Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Circolari Inps CI 1993 Circolare 230 del 14 ottobre 1993
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Circolare 230 del 14 ottobre 1993
OGGETTO: Indennita' di mobilita': nuove disposizioni
introdotte dalla legge n. 236/1993 e questioni
interpretative varie.
A) Legge n. 236/1993 di conversione del D.L. n. 148/1993.
La legge 19 luglio 1993, n. 236, pubblicata sulla G.U. n.
167 dello stesso giorno, che ha convertito il decreto legge 20
maggio 1993, n. 148, ha introdotto tra l'altro nuove norme in
materia di indennita' di mobilita' e delle altre prestazioni
di disoccupazione.
Le istruzioni per l'attuazione delle disposizioni conte-
nute nel citato Decreto Legge sono state diramate con circo-
lare n. 150 del 6 luglio 1993. Di conseguenza si forniscono di
seguito soltanto le istruzioni innovative o modificative di
quelle riportate in tale circolare.
1) Art. 1 della legge n. 236: decreti legge decaduti
Tale articolo, nel convertire in legge con modificazioni
il D.L. n. 148/1993, stabilisce che restano validi gli atti ed
i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti
prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei
decreti legge 8 ottobre 1992, n. 398, 5 dicembre 1992, n. 472,
11 dicembre 1992, n. 478, 5 gennaio 1993, n. 1, 1 febbraio
1993, n. 26, 12 febbraio 1993, n. 31, 10 marzo 1993, n. 57.
A tale riguardo si richiama l'attenzione delle SAP su
quanto contenuto nella citata circolare n. 150 in merito alla
possibilita' di liquidare l'indennita' di mobilita' ai dipen-
denti da aziende che occupavano fino a quindici unita'.
Tale possibilita', come e' noto, era stata prevista dai
decreti legge n. 398 e n. 472 del 1992, decaduti per mancata
conversione.
Poiche', come gia' detto, la legge in oggetto fa salvi
gli effetti derivanti anche da tali ultimi decreti, i lavora-
tori, collocati in mobilita' a seguito di licenziamenti,
intervenuti nel periodo 9 ottobre 1992/12 febbraio 1993, da
parte di imprese industriali che occupavano da cinque a
quindici dipendenti, costituite ed operanti nelle aree del
Mezzogiorno o nelle aree di declino industriale individuate
dalla CEE, devono considerarsi rientranti tra gli aventi
titolo all'indennita' di mobilita'.
Di conseguenza dovranno essere ripristinati in favore di
tali lavoratori i pagamenti a suo tempo disposti e successi-
vamente sospesi e dovranno altresi' essere riesaminate posi-
tivamente le domande tempestivamente avanzate a seguito di
licenziamenti intervenuti nel periodo sopraindicato.
A tale riguardo si precisa - a modifica di quanto a suo
tempo disposto con circolare n. 9 del 12 gennaio 1993, parte I
lettera A - che, ai fini del riconoscimento del diritto
all'indennita' di mobilita' ai lavoratori in questione, non
assume rilevanza la localita' di residenza degli stessi
all'atto del licenziamento.
2) MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA LEGGE N. 236
2.1 ART. 6 - commi 4 e 5: rapporti tra indennita' di mobilita'
e indennita' di maternita'.
I commi in questione stabilivano nel testo originario che
i periodi di astensione obbligatoria per maternita' non modificano i
limiti di durata dell'indennita' di mobilita' ma soltanto quelli di
iscrizione nelle relative liste e che la lavoratrice, che si trova in
tale situazione, non deve essere cancellata dalle liste qualora
rifiuti un'offerta di lavoro o di impiego ovvero l'avviamento a corsi
di formazione.
Tali criteri sono stati estesi, in sede di conversione,
ai periodi di astensione facoltativa per maternita'. In merito
alla concreta portata di tale estensione sono stati chiesti
chiarimenti al Ministero del Lavoro e della Previdenza Socia-
le.
