Eureka Previdenza

Circolare 86 del 12 aprile 1999

OGGETTO:

Decreto legislativo n. 468/1997. Revisione della disciplina L.S.U/L.P.U. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Disciplina dell'assegno in favore dei lavoratori che svolgono lavori socialmente utili e lavori di pubblica utilità disposta dal decreto legislativo n. 468/1997. Sintesi e chiarimenti.

Con circolare n. 181 del 6 agosto 1998 , inviata con messaggio del successivo giorno 11, è stata trasmessa la circolare n. 100/98 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito - d’intesa con l’Istituto - le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni in materia di lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell’8 gennaio 1998 ed entrato in vigore dal 23 gennaio dello stesso anno.
Tali disposizioni trovano applicazione anche per i lavori di pubblica utilità di cui all’articolo 2 del suddetto decreto legislativo che sono una delle possibili tipologie di realizzazione dei lavori socialmente utili.
Avuto anche riguardo a talune problematiche prospettate dalle Sedi, si ritiene utile riportare una sintesi della disciplina da applicare nei confronti dei soggetti utilizzabili nelle suddette attività. Si forniscono inoltre le istruzioni contabili connesse con l’erogazione del relativo assegno previsto dall’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997.
Si sottolinea inoltre che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha precisato che la nuova disciplina si applica anche ai progetti presentati prima del 23 gennaio 1998 per tutti gli aspetti non espressamente regolati dalle previgenti disposizioni sui L.S.U., con particolare riguardo alla cumulabilità del sussidio, alle opzioni, ai permessi e alla maternità.
1 - DISCIPLINA DELL’UTILIZZO
a) ORARIO
L’articolo 8 del decreto n. 468/1997 ribadisce che l’utilizzazione nei L.S.U. e nei L.P.U. non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta sospensione o cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.
I lavoratori che svolgono tali attività e che hanno titolo a percepire l’assegno in parola devono essere impegnati per un minimo di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere.
I percettori di trattamenti previdenziali, di cui all’articolo 4, comma 1, lett. c) e d), del decreto n. 468/1997 (indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione, trattamento di integrazione salariale per lavoratori sospesi a zero ore) sono impegnati per l’orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento previdenziale fruito e il livello retributivo iniziale, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore e, in ogni caso, per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 giornaliere.
Nel caso di impegno per un numero di ore superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, al lavoratore compete un importo integrativo a carico dell’ente utilizzatore, corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore limitatamente ai giorni di effettiva prestazione lavorativa.
b) IMPORTO
Ai lavoratori impegnati nelle attività in parola e sprovvisti di trattamenti previdenziali compete una prestazione, ora denominata ASSEGNO PER I LAVORI SOCIALMENTE UTILI, di importo mensile di lire 800.000 più l’eventuale assegno per il nucleo familiare, per il quale si applicano le disposizioni contenute nelle circolari emanate in relazione ai vari decreti legge convertiti dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, per le parti non modificate dal decreto n. 468.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 8, l’assegno deve essere annualmente rivalutato nella misura dell’80 per cento della variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati; per il 1999 il relativo importo mensile è pertanto di L. 811.520.
c) CUMULABILITA’ DELL’ASSEGNO
Il comma 4 dell’articolo 8 stabilisce che l’assegno è cumulabile con i redditi relativi ad attività autonoma di carattere occasionale e di collaborazione continuata e coordinata, iniziate successivamente all’avvio del progetto. Tale disposizione deve intendersi applicabile limitatamente ai casi in cui le suddette attività siano iniziate successivamente alla data di inizio dell’impegno nel progetto da parte del singolo interessato.
A questo specifico fine si chiarisce che si intendono per attività di lavoro occasionale quelle che vengono svolte per un periodo massimo di quattro mesi e che diano un reddito lordo non superiore a lire 7.200.000 per un periodo di dodici mesi, proporzionalmente ridotto per i progetti di durata inferiore.
Per stabilire se l’assegno possa essere erogato o meno (eventualmente anche parzialmente) il lavoratore è tenuto pertanto a comunicare alla Sede competente sia l’inizio dell’attività che la durata della stessa e il reddito percepito, allegando specifica documentazione.
L’assegno è cumulabile anche con i redditi che l’interessato percepisce a seguito di svolgimento di lavoro dipendente a tempo determinato parziale, nei limiti di lire 600.000 mensili da dichiararsi con apposita documentazione. Si precisa al riguardo che anche il lavoro dipendente deve essere iniziato dopo la data in cui l’interessato viene utilizzato nel progetto; anche in questo caso il lavoratore è tenuto a comunicare alla Sede competente sia l’inizio dell’attività che la durata della stessa e il reddito che percepisce mese per mese.
