Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Circolari Inps CI 1995 Circolare 126 del 10 maggio 1995
-
Compatibilità con la pensione di vecchiaia, anticipata, destinatari della salvaguardia e assegno sociale
-
Condizioni per l'erogazione
-
Decorrenza e durata dell'indennizzo
-
Destinatari della norma e requisiti per la concessione
-
Incompatibilità
-
Indennizzo e trattamenti di famiglia
-
Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
-
Interessi legali e trattenuta sindacale
-
Misura dell'indennizzo
-
Monitoraggio degli oneri finanziari relativi all’indennizzo ed eventuale adeguamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Presentazione ed istruttoria delle domande di indennizzo
-
Proroga degli indennizzi di cui all'art. 1 comma 272 della legge 311/2004
-
Stabilizzazione dell’obbligo del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva
-
Termine per la presentazione della domanda
-
Utilizzo ai fini pensionisti dei periodi di godimento dell'indennizzo
-
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
- Dettagli
- Visite: 3651
Circolare 126 del 10 maggio 1995
OGGETTO: Legge 18.2.1992, n. 162. Rimborso della
retribuzione corrisposta ai volontari del soccorso
alpino e speleologico del C.A.I. - Istruzioni
applicative. Variazione del piano dei conti.
SOMMARIO
Istruzioni per il rimborso delle retribuzioni
corrisposte ai volontari del soccorso alpino e
speleologico del CAI per le giornate di astensione
dal lavoro per partecipare alle operazioni di
soccorso alpino e speleologico nonche' per le
relative esercitazioni.
1) - PREMESSA
L'art. 1 della Legge 18.2.92 n. 162 (v. circolare n. 60
del 4.3.1993) stabilisce che "i volontari del Corpo Nazionale
del soccorso alpino e speleologico del Club Alpino Italiano
(CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui
svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le
relative esercitazioni nonche' nel giorno successivo ad
operazioni di soccorso che si siano protratte per piu' di otto
ore, ovvero oltre le ore 24".
Si sottolinea che i volontari oggetto della presente
circolare non devono essere confusi con i volontari che
prestano opera di soccorso, simulazione, emergenza e formazione
teorico pratica nell'ambito della protezione civile, soggetti
che godono di provvidenze similari, al cui rimborso non e'
pero' tenuto l'Istituto bensi' il Dipartimento della protezione
civile (v. circ. n. 314 del 29.11.1994).
A scioglimento della riserva contenuta nel messaggio n.
18437 del 21.7.1994 (v. allegato 1) si impartiscono le
istruzioni per la liquidazione delle prestazioni in questione.
2) - CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Decreto 24 marzo 1994 n. 379 (allegato 2), contenente
il Regolamento, all'art. 1, stabilisce che "costituisce
operazione di soccorso alpino e speleologico, rispettivamente,
ogni intervento alpinistico o speleologico che sia volto al
soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo,
nonche' al recupero dei caduti, ed ogni corrispondente
attivita' di addestramento organizzata a carattere nazionale o
regionale".
Come precisato al punto 1), per poter dare diritto al
rimborso anche nel giorno successivo all'operazione, questa
deve aver avuto durata maggiore di 8 ore, ovvero essersi
protratta dopo la mezzanotte del giorno di svolgimento
dell'operazione stessa.
3) - SOGGETTI AVENTI TITOLO
In base all'art. 1, comma 2, della citata legge 18
febbraio 1992, n. 162, "ai volontari che siano lavoratori
dipendenti compete l'intero trattamento economico e
previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal
lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione e' corrisposta
direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facolta' di
chiederne il rimborso all'Istituto di previdenza cui il
lavoratore e' iscritto".
L'INPS, pertanto, e' competente al rimborso di cui
trattasi esclusivamente a favore dei datori di lavoro che
versano al medesimo i contributi pensionistici per i dipendenti
interessati, sia al Fondo pensioni lavoratori dipendenti sia ai
fondi speciali di previdenza.
4) - DOMANDA
Come a suo tempo anticipato, la domanda di rimborso deve
essere inoltrata dal datore di lavoro, a pena di decadenza,
entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione
dell'operazione di soccorso o dell'esercitazione; va presentata
alla Sede competente per territorio in relazione all'ubicazione
della dipendenza aziendale dove presta attivita' il lavoratore
interessato, anche se il datore di lavoro accentra altrove gli
adempimenti contributivi.
La domanda va prodotta a mezzo del modello allegato 3), da
riprodurre in loco, che prevede:
- le generalita' del lavoratore interessato;
- l'importo della retribuzione corrisposta;
- l'attestazione (in allegato) del Sindaco o dei Sindaci,
o loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle
prdette attivita' e i relativi tempi di durata;
- la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro indicante
la corrispondente astensione dal lavoro;
- la dichiarazione dei lavoratori di appartenenza al Corpo
Nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI.
