Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Circolari Inps CI 1994 Circolare 212 del 13 luglio 1994
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Circolare 212 del 13 luglio 1994
OGGETTO: Contratti di solidarieta'. Art. 5, comma 1, dell
legge n. 236/93. Chiarimenti.
Con circolare n. 33 del 14 marzo 1994 (all. 1) i
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha fornit
direttive per l'applicazione delle disposizioni del Decret
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazion
nella legge 19 luglio 1993, n. 236, concernenti il contratt
di solidarieta' stipulato da imprese assoggettate all
normativa degli interventi straordinari di integrazion
salariale.
Ai fini del trattamento straordinario d
integrazione salariale la cui concessione e' fondata s
contratto di solidarieta', presenta rilievo centrale l'art. 5
comma 1, il quale stabilisce che la riduzione dell'orario d
lavoro prevista dall'art. 1 del decreto legge 30 ottobre 1984
n. 726, convertito nella legge n. 863/84, puo' esser
realizzata come riduzione dell'orario giornaliero
settimanale, mensile o annuale.
Data la portata innovativa di tale disposizione, s
rende necessario definirne i riflessi sulla disciplina vigent
in materia di trattamento straordinario di integrazion
salariale con particolare riguardo alle connessioni con i
trattamento spettante ad altro titolo previdenziale
retributivo.
1) Campo di applicazione
Il campo di applicazione della disciplina de
contratto di solidarieta' di cui all'art. 1 della legge n
863/84 coincide con quello degli interventi straordinari d
integrazione salariale, sia dal lato delle imprese che posson
stipulare tale tipologia di contratto sia da quello de
lavoratori che possono beneficiare del relativo trattament
straordinario di integrazione salariale.
A tale ultimo riguardo si precisa che sono esclusi
lavoratori che, in via generale, non hanno titolo pe
beneficiare delle integrazioni salariali straordinarie
quindi, i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori
domicilio, i lavoratori che abbiano, alla data di stipula de
contratto di solidarieta', una anzianita' aziendale inferior
a 90 giorni.
Sono altresi' esclusi, come precisato dal Minister
del Lavoro e della Previdenza Sociale nell'allegata circolare
i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
2) Determinazione del numero delle ore da integrare.
In proposito si ribadisce che resta fondamentale a
fini dell'applicazione della normativa che presiede i
trattamento di integrazione salariale il riferiment
all'orario settimanale; d'altra parte l'articolo 5 sopr
citato non modifica il disposto dell'art. 1 della legge n
863/84 ma consente soltanto maggiore flessibilita' nell
gestione dell'orario di lavoro.
Pertanto, il contratto di solidarieta' riman
caratterizzato nella sua struttura essenziale dalla riduzion
dell'orario settimanale di lavoro, riduzione che puo' esser
espressa anche con riferimento alle giornate, al mese
all'anno.
Ne deriva che il contratto di solidarieta' dev
sempre tradurre, come chiarito dalle direttive ministeriali
in termini settimanali qualsiasi forma di riduzione attuat
con diversa periodicita'.
Alla eventuale mancanza di tale indicazione occorr
necessariamente supplire riferendo le ore di lavoro prestat
in meno a tutte le settimane comprese nei periodi ciclici su
quali si articola il contratto di solidarieta' ovvero ne
periodo di validita' del contratto stesso di durata comunqu
non superiore a 12 mesi.
Le conseguenze piu' rilevanti di quanto innanz
precisato interessano la ipotesi in cui la riduzion
dell'orario settimanale sia attuata mediante l'alternanza d
periodi di lavoro pieno a periodi di sospensione totale.
Al riguardo va precisato che il periodo d
sospensione integrale dal lavoro in quanto tale non puo
essere assunto a situazione normalmente tutelata dal contratt
di solidarieta'; tuttavia esso puo' costituire una frazione d
un periodo piu' ampio e quindi concorrere alla determinazion
di una aliquota media di riduzione che costituisce l
risultante sia dei periodi di piena occupazione sia de
periodi di sospensione.
Pertanto, qualora il periodo iniziale d
applicazione del contratto di solidarieta' sia di sospension
totale dell'attivita' lavorativa, il trattamento per i
periodo iniziale stesso spetta nei limiti della riduzion
media dell'orario settimanale; la ulteriore erogazione dell
ore non prestate potra' avvenire soltanto al termine de
periodo assunto a base della media.
Inoltre le eventuali ore eccedentarie all'orari
ridotto stipulato con il contratto di solidarieta', d
effettuarsi in base al disposto dell'art. 5, co. 10, 11 e 12
della legge n. 236 secondo modalita' preordinate o previ
autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, determinano un
corrispondente riduzione delle ore del trattament
straordinario d'integrazione salariale, riduzione che puo
riguardare anche prestazioni relative a periodi gia' decorsi
comportare l'eventuale recupero delle prestazioni stesse.