Si sottolinea che le attività in questione non devono in ogni caso arrecare pregiudizio allo svolgimento dei lavori socialmente utili né essere incompatibili con gli stessi; tali circostanze devono essere valutate dal soggetto che utilizza i lavoratori.
L’assegno per L.S.U. è altresì interamente cumulabile, ai sensi del comma 5 dell’articolo 8, con gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché con le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
d) INCOMPATIBILITA’
L’assegno non è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa dipendente a tempo pieno, sia che venga svolta con contratto a tempo indeterminato che con contratto a termine.
L’assegno per L.S.U. inoltre non è compatibile con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell’assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e con i trattamenti di pensionamento anticipato.
e) OPZIONI
I lavoratori titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare, ai sensi del comma 5 dell’articolo 8, per l’assegno per L.S.U.
Il comma 7 dello stesso articolo stabilisce inoltre che possono parimenti optare per l’assegno in parola i lavoratori che usufruiscono dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali. In caso di mancata opzione tali lavoratori possono essere utilizzati per l’orario settimanale corrispondente alla proporzione tra l’indennità ordinaria di disoccupazione percepita e il livello retributivo iniziale, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe alle loro presso il soggetto promotore del progetto e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere.
f) OBBLIGHI ASSICURATIVI
I soggetti utilizzatori devono assicurare i lavoratori in questione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse allo svolgimento dell’attività svolta (INAIL), nonché per la responsabilità civile verso terzi.
g) ASSENZE
Il lavoro deve essere organizzato in modo tale che nel corso del suo svolgimento il lavoratore possa beneficiare di un adeguato periodo di riposo (cosiddetto riposo compensativo), entro i termini di durata dell’impegno. Durante il periodo di riposo al lavoratore compete l’assegno.
Le assenze per motivi personali non recuperate comportano la sospensione del pagamento dell’assegno L.S.U. e di quello per ANF per i corrispondenti periodi; tali assenze devono essere comunicate dall’Ente gestore del progetto direttamente all’Istituto a meno che non vengano interamente recuperate.
Le assenze per malattia debitamente documentate all’Ente gestore non comportano la sospensione del pagamento dell’assegno. I soggetti utilizzatori stabiliscono il periodo massimo di assenze per malattia che sia da considerare compatibile con il buon andamento del progetto.
Nel caso di assenze protratte e ripetute nel tempo tali da compromettere il raggiungimento dei risultati del progetto, il soggetto utilizzatore ha la facoltà di chiedere la sostituzione del lavoratore documentando adeguatamente i motivi della richiesta.
Le assenze per astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, effettuate dalle lavoratrici che non possono vantare una copertura assicurativa ai sensi dell’articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, danno diritto ad una indennità di maternità pari all’80 per cento dell’importo dell’assegno.
In proposito si chiarisce che, fermo restando il riconoscimento del diritto all’indennità esclusivamente per i periodi di astensione obbligatoria e non anche per l’astensione facoltativa (ex articolo 7 della legge n. 1204/1971), l’indennità deve essere corrisposta - come da circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 138 del 21.12.1998- anche alle lavoratrici che non abbiano potuto iniziare l’attività progettuale a causa della maternità.
Pertanto, le lavoratrici le quali, pur avendo espresso la propria adesione al progetto e pur potendo essere allo stesso assegnate si trovino, al momento dell’avvio al lavoro socialmente utile o di pubblica utilità, nel periodo di astensione obbligatoria (sia quello previsto dall’articolo 4 che quello previsto dall’articolo 5 della legge n. 1204/1971), hanno diritto alla indennità di maternità e anche all’inserimento nel progetto al termine del periodo di astensione.
L’indennità è erogabile per tutto il periodo di astensione obbligatoria e quindi anche nelle ipotesi in cui l’astensione stessa continui oltre la scadenza del progetto.
Infine, per analogia con quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 17 della legge n. 1204/1971, l’indennità spetta anche nei casi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla scadenza del progetto al quale la lavoratrice abbia partecipato.
Rimane ferma l’imputazione al Fondo per l’occupazione degli oneri relativi alla indennità di maternità spettante alle lavoratrici che non hanno un titolo autonomo al trattamento di maternità in virtù di precedenti rapporti di lavoro.
Data la stretta connessione con l’erogazione dell’assegno per L.S.U., la prestazione di maternità di cui trattasi deve essere liquidata dal settore che cura la trattazione dell’assegno, dopo aver verificato la durata del periodo di astensione obbligatoria con il settore competente in materia di indennità di maternità.