2.2 ART. 6 - comma 6: trattamento speciale di disoccupazione
per l'edilizia.
Per effetto della conversione in legge di tale comma
devono considerarsi definitivamente rientranti nel campo di
applicazione dell'art. 22, comma 8, della legge n. 223/1991 i
lavoratori che all'11 agosto 1991 beneficiavano delle proroghe
del trattamento speciale di disoccupazione per l'edilizia di
cui alla legge n. 427/1975 e, quindi, anche coloro che alla
stessa data beneficiavano di tale prestazione ai sensi
dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1 giugno 1991, n. 169.
Precisazioni in tal senso sono state fornite con l'allegato
messaggio n.16127 del 2 settembre 1993.
2.3 ART. 6 - comma 10: mobilita' "lunga" e proroga di alcuni
termini.
Tale comma contiene disposizioni identiche a quelle
inizialmente contenute nel D.L. n. 148/1993, fatta eccezione
per quella che prevedeva l'estensione ai lavoratori delle
miniere, cave e torbiere, che e' stata soppressa. Risultano
pertanto definitivamente confermate le norme riguardanti l'es-
tensione della mobilita' lunga ai lavoratori collocati in
mobilita' nel periodo 11 marzo/31 dicembre 1993 da imprese
appartenenti ai settori della chimica, della siderurgia,
dell'industria della difesa e dell'industria minero-metallur-
gica non ferrosa.
A scioglimento della riserva, contenuta nella circolare
n. 150/1993, si fa presente che per l'individuazione di tali
settori e' necessario fare riferimento alla classificazione
delle attivita' economiche, edizione 1991, emanata dall'ISTAT
e al corrispondente codice statistico-contributivo assegnato
dall'Istituto.
Di conseguenza, ai fini di cui trattasi, devono conside-
rarsi appartenenti al settore della:
- chimica le imprese che svolgono le attivita' di cui alla divisione
24 dell'ISTAT, cui corrispondono i c.s.c. elencati nell'allegato n.
2;
- siderurgia le imprese che svolgono le attivita' di cui alle
divisioni 27 e 28, cui corrispondono i c.s.c. elencati nell'allegato
n. 3;
- industria minero-metallurgica non ferrosa le imprese che svolgono
le attivita' di cui alla divisione 26, cui corrispondono i c.s.c.
elencati nell'allegato n. 4;
- industria della difesa le imprese che svolgono le attivita' di cui
alla divisione 29.60, cui corrisponde il c.s.c. 1.06.27. A tale
specifico fine si fa presente che devono considerarsi rientranti nel
settore in parola anche le imprese, iscritte nel registro nazionale
istituito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 85, che, pur non
avendo il
c.s.c. 1.06.27, effettuano, in singole unita' produttive,
l'attivita' di progettazione, produzione o manutenzione di
materiale di armamento, limitatamente ai dipendenti addetti a
tali unita'.
Eventuali problemi applicativi riguardanti l'individua-
zione delle imprese appartenenti ai settori in questione
dovranno essere rappresentati alla Direzione Centrale per i
Contributi - Ufficio V.
2.4 ART. 6 - comma 10 bis: requisiti per la mobilita' "lunga".
Il comma in esame contiene disposizioni identiche a
quelle che inizialmente figuravano nel comma 11 dello stesso
articolo del D.L. n. 148/1993, e per le quali sono state gia'
fornite istruzioni con la circolare n. 150/1993.
2.5 ART. 6 - comma 17 bis: estensione dell'indennita' di
mobilita'.
Tale comma ha modificato l'art. 3 della legge n. 223/1991
inserendo, dopo il comma 4, due altri commi (4 bis e 4 ter)
che ampliano il campo dei destinatari delle norme in materia
di mobilita', estendendolo rispettivamente al personale delle
ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione e a quello delle aziende di trasporto pubblico.
