Eureka Previdenza

Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2007

Modalita'  di  attuazione  delle  disposizioni di cui all'articolo 1,
commi  755  e  756  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al
Fondo  per  l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice
civile (Fondo tesoreria).

(GU n.26 del 1-2-2007)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2120 del codice civile;
  Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
  Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
  Visto  l'art.  1,  comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che  ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del  settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile»;
  Visto  l'art.  1,  comma 756,  della  citata legge n. 296 del 2006,
concernente  il  finanziamento  del  Fondo  di cui al comma 755 della
medesima e le prestazioni da esso erogate;
  Visto  l'art.  1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;
  Ritenuto  di  dover  dare  attuazione  a  quanto previsto al citato
comma 757 della predetta legge n. 296 del 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
Finanziamento  del  «Fondo  per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del  settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
                       2120 del codice civile»
  1.   Il   Fondo  istituito  dall'art.  1,  comma 755,  della  legge
27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, e' finanziato da
un  contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile
maturata  da  ciascun  lavoratore del settore privato a decorrere dal
1° gennaio   2007,   e   non   destinata  alle  forme  pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  2.  La  retribuzione  da prendere a riferimento ai fini del calcolo
del  contributo  e'  determinata  per  ciascun  lavoratore secondo le
disposizioni  di  cui  all'art.  2120 del codice civile. Dal predetto
contributo  i  datori di lavoro detraggono l'ammontare corrispondente
all'importo  del  contributo  di  cui all'art. 3, ultimo comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.
  3.  Ai  fini  dell'accertamento  e della riscossione del contributo
previsto  dall'art.  1,  comma 756,  della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale  obbligatoria,  con  esclusione  di  qualsiasi forma di
agevolazione contributiva.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  successivo  art.  3,  il
versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro
mensilmente,  salvo  conguaglio  a  fine  anno  o alla cessazione del
rapporto  di  lavoro,  con  le  modalita' e i termini previsti per il
versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
  5.  Sono  obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro
del  settore  privato,  esclusi  i  datori  di  lavoro domestico, che
abbiano  alle  proprie  dipendenze  almeno  cinquanta  addetti, per i
lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di
fine rapporto (TFR), l'art. 2120 del codice civile.
  6.  Per  le  aziende  in attivita' al 31 dicembre 2006, il predetto
limite  dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media
annuale  dei  lavoratori  in forza nell'anno 2006. Per le aziende che
iniziano  l'attivita'  successivamente  al  31 dicembre  2006 ai fini
dell'individuazione  del  limite  numerico si prende a riferimento la
media  annuale  dei  lavoratori  in  forza nell'anno solare di inizio
attivita'.
  7.  Nel  predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori
con  contratto  di  lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia
del  rapporto  di  lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli
non  destinatari  delle  disposizioni di cui all'art. 2120 del codice
civile.  I lavoratori  con  contratto di lavoro a tempo parziale sono
computati  in  base  alla  normativa  di  riferimento.  Il lavoratore
assente e' escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in
sua  sostituzione  sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del
computo  di  cui  al  presente  comma,  i datori di lavoro rilasciano
all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (I.N.P.S.) apposita
dichiarazione.
  8.  L'obbligo  contributivo  di  cui  al  comma 1  non  ricorre con
riferimento  ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore
a  tre  mesi,  ai  lavoratori  a  domicilio,  agli impiegati quadri e
dirigenti  del  settore  agricolo nonche' ai lavoratori per i quali i
CCNL  prevedono  la  corresponsione periodica delle quote maturate di
TFR ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.
  9.  I  datori  di  lavoro  integrano  le denunce individuali di cui
all'art.  44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con:
    a) l'indicazione  dei  lavoratori  che  al 31 dicembre 2006 hanno
aderito  ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano
integralmente il TFR;
    b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente
dal  lavoratore sulla base del modulo TFR1 o TFR2 allegato al decreto
ministeriale  di  cui  all'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ovvero attraverso modalita' tacite, e con l'indicazione
degli  importi  del  contributo  di  cui  al  comma 1,  nonche' delle
correlate prestazioni di cui all'art. 2.
  10.  Entro  venti  giorni  dalla data di pubblicazione del presente
decreto,  la  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi pensione (COVIP)
individua, d'intesa con l'I.N.P.S., le informazioni circa i contratti
e  gli  accordi  collettivi relativi al conferimento del TFR ai fondi
pensione,   necessarie   al   fine   di  consentire  all'I.N.P.S.  di
riscontrare  le  informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai datori
di  lavoro. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni
relative  alla  scelta effettuata dal lavoratore, l'I.N.P.S. comunica
ai datori di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine,
la  COVIP  trasmette  all'I.N.P.S. le informazioni raccolte dai fondi
pensione  circa  i  contratti  e  gli  accordi collettivi relativi al
conferimento  del  TFR.  In  fase  di  prima  applicazione,  entro il
28 febbraio  2007  la  COVIP comunica all'I.N.P.S. le informazioni di
cui al periodo precedente relativamente ai fondi pensione negoziali.

                               Art. 2.
                    Prestazioni erogate dal Fondo
  1.  Il  Fondo  eroga  le  prestazioni secondo le modalita' previste
dall'art.  2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata
a decorrere dal 1° gennaio 2007.
  2.  Le  prestazioni  di  cui  al comma 1 sono erogate dal datore di
lavoro  anche  per  la  quota  parte  di  competenza del Fondo, salvo
conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo
riferiti  al  mese  di  erogazione  della  prestazione  e, in caso di
incapienza,  sull'ammontare  dei  contributi  dovuti complessivamente
agli enti previdenziali nello stesso mese.
  3.  Gli  enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al
Fondo   le  informazioni  necessarie  ad  ottemperare  agli  obblighi
previsti dal comma 2.
  4.  L'importo  di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro
non puo', in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al
Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva.
Qualora  si  verifichi  tale ipotesi, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicare  immediatamente  al Fondo tale incapienza complessiva e il
Fondo   deve   provvedere,   entro   trenta   giorni,  all'erogazione
dell'importo  delle  prestazioni per la quota parte di competenza del
Fondo stesso.
  5.  Le  anticipazioni  di  cui all'art. 2120 del codice civile sono
calcolate  sull'intero  valore del TFR maturato dal lavoratore. Dette
anticipazioni  sono  erogate  dal  datore  di lavoro nei limiti della
capienza   dell'importo   maturato  in  virtu'  degli  accantonamenti
effettuati    fino    al    31 dicembre   2006.   Qualora   l'importo
dell'anticipazione  non  trovi  capienza su quanto maturato presso il
datore  di  lavoro,  la differenza e' erogata secondo le disposizioni
del presente articolo.

                               Art. 3.
      Manifestazioni di volonta' circa la destinazione del TFR
  1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art.
1, comma 5:
    a) con  rapporto  di  lavoro  in  essere  al 31 dicembre 2006 che
conferiscono  a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007
e  il  30 giugno 2007, secondo modalita' tacite o esplicite, l'intero
TFR  maturando  a  forme  pensionistiche complementari, non e' dovuto
alcun  contributo  al  Fondo  istituito dall'art. 1, comma 755, della
legge  27 dicembre  2006,  n. 296. Per i lavoratori che, nel medesimo
periodo,  manifestano  la volonta' di mantenere, in tutto o in parte,
il  proprio  TFR,  il  datore  di  lavoro  versa al predetto Fondo il
contributo  di  cui  all'art.  1,  comma 1,  del  presente decreto, a
decorrere  dal  mese successivo alla consegna da parte del lavoratore
del  modello TFR1 allegato al decreto ministeriale di cui all'art. 1,
comma 765,  della  predetta  legge  n.  296  del 2006, per un importo
corrispondente  alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore
a  decorrere  dal  1° gennaio  2007,  maggiorata  delle rivalutazioni
riferite    alle   mensilita'   antecedenti   quella   dell'effettivo
versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, in ragione del
tasso  d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato
al  periodo  intercorrente  tra  il  1° gennaio  2007  e  la  data di
versamento;
    b) il  cui  rapporto  di lavoro e' iniziato in data successiva al
31 dicembre  2006,  che non abbiano gia' espresso la propria volonta'
in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti
di lavoro e conferiscono, secondo modalita' tacite o esplicite, detto
TFR   a   forme   pensionistiche   complementari   entro   sei   mesi
dall'assunzione, il contributo al Fondo e' dovuto fino al momento del
conferimento  del  TFR.  Per  i lavoratori che, nel medesimo periodo,
manifestano la volonta' di mantenere, in tutto o in parte, il proprio
TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui
all'art.  1,  comma 1,  del  presente  decreto,  a  partire  dal mese
successivo  alla  consegna  da  parte del lavoratore del modello TFR2
allegato   al  decreto  ministeriale  di  cui  al  predetto  art.  1,
comma 765,  per  un importo corrispondente alla quota di TFR maturata
per  il  medesimo  lavoratore  a  decorrere dalla data di assunzione,
maggiorata  delle  rivalutazioni riferite alle mensilita' antecedenti
quella  dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice
civile,  con  applicazione,  comunque,  per  il periodo successivo al
31 dicembre  dell'anno  precedente,  del  tasso  d'incremento del TFR
applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 gennaio 2007

                                          Il Ministro del lavoro
                                        e della previdenza sociale
                                                 Damiano
Il Ministro dell'economia
      e delle finanze
       Padoa Schioppa

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