Eureka Previdenza

Circolare 135 del 19 maggio 1992

Oggetto:
CD/CM occupati in altra attività lavorativa alla data del 31 dicembre degli anni dal 1957 al 1961. Chiarimenti per l'applicazione della circolare n.  34 del 5 febbraio 1992.

Con circolare n. 34 del 5 febbraio 1992, nel richiamare
l'attenzione  delle Sedi sul contenuto dell'art. 5, comma 5,
della legge 26 ottobre 1957, n.  1047  (1),  in  virtu'  del
quale  l'accreditamento  annuale  dei  contributi  I.V.S.  a
favore dei coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  per  il
periodo  1957/61  doveva  essere effettuato sulla base della
composizione del nucleo familiare risultante alla  data  del
31  dicembre,  e' stato precisato che, nell'ipotesi di assi-
curati che figurano iscritti negli  elenchi  nominativi  dei
CD/CM  in uno degli anni compresi nel periodo in questione e
che risultino  essere  stati  in  servizio  militare  ovvero
occupati  in altra attivita' lavorativa al 31 dicembre dello
stesso anno, le situazioni predette devono essere segnalate,
in  applicazione  della  norma  citata, ai competenti Uffici
provinciali dello SCAU per gli  eventuali  provvedimenti  di
cancellazione dagli elenchi.
     A seguito delle predette direttive la  Direzione  Gene-
rale dello SCAU ha diramato la circolare n. 33 del 1  aprile
1992, che si allega in copia, con la quale  ha  chiarito  ai
propri   Uffici  provinciali  che  la  semplice  indicazione
dell'esistenza di altra attivita' lavorativa alla  data  del
31  dicembre  non puo' essere considerata come motivo suffi-
ciente  per  procedere  alla  cancellazione  dagli   elenchi
"potendo ammettersi che l'interessato, oltre alla abituale e
manuale coltivazione dei terreni, si sia dedicato  contempo-
raneamente ad altra attivita' di lavoro".
     Pertanto, conclude la circolare dello SCAU,  la  circo-
stanza suddetta puo' essere presa in considerazione, ai fini
della cancellazione dagli elenchi  dei  CD/CM,  soltanto  se
accompagnata  da  altri  elementi di fatto che provino l'in-
sussistenza dell'attivita' di coltivatore diretto,  mezzadro
o  colono,  come  ad  esempio  nel caso di un iscritto negli
elenchi CD/CM la cui seconda occupazione risulti  svolta  in
una  localita'  talmente  distante  da  quella  dell'azienda
agricola da far ritenere inverosimile  una  contemporaneita'
di attivita'.
     Al riguardo si osserva che, in effetti, lo  svolgimento
di  un'altra  attivita'  lavorativa  non puo' oggettivamente
considerarsi    preclusiva  dell'attivita'  di   coltivatore
diretto,  colono o mezzadro, attivita' per la quale la legge
1047 prescrive,  ai  fini  della  tutela  previdenziale,  il
semplice requisito dell'abitualita'.
     Pertanto le Sedi, in linea con quanto  precisato  nella
circolare  dello SCAU e a modifica della direttiva preceden-
temente impartita, dovranno d'ora in poi limitarsi a  segna-
lare agli Uffici dell'Ente predetto i soli casi in cui, come
nell'esempio fatto, risulti fondatamente dimostrato, in base
ad  ulteriori  circostanze  di  fatto, che lo svolgimento di
un'altra attivita' lavorativa abbia   impedito  all'interes-
sato  di  essere  presente  come  unita'  attiva  nel nucleo
familiare alla data del 31 dicembre.
                                      IL DIRETTORE GENERALE
                                           F.to BILLIA
(1) V. "Atti ufficiali" 1957, pag. 877
                                                  Allegato
SERVIZIO CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO A.C.L.A.A.
Circolare n. 33
                                    Roma, li 1  aprile 1992
                                    AI SERVIZI CENTRALI
                                    SEDE
                                    AGLI UFFICI PROVINCIALI