2.5.1 - art. 3, comma 4 bis, legge n. 223/1991.
Il comma estende "le disposizioni in materia di mobilita'
ed il trattamento relativo" al personale il cui rapporto di
lavoro e' disciplinato dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, e
successive estensioni, modificazioni e integrazioni e cioe' ai
lavoratori licenziati da aziende esercenti ferrovie, tranvie e
linee di navigazione interna in regime di concessione.
In merito si precisa che l'estensione in parola riguarda
i licenziamenti disposti da imprese dichiarate fallite o poste
in liquidazione "successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge".
Poiche' il comma deve considerarsi direttamente integra-
tivo dell'art. 3 della legge n. 223/1991, per "presente legge"
deve intendersi proprio la legge n. 223, entrata in vigore
l'11 agosto 1991, con la conseguenza che l'estensione riguarda
i licenziamenti operati da aziende del settore in parola il
cui stato di insolvenza sia stato dichiarato successivamente
alla suddetta data dell'11 agosto.
Per avere titolo all'indennita' di mobilita' gli interes-
sati devono far valere i normali requisiti di legge ed aver
presentato apposita domanda entro 68 giorni dal 20 luglio
1993, giorno dal quale hanno efficacia le modifiche introdotte
in sede di conversione del D.L. n. 148/1993, per i licenzia-
menti intervenuti anteriormente a tale ultima data, ovvero
entro 68 giorni dal licenziamento qualora lo stesso sia stato
disposto successivamente al 20 luglio 1993.
Ai fini della concessione della suddetta indennita' si fa
presente che potranno essere prese in considerazione anche
domande avanzate per la concessione di altre prestazioni di
disoccupazione.
2.5.2 - art. 3, comma 4 ter, legge n. 223/1991.
Il comma in esame estende le disposizioni in materia di
mobilita' ed il relativo trattamento ai lavoratori licenziati
da aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie
dipendenze personale iscritto al Fondo di previdenza per gli
addetti ai pubblici servizi di trasporto, ferma restando
comunque l'esclusione di tali aziende dall'applicazione delle
norme sulla cassa integrazione guadagni.
A tale riguardo si precisa che l'estensione stessa e'
limitata ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto
1993 da parte di aziende assoggettate a fallimento, concordato
preventivo, amministrazione controllata o procedura di liqui-
dazione.
Per avere diritto all'indennita' di mobilita' gli inte-
ressati devono far valere i normali requisiti di legge ed aver
presentato apposita domanda entro 68 giorni dalla data del
licenziamento.
2.6 ART. 8 - comma 4 bis: criteri per determinare
l'anzianita' aziendale.
La norma stabilisce che per i lavoratori collocati in
mobilita' da parte di aziende industriali la cui attivita' e'
stata dichiarata, con l'apposito decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale previsto dall'art. 7 della
legge 8 agosto 1972, n. 464, "sostitutiva" di quella svolta in
precedenza da altra azienda, i requisiti di anzianita' azien-
dale e di lavoro effettivamente prestato devono essere calco-
lati tenendo conto dell'attivita' lavorativa complessivamente
svolta da ciascun interessato sia presso l'azienda che ha
disposto l'ultimo licenziamento sia presso quella di prove-
nienza. Identico criterio dovra' essere seguito, dispone il
comma 4 bis, anche per stabilire la durata dell'indennita' di
mobilita' che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge
223/1991, non puo' essere superiore, di regola, all'anzianita'
maturata dal lavoratore presso l'azienda che ha attivato la
procedura di mobilita'.
2.7) ART. 8 - comma 8: mancato versamento dell'anticipazione.
Tale comma, che sostituisce quello originariamente
contenuto nel D.L. n. 148/1993 e che ha natura interpretativa
delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 3 e all'art. 5,
comma 4, della legge n. 223/1991 - e che quindi deve trovare
applicazione a far tempo dall'11 agosto 1991 - dispone che il
mancato versamento delle mensilita' che le aziende sono tenute
a versare per i lavoratori collocati in mobilita' non determi-
na ne' la sospensione della procedura di mobilita' ne' la
perdita del diritto a percepire la relativa indennita'.
