istruzioni
circa il computo della retribuzione da prendere a riferimento ai fini del
calcolo dell'indennita' di malattia e di maternita' in presenza di
trattamento di integrazione salariale ad orario ridotto.
Al riguardo si precisa che il criterio ivi indicato (computo della
retribuzione effettiva e di quella oggetto di integrazione salariale) e'
applicabile nei soli casi in cui per effetto della malattia e della
maternita' il trattamento di integrazione salariale cessi di essere
corrisposto. In ipotesi contraria, invece, come nel caso in argomento (vds.
circolare n.303 dell'11.2.1987, il cui principio in materia e' applicabile,
considerate le motivazioni che ne sono alla base, anche alle prestazioni di
maternita'), l'indennita' va calcolata sulla sola retribuzione
effettivamente percepita, escludendo, quindi, la parte oggetto di
integrazione salariale straordinaria di solidarieta' che continuera' ad
essere erogata.
6) MALATTIA INSORTA DURANTE IL PERIODO FERIALE.
Con riferimento alle istruzioni impartite con circolare n.11 del
9.1.1991 (msg. n.31951 del 10.1.1991) in ordine all'argomento in epigrafe,
si precisa, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute, che anche
nell'ipotesi di malattie non indennizzabili a carico dell'Istituto perche'
inferiori ai quattro giorni stabiliti dalla deliberazione n.60/1990 del
Consiglio di Amministrazione, dovranno essere eseguite le visite di
controllo domiciliare eventualmente richieste dai datori di lavoro.
7) CONTESTAZIONE ASSENZA A VISITA DI CONTROLLO.
E' stato riscontrato che, talvolta, anche a distanza di tempo, dopo
l'assenza a visita di controllo domiciliare del lavoratore, viene
effettuata, nei confronti dello stesso, da parte della Sede, formale
contestazione del fatto, richiedendo la produzione di eventuale
documentazione giustificativa dell'assenza, entro il noto termine di 10
giorni.
Tanto e' suscettibile di creare inconvenienti con i lavoratori che
frequentemente presentano a tal punto - nei successivi 10 giorni -
documenti da non ritenere idonei allo scopo, poiche' rilasciati al di fuori
della "contestualita'" per lo piu' richiesta dalle istruzioni impartite
(vds. da ultimo circolare n. 171/1990).
Al riguardo si sottolinea che di massima non si rende necessario
procedere a richieste del genere, in quanto l'invito a visita di controllo
ambulatoriale, consegnato a seguito della riscontrata assenza a quella
domiciliare, gia' contiene esplicite indicazioni circa il termine per la
presentazione delle giustificazioni.
L'esigenza di diretto intervento a cura della Sede (da effettuare con
ogni sollecitudine, a mezzo di raccomandata A.R.) si pone, quindi, solo nei
casi in cui non sia stato possibile acquisire firma per "ricevuta"
dell'invito da parte di uno dei soggetti indicati nella circolare n. 134421
AGO...../183 dell'8.8.1984,sempre che il lavoratore non si sia presentato
al controllo ambulatoriale cui era stato invitato.
In tal caso, nella "contestazione" dell'assenza dovra' essere precisato
che qualora il lavoratore ritenga che l'assenza sia dipesa da
imprescindibili e indifferibili motivi di allontanarsi dal proprio
domicilio nell'orario delle fasce di reperibilita', potra' produrre con
ogni urgenza adeguata documentazione - che sara' valutata dall'Istituto -
tenendo presente che, in linea di massima, non saranno considerate idonee
dichiarazioni rilasciate non contestualmente al fatto o comunque prodotte
oltre 10 giorni dall'assenza, salvo che la dichiarazione non si riferisca a
situazioni attestate da Enti pubblici, sulla base di proprie registrazioni.
Tale "contestazione" si concludera' con l'avvertenza che, trascorsi
inutilmente 10 giorni dalla stessa, o comunque valutati negativamente i
motivi addotti, si dara' corso ai noti provvedimenti di sospensione
dell'indennita'.
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Da ultimo, si coglie l'occasione per raccomandare ancora una volta ogni
dovuta attenzione alla gestione normativa ed operativa del settore di cui
trattasi, secondo le specifiche indicazioni nel tempo fornite, con
particolare riguardo all'aspetto degli adempimenti sanzionatori conseguenti
ad eventuali infrazioni degli assicurati.
In tale contesto, ad evitare eventuali mancanze di seguiti, si
rappresenta l'opportunita' che la predisposizione delle visite di controllo
venga sempre annotata in opportuna evidenza sul fascicolo nominativo
dell'interessato, onde l'esito delle stesse possa in ogni caso trovare il
dovuto adempimento anche in ipotesi di disguidi o ritardi nell'inserimento
del referto di controllo nel fascicolo stesso.
IL DIRETTORE GENERALE
BILLIA
(1) Vds Suppl. Ord. G.U. n. 260 del 7.11.1990.
(2) Vds anche nota 1 della circolare n.11 PMMC/179 dell'8.8.1985.
(3) Si ricorda che per i lavoratori autoferrotranvieri il termine di
prescrizione e' decennale (vds messaggio n.33175 del 5.5.1989).
(4) Non e' sufficiente la semplice richiesta di "informazioni" allo
sportello circa lo stato della pratica, sia pure attestata a posteriori
dalla Sede. La necessita' di un atto che valga a costituire in mora il
debitore (e cioe', l'atto scritto) e' stata riconosciuta anche a
livello di Corte di Cassazione. Per tale motivo con circolare n. 45
PMMC del 5.5.1987 (nota n.12) e' stato suggerito di far compilare in
tale occasione apposita richiesta scritta.
(5) Si rammenta, ad ogni buon conto, che ogni "atto interruttivo" di cui si
tratta per essere ritenuto valido ai fini di interesse, deve
intervenire prima della scadenza del termine di prescrizione, scadenza
che produce l'estinzione del diritto.
(6) Il termine stesso, come e' noto, non e' sospeso neanche per effetto
della pendenza di un eventuale procedimento penale a carico del
lavoratore connesso all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro.

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