Eureka Previdenza

Circolare 179 del 20 settembre 1999

OGGETTO:
Decreto del Ministro per la solidarietà sociale n. 306 del 15 luglio 1999.
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni ai cittadini italiani residenti.
SOMMARIO:
E’ prevista la concessione da parte dei Comuni e la relativa erogazione da parte dell’INPS ai cittadini italiani residenti in possesso di determinati requisiti reddituali di:
un assegno per il nucleo familiare di Lit. 200.000 mensili per tredici mensilità per i nuclei in cui siano compresi almeno tre figli minori;
un assegno di maternità pari a Lit. 200.000 nel limite massimo di cinque mensilità .
Le prestazioni non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali. L’assegno per il nucleo familiare è compatibile con analoghe provvidenze erogate dall’INPS, mentre l’assegno di maternità non può essere cumulato con altri trattamenti previdenziali di maternità, ad eccezione dell’eventuale quota differenziale.

Sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 209 del 6.9.1999 – serie generale - è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la solidarietà sociale n.306 del 15.7.1999, contenente il Regolamento attuativo degli artt. 65 e 66 della legge n. 448 del 23.12.1998, come modificati dall'art. 50 della legge n. 144 del 17.5.1999.
Le norme in esame prevedono la concessione da parte dei Comuni e la relativa erogazione da parte dell'INPS dei sottoindicati benefici:
- un assegno per il nucleo familiare pari a Lit. 200.000 mensili (riducibili in presenza di determinate condizioni reddituali) per tredici mensilità per i nuclei in cui siano compresi almeno tre figli minori, con effetto dal 1°gennaio 1999;
- un assegno di maternità pari a Lit. 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità per i figli nati successivamente al 1°luglio 1999 e fino al 30 giugno 2000 (per i parti successivi al 1°luglio 2000 è prevista una elevazione dell'importo) e sempreché la cittadina italiana non benefici di trattamenti previdenziali; l’assegno stesso è corrisposto per la sola quota differenziale, qualora la cittadina usufruisca di trattamenti previdenziali di maternità di importo inferiore all'assegno concesso dal Comune.
Tali prestazioni sono corrisposte in favore dei cittadini italiani residenti in possesso dei requisiti reddituali di cui al D. Lgs. N. 109 del 31.3.1998 e non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali.
Anche se la questione non è di diretto interesse per l'Istituto, si ritiene opportuno precisare che, ai sensi dell'art. 1 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale citato, i cittadini italiani interessati dovranno presentare domanda al Comune nel cui territorio risiedono entro i seguenti termini perentori:
a) entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto l'assegno per il nucleo familiare;
b) entro sei mesi dalla data del parto per l'assegno di maternità.
In sede di prima attuazione, peraltro, la domanda di assegno per il nucleo familiare per l'anno 1999 e la domanda di assegno di maternità per i figli nati dopo il 1° luglio 1999 potranno essere presentate entro sei mesi dalla entrata in vigore del Regolamento, cioè entro il 21.3.2000.
Per quanto attiene la competenza dell’Istituto si forniscono le prime indicazioni.
DISPOSIZIONI GENERALI
Le prestazioni in oggetto sono "concesse" dai Comuni che provvedono a ricevere, istruire e definire le domande e comunicano all'Istituto i dati necessari per l'emissione dei relativi assegni da parte dell'INPS, cui spetta l'effettuazione del pagamento in nome e per conto dei Comuni stessi.
I dati necessari al pagamento sono forniti dai Comuni mediante:
trasmissione telematica via internet
supporto magnetico (floppy disk per PC) da consegnare alle Agenzie
modulo a lettura ottica predisposto dall'INPS, sempre da consegnare alle Agenzie .
Lo schema del modulo a lettura ottica, i tracciati records dei supporti magnetici e dei flussi telematici verranno inviati al più presto per la diffusione ai Comuni di propria appartenenza territoriale e verranno comunque pubblicati sul sito INTERNET dell’Istituto.
Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato nell’ambito del processo assicurato/pensionato, utilizzando, ove possibile, le sinergie telematiche già in atto o da sviluppare con i Comuni.
Si precisa fin d'ora, comunque, che le informazioni relative ai pagamenti disposti dall’Istituto saranno messe a disposizione dei Comuni per via telematica o, nell'impossibilità, con i mezzi tradizionali.