Continuano a trovare applicazione, pertanto, le istru-
zioni al riguardo a suo tempo diramate con il messaggio n.
23750 del 7.4.1993 e con la circolare n. 150/1993.
1) Criteri di determinazione dei requisiti per il diritto all'indennita' di mobilita'.
L'art. 16, come e' noto, limita la concessione dell'in-
dennita' di mobilita' agli operai, impiegati o quadri che
siano parte di un rapporto di lavoro a carattere continuativo
e comunque non a termine, in possesso di "un'anzianita' azien-
dale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro
effettivamente prestato".
Ai fini della concreta applicazione di tali disposizioni
si forniscono i seguenti criteri.
1.1 Lavoro a tempo determinato.
L'art. 2, comma 2, della legge 18 aprile 1962, n. 230,
dispone che "se il rapporto di lavoro continua dopo la sca-
denza del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin
dalla data della prima assunzione del lavoratore".
Pertanto in tutti i casi di rapporto di lavoro a tempo
determinato (ivi compresi i contratti di formazione e lavoro)
trasformati senza soluzione di continuita' in rapporti a tempo
indeterminato, i requisiti di anzianita' aziendale e di lavoro
effettivamente prestato dovranno essere determinati tenendo
conto di tutta l'attivita' svolta dagli interessati presso
l'azienda che ha attivato la procedura di mobilita'.
1.2 Rapporti di apprendistato
Un criterio identico a quello indicato al punto prece-
dente dovra' essere seguito per operai, impiegati e quadri che
abbiano precedentemente svolto, presso la stessa azienda e
senza soluzione di continuita', attivita' lavorativa con
qualifica di apprendista (cfr. art. 19 della legge 18 gennaio
1955, n. 25).
1.3 Passaggio diretto ad altra azienda
Con molteplici sentenze ( v. da ultimo sentenza n.
1525/1993) la Corte di Cassazione ha stabilito che "l'isti-
tuto giuridico del c.d. passaggio diretto si realizza attra-
verso l'incontro delle volonta' dei tre soggetti interessati
in un unico complesso negozio, il quale, in funzione della
nuova occupazione, contestualmente pattuita, prevede la
risoluzione consensuale del primo rapporto di lavoro, e
l'avvio immediato del nuovo rapporto che, peraltro, sul piano
civilistico, e' indipendente ed autonomo da quello cessato".
Avuto riguardo a quanto affermato dalla Suprema Corte si
precisa che nei casi di passaggio diretto di un lavoratore da
un'azienda ad un'altra non sussiste il presupposto della
continuita' del rapporto di lavoro ne' della identita' di
azienda, con la conseguenza che l'anzianita' maturata dal
lavoratore dovra' essere determinata tenendo conto soltanto
del rapporto intercorso con l'azienda che ha attivato la
procedura di mobilita', fatta eccezione comunque per i casi
rientranti nel punto 2.6 della presente circolare.
2) Rioccupazione del lavoratore collocato in mobilita'
L'art. 8, comma 6, della legge n. 223/1991 stabilisce,
tra l'altro, che il lavoratore puo' rioccuparsi a tempo
determinato o a tempo parziale conservando il diritto all'in-
dennita' di mobilita' a condizione, secondo quanto previsto
dal successivo art. 9, comma 1, lettera d, che tale circo-
stanza venga comunicata all'INPS.
A tale riguardo si precisa che non comporta decadenza, ma
soltanto sospensione della prestazione per i giorni lavorati,
una comunicazione di rioccupazione preventiva o contestuale
alla ripresa del lavoro che pervenga, all'Istituto o alla
Sezione circoscrizionale per l'impiego, da parte del lavora-
tore ovvero del datore di lavoro.