Ai lavoratori impegnati a tempo pieno nei L.S.U./L.P.U. competono anche i permessi orari di cui all’articolo 10 della legge n. 1204/1971 e i giorni di permesso di cui all’articolo 33 della legge n. 104/1992, senza che ciò comporti riduzione o sospensione dell’assegno; di conseguenza le richieste e la relativa documentazione per fruire di tali permessi vanno inoltrate al soggetto utilizzatore.
Le assenze per infortunio o per malattia professionale che diano diritto alla corresponsione dell’indennità a carico dell’INAIL comportano la sospensione dell’assegno L.S.U., mentre l’ANF continuerà ad essere corrisposto secondo i criteri previsti dagli articolo 14 e 15 del D.P.R. n. 797/1955 (T.U.A.F.). Per le giornate non coperte dall’indennità erogata dall’INAIL viene corrisposto l’assegno L.S.U. Alla cessazione dell’inabilità il lavoratore deve essere riammesso a partecipare alle attività previste dal progetto per il periodo residuo.
Le assenze per partecipare alle assemblee organizzate dalle organizzazioni sindacali non comportano sospensione o riduzione dell’assegno, purché tale partecipazione avvenga nei casi ed alle condizioni previste per i dipendenti del soggetto utilizzatore.
i) CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Il comma 19 dell’articolo 8 stabilisce che i periodi per i quali ai lavoratori utilizzati nei L.S.U. viene corrisposto l’assegno sono riconosciuti utili d’ufficio, ai sensi dell’articolo 7, comma 9, della legge n. 223/1991, ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione. E’ comunque consentita la possibilità di riscatto di tali periodi ai fini pensionistici, ai sensi della normativa vigente in materia (articolo 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).
2 - DECADENZA
Il rifiuto ingiustificato all’assegnazione ai L.S.U./L.P.U. da parte di coloro che percepiscono trattamenti previdenziali comporta, secondo quanto previsto dall’articolo 9, la perdita di tali trattamenti e la cancellazione dalla lista di mobilità di cui all’articolo 6 della legge n. 223/1991, a seguito di provvedimento adottato dagli uffici del lavoro.
Costituisce giustificato motivo di rifiuto dell’assegnazione e, quindi, non comporta la perdita dei trattamenti previdenziali né la cancellazione dalle liste di collocamento la partecipazione ad attività di orientamento e di formazione disposta dagli uffici del lavoro.
Costituisce altresì giustificato motivo di rifiuto la mancata partecipazione a progetti di L.S.U./L.P.U. che si svolgano in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. I predetti limiti massimi di distanza e di tempo possono essere modificati dalla Commissione regionale per l’impiego, territorialmente competente, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi pubblici esistenti.
I soggetti utilizzatori possono chiedere la cancellazione dalle liste di collocamento e la decadenza dal diritto ai trattamenti previdenziali dei lavoratori che non abbiano partecipato regolarmente ai lavori socialmente utili o che non abbiano rispettato le condizioni di utilizzo impartite.
La richiesta di cancellazione può essere avanzata dagli enti utilizzatori anche per i soggetti che non percepiscono trattamenti previdenziali.
In tutti tali casi i soggetti utilizzatori possono chiedere la sostituzione dei lavoratori per la residua durata del progetto o della prestazione.
3 - DOMANDA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per la richiesta dell’assegno, spettante ai soggetti impegnati nei lavori socialmente utili ovvero nei lavori di pubblica utilità, gli interessati devono presentare alla Sede INPS territorialmente competente, tramite la Sezione circoscrizionale per l’impiego, apposita domanda, utilizzando il modello allegato (All. n. 1) da riprodurre a cura delle Sedi stesse, contenente anche le sezioni che devono essere compilate rispettivamente dall’Ente gestore del progetto e dall’Ufficio del lavoro. Il modello sarà riprodotto a cura delle Sedi.
Qualora i lavoratori avessero avanzato domanda utilizzando la modulistica già in uso le Sedi riterranno tale domanda utilmente presentata e chiederanno, a parte, tutte le altre notizie necessarie per la definizione della stessa.
Si raccomanda alle Sedi di verificare che ogni parte del modello sia debitamente compilata dai vari soggetti e che, in particolar modo, per i progetti parzialmente autofinanziati sia precisato il numero dei mesi a carico dell’Ente finanziatore anche ai fini di soddisfare le esigenze di natura contabile di cui al successivo punto 5 della presente circolare.
Nel caso in cui un lavoratore cessi dai lavori socialmente utili nel corso di un progetto finanziato in parte dal Fondo per l’occupazione e in parte dall’Ente utilizzatore e venga sostituito da un altro lavoratore, il quale potrà essere utilizzato soltanto per la parte residua del progetto, l’assegno verrà corrisposto a carico del relativo conto con riferimento alla data di effettivo subentro.
L’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 468/1997 ha confermato la possibilità per gli Enti gestori dei progetti autofinanziati di corrispondere direttamente l’assegno ai lavoratori impegnati nei progetti stessi. In tali casi gli Enti devono versare all’INPS gli importi necessari alla copertura dei benefici accessori, importo forfettariamente determinato dal Ministero del lavoro in lire 90.000 mensili per ogni lavoratore.
Per la richiesta dell’ANF gli interessati dovranno compilare l’apposito modello (all. n. 2) e presentarlo all’INPS territorialmente competente, tramite la Sezione circoscrizionale per l’impiego, unitamente al modello ANF/Prest., già in uso per i percettori di prestazioni previdenziali.
