Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Circolari Inps CI 1994 Circolare 113 dell'11 aprile 1994
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Circolare 113 dell'11 aprile 1994
OGGETTO: Integrazioni salariali agricole. Importo massimo mensile.
Con il messaggio n. 10668 del 7.2.1994 (cfr allegato)
sono state fornite le prime istruzioni in merito all'applica-
zione del tetto massimo differenziato introdotto, con effetto
dall'1.1.1994, dal D.L. 18.1.1994, n. 40, reiterato del D.L.
18.3.1994, n. 185, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 21.3.1994.
Per quanto riguarda le integrazioni salariali agricole si
forniscono le seguenti precisazioni.
La retribuzione da prendere in considerazione per stabi-
lire quale sia il tetto massimo applicabile, cosi' come per
determinare l'importo delle integrazioni salariali, e' la
retribuzione del periodo mensile di paga precedente quello nel
corso del quale ha avuto inizio la sospensione ovvero, se in
tale mese non sia dovuta per qualsiasi motivo la retribuzione,
quella dell'ultimo mese per il quale la retribuzione e' stata
corrisposta.
Peraltro, puo' verificarsi che nel mese, assunto come
riferimento, non siano state retribuite tutte le giornate, per
le quali e' prevista contrattualmente la corresponsione della
retribuzione, per circostanze che hanno impedito la presta-
zione dell'attivita' lavorativa (malattia, infortunio, so-
spensione dal lavoro, ecc.).
Poiche' si ritiene che l'applicazione del tetto massimo
differenziato non possa essere influenzata da tale circostan-
za, la retribuzione da considerare al fine in argomento e'
quella che sarebbe stata corrisposta se fossero state
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retribuite tutte le giornate previste per contratto.
Si precisa anche che i ratei mensili della 13 e 14
mensilita' vanno indicati per intero anche se l'azienda li
corrisponde in misura ridotta in proporzione alle giornate di
sospensione dal lavoro.
Inoltre, poiche' ai sensi dell'art. 14, comma 1, della
legge 23 luglio 1991, n. 223, il limite massimo mensile non si
applica ai trattamenti concessi per intemperie stagionali (1),
la comunicazione della retribuzione mensile da parte dell'a-
zienda non e' necessaria quando la domanda di integrazione
salariale viene presentata per la suddetta causale.
Per la comunicazione della retribuzione mensile e' stata
inserita una apposita voce nel nuovo tracciato dei modd. I.S.
Agr. 1 bis (riquadro C), nei quali e' stato anche introdotto
uno spazio per l'indicazione delle notizie - codice dell'as-
sociazione sindacale e misura percentuale delle trattenute
associative - necessarie per effettuare le ritenute dei
contributi associativi (2).
Le Sedi provvederanno a divulgare le presenti istruzioni
con i mezzi ritenuti opportuni, interessando al riguardo gli
U.pro.CAU, le Sezioni Circoscrizionali per l'impiego e per il
collocamento in agricoltura e le Organizzazioni di categoria.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
TRIZZINO
(1) V. Circ. n. 178 del 26 luglio 1993, par. 7.
(2) V. Circ. n. 167 del 7 luglio 1992, A.U. 1992, pag. 2550.
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I.N.P.S ALLEGATO
D.C. PRESTAZIONI TEMPORANEE
MESSAGGIO T.P n.
10668 del 7.2.94
AI DIRIGENTI LE SEDI REGIONALI
AI DIRIGENTI LE SAP
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
OGGETTO: Decreto - Legge 18 gennaio 1994, n.40: importo
massimo
mensile del trattamento di integrazione salariale.
L'art.1, comma 6, del Decreto - Legge indicato in oggetto,
pubblicato sulla G.U. n.14 del 19 gennaio 1994 ed entrato in
vigore il giorno successivo, ha introdotto, tra l'altro, con
effetto dal primo gennaio 1994, un importo differenziato del
tetto massimo mensile - di cui alla legge 13.8.1980, n.427-
applicabile ai trattamenti di integrazione salariale spettanti
ai lavoratori, compresi quelli agricoli, la cui retribuzione
lorda mensile sia superiore a lire 2.700.000.