E' evidente quindi che soltanto al termine de
periodo contrattualmente stabilito e' possibile determinare,
consuntivo, con esattezza il numero delle ore d'integrazion
spettanti per il contratto di solidarieta'.
In linea con i criteri innanzi illustrati s
collocano gli accordi fra le parti che hanno stipulato i
contratto di solidarieta' con riduzione verticale dell'orari
di lavoro (attivita' lavorativa sospesa per settimane o mes
interi) in base ai quali la retribuzione, riparametrata i
relazione alla riduzione dell'orario di lavoro, e' dovuta i
misura mensile invariata nel corso della validita' de
contratto stesso, compresi quindi i periodi di sospensione da
lavoro. In tale ipotesi la erogazione del trattament
straordinario di integrazione salariale sara' articolata sull
ore retribuite e non su quelle effettivamente lavorate ne
mese.
3) Istituti contrattuali
Nel contesto normativo delineato dalla legge n. 236/93 i
trattamento di solidarieta' continua ad assolvere, la funzion
di intervento volto a risarcire la perdita di guadagn
conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro nei limit
propri della disciplina degli interventi straordinari second
il disposto dell'art. 1, co. 6, del decreto-legge 30 ottobr
1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863
Pertanto si conferma la integrabilita
conseguentemente alla riparametrazione degli obbligh
retributivi a carico del datore di lavoro, per effetto dell
riduzione dell'orario di lavoro, della tredicesima mensilita
e delle altre mensilita' aggiuntive nonche' di ogni altra voc
retributiva ammessa, secondo la prassi vigente, all
integrazioni salariali.
Parimenti il trattamento di solidarieta' puo
riguardare le ferie maturate e usufruite nel corso d
validita' del contratto di solidarieta' (v. circ. n. 274
dell'8 gennaio 1986).
Non sono invece integrabili in quanto no
costituiscono un corrispettivo diretto e immediato dell
prestazione lavorativa, la indennita' sostitutiva delle ferie
il trattamento per le festivita' soppresse, la indennita' d
mancato preavviso.
Un esame specifico richiede il trattamento per l
giornate festive infrasettimanali in relazione alla ipotesi d
riduzione dell'orario di lavoro di tipo verticale.
Difatti, qualora la riduzione dell'orario di lavor
e' di tipo orizzontale, il trattamento di solidarieta' puo
erogarsi a complemento del minor salario corrisposto da
datore di lavoro per la festivita'. Qualora la riduzion
dell'orario di lavoro e', invece, di tipo verticale, occorr
distinguere fra le seguenti due ipotesi: nel caso in cui l
festivita' cade nel corso di un periodo lavorato e retribuit
ad orario normale, non sussistono i presupposti pe
l'intervento di integrazione salariale. Negli altri casi, l
festivita' in periodo di sospensione totale dal lavoro e' d
considerare pienamente integrabile.
4) Concorso del trattamento straordinario di integrazione
salariale di solidarieta' con altre prestazioni
previdenziali
Per gli eventi che si manifestano nel corso de
contratto di solidarieta', il trattamento di integrazion
salariale interviene in via subordinata, solamente, cioe', s
la normativa propria di ciascun evento non prevede, in vi
principale, l'erogazione del relativo trattamento. Vanno i
altri termini osservate le norme che regolano in generale
rapporti tra il trattamento straordinario di integrazion
salariale e le altre prestazioni previdenziali.
Si confermano, pertanto, per l'ipotesi di riduzion
orizzontale dell'orario di lavoro, le istruzioni dell
circolare n. 303 G.S./38 dell'11 febbraio 1987, paragr. 4) ch
prevedono la cumulabilita' (1) dell'indennita' di malattia co
le integrazioni salariali di solidarieta', istruzion
estensibili anche alla indennita' di maternita' e all
indennita' corrisposte dall'INAIL per inabilita' temporanea.
Le medesime istruzioni sono applicabili anche all
ipotesi in cui, pur essendo praticata una riduzione vertical
di orario, la retribuzione viene corrisposta in misur
costante (v. paragr. 2), sulla media mensile, cioe' delle or
effettuabili nell'anno a seguito del contratto d
solidarieta'.
Diversamente, quando alla riduzione dell'orario d
lavoro di tipo verticale corrisponde una retribuzion
variabile, per l'erogabilita' o meno del trattamento d
integrazione salariale straordinario di solidarieta', occorr
distinguere il caso della malattia da quello della maternita'
Per gli eventi, o parte degli eventi, di malatti
che si collocano nel corso di un periodo per il quale er
prevista la piena occupazione, si deve far luogo alla sol
erogazione dell'indennita' di malattia.
