Home Pensioni Da contributi Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale Norme Decreti DE 2007 Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2007
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Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 30 gennaio 2007
Modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 755 e 756 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative al
Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato
del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice
civile (Fondo tesoreria).
(GU n.26 del 1-2-2007)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2120 del codice civile;
Visto l'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile»;
Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006,
concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della
medesima e le prestazioni da esso erogate;
Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato
comma 757 della predetta legge n. 296 del 2006;
Decreta:
Art. 1.
Finanziamento del «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile»
1. Il Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, di seguito definito Fondo, e' finanziato da
un contributo pari alla quota di cui all'art. 2120 del codice civile
maturata da ciascun lavoratore del settore privato a decorrere dal
1° gennaio 2007, e non destinata alle forme pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
2. La retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo
del contributo e' determinata per ciascun lavoratore secondo le
disposizioni di cui all'art. 2120 del codice civile. Dal predetto
contributo i datori di lavoro detraggono l'ammontare corrispondente
all'importo del contributo di cui all'art. 3, ultimo comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297, dovuto per ciascun lavoratore.
3. Ai fini dell'accertamento e della riscossione del contributo
previsto dall'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione
previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di
agevolazione contributiva.
4. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 3, il
versamento del contributo deve essere effettuato dai datori di lavoro
mensilmente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del
rapporto di lavoro, con le modalita' e i termini previsti per il
versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.
5. Sono obbligati al versamento del contributo i datori di lavoro
del settore privato, esclusi i datori di lavoro domestico, che
abbiano alle proprie dipendenze almeno cinquanta addetti, per i
lavoratori per i quali trova applicazione, ai fini del trattamento di
fine rapporto (TFR), l'art. 2120 del codice civile.
6. Per le aziende in attivita' al 31 dicembre 2006, il predetto
limite dimensionale viene calcolato prendendo a riferimento la media
annuale dei lavoratori in forza nell'anno 2006. Per le aziende che
iniziano l'attivita' successivamente al 31 dicembre 2006 ai fini
dell'individuazione del limite numerico si prende a riferimento la
media annuale dei lavoratori in forza nell'anno solare di inizio
attivita'.
7. Nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori
con contratto di lavoro subordinato, a prescindere dalla tipologia
del rapporto di lavoro e dall'orario di lavoro, ivi inclusi quelli
non destinatari delle disposizioni di cui all'art. 2120 del codice
civile. I lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono
computati in base alla normativa di riferimento. Il lavoratore
assente e' escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in
sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore. Al fine del
computo di cui al presente comma, i datori di lavoro rilasciano
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) apposita
dichiarazione.
8. L'obbligo contributivo di cui al comma 1 non ricorre con
riferimento ai lavoratori con rapporto di lavoro di durata inferiore
a tre mesi, ai lavoratori a domicilio, agli impiegati quadri e
dirigenti del settore agricolo nonche' ai lavoratori per i quali i
CCNL prevedono la corresponsione periodica delle quote maturate di
TFR ovvero l'accantonamento delle stesse presso soggetti terzi.
9. I datori di lavoro integrano le denunce individuali di cui
all'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con:
a) l'indicazione dei lavoratori che al 31 dicembre 2006 hanno
aderito ad una forma di previdenza complementare, alla quale versano
integralmente il TFR;
b) le informazioni relative alla scelta effettuata esplicitamente
dal lavoratore sulla base del modulo TFR1 o TFR2 allegato al decreto
ministeriale di cui all'art. 1, comma 765, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, ovvero attraverso modalita' tacite, e con l'indicazione
degli importi del contributo di cui al comma 1, nonche' delle
correlate prestazioni di cui all'art. 2.
10. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente
decreto, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)
individua, d'intesa con l'I.N.P.S., le informazioni circa i contratti
e gli accordi collettivi relativi al conferimento del TFR ai fondi
pensione, necessarie al fine di consentire all'I.N.P.S. di
riscontrare le informazioni di cui al comma 9, trasmesse dai datori
di lavoro. Entro trenta giorni dalla trasmissione delle informazioni
relative alla scelta effettuata dal lavoratore, l'I.N.P.S. comunica
ai datori di lavoro le eventuali inesattezze riscontrate. A tal fine,
la COVIP trasmette all'I.N.P.S. le informazioni raccolte dai fondi
pensione circa i contratti e gli accordi collettivi relativi al
conferimento del TFR. In fase di prima applicazione, entro il
28 febbraio 2007 la COVIP comunica all'I.N.P.S. le informazioni di
cui al periodo precedente relativamente ai fondi pensione negoziali.