Posto che, in via generale, l'importo massimo di integrazione
salariale rimane fissato in lire L.1.248.021 mensili, al lordo
dell'aliquota del 5,84%, tale importo, sempre al lordo delle
detrazioni, e' elevato a lire 1.500.000 quando la retribuzione
di riferimento per il calcolo dell'integrazione salariale -
rapportata al mese e comprensiva dei ratei di mensilita'
aggiuntive - supera la predetta cifra di lire 2.700.000.
Si forniscono di seguito le prime, piu' urgenti, istruzioni
volte a consentire l'applicazione della disposizione in argo-
mento.
A - ISTRUZIONI PER I SETTORI NON AGRICOLI.
Il beneficio in parola deve intendersi operante a partire dal
lunedi' successivo al primo gennaio e precisamente dal 3
gennaio.
Per ragguagliare il limite massimo - anche nella misura
maggiorata - alle ore mensilmente autorizzate, si ribadisce il
criterio di calcolo gia' enunciato nella circolare n.50 GS del
21 gennaio 1982 secondo il quale l'importo massimo deve essere
diviso per il numero di ore lavorative ricadenti nel mese
considerato ed il risultato, cosi' ottenuto, deve essere
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moltiplicato per le ore di lavoro, perse nello stesso mese,
per le quali e' autorizzato l'intervento di integrazione
salariale.
Ai fini dell'applicazione del tetto massimo differenziato
e'necessario conoscere, per ogni singolo lavoratore, il dato
relativo alla retribuzione mensile maggiorata delle pertinenti
quote di emolumenti aventi periodicita' ultramensile (ad esem-
pio: tredicesima e quattordicesima mensilita').
Di conseguenza si trasmette a parte un nuovo tracciato del
Mod.I.G.STR-AUT ove e' prevista l'evidenziazione di tale dato,
da utilizzare in caso di pagamento diretto della prestazione e
si precisa che sono in fase di attuazione le necessarie
modifiche procedurali al programma 6040 di liquidazione.
Inoltre, ai fini di verificare l'esatta applicazione delle
norme sul tetto massimo integrabile da parte delle imprese per
le quali non e' autorizzato il pagamento diretto, i prescritti
elenchi dei percettori di trattamento di integrazione
salariale dovranno essere completati con gli importi lordi
mensili della retribuzione che sarebbe loro spettata,
comprensivi dei pertinenti ratei di mensilita' aggiuntive .
Si interessano, pertanto, le SAP a rappresentare alle aziende
soggette alla disciplina dell'intervento straordinario
l'esigenza di integrare tale elenco con le predette
informazioni.
Si fa riserva di ulteriori precisazioni in ordine alla
applicabilita' del massimale maggiorato a quei trattamenti
economici - previsti in favore di particolari tipologie di
beneficiari quali, ad esempio, i lavoratori portuali -
commisurati direttamente all'importo massimo di integrazione
salariale.
B- ISTRUZIONI PER IL SETTORE AGRICOLO.
Per il ragguaglio a giornata del tetto massimo differenziato
nei confronti dei lavoratori agricoli, valgono le istruzioni
impartite con circolare n.256 del 7.11.1991, paragrafo 3.
Il massimale mensile deve, pertanto, essere diviso per il
numero di giornate lavorative nonche' delle festivita'
infrasettimanali, ricadenti nel mese considerato, ed il
risultato deve essere moltiplicato per il numero di giornate
per le quali e' stata concessa l'integrazione salariale.
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Naturalmente anche per tale settore e' necessario conoscere,
per lo specifico fine, la retribuzione mensile di riferimento
per il calcolo delle integrazioni del salario, comprensiva dei
ratei delle mensilita' aggiuntive. Un nuovo tracciato del
modello I.S.Agr.1 bis - in due versioni distinte per operai ed
impiegati o quadri - che preveda l'indicazione di tale dato,
verra' trasmesso a parte.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to MANZARA