Per gli eventi di malattia, o per la parte degl
stessi, che cadono in periodi per i quali era prevista l
sospensione totale dal lavoro, spetta invece soltanto i
trattamento di integrazione salariale, che, come e' noto
sostituisce ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge
agosto 1972, n. 464, le prestazioni economiche di malattia.
Per gli eventi di maternita' (astension
obbligatoria), sia per i periodi di prevista occupazione ch
per quelli di astensione totale dal lavoro, va invec
corrisposta esclusivamente la indennita' di maternita' (art
17, u.c., legge n. 1204/1971). L'astensione facoltativa, ch
presuppone l'attualita' dell'obbligo della prestazion
lavorativa, va erogata solo per i periodi di previst
attivita'. Per i rimanenti periodi e' erogabile il trattament
di integrazione salariale.
Quando, nell'ipotesi in esame di riduzione vertical
dell'orario di lavoro, deve essere corrisposta, come d
indicazioni che precedono, l'indennita' di malattia o pe
maternita', questa va calcolata sulla scorta dei criter
contenuti nella circolare n. 152 del 7.7.1990, con particolar
riguardo alla copertura assicurativa, alla misur
dell'indennita', alla retribuzione da prendere a base, nonche
alla valutazione (quale periodo "neutro") delle giornate d
malattia coincidenti con l'integrazione salariale.
L'erogazione delle indennita' in questione avverra
a cura del datore di lavoro che, ai fini dell'individuazion
dei periodi indennizzabili a titolo di malattia o d
maternita', si atterra', anche nelle more del rilascio dell
autorizzazioni al trattamento di integrazione salariale d
solidarieta', ai criteri sopra esposti.
Si precisa da ultimo che nelle ipotesi di dinieg
delle autorizzazioni in questione ovvero di cessazion
dell'intervento di integrazione salariale di cui trattasi
nonche' di esclusione dal trattamento stesso per mancanza de
requisiti indicati al paragrafo 1, non possono trovar
applicazione le istruzioni che precedono, che tengono cont
del diritto al trattamento di integrazione in argomento. I
tali ipotesi - naturalmente se trattasi di lavorator
appartenenti a categoria avente diritto alle prestazion
economiche di malattia e di maternita' ed in presenza d
riduzione di orario - valgono le disposizioni impartite co
circolare n. 82 del 5 aprile 1993, in materia di erogazion
delle suddette indennita' nei casi di contratto di lavoro
tempo parziale di tipo verticale. Si fa presente ad ogni buo
conto che non e' ipotizzabile l'applicazione della particolar
disciplina dell'attivita' a tempo parziale nell'ambito de
lavoro a domicilio, per la cui fa fattispecie si fa rinvi
quindi alle disposizioni comuni.
5) Trattamento di fine rapporto
Il diritto alle quote di trattamento di fin
rapporto relative all'ammontare della retribuzione perduta pe
effetto del contratto di solidarieta' ai sensi dell'art. 1
co. 5, della legge n. 863/84 puo' essere riconosciuto soltant
a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro
risoluzione che potrebbe verificarsi anche a distanza di ann
dall'avvenuta scadenza del contratto di solidarieta'.
E' necessario pertanto che venga determinato
contestualmente al trattamento straordinario di integrazion
salariale, anche l'importo da accontonare a titolo di T.F.R.
I dati relativi dovranno essere espost
nell'allegato prospetto (all. n. 3) e saranno utilizzati dall
Sedi per effettuare opportuni controlli.
Per quanto attiene la rivalutazione di cui all
Legge 29 maggio 1982, n. 297, si fa riserva delle istruzion
applicative.
6) Norme applicative
In relazione alla diffusione del ricorso al contratto d
solidarieta' e alle azioni di verifica e controllo degl
adempimenti a carico del datore di lavoro, stante gli amp
margini di flessibilita' previsti dalla legge, si ritien
opportuno che vengano richiamate e integrate le disposizion
procedimentali vigenti.
Si precisa innanzitutto che a seguito dell
emanazione del decreto ministeriale di concessione de
trattamento straordinario del contratto di solidarieta' i
datore di lavoro deve presentare richiesta di autorizzazion
al conguaglio su modello Igi 15 Str.. Tale richiesta dovra
riguardare l'intero periodo autorizzato con il decret
ministeriale e dovra' essere contenuta strettamente ne
termini previsti dal contratto di solidarieta'.
La richiesta in parola deve essere presentata all
SAP nella cui circoscrizione territoriale insiste l'unita
produttiva (Sede, Ufficio, Stabilimento, Cantiere ecc.). Tal
regola deve essere osservata anche nella ipotesi in cu
l'impresa si articoli su piu' unita' produttive dislocate i
provincie o regioni diverse, fermo restando che l
autorizzazioni rilasciate dalle Sedi competenti possono esser
utilizzate nei rapporti con l'unica Sede presso la quale e
autorizzato l'accentramento contributivo.