5) - RIMBORSI
Per il rimborso delle retribuzioni in questione, che non sono
conguagliabili con gli importi dovuti per contributi
assicurativi, l'Ufficio competente per le prestazioni
temporanee, opera attraverso la procedura "Pagamenti vari",
utilizzando la parte "Riservato INPS" del modulo di domanda, da
sottoscrivere debitamente.
Il Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI
trasmette annualmente all'INPS (1) l'elenco dei volontari,
attraverso il quale sono possibili i riscontri
dell'appartenenza del soggetto per cui viene chiesto il
rimborso della retribuzione al Corpo di cui trattasi. Il
lavoratore, dal canto suo, dovra' dichiarare di volta in volta
al proprio datore di lavoro la propria appartenenza al Corpo di
soccorso suddetto (v. par. 4), che giustifica l'astensione dal
lavoro ai sensi della legge in esame.
Per l'individuazione della "retribuzione" da rimborsare ci si
deve riferire a tutti gli elementi della retribuzione
rientranti nel concetto di paga globale di fatto giornaliera
che vengono corrisposti normalmente ed in forma continuativa.
Ai lavoratori appartenenti alle categorie per le quali, ai
fini assicurativi, vigono salari medi e convenzionali il
trattamento economico che il datore di lavoro e' tenuto a
corrispondere al volontario e' quella effettiva.
Ai volontari in questione non e' applicabile la trattenuta
prevista dall'art. 26 della legge n. 41/1986, in quanto sulle
retribuzioni oggetto della presente circolare, anche se
rimborsate al datore di lavoro, com'e' noto (v. par. 6),
continua ad essere dovuta la normale contribuzione.
Analogamente a quanto stabilito per i riposi per donazione di
sangue, sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva
astensione dal lavoro: vanno escluse cioe' le ore di lavoro
prestate nella giornata prima dell'astensione o comunque
effettuate dopo l'operazione di soccorso, nonche' le giornate,
di riposo settimanale, festivo, di ferie, del sabato in caso di
"settimana corta", ecc..
La documentazione giustificativa dei rimborsi in questione
deve rimanere agli atti della Sede a disposizione degli Organi
di controllo.
Si precisa che il datore di lavoro, presso cui e' occupato il
lavoratore volontario, e' tenuto, per le giornate di impiego
dello stesso in operazioni di soccorso o di esercitazioni, ad
effettuare sui documenti di lavoro obbligatori le registrazioni
comprovanti l'avvenuta astensione dal lavoro.
6) - ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI
Si rammenta quanto disposto con la citata circolare n. 60 del
4.3.1993 e cioe' che la retribuzione corrisposta dal datore di
lavoro ai volontari del soccorso alpino astenutisi dal lavoro
ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 162/1992 deve
essere sottoposta alla ordinaria contribuzione previdenziale ed
assistenziale atteso, tra l'altro, che l'art. 1 della legge
espressamente garantisce loro l'intero trattamento economico e
previdenziale.
7) - ISTRUZIONI CONTABILI
Per la rilevazione contabile dei rimborsi di che trattasi,
considerato che i relativi oneri devono essere evidenziati
nell'ambito della "Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali" in quanto posti a carico
dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 4, della citata legge
18 febbraio 1992, n. 162, viene istituito il conto GAU 30/89
(v. allegato n. 4).
Alla fine di ciascun esercizio dovra' essere compilata e
trasmessa a questa Direzione Generale - Direzione Centrale
Ragioneria e Finanza - Ufficio 4.3, entro il termine che sara'
stabilito con la circolare delle chiusure contabili, la
dichiarazione riportata nell'allegato n. 5, previa verifica
della concordanza tra le somme ivi indicate e il saldo del
suddetto conto GAU 30/89.
8) - DISCIPLINA TRANSITORIA
Sulla base delle disposizioni che precedono si puo' dar corso
anche ai rimborsi per le operazioni di soccorso alpino e
speleologico e relative esercitazioni, effettuate nel periodo
compreso tra la data di entrata in vigore della legge 18
febbraio 1992 n. 162 (13.3.92) e quella di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale (17.6.94) del Regolamento di attuazione, le
cui domande dovevano essere presentate (come precisato nel
citato messaggio del 21.7.94), a pena di decadenza, entro
sessanta giorni dalla suindicata data di pubblicazione, e cioe'
entro il 16.8.1994.
Per le relative domande si ricorda, come gia' anticipato con
il citato msg., che l'art. 4, comma 2 prevede che
l'attestazione del Sindaco o dei sindaci dei Comuni
territorialmente competenti puo' essere sostituita da una
dichiarazione di responsabilita' del lavoratore volontario,
resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1980, n. 15.
Per le domande presentate prima delle presenti istruzioni,
siano esse relative alla fase transitoria di cui trattasi
(13.3.92-16.6.94) ovvero successive alla predetta data del
16.6.94, non e' ovviamente necessario che la domanda sia
rinnovata sul modulo allegato, essendo sufficiente quella
comunque prodotta, purche' contenente gli elementi indicati in
precedenza: il modulo sara' invece utilizzato direttamente,
dalla Sede come documento di liquidazione.