Si ribadisce invece che comporta decadenza dalla presta-
zione a partire dal giorno di rioccupazione una comunicazione
tardiva.
Si fa presente inoltre che le dimissioni avanzate da un
lavoratore in mobilita', che si sia rioccupato a tempo par-
ziale ovvero a tempo determinato, comportano di regola la decadenza
dal diritto alla relativa indennita' in quanto dette dimissioni sono
da considerare assimilabili al rifiuto di un'occupazione ritenuta
adeguata.
3) Contributo alle aziende ai sensi dell'art. 8, comma 4,
della legge n. 223/1991.
Con circolare n. 252 del 30 ottobre 1992 sono state
fornite istruzioni per la concessione alle aziende del con-
tributo mensile dovuto, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della
legge n. 223/1991, in caso di assunzione di lavoratori collo-
cati in mobilita'.
Al riguardo si precisa che tale contributo puo' essere
concesso - sussistendo gli altri requisiti previsti - anche
nel caso in cui un lavoratore venga assunto durante i periodi
di carenza o di non indennizzabilita' dell'indennita' di
mobilita' (v. art. 73, commi 2 e 3, e art. 77, comma 2, del
R.D.L. n. 1827/1935) nel qual caso il contributo stesso deve
essere riconosciuto con decorrenza dal giorno in cui la
prestazione avrebbe potuto essere corrisposta all'interessato.
4) Proroga dell'indennita' di mobilita' trasformata ex art.
22, comma 7, della legge n. 223/1991.
L'art. 6, comma 12, del D.L. n. 148/1993 e l'art. 1,
comma 4, del D.L. n. 286/1993 hanno disposto, come precisato
nell'allegato messaggio n. 16127, una complessiva proroga di
12 mesi in favore dei lavoratori che, alla data del 31 dicem-
bre 1992, risultavano iscritti nelle liste di mobilita' e
avevano titolo all'indennita' di mobilita' trasformata e che,
infine, avrebbero cessato di fruirne entro il 30 giugno 1993.
Al riguardo si chiarisce che hanno diritto a tale proroga
anche i lavoratori che, a seguito di rioccupazione comportante
la sospensione dell'indennita', hanno cessato o cesseranno di
beneficiare dell'indennita' di mobilita' in questione succes-
sivamente alla suddetta data del 30 giugno.
IL DIRETTORE GENERALE
F.TO MANZARA
I.N.P.S.
Direzione Centrale All. 1
Prestazioni Temporanee
Uff. VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori dei Centri operativi e
delle Agenzie Urbane
e, per conoscenza,
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
Roma, 02.09.93
Messaggio n. 16127
OGGETTO: D.L. n. 286/1993. Proroga semestrale dell'indennita'
di mobilita' trasformata e del trattamento speciale
di disoccupazione per l'edilizia.
Il decreto legge 9 agosto 1993, n. 286 - pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del successivo 10 agosto, ed
entrato in vigore da tale ultima data - dispone all'art. 1,
comma 4, la proroga per "un ulteriore periodo di sei mesi" del
trattamento speciale di disoccupazione ex lege n. 1115/1968,
trasformato in indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 22,
comma 7, della legge n. 223/1991, e del trattamento speciale
di disoccupazione per l'edilizia ex lege n. 427/1975, rien-
trante nel campo di applicazione dell'art. 22, comma 8, della
stessa legge n. 223/1991.
Si precisa che hanno diritto a fruire della nuova
proroga i lavoratori che potevano beneficiare della precedente
proroga semestrale disposta, da ultimo, dall'art. 6, commi 12
e 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
Al riguardo si chiarisce che destinatari della
proroga di cui al citato comma 12 sono i lavoratori che alla
data del 31 dicembre 1992 risultavano iscritti nelle liste di
mobilita', avevano titolo all'indennita' di mobilita', cosid-
detta trasformata, e avrebbero cessato di fruire di tale
prestazione entro il 30 giugno 1993.