Per quanto riguarda le operazioni di conguaglio d
effettuarsi sui moduli di denuncia mensile DM 10, s
richiamano le istruzioni vigenti e in particolare quell
contenute nel messaggio n. 43026 del 17.12.1993 di cui s
allega copia (all. 2).
Inoltre il datore di lavoro con cadenza trimestral
(2), deve fornire con l'allegato prospetto (all. n. 3 ch
sostituisce l'all. n. 2 alla circolare n. 2749 G.S. dell'
gennaio 1986) l'elenco nominativo dei lavoratori ai quali e
stato anticipato il trattamento straordinario specificando pe
ciascuno di essi le ore previste dal contratto di lavoro, i
numero delle ore effettivamente prestate nel trimestre, i
numero delle ore perdute in applicazione del contratto d
solidarieta', l'ammontare della retribuzione oraria, l'import
lordo del trattamento straordinario di integrazione salarial
e delle relative trattenute, gli estremi delle denunce d
modello DM 10 con le quali e' stato operato il conguagli
degli importi esposti.
I lavoratori interessati dovranno apporre la propri
firma per attestare l'avvenuto pagamento e per sottoscriver
la dichiarazione prestampata circa la mancanza di situazion
di incompatibilita' o incumulabilita'.
Le Sedi sono tenute a verificare la esattezza de
dati esposti nel predetto prospetto trimestrale, ricorrend
anche all'opera di accertatori di reparto e, qualora gl
elementi a disposizioni facessero emergere dubbi sull
regolare applicazione della normativa in argomento
disporranno opportuni accertamenti ispettivi.
Nel corso delle verifiche le SAP si avvarranno, s
del caso, della collaborazione delle altre Sedi che abbian
rilasciato eventualmente le autorizzazioni per le unita
produttive comprese nella circoscrizione di propri
competenza.
Una copia delle denunce trimestrali dovra' po
essere rimessa all'Ispettorato del Lavoro per gli adempiment
che fanno capo a tale Organo.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
TRIZZINO
(1) Si ricorda che in tal caso la retribuzione da prendere
riferimento per l'erogazione delle indennita' di malattia o d
maternita' non tiene conto dell'integrazione salariale (v
circ. n. 63 del 7.3.1991, paragr. 5).
(2) Il primo prospetto riguardera' il periodo autorizzato gia
decorso alla fine del mese cui si riferisce il mod. D.M. 1
con il quale e' fatto valere il credito per le anticipazion
effettuate sino alla fine del mese stesso; in prosieguo i
prospetto riflettera' i tre mesi solari successivi.
ALL. N. 1
CIRCOLARE N. 33/94
ROMA 14 MARZO 1994
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale della
Previdenza e Assistenza Sociale
Prot. N. 102447
OGGETTO: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione
contratto di solidarieta' - Art. 1, L. 863/84 e art. 5 comm
1,2,3,4,10,11,12,13 L. 236/93.
AGLI UFFICI REGIONALI DEL LAVORO E
M.O.
e, p.c.:
AGLI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO
AGLI ISPETTORATI REGIONALI DEL LAVOR
AGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DEL
LAVORO
ALL' ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVOR
DELLA REGIONE SICILIA - UFFICI
REGIONALE DEL LAVORO
ALL' ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVOR
DELLA REGIONE SICILIA
ISPETTORATO REGIONALE DEL LAVOR
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DIPARTIMENTO SEZIONE LAVORO
ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
ALTO ADIGE - ASSESSORATO PER GL
AFFARI SOCIALI
ALLE AGENZIE PER L'IMPIEGO
ALLE DIREZIONI GENERALI DIV. I
Si fa seguito alla nota 105530 del 10.8.93, fornend
qui di seguito le istruzioni applicative dell'art. 5, comm
1,2,3,4,10 e 12 del D.L. 20.5.93 n. 148 convertito, co
modificazioni nella L. 236 del 19.7.93, in relazione a
contratto di solidarieta' vecchio modulo, il cui utilizzo e
riservato alle sole imprese che possono accedere all'istitut
delle integrazioni salariali straordinarie.
Nel merito preme anzitutto sottolineare la portat
dell'innovazione costituita dalle agevolazioni di natur
economica per la stipula del contratto, introdotta dalla L
236/93 a favore sia delle imprese, sia dei lavorator
interessati alla solidarieta'.