Si comunica, ad ogni buon fine, che l’Istituto predisporrà un software per i Comuni che consentirà l’acquisizione ed il controllo delle informazioni necessarie per il pagamento delle prestazioni. Tale software renderà possibile la creazione di un flusso telematico da trasmettere agli archivi centrali o di un supporto magnetico da consegnare alle Agenzie. Ovviamente, per le Agenzie medesime, verrà approntata una apposita procedura per controllare i supporti magnetici inoltrati dai Comuni e trasmettere le relative informazioni agli archivi centrali.
Verrà inoltre adeguato il software dei sistemi di lettura ottica per permettere l’acquisizione dei moduli cartacei e la preparazione dei flussi informativi da trasmettere agli archivi centrali.
Nelle more della consegna ai Comuni dei moduli a lettura ottica gli stessi potranno usare in via provvisoria i modelli cartacei non ottici secondo lo schema fornito dall’INPS.
La Direzione Centrale Sistemi Informativi predisporrà una procedura per consentire l’acquisizione, il controllo e la trasmissione agli archivi centrali delle informazioni riportate sui moduli anche nei casi in cui dovessero pervenire su modulario non a lettura ottica.
Le Agenzie avranno cura di invitare i cittadini interessati, in occasione di eventuali richieste di prestazioni avanzate direttamente all'INPS, a rivolgersi agli appositi uffici del Comune sia per la domanda che per l'assistenza relativa alla documentazione riguardante la situazione economica, come previsto dall'art. 5 del decreto.
Con successiva circolare saranno impartite istruzioni in merito alla procedura automatizzata di pagamento degli assegni, nonché agli adempimenti relativi alle rendicontazioni degli oneri sostenuti per la corresponsione degli assegni stessi ai fini del rimborso da parte del Ministro per la solidarietà sociale.
B) ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
Sotto l’aspetto normativo la prestazione erogata ai sensi dell’art. 65 della legge 448/98 interferisce con l’erogazione dei trattamenti di famiglia a carico dell’INPS ( assegno per il nucleo familiare ed assegni familiari ) sia sotto il profilo della compatibilità che sotto quello della determinazione del reddito.
L'assegno di cui alla citata norma, secondo quanto stabilito dall’art. 4, comma 7, del D.M. 306, può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dall'INPS. Non sono pertanto operanti, in tali casi, le norme che escludono, per i trattamenti di famiglia, tanto la possibilità di duplicare la stessa prestazione ( sia che essa spetti a titolo diverso allo stesso soggetto sia che spetti a soggetti diversi per gli stessi familiari) quanto la possibilità di duplicare le diverse prestazioni eventualmente spettanti - assegno per il nucleo familiare, assegni familiari, quote di maggiorazione o analoghi trattamenti comunque denominati- relativamente ai medesimi beneficiari (sia che essi spettino, a diverso titolo, al medesimo soggetto sia che spettino a soggetti diversi) .
L'art. 4, c. 7, del D.M. 306 stabilisce, inoltre, che l'assegno di cui all’art. 65 non costituisce reddito ai fini fiscali né previdenziali. Esso, quindi, non va computato né per la determinazione del reddito individuale mensile ai fini del carico, per l'erogazione degli assegni familiari, né per il calcolo del reddito familiare complessivo ai fini dell'erogazione sia degli assegni familiari che dell'assegno per il nucleo familiare a carico dell’Istituto.
Per quanto attiene al pagamento dell’assegno di cui al più volte citato art. 65, si precisa che, ai sensi dell’art. 9, c. 1, del D.M. 306, le Agenzie provvederanno al pagamento dell’assegno per il nucleo familiare con cadenza semestrale posticipata, sulla base dei dati trasmessi dai Comuni almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
Peraltro, in sede di prima attuazione, il pagamento della prestazione avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione dei dati riferiti al semestre solare precedente.
C) ASSEGNO DI MATERNITA'
L'assegno di cui trattasi, su cui non vanno operate le trattenute fiscali, non può essere cumulato con analoghi trattamenti di maternità, salvo quanto previsto per il riconoscimento della quota differenziale per i casi in cui i trattamenti stessi sono di importo inferiore all'assegno di maternità.
L'importo dell'assegno in questione o dell’eventuale quota differenziale è determinato dal Comune, nel limite massimo di cinque mensilità, tenendo conto della misura mensile vigente alla data del parto.
Le Agenzie provvederanno al pagamento in unica soluzione dell'assegno con cadenza mensile, e comunque non oltre 45 giorni dalla data di ricezione dei dati trasmessi dai Comuni.
In sede di prima attuazione, il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricezione dei suddetti dati.


IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO

Twitter Facebook