Destinatari invece della proroga di cui al comma 13
sono i lavoratori che avevano diritto alla proroga del trat-
tamento speciale di disoccupazione per l'edilizia alla data
dell'11 agosto 1991, continuavano a beneficiare di tale
prestazione al 31 dicembre 1992 ed erano di conseguenza
iscritti a quest'ultima data nelle liste di mobilita'.
In merito si precisa - a chiarimento anche di
quesiti avanzati da alcune SAP - che devono considerarsi
rientranti nel campo di applicazione dell'art. 22, comma 8,
della legge n. 223/1991, e destinatari, quindi, dei provvedi-
menti di legge che hanno disposto le due proroghe semestrali
in parola, i lavoratori che all'11 agosto 1991 beneficiavano
delle proroghe del trattamento speciale di disoccupazione per
l'edilizia di cui alla legge n. 427/1975 e quindi anche coloro
che, alla stessa data dell'11 agosto 1991, beneficiavano di
tale prestazione ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4, della
legge 1' giugno 1991, n. 169.
Per cio' che concerne gli adempimenti di natura
operativa riguardanti la proroga disposta dal decreto legge in
oggetto, si fa presente che dovra' procedersi al pagamento
degli ulteriori sei mesi di prestazione applicando le modali-
ta' finora seguite per il pagamento di quelle gia' spettanti
ai lavoratori in questione, riportando nei relativi mandati di
pagamento la seguente annotazione: "PROROGA EX D.L. N.
286/1993".
IL DIRETTORE GENERALE
F.to MANZARA
All. n. 2
SETTORE DELLA CHIMICA CSC ISTAT 91
fabbricazio fabbricazione di gas industriali 1.09.10 24.11.0
ne di prodot
ti chimici,
di fibre
sintetiche o fabbricazione di coloranti e pigmenti 1.09.07 24.12.0
artificiali
fabbricazione di altri prodotti chi- 1.09.01 24.13.0
mici di base inorganici 1.09.02
fabbricazione di altri prodotti chi- 1.09.02 24.14.0
mici di base organici
fabbricazione di concimi e di compo- 1.09.03 24.15.0
sti azotati
fabbricazione di materie plastiche in 1.09.02 24.16.0
forme primarie 1.09.08
fabbricazione di gomma sintetica in 1.09.02 24.17.0
forme primarie
fabbricazione di pesticidi e di altri 1.09.18 24.20.0
prodotti chimici per l'agricoltura 1.09.19
fabbricazione di pitture, vernici e 1.09.16 24.30.0
smalti, inchiostri da stampa e masti-
ci
fabbricazione di prodotti farmaceuti- 1.09.20 24.41.0
ci di base 1.09.21
1.09.22
fabbricazione di medicinali e prepa- 1.09.20 24.42.0
rati farmaceutici 1.09.21
1.09.22
fabbricazione di saponi detersivi, 1.09.23 24.51.1
detergenti e di agenti organici ten-
sioattivi
fabbricazione di specialita chimiche 1.09.27 24.51.2
per uso domestico e per manutenzione
fabbricazione di profumi e prodotti 1.09.24 24.52.0
per toletta
fabbricazione di esplosivi 1.09.09 24.61.0
fabbricazione di colle e gelatine 1.09.15 24.62.0
fabbricazione di oli essenziali 1.09.13 24.63.0
fabbricazione di prodotti chimici per 1.09.25 24.64.0
uso fotografico
fabbricazione di supporti preparati 1.09.25 24.65.0
per la registrazione audio, video,
informatica
fabbricazione di prodotti chimici or- 1.09.04 24.66.1
ganici mediante processi di fermenta-
zione o derivati da materie prime