Lo stesso modello di domanda dovrà essere utilizzato anche per la richiesta di ANF relativa a periodi antecedenti il 22 ottobre 1997 (data in cui il Ministero del lavoro ha comunicato agli Uffici del lavoro la quantificazione dell’importo necessario alla copertura dei benefici accessori).
Si precisa che l’ANF spetta, in base al principio dell’automatismo, anche nel caso in cui gli Enti non abbiano ancora provveduto al versamento delle 90.000 lire di cui sopra.
Nei casi di pagamento diretto da parte dell’Ente gestore, la Sede deve accertare le assenze per le quali l’Ente stesso non ha corrisposto l’assegno L.S.U., acquisendo preventivamente la certificazione delle giornate di assenza ai fini della sospensione del pagamento dell’ANF per tali giornate.
4 - PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
- 4.1 - Come rilevato al punto 1, lettera a), della presente circolare, l’articolo 8, comma 1, conferma che l’utilizzazione nei lavori socialmente utili e nei lavori di pubblica utilità non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione o la cancellazione dalle liste di collocamento o di mobilità.
Ne consegue che l’espletamento dei predetti lavori non costituisce motivo ostativo al riconoscimento dei trattamenti pensionistici di anzianità o di vecchiaia, semprechè sussistano le altre condizioni di legge.
- 4.2 - Come precisato al punto 1, lettera e), l’articolo 8, comma 5, dispone che in caso di avvio alle attività di lavori socialmente utili i titolari di assegno o di pensione di invalidità possono optare per l’assegno per i lavori socialmente utili.
In caso di opzione per l’assegno L.S.U. l’erogazione della pensione o dell’assegno di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto assegno per i lavori socialmente utili.
Nei confronti del titolare di pensione o di assegno di invalidità sospeso per effetto dell’opzione esercitata in favore dell’assegno L.S.U. continua a trovare applicazione la disciplina vigente in materia di conferma degli assegni di invalidità e di revisione delle prestazioni di invalidità, con la conseguenza che, in caso di mancata conferma o revoca della prestazione di invalidità, il titolare riassume la posizione di assicurato.
Nei confronti dei titolari di assegno di invalidità ai quali venga liquidata la pensione di inabilità, il diritto all’assegno per lavori socialmente utili cessa per incompatibilità dalla data di decorrenza della pensione di inabilità.
La trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984 deve avvenire con riferimento alla data di compimento dell’età pensionabile richiesta dalle vigenti disposizioni di legge.
L’opzione per l’assegno per i lavori socialmente utili comporta, oltre alla sospensione dell’erogazione della pensione o dell’assegno di invalidità, il recupero delle somme eventualmente percepite a titolo di pensione o di assegno dalla data di decorrenza del predetto assegno per lavori socialmente utili.
Gli importi di pensione o di assegno di invalidità corrisposti successivamente alla decorrenza dell’opzione per l’assegno per lavori socialmente utili devono essere recuperati sugli arretrati dell’assegno stesso.
Devono essere recuperati al netto delle ritenute IRPEF, che devono essere stornate, gli importi riferiti all’anno in corso e quindi non ancora certificati fiscalmente.
Devono, invece, essere recuperati al lordo delle ritenute IRPEF, gli importi riferiti ad anni precedenti già certificati e tali importi devono essere dedotti dall’imponibile dell’assegno per lavori socialmente utili.
Nel caso in cui l’assegno per i lavori socialmente utili abbia decorrenza inframensile, l’importo della pensione o dell’assegno da recuperare per il mese di decorrenza dell’assegno stesso, sarà determinato dividendo l’importo della prestazione pensionistica in trentesimi e moltiplicando il quoziente per il numero dei giorni del mese per i quali spetta l’assegno in parola.
La pensione o assegno di invalidità sospesi devono essere ripristinati con effetto dalla data dalla quale cessa il diritto all’assegno per lavori socialmente utili, nella misura risultante a seguito degli aumenti intervenuti nel periodo della loro sospensione.
Per l’anno solare nel quale viene effettuato il ripristino, il rateo di pensione o di assegno di invalidità da corrispondere a titolo di tredicesima mensilità va determinato tenendo conto del periodo di effettiva erogazione della prestazione nell’anno.
Come precisato al punto 1, lettera c), sono, invece, cumulabili con l’assegno per lavori socialmente utili gli assegni e le pensioni di invalidità civile nonché le pensioni privilegiate per infermità contratta a causa del servizio obbligatorio di leva.
- 4.3 - Come precisato al punto 1, lettera i), l’articolo 8, comma 19, stabilisce che per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato il relativo assegno trova applicazione il riconoscimento d’ufficio di cui all’articolo 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento.
Pertanto la predetta contribuzione figurativa è utile ai soli fini del perfezionamento dei requisiti assicurativi per il diritto alla pensione, ivi compresa la pensione di anzianità, ma non anche per il relativo calcolo.