Per tali domande puo' prescindersi altresi' dalla
dichiarazione del lavoratore circa la propria appartenenza al
piu' volte citato Corpo di soccorso, appartenenza comunque
verificabile, come detto, attraverso gli elenchi che il CAI e'
tenuto a fornire.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
--------------
(1) E' stato richiesto al CAI l'invio di elenchi su base
Regionale, da trasmettere alla competente Sede Regionale
dell'INPS.
N.B. Gli allegati n 2 e 3 saranno riportati nel solo testo a
stampa; un esemplare del modulo all. 3 sara' comunque
inviato alle Sedi regionali per l'immediata conoscenza e
l'ulteriore diffusione.
Allegato 1
Messaggio n.18437 del 21.4.1994
I.N.P.S.
Direzione Centrale
Prestazioni Temporanee
Uff. XII AI DIRETTORI DELLE S.A.P.
AI DIRETTORI DEI CENTRI OPERATIVI
e, per conoscenza,
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI REGIONALI
AI PRESIDENTI DEI COMITATI PROVINCIALI
LORO SEDI
OGGETTO: Legge 18.2.1992, n. 162.
Volontari del soccorso alpino e speleologico del CAI.
Sulla G.U. n. 140 del 17.6.1994 e' stato pubblicato il D.M.
24.3.1994, n. 379, contenente il regolamento di attuazione della
Legge 18.2.1992, n. 162, che prevede, tra l'altro, il rimborso
della retribuzione corrisposta ai volontari del Corpo nazionale
del soccorso alpino e speleologico del CAI astenutisi dal lavoro
perche' impegnati in operazioni di soccorso alpino e nelle
relative esercitazioni (V. circ. n. 60 del 4.3.93).
Il regolamento stesso prevede che la facolta' di rimborso
della retribuzione da parte dell'Istituto di previdenza, cui e'
iscritto il lavoratore, debba essere inoltrato dai datori di
lavoro, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a
quello di effettuazione dell'operazione di soccorso o di
esercitazione.
La domanda deve comprendere:
1) - le generalita' del lavoratore interessato;
2) - l'importo della retribuzione corrisposta;
3) - l'attestazione del Sindaco o dei Sindaci, o loro delegati,
comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attivita' e i
relativi tempi di durata;
4) - la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro
indicante la corrispondente astensione dal lavoro.
Il regolamento contiene, altresi', una norma transitoria che
stabilisce che per le operazioni di cui trattasi, effettuate tra
il 13.3.1992 (data di entrata in vigore della Legge n. 162/1992) e
il 17.6.94 (data di pubblicazione, come detto, del regolamento in
esame), le domande di rimborso devono essere presentate dal datore
di lavoro entro 60 gg. e cioe' entro il 16.8.1994.
Per le domande di cui trattasi valgono le prescrizioni
riportate ai precedenti punti 1-2 e 4), mentre la dichiarazione di
cui al punto 3) e' sostituita da una dichiarazione di
responsabilita' del volontario, resa ai sensi dell'art. 4 della
Legge 4.1.68, n. 15.
Precisato che le istruzioni applicative per i rimborsi in
parola saranno impartite non appena possibile - e pertanto le
aziende al momento si dovranno astenere da qualsiasi conguaglio
contributivo - si invitano le Sedi ad accettare le domande cosi'
presentate.
Le Sedi stesse vorranno dare tempestiva informativa locale
della necessita' che per le eventuali domande di rimborso siano
rispettati i tassativi termini sopra indicati.
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
F.to TRIZZINO
ALLEGATO N.4
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
TIPO VARIAZIONE : I
CODICE CONTO : GAU 30/89
DENOMINAZIONE COMPLETA : Retribuzioni ai volontari
del corpo nazionale del
soccorso alpino e
speleologico del Club
alpino italiano rimborsate
direttamente ai datori di
lavoro ai sensi dell'art.1,
comma 2, della legge n.
162/1992
DESCRIZIONE ABBREVIATA : RETRIB.VOLONT.SOCC.ALPINO
RIMB.DAT.LAV.-L.162/92
ALLEGATO N.5
I.N.P.S.
Sede di...........
ALLA DIREZIONE CENTRALE
RAGIONERIA E FINANZA
UFFICIO 4.3
Il sottoscritto.................................. Direttore
della Sede INPS di..................... dichiara che i rimborsi
ai datori di lavoro delle retribuzioni ai volontari del Corpo
nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino
italiano effettuati nell'anno 199., per un ammontare di
œ.....................( saldo del conto GAU 30/89 ) sono stati
concessi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 18 febbraio
1992, n.162 e dal relativo regolamento di attuazione di cui al
Decreto ministeriale 24 marzo 1994, n.379.
La documentazione amministrativa e contabile che ha dato
luogo alle erogazioni di cui sopra rimane agli atti di questa
Sede a disposizione degli Organi di controllo.
IL DIRETTORE DELLA SEDE
.........li............
(timbro della Sede)