Il fatto che la norma abbia previsto di incentivar
economicamente, peraltro in maniera non illimitata
considerati i limiti di spesa fissati dal comma 13 del citat
art. 5, la stipula di accordi tesi ad evitare in tutto o i
parte l'espulsione di forza-lavoro ritenuta esuberante
giustifica la particolare attenzione che dovra' essere post
sull'entita' e sull'effettivita' degli esuberi, sull
correlazione tra modalita' delle riduzioni dell'orario
quantificazione delle eccedenze e sulle relative cause
nonche' nelle misure intese ad agevolare il manteniment
dell'occupazione. Tutto cio' premesso si precisa quanto segue
AZIENDE BENEFICIARIE
Possono utilizzare il C.d.S. tutte le aziend
rientranti nel campo di applicazione della vigente normativ
sulla CIGS. In linea con quanto previsto in materia d
richiesta di intervento di integrazione salarial
straordinaria il requisito occupazionale deve essere riferit
al semestre antecedente la data di presentazione dell'istanz
del trattamento di integrazione salariale a seguito dell
stipula del C.d.S.
Va pero' precisato che per le imprese, nei confront
delle quali trovano applicazione la L. 416/81, la L. 67/8
nonche' l'art. 7, comma 4, della L. 236/93 (editoria, giornal
periodici, emittenza privata) considerata la confermat
specialita' della suddetta normativa (art. 7, comma 3 dell
soprarichiamata L. 236/93), in analogia con quanto avviene ne
casi di richieste di applicazione della CIGS, non si dev
tener conto del limite occupazionale. E cio' a chiarimento
precisazione di quanto gia' indicato nella circolare n. 6/9
del 25.1.1994, allegato 1, della Direzione Generale de
Rapporti di Lavoro.
E' opportuno far presente, infine, che alla luc
delle disposizioni dell'art. 1, della Legge 863/84 anche l
aziende appaltatrici di servizi di mensa presso aziend
industriali possono utilizzare il C.d.S. fermo restando che l
situazione di crisi o difficolta' delle citate aziend
appaltanti diano luogo all'applicazione del trattamento d
integrazione salariale ordinaria o straordinaria come previst
dall'articolo 23, comma 1 della Legge n. 155/81.
Si ritiene invece di dover escluder
dall'applicazione del C.d.S. le aziende rientranti nell
fattispecie disciplinate dall'art. 3, L. 223/91, i
considerazione del fatto che le finalita' di quest'ultim
norma da un lato (art. 3, comma 1) contraddicono quelle de
C.d.S., volte ad esplicare una funzione conservativ
dell'attivita', dall'altro (art. 3, comma 2), in casi peraltr
sottoposti a specifica autorizzazione dell'autorita
giudiziaria, gia' tutelano eventuali possibilita' d
mantenimento dell'occupazione.
LAVORATORI BENEFICIARI
Puo' beneficiare del C.d.S. tutto il personal
dipendente ad esclusione dei dirigenti, degli apprendisti, de
lavoratori a domicilio e in via generale, di coloro che son
assunti con contratto di formazione e lavoro.
Per i lavoratori a part-time sara' ammissibil
l'applicazione dell'ulteriore riduzione di orario, qualor
dimostrabile il carattere strutturale del part-time nell
preesistente organizzazione del lavoro e pertanto verra
attentamente valutata l'eventuale trasformazione di rapport
di lavoro part-time a full-time in periodi prossimi all
stipula del C.d.S., al fine di non consentire un uso impropri
di tale istituto.
In particolare sara' prestata attenzione
verificare che l'istituto del C.D.S. non sia usato in luogo d
contratti a termine per soddisfare esigenze di attivita
produttive soggette a fenomeni di stagionalita', tanto piu
ora in presenza della maggiore flessibilita' della forma d
riduzione d'orario stabilito dall'art. 5, comma 1, Legg
236/93.
L'istituto della solidarieta' non si applica ne
casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili
A questo riguardo, nel caso di richieste d
utilizzazione di detto istituto da parte di aziende edili
dovranno essere riportati nell'accordo sindacale i nominativ
dei lavoratori inseriti nella struttura permanent
distinguendoli, laddove esistenti, da quelli appartenenti all
fattispecie sopra richiamate.
A tal fine assumeranno rilievo le date di assunzion
di tutti i lavoratori, ivi compresi quelli adibiti a
cantieri, nonche' le date di apertura e chiusura dei cantier
stessi.
RELAZIONE TRA ESUBERO E RIDUZIONE ORARIA
L'esubero va quantificato e motivato nel contratt
stipulato fra le parti. Devono, altresi', essere indicate l
cause del manifestarsi dell'eccedenza, i cui indicator
possono essere individuati, ad esempio, nel: risultat
d'impresa, variazioni in negativo del fatturato, aumento de
magazzino, aumento dell'indebitamento, condizioni di mercat
del settore di appartenenza. Detti indicatori dovranno trovar
riscontro nel Modello C.d.S./2 che, completato in ogni su
parte a cura dell'azienda, dovra' essere allegato all'accord
sindacale e alla domanda.
RIDUZIONE DI ORARIO
Il comma 1, dell'art. 5, della L. 236/93 dispone ch
le modalita' di riduzione di orario possano assumere form
molto flessibili, dalla giornaliera all'annuale.
Dovranno pero' essere attentamente valutate forme
modalita' di riduzione di orario che prevedano sospensioni
zero ore plurimensili nell'ambito di una generale riduzione s
base annuale. A tal fine dette riduzioni dovranno esser
opportunamente chiarite nel verbale di accordo.
Dovra' farsi, inoltre, particolare attenzione a
eventuali prestazioni di lavoro straordinario da parte d
lavoratori non interessati alla solidarieta', laddov
effettuato in contrasto con le ragioni che hanno portato all
stipula del contratto. Sono ammesse prestazioni di lavor
straordinario per i lavoratori posti in solidarieta' oltr
l'orario full-time previsto dal CCNL purche' a caratter
individuale ed eccezionale.
Per quanto riguarda i settori nei quali il CCN
applicato preveda flessibilita' di orario di queste se n
potra' tener conto in sede di stipula del C.d.S.; pe
l'occasione dovra' essere allegato il CCNL di appartenenza pe
la parte inerente alla richiamata flessibilita' di orario.
Le modalita' ed entita' della riduzione orari
concordata nel contratto e la durata della validita' che, i
via generale, considerata la natura e finalita' dell
strumento, non dovrebbe essere inferiore a dodici mesi, dovra
trovare giustificazione, sia in rapporto agli esuberi de
punto di vista quantitativo e qualitativo sia in relazion
agli obiettivi aziendali per consentire la salvaguardi
dell'occupazione.
In considerazione della flessibilita' introdott
dalle recenti normative in materia di modalita' di riduzion
dell'orario di lavoro, si sottolinea la necessita' che ne
C.d.S., venga in ogni caso esplicitata l'articolazione dell
riduzioni che comunque dovranno essere anche parametrat
sull'orario medio settimanale, come indicato ai punt
10,11,12,13 dello schema di contratto di solidarieta' ch
segue.
Laddove la stessa resti generica o espressa sol
secondo un criterio percentuale, l'abbattimento dell'orario
con conseguente riproporzionamento degli istituti connessi
operera' unicamente in percentuale sull'orario settimanale pe
l'intero periodo di validita' del contratto.
DEROGA EX ART. 5, COMMA 10 L. 236/93
Qualora le parti ritengano di derogare in sens
positivo alla riduzione oraria pattuita, nell'accordo stess
devono essere previste le modalita' di tale deroga. L'aziend
dovra' farsi carico di comunicare l'avvenuta variazione d
orario all'URLMO competente il quale dovra' verificare ch
tale deroga venga attuata per periodi limitati nel tempo e pe
situazioni contingenti, tali da non stravolgere la natura de
contratto di solidarieta'.
Si fa presente, comunque, che in tutti i casi in cu
la deroga e' in senso negativo, e' obbligatorio stipulare u
nuovo accordo ripresentando una nuova domanda.
COMPATIBILITA'/INCOMPATIBILITA' CIGS
Il recente D.L. 18.01.94, n. 40, ha sostituit
integralmente i commi 2 e 3 dell'art. 13 della L. 223/9
disponendo la cumulabilita' dei due istituti (CIGS sia pe
crisi sia per ristrutturazione e C.d.S.) anche in capo agl
stessi lavoratori, ferma restando l'emanazione di un decret
del Ministro sentito il Comitato Tecnico, di cui all'art. 1
della L. 41/86, in cui verranno disciplinate le condizioni d
ammissibilita' contestuale ai due distinti benefici. Si f
riserva di ulteriori comunicazioni nel caso di conferma
modifica dell'attuale testo normativo.
PAGAMENTO DIRETTO
In via generale non e' ammesso il pagamento dirett
ai lavoratori da parte dell'INPS del trattamento d
integrazione salariale straordinaria, in quanto non previst
dalla normativa che disciplina i contratti di solidarieta'.
RAPPORTO TRA ORGANICO E LAVORATORI IN C.D.S.
Dovra' essere prestata attenzione agli accord
sindacali che presentino una riduzione superiore al 50
dell'orario a tempo pieno, fattispecie questa che, comunqu
dovra' essere chiarita negli accordi stessi.
E' evidente che casi di rilevanti riduzioni d
orario che interessino la quasi totalita' dell'organic
aziendale ingenerano oggettive perplessita' sulla reale tenut
produttiva dell'azienda.
Riserve dovranno essere sollevate in ordine
contratti di solidarieta' che prevedano una quantificazion
degli esuberi superiore o pari al numero dei lavorator
interessati alla riduzione, ove tale circostanza non trov
oggettive ragioni d'essere nell'utilizzo di parallel
strumenti gestionali.