- 4.5 - Per la disciplina dei trattamenti di prepensionamento nei confronti di coloro che siano stati addetti per almeno dodici mesi ad attività di lavori socialmente utili, si veda la circolare n. 181 del 6.8.1998 .
5 - ISTRUZIONI CONTABILI
Per esigenze conoscitive si pone la necessità di rilevare separatamente gli oneri per i lavori socialmente utili e quelli per i lavori di pubblica utilità e di distinguere gli oneri stessi tra quelli afferenti ai progetti regionali e quelli concernenti i progetti interregionali, stante la ripartizione, tra i due tipi di progetti, delle risorse a carico dello Stato per la relativa copertura finanziaria.
Conseguentemente dovranno essere evidenziati contabilmente anche gli oneri relativi a progetti regionali finanziati totalmente o parzialmente dai soggetti promotori.
Ai fini di cui sopra sono stati istituiti i seguenti conti:
- GAU 30/81 - per la rilevazione degli assegni per lavori socialmente utili relativi a progetti regionali;
- GAU 30/82 - per la rilevazione degli assegni per lavori socialmente utili relativi a progetti interregionali;
- GAU 30/83 - per la rilevazione degli assegni per lavori socialmente utili relativi a progetti regionali finanziati totalmente o parzialmente dai soggetti promotori;
- GAT 30/91 - per la rilevazione degli assegni per il nucleo familiare connessi con gli assegni per lavori socialmente utili relativi a progetti regionali;
- GAT 30/92 - per la rilevazione degli assegni per il nucleo familiare connessi con gli assegni per lavori socialmente utili relativi a progetti interregionali.
- GAT 30/94 - per la rilevazione degli assegni per il nucleo familiare connessi con gli assegni per lavori socialmente utili relativi a progetti regionali finanziati totalmente o parzialmente dai soggetti promotori, anche nei casi in cui l’assegno per i lavori socialmente utili venga corrisposto agli interessati direttamente dai soggetti promotori medesimi;
- GAU 30/84 - per la rilevazione degli assegni per lavori di pubblica utilità relativi a progetti regionali;
- GAU 30/85 - per la rilevazione degli assegni per lavori di pubblica utilità relativi a progetti interregionali;
- GAU 30/86 - per la rilevazione degli assegni per lavori di pubblica utilità relativi a progetti regionali finanziati totalmente o parzialmente dai soggetti promotori;
- GAT 30/95 - per la rilevazione degli assegni per il nucleo familiare connessi con gli assegni per lavori di pubblica utilità relativi a progetti regionali;
- GAT 30/96 - per la rilevazione degli assegni per il nucleo familiare connessi con gli assegni per lavori di pubblica utilità relativi a progetti interregionali.
- GAT 30/97 - per la rilevazione degli assegni per il nucleo familiare connessi con gli assegni per lavori di pubblica utilità relativi a progetti regionali finanziati totalmente o parzialmente dai soggetti promotori, anche nei casi in cui l’assegno per i lavori di pubblica utilità venga corrisposto agli interessati direttamente dai soggetti promotori medesimi.
Le indennità di maternità di cui al precedente punto 1), sub g), dovranno invece essere imputate al conto GAU 30/88 in quanto dette prestazioni verranno rimborsate all’Istituto da parte del Fondo per l’occupazione mediante rendiconto.
In sede di emissione del biglietto contabile da parte della procedura di liquidazione delle prestazioni in argomento, in contropartita dei conti sopra indicati verrà movimentato il conto esistente GPA 10/18 al quale, ovviamente, dovranno essere imputati anche i conseguenti pagamenti.
Eventuali recuperi degli assegni in questione e dei connessi assegni per il nucleo familiare dovranno essere imputati, rispettivamente, ai conti esistenti GAU 24/42 e GAT 24/38 ai quali è stata modificata la denominazione.
Eventuali recuperi delle indennità di maternità dovranno invece essere rilevati al conto GAU 24/45.
Riguardo alle modalità di evidenziazione, nell’ambito del partitario del conto GPA 10/31, di eventuali somme non riscosse dai beneficiari, le stesse dovranno essere contraddistinte con il codice di bilancio 56, già esistente, se riguardanti gli assegni, e con il codice di bilancio 62, anch’esso esistente, se relative agli assegni per il nucleo familiare connessi con i citati assegni per lavori socialmente utili ovvero per pubblica utilità.
Le somme non riscosse per indennità di maternità dovranno invece essere evidenziate sempre nell’ambito del citato partitario, con il codice di bilancio 58 "Somme non riscosse dai beneficiari - indennità di maternità art. 8, c. 15, D.Lgs. n. 468/1997", di nuova istituzione.
Le partite in argomento che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire dovranno essere imputate ai conti esistenti GAU 10/43 e GAT 10/43 a seconda che le stesse afferiscano, rispettivamente, agli assegni per lavori socialmente utili, per pubblica utilità e alle indennità di maternità ovvero agli assegni per il nucleo familiare.
Nell’allegato n. 3 vengono riportati i conti GAU 30/81, GAU 30/82, GAU 30/83, GAU 30/84, GAU 30/85, GAU 30/86, GAU 30/88, GAU 24/45, GAT 30/91, GAT 30/92, GAT 30/94, GAT 30/95, GAT 30/96, GAT 30/97, di nuova istituzione, ed i conti GAU 24/42 e GAT 24/38 ai quali è stata variata la denominazione.
Per la liquidazione delle prestazioni di cui alla presente circolare si comunica che la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni ha predisposto specifica procedura automatizzata che ha portato a conoscenza delle Sedi con messaggio n. 8104 del 30.11.1998.


IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

Allegato 1
DOMANDA DI ASSEGNO PER L.S.U./L.P.U.
(Art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997)

Alla S.A.P./C.O. INPS
di ...............
..l.. sottoscritt.. .................................... nat.. a .............................. il ......................, codice fiscale ......................, domiciliat.. a ...................................... (Pv....) c.a.p. ....... Via ............................... n. ..., telefono ..........., assegnat.. al progetto di lavori socialmente utili/di lavori di pubblica utilità (1) gestito da ............................................
c h i e d e
la corresponsione dell’assegno mensile per i periodi di utilizzazione nel progetto stesso mediante (2):
- invio di assegno circolare al suddetto domicilio;
- accredito sul conto corrente bancario di cui è titolare (3).
..l.. sottoscritt.., consapevole delle conseguenze civili e penali in cui incorrerebbe in caso di false dichiarazioni,
d i c h i a r a
ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15:
- di non essere/essere (1) titolare di pensione diretta e di non avere/avere (1) presentato domanda di pensione diretta;
- di avere partecipato regolarmente alle attività di progetto cui è stat.. assegnat..;
- di non avere/avere (1) presentato domanda per la concessione dell’indennità ordinaria di disoccupazione ma di non optare/optare (1) per l’assegno;
- di non avere/avere (1) partecipato a progetti di lavori socialmente utili dal .......... al .........., dal.......... al.........., dal ......... al ..........;
- di non aver/aver (1) diritto all’assegno per il nucleo familiare (4).
..l.. sottoscritt.. si impegna inoltre a comunicare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire in merito a quanto sopra dichiarato e, in particolare, l’eventuale interruzione dell’attività nel progetto.
.................. .....................................
(Data) (Firma)
Allegato 1 (retro)
SEZIONE RISERVATA ALL’ENTE GESTORE DEL PROGETTO

...............................................
(Denominazione dell’Ente)


Si attesta che ..l.. Sig...................................., nat.. a ................................, il ................., partecipa dal ..... al progetto di lavori socialmente utili/di lavori di pubblica utilità (1)
denominato .............................................................,
approvato dalla Commissione Regionale (o Centrale) per l’Impiego il .........., con finanziamento (5):
- a totale carico del Fondo per l’occupazione;
- a totale carico di questo Ente;
- a parziale carico di questo Ente e, più specificamente, per n. .. mesi a carico del Fondo per l’occupazione e per n. .. mesi a carico di questo Ente.


..................................................... …………….
(timbro a datario dell’Ente) (firma)
________________________________________________________________________________
SEZIONE RISERVATA ALL’UFFICIO DEL LAVORO

Si attesta, ai fini della concessione dell’assegno di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, che ..l.. sig............................................., nat.. a ..................................... il............., in data .......... è stat.. assegnat.. al progetto regionale/interregionale (1) di lavori socialmente utili/di lavori di pubblica utilità (1) della durata di mesi ..., approvato il .............. e gestito dall’Ente sopraindicato, con finanziamento (5):
- a totale carico del Fondo per l’occupazione;
- a totale carico dell’Ente gestore;
- a parziale carico dell’Ente gestore e, più specificamente, per n. .. mesi a carico del Fondo per l’occupazione e per n. .. mesi a carico dello stesso Ente.