vegetali
fabbricazione di prodotti elettrochi- 1.09.06 24.66.2
mici (esclusa la produzione di cloro,
soda e potassa) ed elettrotermici
trattamento chimico degli acidi gras- 1.09.11 24.66.3
si 1.09.12
fabbricazione di prodotti chimici va- 1.09.17 24.66.4
ri per uso industriale (compresi i 1.09.19
preparati antidetonanti, antigelo) 1.09.28
fabbricazione di prodotti chimici 1.09.26 24.66.5
impiegati per ufficio e per il con-
sumo non industriale
fabbricazione di prodotti ausiliari 1.09.14 24.66.6
per le industrie tessili e del cuoio
fabbricazione di fibre sintetiche e 1.09.35 24.70.0
artificiali
All. n. 3
SETTORE DELLA SIDERURGIA CSC ISTAT
produzione produzione di ferro, di acciaio e 1.05.01 27.10.0
di metallo, di ferro-leghe (CECA)
fabbrica-
zione e la- fabbricazione di tubi di ghisa 1.06.01 27.21.0
vorazione
di prodot- produzione di tubi di acciaio senza 1.05.02 27.22.1
ti in me- saldatura
tallo (e-
scluse mac- produzione di tubi di acciaio avvi- 1.05.03 27.22.2
chine, im- cinati, aggraffati, saldati e simili
pianti e
relative stiratura a freddo 1.05.04 27.31.0
riparazio-
ni) laminazione a freddo di nastri 1.05.04 27.32.0
profilatura mediante formatura e pie- 1.05.04 27.33.0
gatura a freddo
trafilatura 1.05.04 27.34.0
altre attivita di prima trasformazio- 1.05.01 27.35.0
ne del ferro e dell'acciaio n.c.a.;
produzione di ferro-leghe non CECA
produzione di metalli preziosi e semi- 1.05.06 27.41.0
lavorati
produzione di alluminio e semilavorati 1.05.06 27.42.0
produzione di zinco, piombo, stagno e 1.05.06 27.43.0
semilavorati
produzione di rame e semilavorati 1.05.06 27.44.0
produzione di altri metalli non fer- 1.05.06 27.45.0
rosi e semilavorati
fusione di ghisa 1.06.01 27.51.0
fusione di acciaio 1.06.01 27.52.0
fusione di metalli leggeri 1.06.02 27.53.0
fusione di altri metalli non fer- 1.06.02 27.54.0
rosi
fabbricazione di strutture metalli- 1.06.03 28.11.0
che e di parti di strutture
fabbricazione di porte, finestre e 1.06.03 28.12.1
loro telai, imposte e cancelli metal-
lici
fabbricazione e installazione di ten- 1.06.03 28.12.2
de da sole con strutture metalliche,
tende alla veneziana e simili
fabbricazione di cisterne, serbatoi 1.06.06 28.21.0
e contenitori in metallo
fabbricazione di radiatori e caldaie 1.06.06 28.22.0
per riscaldamento centrale 1.06.07
fabbricazione di generatori di vapo- 1.06.06 28.30.0
re, escluse le caldaie per riscalda-
mento centrale ad acqua calda
produzione di pezzi di metallo fuci- 1.05.05 28.40.1
nati
produzione di pezzi di metallo stam- 1.05.05 28.40.2
pati
stampatura e imbutitura di lamiere 1.05.05 28.40.3
di metallo; tranciatura e lavorazione
a sbalzo
sinterizzazione dei metalli e loro 1.05.05 28.40.4
leghe
trattamento e rivestimento dei metal- 1.06.47 28.51.0
li
lavori di meccanica generale per con- 1.06.61 28.52.0
to terzi
fabbricazione di articoli di coltel- 1.06.25 28.61.0
leria e posateria
fabbricazione di utensileria a mano 1.06.26 28.62.1
fabbricazione di parti intercambiabi- 1.06.15 28.62.2
li per macchine utensili e operatrici