Art. 2.
Prestazioni erogate dal Fondo
1. Il Fondo eroga le prestazioni secondo le modalita' previste
dall'art. 2120 del codice civile, in riferimento alla quota maturata
a decorrere dal 1° gennaio 2007.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono erogate dal datore di
lavoro anche per la quota parte di competenza del Fondo, salvo
conguaglio da valersi prioritariamente sui contributi dovuti al Fondo
riferiti al mese di erogazione della prestazione e, in caso di
incapienza, sull'ammontare dei contributi dovuti complessivamente
agli enti previdenziali nello stesso mese.
3. Gli enti previdenziali interessati sono tenuti a comunicare al
Fondo le informazioni necessarie ad ottemperare agli obblighi
previsti dal comma 2.
4. L'importo di competenza del Fondo erogato dal datore di lavoro
non puo', in ogni caso, eccedere l'ammontare dei contributi dovuti al
Fondo e agli enti previdenziali con la denuncia mensile contributiva.
Qualora si verifichi tale ipotesi, il datore di lavoro e' tenuto a
comunicare immediatamente al Fondo tale incapienza complessiva e il
Fondo deve provvedere, entro trenta giorni, all'erogazione
dell'importo delle prestazioni per la quota parte di competenza del
Fondo stesso.
5. Le anticipazioni di cui all'art. 2120 del codice civile sono
calcolate sull'intero valore del TFR maturato dal lavoratore. Dette
anticipazioni sono erogate dal datore di lavoro nei limiti della
capienza dell'importo maturato in virtu' degli accantonamenti
effettuati fino al 31 dicembre 2006. Qualora l'importo
dell'anticipazione non trovi capienza su quanto maturato presso il
datore di lavoro, la differenza e' erogata secondo le disposizioni
del presente articolo.
Art. 3.
Manifestazioni di volonta' circa la destinazione del TFR
1. Per i lavoratori dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art.
1, comma 5:
a) con rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006 che
conferiscono a decorrere da una data compresa tra il 1° gennaio 2007
e il 30 giugno 2007, secondo modalita' tacite o esplicite, l'intero
TFR maturando a forme pensionistiche complementari, non e' dovuto
alcun contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i lavoratori che, nel medesimo
periodo, manifestano la volonta' di mantenere, in tutto o in parte,
il proprio TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il
contributo di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, a
decorrere dal mese successivo alla consegna da parte del lavoratore
del modello TFR1 allegato al decreto ministeriale di cui all'art. 1,
comma 765, della predetta legge n. 296 del 2006, per un importo
corrispondente alla quota di TFR maturata per il medesimo lavoratore
a decorrere dal 1° gennaio 2007, maggiorata delle rivalutazioni
riferite alle mensilita' antecedenti quella dell'effettivo
versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice civile, in ragione del
tasso d'incremento del TFR applicato al 31 dicembre 2006, rapportato
al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2007 e la data di
versamento;
b) il cui rapporto di lavoro e' iniziato in data successiva al
31 dicembre 2006, che non abbiano gia' espresso la propria volonta'
in ordine al conferimento del TFR relativamente a precedenti rapporti
di lavoro e conferiscono, secondo modalita' tacite o esplicite, detto
TFR a forme pensionistiche complementari entro sei mesi
dall'assunzione, il contributo al Fondo e' dovuto fino al momento del
conferimento del TFR. Per i lavoratori che, nel medesimo periodo,
manifestano la volonta' di mantenere, in tutto o in parte, il proprio
TFR, il datore di lavoro versa al predetto Fondo il contributo di cui
all'art. 1, comma 1, del presente decreto, a partire dal mese
successivo alla consegna da parte del lavoratore del modello TFR2
allegato al decreto ministeriale di cui al predetto art. 1,
comma 765, per un importo corrispondente alla quota di TFR maturata
per il medesimo lavoratore a decorrere dalla data di assunzione,
maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilita' antecedenti
quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del codice
civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al
31 dicembre dell'anno precedente, del tasso d'incremento del TFR
applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa