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Circolare 206 dell'11 dicembre 2000
OGGETTO:
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni ai cittadini italiani residenti. Variazione dei dati e recupero delle prestazioni. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
SOMMARIO:
Si forniscono chiarimenti in merito alla gestione delle variazioni dei dati forniti all'INPS da parte dei Comuni ed al recupero delle prestazioni indebite.
A scioglimento della riserva contenuta al p. 2 della circolare n. 206 del 1° dicembre 1999, nel comunicare che è in via di definizione la procedura informatica che permetterà di gestire automaticamente i recuperi degli indebiti sia per gli assegni per il nucleo familiare che per gli assegni di maternità, si forniscono i seguenti chiarimenti in merito alla gestione delle variazioni dei dati forniti all'INPS da parte dei Comuni per il pagamento di detti benefici concessi dai Comuni stessi ai sensi degli articoli 65 e 66, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 448 e successive modificazioni.
Come già precisato nella circolare citata per quanto concerne le segnalazioni di annullamento - da fornire sempre per iscritto da parte dei Comuni - di una o più richieste di pagamento già trasmesse, si conferma che le Agenzie procederanno all'annullamento solo qualora l'ordinativo di pagamento non sia stato già trasmesso alla banca.
Nel caso invece non sia possibile procedere all'annullamento, perché l'ordinativo di pagamento è stato già inviato alla banca, si possono verificare due ipotesi:
a) se la variazione consiste in un maggiore importo da pagare, i Comuni potranno disporre il pagamento della differenza attraverso un nuovo invio che sarà evidenziato, sia nella procedura automatizzata che sui modelli cartacei, con l'indicazione INT come indicato nel messaggio n. 437 del 28 aprile u. s cui si rimanda;
b) qualora trattasi invece di prestazioni già pagate, ma risultate in tutto od in parte indebite, per esse deve essere instaurata dall'INPS l'azione di recupero, come previsto dall'art. 11 del Regolamento di cui al D.M. n. 306 del 15 luglio 1999.
Presupposto formale dell'azione di recupero da parte dell'INPS è comunque il provvedimento espresso di revoca del beneficio da parte del Comune, che, contestualmente alla comunicazione all'INPS, dovrà fornire notizia della revoca stessa all'interessato.
Detto provvedimento di revoca deve quindi precedere l'azione di recupero anche nel caso in cui l'esistenza dell'indebito sia stata rilevata a cura dell'INPS stesso.
In quest'ultimo caso, la competente Agenzia dovrà dare tempestiva notizia della non spettanza dell'assegno (con le relative motivazioni) al Comune che lo ha concesso, perché provveda alla revoca del beneficio.
Inoltre l'INPS fornirà al Comune apposite comunicazioni circa l'attivazione ed il successivo esito del recupero.
Recupero prestazioni indebite
Prima di espletare le procedure sotto indicate le Agenzie avranno cura di contattare gli interessati fornendo loro una puntuale informativa personalizzata circa l'entità dell'indebito, le cause che lo hanno determinato e le modalità di recupero.
Assegno per il nucleo familiare
Nelle more dell'implementazione della procedura automatizzata che consenta il recupero dell'indebito sulle somme eventualmente concesse al cittadino, a titolo di ANF Comuni, per ulteriori periodi, le Agenzie effettueranno il recupero mediante la richiesta di rimborso delle somme indebitamente erogate con l'eventuale concessione di congrua dilazione che tenga conto della situazione patrimoniale e personale del debitore, secondo le modalità previste dalla circolare n. 53391 Prs/4 dell'8 gennaio 1970 e tramite applicazione della procedura "recupero crediti per prestazioni"( v. circolare n. 263 del 19.11.1991).
- Assegno di maternità
Non sembra superfluo rammentare, in via preliminare, che l'assegno comunale di maternità non può essere cumulato con altri trattamenti economici di maternità per astensione obbligatoria relativi allo stesso evento, corrisposti o da corrispondere dall'INPS (anche tramite pagamento a cura del datore di lavoro), fatto salvo l'eventuale diritto a percepire dal Comune la quota differenziale. Su tale aspetto particolare, specifiche istruzioni saranno impartite non appena sarà stato emanato il regolamento attuativo dell'art. 49 della legge 23.12.1999, n. 488, contenente anche disposizioni relative all'assegno di maternità concesso dai Comuni.
Ciò si è ritenuto di dover premettere nella presente circolare, in quanto l'indebita erogazione dell'assegno comunale risulta frequentemente connessa alla sussistenza del diritto alla prestazione previdenziale.
Pertanto, analogamente a quanto sopra indicato per i recuperi dell' ANF , le Agenzie effettueranno il recupero mediante l'applicazione della procedura "recupero crediti per prestazioni" già menzionata, tenendo presente che, nel caso di incumulabilità con la prestazione previdenziale (a pagamento diretto e/o anticipato dal datore di lavoro), l'assegno comunale va recuperato per intero se l'importo dell'indennità è superiore a quello dell'assegno, altrimenti, se l'importo dell'indennità è inferiore, va recuperata la parte di assegno eccedente la quota differenziale.
Istruzioni Contabili
Prima di disciplinare contabilmente i recuperi di che trattasi, si comunica che, a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni legislative concernenti interventi a favore della famiglia con oneri a carico dello Stato, si è ritenuto opportuno evidenziare la rilevazione dei fatti amministrativi relativi a tali interventi in un'unica contabilità separata nell'ambito della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.
A tale fine è stata individuata la contabilità GAT, già esistente, che assume la nuova denominazione: " Gestione degli oneri per gli interventi a sostegno della famiglia".
Per quanto sopra, gli assegni per maternità concessi dai Comuni ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 448/1998 e successive disposizioni integrative, attualmente imputati al conto GAZ 30/39, istituito con messaggio prot. n. 2000/13/000039 del 17 febbraio 2000, dovranno essere imputati al conto GAT 30/47, di nuova istituzione, cui dovranno essere stornati, entro la fine del corrente esercizio, anche gli importi già contabilizzati al suddetto conto GAZ 30/39 il quale cessa di funzionare e pertanto deve intendersi soppresso.
Ovviamente, gli importi erogati a titolo di assegni ai nuclei familiari di cui all'articolo 65 della citata legge n. 448/1998 continueranno ad essere imputati al conto GAT 30/49.
Riguardo alla contabilizzazione di eventuali recuperi degli assegni per maternità e degli assegni ai nuclei familiari sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAT 24/47 e GAT 24/49.
A tal fine la procedura "recupero crediti per prestazioni" sarà aggiornata con i codici di bilancio "42" e "44" in corrispondenza, rispettivamente, dei suddetti conti GAT 24/47 e GAT 24/49.
Gli importi relativi alle partite in questione che alla fine dell'esercizio risultino ancora da definire, verranno imputati, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/32 eseguita dalla suddetta procedura, al conto esistente GAT 00/30.
I codici di bilancio di cui sopra è cenno dovranno essere utilizzati, ovviamente, anche per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA 00/69 e con la denominazione di seguito riportata, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili:
42 - Assegni per maternità Comuni art. 66 L. 448/98
44 - ANF Comuni art. 65 L. 448/98.
Per quanto concerne, inoltre, le modalità di evidenziazione, nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31, di eventuali somme non riscosse dai beneficiari, si dispone che le stesse dovranno essere contraddistinte dai codici di bilancio di nuova istituzione 42 - Somme non riscosse dai beneficiari - Maternità Comuni e 44 - Somme non riscosse dai beneficiari - ANF Comuni, se riguardanti, rispettivamente, gli assegni per maternità ovvero gli assegni ai nuclei familiari.