fabbricazione di serrature e cerniere 1.06.22 28.63.0
fabbricazione di bidoni in acciaio e 1.06.23 28.71.0
di contenitori analoghi
fabbricazione di imballaggi in metal- 1.06.23 28.72.0
lo leggero
fabbricazione di prodotti fabbricati 1.05.04 28.73.0
con fili metallici
produzione di filettatura e bullone- 1.06.24 28.74.1
ria
produzione di molle 1.06.24 28.74.2
produzione di catene fucinate senza 1.06.24 28.74.3
saldatura e stampate
costruzione di stoviglie, pentolame, 1.06.25 28.75.1
vasellame, attrezzi da cucina e ac-
cessori casalinghi, articoli metal-
lici per l'arredamento di stanze da
bagno
costruzione di casseforti, forzieri, 1.06.04 28.75.2
porte metalliche e blindate
costruzione di altri articoli metal- 1.06.22 28.75.3
lici e minuteria metallica
fabbricazione di armi bianche 1.06.26 28.75.4
fabbricazione di elementi assembla- 1.06.03 28.75.5
ti per ferrovie o tranvie
fabbricazione di oggetti in ferro, 1.06.49 28.75.6
in rame ed altri metalli e relativi
lavori di riparazione
All. n. 4
SETTORE INDUSTRIA MINERO METALLURGICA NON FERROSA CSC ISTAT
fabbrica- fabbricazione di vetro piano 1.11.14 26.11.0
zione di
prodotti lavorazione e trasformazione del 1.11.15 26.12.0
della la- vetro piano
vorazione
dei minera- fabbricazione di vetro cavo 1.11.14 26.13.0
li non me-
talliferi fabbricazione di fibre di vetro 1.11.14 26.14.0
lavorazione e trasformazione del 1.11.15 26.15.1
vetro cavo
lavorazione di vetro a mano e a sof- 1.11.14 26.15.2
fio
fabbricazione e lavorazione di altro 1.11.15 26.15.3
vetro (vetro tecnico e industriale
per altri lavori)
fabbricazione di prodotti in ceramica 1.11.09 26.21.0
per usi domestici e ornamentali
fabbricazione di articoli sanitari 1.11.09 26.22.0
in ceramica
fabbricazione di isolatori e di pezzi 1.11.09 26.23.0
isolanti in ceramica
fabbricazione di altri prodotti ce- 1.11.09 26.24.0
ramici per uso tecnico e industriale
fabbricazione di altri prodotti ce- 1.11.09 26.25.0
ramici
fabbricazione di prodotti ceramici 1.11.09 26.26.0
refrattari
fabbricazione di piastrelle e lastre 1.11.09 26.30.0
in ceramica per pavimenti e rivesti-
menti
fabbricazione di mattoni, tegole e 1.11.08 26.40.0
altri prodotti per l'edilizia in
terracotta
produzione di cemento 1.11.05 26.51.0
produzione di calce 1.11.06 26.52.0
produzione di gesso 1.11.07 26.53.0
fabbricazione di prodotti in calce- 1.11.11 26.61.0
struzzo per l'edilizia
fabbricazione di prodotti in gesso 1.11.12 26.62.0
per l'edilizia
produzione di calcestruzzo pronto per 1.11.11 26.63.0
l'uso
produzione di malta 1.11.11 26.64.0
fabbricazione di prodotti in fibro- 1.11.11 26.65.0
cemento
fabbricazione di altri prodotti in 1.11.11 26.66.0
calcestruzzo, gesso e cemento 1.11.12
segagione e lavorazione delle pietre 1.11.02 26.70.1
e del marmo 1.11.03
1.11.04
lavorazione artistica del marmo e di 1.11.04 26.70.2
altre pietre affini, lavori in mosai-
co
frantumazione di pietre e minerali 1.11.01 26.70.3
vari fuori della cava
fabbricazione di prodotti abrasivi 1.11.10 26.81.0
fabbricazione di altri prodotti in 1.11.13 26.82.0
minerali non metalliferi n.c.a. 1.11.17