SCHEMA DI CONTRATTO DI SOLIDARIETA'
Premesso che il contratto di solidarieta' non potra
riguardare periodi antecedenti la sua stipula, lo stess
dovra' contenere i seguenti elementi:
1) data della stipula del contratto;
2) esatta individuazione delle parti stipulanti, riportando
accanto alla firma, nome, cognome e cariche dei
rappresentanti delle OO.SS.LL. competenti alla stipula e
dell'impresa;
3) contratto collettivo di lavoro applicato;
4) orario di lavoro ordinario applicato, e sua
articolazione;
5) data dell'eventuale apertura della procedura di mobilita
(ex art. 4 e/o 24 L. 223/91) e numero esuberi dichiarati
6) quantificazione dell'esubero di personale all'atto della
stipula dell'accordo;
7) motivi che hanno determinato tale esubero;
8) decorrenza contratto di solidarieta':
9) durata validita' del contratto;
10) forma di riduzione dell'orario di lavoro;
11) articolazione puntuale della riduzione;
12) parametrazione su orario medio settimanale;
13) indicazione della percentuale complessiva di riduzione
dell'orario;
14) eventuali deroghe all'orario concordato (art. 5, comma
10, L. 236/93);
15) misure che le parti intendono intraprendere per agevolar
il mantenimento dell'occupazione.
Qualora il contratto di solidarieta' interessi piu
unita' produttive, i soprarichiamati punti dovranno esser
esplicitati per ciascuna delle unita' interessate.
Al contratto di solidarieta' dovra' essere allegato
costituendone parte integrante, l'elenco nominativo de
lavoratori in solidarieta' con la specifica della qualifica
data di assunzione, distinti per unita' produttive e pe
reparti, sottoscritto dalle OO.SS.LL. e dall'azienda; e
inoltre i modelli CdS/2 e CdS/3 compilati in ogni loro parte
a cura dell'azienda.
L'eventuale variazione dei nominativi interessati a
C.d.S., fermo restando il numero complessivo degli stessi
dovra' essere prevista nell'accordo o, se successiva all
stipula dello stesso, dovra' formare oggetto di specific
accordo integrativo tra le parti da trasmettere a quest
Ministero e all'INPS. In ogni caso dovranno comparir
nell'accordo i nominativi dei lavoratori per i quali e
applicata la riduzione di orario.
PROCEDURE
L'impresa interessata presentera' l'istanz
all'Ufficio Regionale del Lavoro competente utilizzando i
Modello CdS/1 bollato con marca da L. 15.000, cui sara
allegato l'originale del contratto di solidarieta', unitament
all'elenco nominativo del personale interessato, come sopr
indicato, il Modello CdS/2 e il Modello CdS/3. Tutta l
documentazione dovra' essere prodotta in un originale e tr
copie.
L'istruttoria a carico degli U.R.L.M.O. dovra
rivolgersi a valutare l'attendibilita' del C.d.S. alla luc
delle finalita' imposte dalla legge ed in particolare s
dovra' soffermare l'attenzione sui seguenti punti:
1) cause che hanno determinato gli esuberi;
2) modalita' di svolgimento dell'orario contrattualmente
previsto prima della stipula del C.d.S.;
3) eventuale effettuazione di orario straordinario da parte
di dipendenti non interessati al C.d.S.;
4) eventuale presenza di elementi di stagionalita'
nell'effettuazione dell'orario di lavoro ridotto o
quant'altro possa ricondurre ad un uso improprio
dell'istituto;
5) legittimazione dell'azienda ad accedere all'istituto;
6) eventuale deroghe all'orario di lavoro pattuito ai sensi
dell'art. 5, comma 10, Legge 236/93;
7) motivazioni relative alla necessita' di articolare
l'orario di lavoro con sospensioni a zero ore
plurimensili e nei casi in cui la durata del C.d.S. sia
inferiore a 12 mesi;
8) riduzione superiore al 50% dell'orario a tempo pieno;
9) fattispecie in cui gli esuberi siano pari o superiori al
numero di lavoratori in solidarieta'.
L'URLMO, ad istruttoria conclusa, esprimera' i
proprio parere, trasmettendo l'istanza, con gli allegat
prescritti, in un originale e una copia a questa Direzion
Generale - Div.ne XI.
Codesti uffici porranno particolare attenzion
affinche' la trasmissione di tutta la documentazione avveng
solo se i modelli risultano correttamente compilati in ogn
voce.
Al fine di consentire l'analisi preventiv
sull'applicazione dell'istituto in questione nell'ambito de
territorio nazionale, si invitano altresi' codesti URLMO a
inviare immediatamente una copia del C.d.S./1, C.d.S./2
C.d.S./3 alla Direzione Generale dell'Osservatorio del Mercat
del Lavoro.