                                    LORO SEDI
Oggetto: Accertamento coltivatori diretti nel quinquennio
         1957/1961.
     Con messaggio n. 40889 del 5 febbraio 1992, avente  per
oggetto  "Art.  5  della  legge 26 ottobre 1957, n. 1047" la
Direzione Generale dell'INPS ha  impartito  istruzioni  alle
proprie  Sedi periferiche in merito alle modalita' di accre-
ditamento dei contributi obbligatori i.v.s. dei  coltivatori
diretti e dei mezzadri e coloni per il periodo 1957/1961.
     Con il predetto messaggio e'  stato  peraltro  disposto
che,  nell'ipotesi  di soggetti iscritti negli elenchi nomi-
nativi dei coltivatori diretti e dei mezzadri  e  coloni  in
uno  degli  anni compresi nel periodo 1957/1961, "che risul-
tino essere stati in servizio militare  ovvero  occupati  in
altra  attivita'  lavorativa  al  31  dicembre  dello stesso
anno", le  Sedi  comunichino  tali  situazioni  agli  Uffici
provinciali  dello S.C.A.U. perche' siano adottati provvedi-
menti di cancellazione dagli elenchi.
     Si  sottolinea  al riguardo che non sussistono partico-
lari problemi per coloro che debbono essere cancellati dagli
elenchi   in   questione  qualora  dagli  atti  in  possesso
dell'INPS  i  medesimi  risultino  aver  prestato   servizio
militare  alla  data  del 31 dicembre, data alla quale vanno
riferiti gli accreditamenti dei  contributi  secondo  quanto
dispone  l'art.  5, comma 6, della legge 26 ottobre 1957, n.
1047.
     Nel  caso  invece  di segnalazioni riguardanti soggetti
iscritti negli elenchi 1957/1961, che risultino essere stati
occupati in altra attivita' lavorativa al 31 dicembre di uno
o piu' dei predetti anni, non sembra che possa  disporsi  il
provvedimento  di  cancellazione  sulla base di una semplice
indicazione circa la esistenza del rapporto di  lavoro  alla
data del 31 dicembre.
     A tale riguardo si ritiene opportuno  sottolineare  che
gli  elenchi  i.v.  1957/1961, atteso il lungo periodo ormai
trascorso, hanno il carattere della definitivita' e pertanto
e' da ritenere esclusa, in linea di massima, la possibilita'
di regolarizzazioni anche in tema di  cancellazioni  a  meno
che    non    risulti   provato   il   mancato   svolgimento
dell'attivita' diretto coltivatrice.
     La  circostanza che un coltivatore diretto abbia atteso
nello stesso tempo ad altra occupazione di lavoro non e'  di
per se' motivo di preclusione della tutela previdenziale dei
lavoratori autonomi potendo  ammettersi  che  l'interessato,
oltre  alla  abituale e manuale coltivazione dei terreni, si
sia  dedicato  contemporaneamente  ad  altra  attivita'   di
lavoro.
     Oltretutto  negli  anni  dal  1957  al  1962  la  legge
1047/1957,  ai  fini  del  riconoscimento della qualifica di
coltivatore diretto, richiedeva la presenza del solo  requi-
sito   soggettivo   della  continuita'  (abitualita')  della
prestazione di lavoro ma non  prevedeva  che,  nel  caso  di
duplice  attivita', si dovesse far ricorso al criterio della
prevalenza, criterio  che  e'  stato  recepito  dalla  legge
9/1963 a decorrere dal 1963.
     Gli Uffici pertanto, in presenza di  siffatte  segnala-
zioni  dell'INPS,  daranno corso ai provvedimenti di cancel-
lazione nelle sole ipotesi in cui risulti provata la  insus-
sistenza   dell'attivita'   diretto  coltivatrice;  potrebbe
essere ad es. il caso  di  un  iscritto  negli  elenchi  dei
coltivatori  diretti,  la  cui seconda occupazione di lavoro
sia stata svolta in una localita' molto distante  da  quella
dell'azienda agricola tale comunque da ritenere inverosimile
una contemporaneita' di attivita'.
                                   IL DIRETTORE GENERALE
                                   (Dr. Giuseppe Borgia)

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