..................................................... …………….
(timbro a datario dell’Ente) (firma)
___________________________________________________________________________
Note
(1) Cancellare l’ipotesi che non ricorre.
(2) Contrassegnare la modalità di pagamento richiesta.
(3) In caso di richiesta di accredito sul conto corrente, comunicare alla Sede INPS competente le coordinate bancarie riportate nel frontespizio dell’estratto conto.
(4) Il relativo modello può essere ritirato presso le Sedi INPS.
(5) Contrassegnare l’ipotesi che ricorre.
Allegato 2
Alla S.A.P./C.O. INPS di
.........................
DICHIARAZIONE AI FINI DELLA RICHIESTA
DELL’ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
(Da utilizzare nei casi in cui l’assegno viene corrisposto direttamente dall’Ente gestore)
..l.. sottoscritt.. ......................................... nat.. a ........................................, il ........., codice fiscale n. ......................., domiciliat.. a .................., C.A.P. ......., Via .................................., n. .., telefono ............, assegnat.. al progetto di lavori socialmente utili/di lavori di pubblica utilità (1), gestito da ..............................,
c h i e d e
la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare mediante (2):
- invio di assegno circolare al suddetto domicilio;
- accredito sul conto corrente bancario di cui è titolare (3).
..l.. Sottoscritt.., consapevole delle conseguenze civili e penali in cui incorrerebbe in caso di false dichiarazioni,
d i c h i a r a
ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, di non aver/aver (1) partecipato regolarmente alle attività di progetto cui è stat.. assegnat ..
Allega domanda di assegno per il nucleo familiare (4).

..................................................... ……….…………
(timbro a datario dell’Ente) (firma)
__________________________________________________________________________
SEZIONE RISERVATA ALL’ENTE GESTORE DEL PROGETTO
...............................................
(Denominazione dell’Ente)
Si attesta che ..l.. sig...................................., nat.. a ................................, il ................., partecipa dal ..... al progetto di lavori socialmente utili/di lavori di pubblica utilità (1) denominato ......................................................... della durata di n. .. mesi e con pagamento dell’assegno direttamente da parte di questo Ente.


..................................................... ……….…………
(timbro a datario dell’Ente) (firma)
Allegato2 (retro)
SEZIONE RISERVATA ALL’UFFICIO DEL LAVORO

Si attesta, ai fini della concessione dell’assegno, di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, che ..l.. sig............................................., nat.. a ..................................... il............., in data .......... è stat.. assegnat.. al suddetto progetto di lavori socialmente utili/di lavori di pubblica utilità (1) della durata di mesi ..., approvato dalla C.R.I. il .............. e gestito dall’Ente sopraindicato.


..................................................... ……….…………
(timbro a datario dell’Ente) (firma)
___________________________________________________________________________
Note
(1) Cancellare l’ipotesi che non ricorre.
(2) Contrassegnare la modalità di pagamento richiesta.
(3) Se si desidera l’accredito sul conto corrente comunicare alla Sede INPS competente le coordinate bancarie riportate nel frontespizio dell’estratto conto.
(4) Il relativo modello può essere ritirato presso le Sedi INPS.
Allegato n. 3

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione:
I

Codice conto:
GAU 30/81

Denominazione completa:
Assegni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, a favore dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili relativi a progetti regionali

Denominazione abbreviata:
ASSEGNI LSU ART.8 C.3 D.LGS 468/97 PROGETTI REG.


Tipo variazione:
I

Codice conto:
GAU 30/82

Denominazione completa:
Assegni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, a favore dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili relativi a progetti interregionali

Denominazione abbreviata:
ASSEGNI LSU ART.8 C.3 D.LGS 468/97 PROG.INTERREG.


Tipo variazione:
I

Codice conto:
GAU 30/83

Denominazione completa:
Assegni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, a favore dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili relativi a progetti regionali finanziati totalmente o parzialmente dai soggetti promotori

Denominazione abbreviata:
ASSEGNI LSU ART.8 C.3 D.LGS 468/97 PR.REG.AUTOFIN.


Tipo variazione:
I

Codice conto:
GAU 30/84

Denominazione completa:
Assegni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, a favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità relativi a progetti regionali

Denominazione abbreviata:
ASSEGNI LPU ART.8 C.3 D.LGS 468/97 PROGETTI REG.