In considerazione del limite finanziario dispost
dal comma 13 dell'art. 5 della Legge 236/93 circa l
disponibilita' dei benefici previsti nei commi 2 e 4 de
medesimo articolo, si fa presente che i provvediment
concessivi del trattamento di cui trattasi potranno esser
oggetto di piu' decretazioni nell'anno e comunque no
supereranno il 31 dicembre di ogni anno.
Qualora l'accordo abbia un periodo di vigenza
cavallo della richiamata data si informa che, per il period
residuale a conclusione del primo anno di applicazion
dell'accordo, l'azienda non e' tenuta a presentare apposit
istanza, Sara' cura di questo Ministero provveder
direttamente all'emanazione dei relativi decreti.
Nel caso di accordi aventi validita' biennale, a
termine del primo anno sara' necessario che le impres
avanzino a questo Ministero, tramite il competente URLMO
istanza di proroga per l'anno successivo, allegand
all'istanza tutta la predetta documentazione. In tali cas
codesti URLMO provvederanno, oltre a compiere le verifiche d
rito, ad acquisire l'avviso delle OO.SS.LL. sullo svolgiment
del contratto di solidarieta' che le stesse hanno stipulato.
Inoltre e' necessario che codesti URLMO inviin
all'Osservatorio del Mercato del Lavoro, per le motivazion
gia' esposte, e con la massima urgenza, i modelli C.d.S./1
C.d.S./2 (limitatamente alle pagine 1, 2 e 3) e C.d.S./
compilati, con riferimento al 1994, da quelle aziende ch
hanno gia' presentato istanze con scadenza del C.d.S
successiva al 31.12.93.
Al fine di corrispondere all'esigenza di dar
all'utenza una risposta in tempi brevi, esigenza tanto piu
avvertita nell'attuale situazione di difficolta' che il mond
del lavoro sta attraversando, si richiama la puntual
osservanza del termine di trenta giorni previsto dall'art.
della legge 863/84 per l'espletamento dell'istruttoria
carico di codesti URLMO.
Si pregano codesti uffici di dare la massim
diffusione della presente circolare.
IL MINISTRO
F.TO GIUGNI
.
ALL. 2
I.N.P.S.
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Uff. V
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori dei Centri operativi e
delle Agenzie Urbane
e, per conoscenza,
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Contratto di solidarieta'. Misura del trattamento
straordinario di integrazione salariale.
In applicazione del IV comma dell'art. 5 della legg
19 luglio 1993, n. 236, il trattamento straordinario d
integrazione salariale per contratto di solidarieta' stipulat
nel periodo compreso tra il 1' gennaio 1993 ed il 31 dicembr
1995 e' stato elevato, per un periodo massimo di due anni
alla misura del 75 per cento della retribuzione persa
seguito della riduzione dell'orario di lavoro.
Al riguardo si richiama la circolare n. 210 del 1
settembre 1993, par. I, punto 2).
Il trattamento in parola risulta pertanto costituit
da due quote: la prima (a) pari al 50 per cento dell
retribuzione persa ovvero al 60 per cento relativamente a
imprese ubicate nelle aree del Mezzogiorno; la seconda (b
pari alla maggiorazione, rispettivamente del 25 e del 15 pe
cento, di cui all'art. 5, IV comma surrichiamato.
Le due quote dovranno essere esposte, separatament
nel quadro D del mod. DM 10/2, al netto ciascuna dell'aliquot
del 5,84 per cento, contraddistinte dal codice G601, precedut
dalla dicitura "art. 2 L. 863/84", per la quota (a) e da
codice G602, preceduto dalla dicitura "Magg. art. 5, c. IV L
236/93", per la quota (b),
Per tali contratti non dovra' essere utilizzato i
codice G600 gia' previsto dalla circolare n. 240 del
dicembre 1988 (punto 1.3).
La somma degli importi esposti con i codici "G601"
"G602" dovra' essere riportata nel campo "CIG" del modell
03/M.
Con l'occasione si fa presente che i decret
ministeriali concessivi del trattamento straordinario i
argomento sono immediatamente individuabili per il riferiment
al IV comma dell'art. 5 della legge n. 236 contenuto nell
premesse. Essi, inoltre, in numerosi casi, richiamano qual
parte integrante il contratto di solidarieta' sottostante.
Tenuto conto del volume degli allegati, si precis
che allo scopo di non ritardare la trasmissione dei decret
gli stessi continueranno ad essere trasmessi con la consuet
procedura mentre si provvedera' ad inviare separatamente gl
allegati ai decreti stessi.
IL DIRETTORE CENTRALE
F.TO ORSINI