Le partite in argomento che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire dovranno essere imputate ai conti GAT 10/32 e GAT 10/33, entrambi di nuova istituzione, se si riferiscono, rispettivamente, agli assegni per maternità ovvero agli assegni ai nuclei familiari.
Ovviamente, qualora venga accertato che le somme riaccreditate debbano essere definitivamente recuperate, le stesse saranno reintroitate, a seconda dei casi, al conto GAT 24/47 oppure al conto GAT 24/49.
In relazione a quanto sopra, si dovrà provvedere, entro il corrente esercizio, alla sistemazione contabile, mediante le opportune operazioni di storno, delle partite contabilizzate in maniera difforme dalle presenti istruzioni, ivi compresa l'attribuzione ai codici di bilancio del partitario del conto GPA 10/31 sopra indicati delle somme di che trattasi che siano state già contraddistinte da codici diversi.
Si richiama, in ultimo, l'attenzione delle Sedi sulla necessità che la documentazione amministrativa e contabile riguardante i recuperi delle prestazioni in questione venga tenuta in evidenza ai fini della trasmissione a questa Direzione Generale della relativa rendicontazione qualora quest'ultima dovesse risultare utile per la definizione dei rapporti finanziari con lo Stato.
In allegato si riportano i conti di nuova istituzione GAT 10/32, GAT 10/33, GAT 24/47, GAT 24/49 e GAT 30/47.
* * *
Con l'occasione si rende noto che la procedura di acquisizione delle domande di pagamento delle Prestazioni Sociali è stata adeguata per intercettare richieste multiple per lo stesso soggetto nell'ambito dello stesso periodo di riferimento. Tale funzionalità agisce:
in fase di acquisizione on-line, bloccando l'inserimento di domande duplicate e visualizzando la lista delle prestazioni già richieste per un determinato soggetto;
sulle domande inviate a seguito di acquisizione con il prodotto stand-alone provvedendo all'annullamento automatico delle domande duplicate.
Inoltre le funzioni di pagamento delle prestazioni sono state estese per gestire automaticamente le domande relative ai due semestri ANF indipendentemente dalle modalità di invio delle richieste di pagamento.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI
Tipo variazione
I
Codice conto
GAT 10/32
Denominazione completa
Debiti per somme non riscosse dalle beneficiarie per assegni per maternità concessi dai Comuni ai sensi dell'art. 66 della legge n. 448/1998 e successive disposizioni integrative
Denominazione abbreviata
SOMME NON RISC.MATERN.DAI COMUNI-ART.66 L.448/98
Tipo variazione
I
Codice conto
GAT 10/33
Denominazione completa
Debiti per somme non riscosse dai beneficiari per assegni ai nuclei familiari concessi dai Comuni ai sensi dell'art. 65 della legge n. 448/1998 e successive disposizioni integrative
Denominazione abbreviata
SOMME NON RISC. ANF DAI COMUNI-ART.65 L.448/98
Tipo variazione
I
Codice conto
GAT 24/47
Denominazione completa
Entrate varie - Recuperi e reintroiti degli assegni per maternità concessi dai Comuni ai sensi dell'art. 66 della legge n. 448/1998 e successive disposizioni integrative
Denominazione abbreviata
E.V.-RECUP.MATERNITA' DAI COMUNI-ART.66 L.448/98
Tipo variazione
I
Codice conto
GAT 24/49
Denominazione completa
Entrate varie - Recuperi e reintroiti degli assegni ai nuclei familiari concessi dai Comuni ai sensi dell'art. 65 della legge n. 448/1998 e successive disposizioni integrative
Denominazione abbreviata
E.V.-RECUPERI ANF DAI COMUNI-ART.65 L.448/98
Tipo variazione
I
Codice conto
GAT 30/47
Denominazione completa
Assegni per maternità concessi dai Comuni ai sensi dell'articolo 66 della legge n. 448/1998 e successive disposizioni integrative
Denominazione abbreviata
ASSEGNI PER MATERNITA' DAI COMUNI-ART.66 L.448/98