Tipo variazione:
I

Codice conto:
GAU 30/85

Denominazione completa:
Assegni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, a favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità relativi a progetti interregionali

Denominazione abbreviata:
ASSEGNI LPU ART.8 C.3 D.LGS 468/97 PROG.INTERREG.


Tipo variazione:
I

Codice conto:
GAU 30/86

Denominazione completa:
Assegni di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, a favore dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità relativi a progetti regionali finanziati totalmente o parzialmente dai soggetti promotori

Denominazione abbreviata:
ASSEGNI LPU ART.8 C.3 D.LGS 468/97 PR.REG.AUTOFIN.


Tipo variazione:
I

Codice conto:
GAT 30/91

Denominazione completa
Assegni per il nucleo familiare connessi con gli assegni per lavori socialmente utili di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, relativi a progetti regionali

Denominazione abbreviata:
ANF SU ASS.LSU ART.8 C.3 D.LGS 468/97 PROG.REGION.


Tipo variazione:
I

Codice conto:
GAT 30/92

Denominazione completa:
Assegni per il nucleo familiare connessi con gli assegni per lavori socialmente utili di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, relativi a progetti interregionali

Denominazione abbreviata:
ANF SU ASS.LSU ART.8 C.3 D.LGS 468/97 PROG.INTERR.


Tipo variazione:
I

Codice conto:
GAT 30/94

Denominazione completa:
Assegni per il nucleo familiare connessi con gli assegni per lavori socialmente utili di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, relativi a progetti regionali finanziati totalmente o parzialmente dai soggetti promotori

Denominazione abbreviata:
ANF SU ASS.LSU ART.8 C.3 D.LGS 468/97 P.REG.AUTOF.


Tipo variazione:
I

Codice conto:
GAT 30/95

Denominazione completa:
Assegni per il nucleo familiare connessi con gli assegni per lavori di pubblica utilità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, relativi a progetti regionali

Denominazione abbreviata:
ANF SU ASSEGNI LPU ART.8 C.3 D.LGS 468/97 P.REGION.


Tipo variazione:
I

Codice conto:
GAT 30/96

Denominazione completa:
Assegni per il nucleo familiare connessi con gli assegni per lavori di pubblica utilità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, relativi a progetti interregionali

Denominazione abbreviata:
ANF SU ASS.LPU ART.8 C.3 D.LGS 468/97 P.INTERREG.


Tipo variazione:
I

Codice conto:
GAT 30/97

Denominazione completa:
Assegni per il nucleo familiare connessi con gli assegni per lavori di pubblica utilità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, relativi a progetti regionali finanziati totalmente o parzialmente dai soggetti promotori

Denominazione abbreviata:
ANF SU ASS.LPU ART.8 C.3 D.LGS 468/97 P.R.AUTOFIN.

Tipo variazione:
I

Codice conto:
GAT 30/97

Denominazione completa:
Assegni per il nucleo familiare connessi con gli assegni per lavori di pubblica utilità di cui all’articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 468/1997, relativi a progetti regionali finanziati totalmente o parzialmente dai soggetti promotori

Denominazione abbreviata:
ANF SU ASS.LPU ART.8 C.3 D.LGS 468/97 P.R.AUTOFIN.
Tipo variazione
V

Codice conto:
GAU 24/42

Denominazione completa:
Entrate varie – Recuperi e reintroiti dei sussidi e degli assegni per lavori socialmente utili di cui al D.L. n. 510/1996 convertito nella legge n. 608/1996 e al decreto legislativo n. 468/1997

Denominazione abbreviata:
E.V.-REC.SUSS.E ASS.LSU-L.608/96 E D.LGS 468/97


Tipo variazione
V

Codice conto:
GAT 24/38

Denominazione completa:
Entrate varie – Recuperi e reintroiti degli assegni per il nucleo familiare connessi con i sussidi e con gli assegni per lavori socialmente utili di cui al D.L. n. 510/1996 convertito nella legge n. 608/1996 e al decreto legislativo n. 468/1997

Denominazione abbreviata:
E.V.-REC.SUSS.E ASS.LSU-L.608/96 E D.LGS 468/97


Tipo variazione
I

Codice conto:
GAU 24/45

Denominazione completa:
Entrate varie – Recuperi e reintroiti dell’indennità di maternità di cui all’articolo 8, comma 15, del decreto legislativo n. 468/1997 a favore delle lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili

Denominazione abbreviata:
E.V.-REC.IND.MATERNITA’ ART.8 C.15 D.LGS 468/97


Tipo variazione
I

Codice conto:
GAU 30/88

Denominazione completa:
Indennità di maternità a favore delle lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili ai sensi dell’articolo 8, comma 15, del decreto legislativo n. 468/1997

Denominazione abbreviata:
INDENNITA’ DI MATERNITA’ ART.8 C.15 D.LGS 468/97

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