Eureka Previdenza

Circolare 113 dell'11 aprile 1994

OGGETTO:  Integrazioni salariali agricole. Importo massimo mensile.
     Con  il  messaggio  n.  10668 del 7.2.1994 (cfr allegato)
sono state fornite le prime istruzioni in merito  all'applica-
zione  del tetto massimo differenziato introdotto, con effetto
dall'1.1.1994, dal D.L. 18.1.1994, n. 40, reiterato  del  D.L.
18.3.1994, n. 185, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 21.3.1994.
     Per quanto riguarda le integrazioni salariali agricole si
forniscono le seguenti precisazioni.
     La retribuzione da prendere in considerazione per  stabi-
lire  quale  sia  il tetto massimo applicabile, cosi' come per
determinare l'importo  delle  integrazioni  salariali,  e'  la
retribuzione del periodo mensile di paga precedente quello nel
corso del quale ha avuto inizio la sospensione ovvero,  se  in
tale mese non sia dovuta per qualsiasi motivo la retribuzione,
quella dell'ultimo mese per il quale la retribuzione e'  stata
corrisposta.
     Peraltro,  puo'  verificarsi  che  nel mese, assunto come
riferimento, non siano state retribuite tutte le giornate, per
le  quali e' prevista contrattualmente la corresponsione della
retribuzione, per circostanze che hanno  impedito  la  presta-
zione  dell'attivita'  lavorativa  (malattia,  infortunio, so-
spensione dal lavoro, ecc.).
     Poiche' si ritiene che l'applicazione del  tetto  massimo
differenziato  non possa essere influenzata da tale circostan-
za, la retribuzione da considerare al  fine  in  argomento  e'
quella   che   sarebbe  stata  corrisposta  se  fossero  state
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retribuite tutte le giornate previste per contratto.
     Si  precisa  anche  che  i  ratei mensili della 13  e 14
mensilita' vanno indicati per intero  anche  se  l'azienda  li
corrisponde  in misura ridotta in proporzione alle giornate di
sospensione dal lavoro.
     Inoltre, poiche' ai sensi dell'art. 14,  comma  1,  della
legge 23 luglio 1991, n. 223, il limite massimo mensile non si
applica ai trattamenti concessi per intemperie stagionali (1),
la  comunicazione  della retribuzione mensile da parte dell'a-
zienda non e' necessaria quando  la  domanda  di  integrazione
salariale viene presentata per la suddetta causale.
     Per  la comunicazione della retribuzione mensile e' stata
inserita una apposita voce nel nuovo tracciato dei modd.  I.S.
Agr.  1  bis (riquadro C), nei quali e' stato anche introdotto
uno spazio per l'indicazione delle notizie -  codice  dell'as-
sociazione  sindacale  e  misura  percentuale delle trattenute
associative  -  necessarie  per  effettuare  le  ritenute  dei
contributi associativi (2).
     Le  Sedi provvederanno a divulgare le presenti istruzioni
con i mezzi ritenuti opportuni, interessando al  riguardo  gli
U.pro.CAU,  le Sezioni Circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura e le Organizzazioni di categoria.
                               IL DIRETTORE GENERALE F.F.
                                       TRIZZINO
(1) V. Circ. n. 178 del 26 luglio 1993, par. 7.
(2) V. Circ. n. 167 del 7 luglio 1992, A.U.  1992, pag. 2550.
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I.N.P.S                                    ALLEGATO
D.C. PRESTAZIONI TEMPORANEE
                                            MESSAGGIO T.P n.
                                            10668 del 7.2.94
AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI
AI DIRIGENTI LE SAP
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
OGGETTO:  Decreto  -  Legge  18  gennaio  1994,  n.40: importo
massimo
         mensile del trattamento di integrazione salariale.
L'art.1,  comma  6,  del  Decreto - Legge indicato in oggetto,
pubblicato sulla G.U. n.14 del 19 gennaio 1994 ed  entrato  in
vigore  il  giorno successivo, ha introdotto, tra l'altro, con
effetto dal primo gennaio 1994, un importo  differenziato  del
tetto  massimo  mensile  - di cui alla legge 13.8.1980, n.427-
applicabile ai trattamenti di integrazione salariale spettanti
ai  lavoratori,  compresi quelli agricoli, la cui retribuzione
lorda mensile sia superiore a lire 2.700.000.
Posto che, in via generale, l'importo massimo di  integrazione
salariale rimane fissato in lire L.1.248.021 mensili, al lordo
dell'aliquota del 5,84%, tale importo, sempre al  lordo  delle
detrazioni, e' elevato a lire 1.500.000 quando la retribuzione
di riferimento per il calcolo  dell'integrazione  salariale  -
rapportata  al  mese  e  comprensiva  dei  ratei di mensilita'
aggiuntive - supera la predetta cifra di lire 2.700.000.
Si forniscono di seguito le prime,  piu'  urgenti,  istruzioni
volte a consentire  l'applicazione della disposizione in argo-
mento.
A - ISTRUZIONI PER I SETTORI NON AGRICOLI.
Il beneficio in parola deve intendersi operante a partire  dal
lunedi'  successivo  al  primo  gennaio  e  precisamente dal 3
gennaio.
Per ragguagliare  il  limite  massimo  -  anche  nella  misura
maggiorata - alle ore mensilmente autorizzate, si ribadisce il
criterio di calcolo gia' enunciato nella circolare n.50 GS del
21 gennaio 1982 secondo il quale l'importo massimo deve essere
diviso per il numero di  ore  lavorative  ricadenti  nel  mese
considerato  ed  il  risultato,  cosi'  ottenuto,  deve essere
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moltiplicato  per  le  ore di lavoro, perse nello stesso mese,
per le  quali  e'  autorizzato  l'intervento  di  integrazione
salariale.
Ai  fini  dell'applicazione  del  tetto  massimo differenziato
e'necessario conoscere, per ogni singolo lavoratore, il dato
relativo alla retribuzione mensile maggiorata delle pertinenti
quote di emolumenti aventi periodicita' ultramensile (ad esem-
pio: tredicesima  e quattordicesima mensilita').
Di  conseguenza  si  trasmette  a parte un nuovo tracciato del
Mod.I.G.STR-AUT ove e' prevista l'evidenziazione di tale dato,
da utilizzare in caso di pagamento diretto della prestazione e
si precisa che  sono  in  fase  di  attuazione  le  necessarie
modifiche procedurali al programma 6040 di liquidazione.
Inoltre,  ai  fini  di  verificare l'esatta applicazione delle
norme sul tetto massimo integrabile da parte delle imprese per
le quali non e' autorizzato il pagamento diretto, i prescritti
elenchi  dei  percettori  di   trattamento   di   integrazione
salariale  dovranno  essere  completati  con gli importi lordi
mensili  della  retribuzione    che  sarebbe  loro   spettata,
comprensivi dei pertinenti ratei di mensilita' aggiuntive .
Si  interessano, pertanto, le SAP a rappresentare alle aziende
soggette   alla   disciplina   dell'intervento   straordinario
l'esigenza   di   integrare   tale   elenco  con  le  predette
informazioni.
Si  fa  riserva  di  ulteriori  precisazioni  in  ordine  alla
applicabilita' del massimale maggiorato a quei trattamenti
economici - previsti in favore  di  particolari  tipologie  di
beneficiari   quali,  ad  esempio,  i  lavoratori  portuali  -
commisurati direttamente all'importo massimo  di  integrazione
salariale.
B- ISTRUZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO.
Per il ragguaglio a giornata del tetto  massimo  differenziato
nei  confronti  dei lavoratori agricoli, valgono le istruzioni
impartite con circolare n.256 del 7.11.1991, paragrafo 3.
Il massimale mensile deve,  pertanto,  essere  diviso  per  il
numero   di   giornate  lavorative  nonche'  delle  festivita'
infrasettimanali,  ricadenti  nel  mese  considerato,  ed   il
risultato  deve  essere moltiplicato per il numero di giornate
per le quali e' stata concessa l'integrazione salariale.
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Naturalmente  anche  per tale settore e' necessario conoscere,
per lo specifico fine, la retribuzione mensile di  riferimento
per il calcolo delle integrazioni del salario, comprensiva dei
ratei delle mensilita'  aggiuntive.  Un  nuovo  tracciato  del
modello I.S.Agr.1 bis - in due versioni distinte per operai ed
impiegati o quadri - che preveda l'indicazione di  tale  dato,
verra' trasmesso a parte.
                                 IL DIRETTORE GENERALE
                                   F.to MANZARA

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